Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2431 /2021 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] l'[...], residente in [...]Parte_1
NC (CE) alla Via Rivoli/Piedimonte n. 23, C.F.: ; CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
(CE) alla Via Rivoli/Piedimonte n.27, C.F.: e CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Massicani n.7, C.F.: tutti eredi di CodiceFiscale_3 Persona_1
CF: – elettivamente domiciliati in Napoli alla Via E. de Marinis C.F._4
n.19 presso lo studio degli avv.ti Irene Montuori, C.F: e C.F._5
( ) che li rappresentano e difendono Parte_4 C.F._6 giusta procura rilasciata su foglio separato, autenticata e allegata al ricorso. Si indicano, per eventuali comunicazioni e notificazioni ai sensi dell'art.136 c.p.c., così come modificato dall'art.2, comma 1, lett.b), n.2 della Legge 28 Dicembre 2005 n.263 i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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=APPELLANTI
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1
Repertorio al n. 37590 del 23.01.2023, che si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Loc. San Benedetto pec t Email_3
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 410/2021 pubbl. il 10/02/2021 emessa dal Tribunale di S. IA C.V. in funzione di Giudice del Lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2016 gli odierni appellanti -premesso di aver ottenuto il riconoscimento della rideterminazione della pensione del de cuius,
ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.L. 25.11.1995 n.501 convertito Persona_1 con Legge 11/1996, con commisurazione della stessa a 35 anni di contribuzione in virtù di sentenza n. 312/2003 del Tribunale di Santa IA CA VE (e successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2776/2005) - avevano agito per ottenerne la corretta esecuzione. Avevano dedotto che il Tribunale, recependo i conteggi elaborati nel ricorso con riguardo ad una maggiorazione di € 336,75 (£. 652.034) mensili dell'importo pensionistico, aveva condannato l' “a CP_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 18.184,36” per il periodo oggetto del ricorso e che la statuizione aveva acquisito efficacia di giudicato. Tuttavia l'Istituto aveva erogato, nel 2009, in favore degli eredi la minor somma lorda di € 12.388,99 per il periodo dal 1.1.96 al gennaio 2000, pari ai seguenti importi netti pro capite:
€ 3.180,47 in favore della;
€ 3.180,47 in favore della Parte_1 Parte_3
ed € 3.180,47 in favore del , senza nulla corrispondere a
[...] Parte_2 titolo di interessi maturati sugli importi dovuti e riconosciuti dal Tribunale.
Pertanto gli eredi, ritenendo di averi diritto a vedersi corrispondere l'importo complessivo di € 17.847,75, avevano chiesto la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di euro € 5.458,76 ( € 17.847,75- € 12.388,99), quale differenza tra l'importo effettivamente dovuto a titolo di maggiorazione della pensione del defunto per il periodo dal 1.1.96 al gennaio 2000 (€ 17.847,75: € 336,75x53 Per_1 mensilità) e quanto a tale titolo corrisposto dall' (€ 12.388,99), il tutto oltre CP_1 interessi;
nonché gli interessi maturati fino all'aprile 2009 sui complessivi € 12.388,99 corrisposti in tale epoca, calcolati per l'ammontare di € 12.065,00 come da conteggi inseriti in ricorso, eseguiti con riguardo alle singole decorrenze mensili fino al saldo.
L' , costituitosi, aveva resistito insistendo per il rigetto del ricorso e CP_1 presentando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma indebitamente erogata.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito aveva rigettato la domanda sul rilievo della nullità della sentenza di riconoscimento del diritto del de cuius per essere stato il relativo giudizio instaurato dopo la morte di già Persona_1
2 deceduto alla data del deposito del giudizio di primo grado, senza dichiarazione dell'evento e senza integrazione del contraddittorio con gli eredi.
Con ricorso depositato in data 3.8.2021 hanno proposto appello gli eredi in epigrafe, rilevando che il Tribunale adito aveva erroneamente dichiarato la nullità della sentenza n. 312/03 del Tribunale di S. IA C.V. e della sentenza di appello n. 2776/05 e ritenuto infondata la pretesa senza tener conto della rituale costituzione degli eredi nel giudizio definito con sentenza n. 312/2003 del Tribunale di Santa IA CA VE e dell'intervenuta irrevocabilità dell'accertamento in essa contenuto. Hanno concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta;
vinte le spese del doppio grado.
Instaurato il contraddittorio, parte appellata si è costituita resistendo e contestando in particolare il calcolo degli interessi. Ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione ed è stata fissata per la trattazione in data odierna.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza del 5.12.2024 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha disposto, con ordinanza, la riformulazione dei conteggi relativi agli interessi. In data odierna, acquisite le note di parte appellante con l'allegato prospetto contabile, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
1.L'oggetto del giudizio in questo grado riguarda la corretta determinazione della somma da liquidarsi in favore degli eredi in epigrafe, in esecuzione della sentenza n. 312/2003 del Tribunale di Santa IA CA VE.
Il Giudice di primo grado ha condiviso la tesi difensiva dell' secondo cui il CP_1 giudizio sopra indicato sarebbe stato instaurato dopo la morte di Persona_1 già deceduto alla data del deposito del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo il 18.7.2000.
Sulla base di tale rilievo l'Istituito aveva eccepito la nullità di quel primo giudizio, non sanabile con la successiva costituzione degli eredi. L' ha ribadito tale CP_1 eccezione nella memoria di costituzione in questo grado, sottolineando che doveva escludersi la ultrattivita' della procura rilasciata prima della morte dal de cuius in favore del suo difensore, di modo che al momento del deposito del ricorso tale procura era da reputarsi del tutto inesistente.
Nella gravata sentenza è stato ritenuto che “nella fattispecie concreta, sia nel processo di primo che di secondo grado, il tutto si è svolto in assenza del necessario contraddittorio delle parti, segnatamente degli eredi del defunto. Da tale circostanza consegue il venir meno della ultrattivita' della procura rilasciata prima della morte dal de cuius in favore del suo difensore, esigendo la partecipazione al giudizio di tutti
3 gli eredi, litisconsorti necessari, al fine di ricostituire, nella sua pienezza, la necessaria bilateralita' del processo”.
La conclusione, censurata dagli appellanti, non può essere condivisa all'esito della disamina della documentazione in atti.
La pretesa degli eredi è meritevole di accoglimento, risultando di contro infondati i rilievi dell' con riguardo alla validità ed efficacia del suddetto titolo, ormai CP_1 passato in giudicato (come documentato, oltre che pacifico).
Deve infatti osservarsi che il riconoscimento era intervenuto con sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S. IA C.V. n.312 del 01.01/21.03.2003 (pacificamente definitiva: v. sentenza n.2776 del 18.04/30.06.2005 della Corte di Appello di Napoli Sez. lavoro, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello avanzato dall' avverso la stessa : cfr. doc.4 e 5 sub A). Avverso tale ultima CP_1 sentenza non è stato proposto ricorso per Cassazione, come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte di Appello di Napoli il 19.02.07 (cfr. doc. 5 sub A-Produzione di parte 1° grado). La circostanza del resto trova conferma nella sentenza del Tribunale di Santa IA CA VE sez. lav. 6950/07 – non impugnata dall' - in cui si dà atto del passaggio in giudicato della precedente decisione CP_1
n.312/03 e della sostanziale duplicazione della pretesa di un diritto già rivendicato processualmente (e per di più riconosciuto) dal de cuius.
Osserva ancora il collegio che nella sentenza n.2776 del 18.04/30.06.2005 della Corte di Appello di Napoli Sez. lavoro si dà atto, nell'esposizione dei motivi di impugnazione proposti dall' , dell'eccezione di nullità della procura conferita CP_1 all'avv. Laddaga: considerata la dichiarazione di improcedibilità, non oggetto di successivo ricorso per Cassazione, sul punto (oltre che sul riconoscimento del diritto) si è formato il giudicato.
Del resto l' aveva – sia pur tardivamente - provveduto al pagamento delle CP_1 somme dovute agli eredi del per la maggiorazione pensionistica spettante Per_1 al loro dante causa per effetto della commisurazione della sua pensione a 35 anni di contribuzione, salvo poi versare una somma inferiore a quella dovuta.
Dalla lettura della documentazione risulta poi che, in seguito all'instaurazione di un procedimento penale, è stata formulata richiesta di archiviazione del 15.6.2009 (doc. I). Nel testo il PM ha dato atto del mandato rilasciato all'avv. Laddaga dal prima del decesso, per il deposito del ricorso amministrativo, e quindi del Per_1 deposito del ricorso giudiziario eseguito dal medesimo avv. Laddaga soltanto in epoca successiva alla morte dell'assistito, attesa la necessità di attendere il decorso di 180 dalla data del ricorso amministrativo. Si legge nella suddetta richiesta che, nel corso del giudizio, il difensore – avendo appreso la notizia della dipartita del
- aveva dichiarato l'evento e si era costituito in nome e per conto degli eredi, Per_1 depositando la relativa certificazione anagrafica. Tuttavia il Giudice del lavoro non aveva riportato in sentenza tale circostanza processuale, emettendo la sentenza nei confronti del de cuius.
2.Va disattesa anche l'eccezione di un conflitto di giudicati tra la sentenza n. 312/03 del Tribunale di S. IA C.V. posta alla base delle richieste dei ricorrenti, 4 e l'altra, dello stesso Tribunale, n. 6950/2007: in quest'ultima si dà atto della duplicazione dell'azione giudiziaria, per concludere nel senso dell'improcedibilità proprio per la reiterazione della pretesa già precedentemente riconosciuta ed evitare una nuova decisione in merito. Il rischio del conflitto è stato così evitato.
3.Ribadito dunque il valido riconoscimento del diritto degli eredi all'esito del precedente giudizio, deve verificarsi la corretta attuazione dello stesso.
In questa sede è stato dedotto che, in esecuzione di detta sentenza, gli eredi in epigrafe indicati avevano ottenuto solo parziale soddisfazione del credito in quanto l' a seguito di solleciti, con lettera del 16.04.2009 aveva comunicato di aver CP_1 disposto in loro favore, ciascuno per la propria quota, il pagamento della complessiva somma lorda di € 12.388,99 (inferiore a quella indicata dal Tribunale), senza nulla corrispondere poi a titolo di interessi maturati. Gli eredi hanno quindi agito per ottenere l'adempimento integrale.
4.Con riguardo alla differenza rivendicata non sono state sollevate censure contabili, di modo che la stessa - € 5.458,76 - può riconoscersi in favore degli appellanti senza necessità di un ulteriore prova dell'entità del credito residuo.
5.Diversamente per gli interessi: in proposito l' ne ha contestato la CP_1 determinazione con riguardo alla decorrenza, fissata in corrispondenza con quella della maggiorazione sulla pensione (1996), cioè da epoca precedente la domanda di riconoscimento della maggiorazione stessa che, secondo la tesi difensiva, sarebbe quella proposta con il ricorso depositato in data 18.07.2000.
Osserva il collegio che i criteri di calcolo degli interessi devono definirsi in applicazione del medesimo giudicato in base al quale gli originari ricorrenti hanno rivendicato il pagamento di un ulteriore somma a titolo di differenza rispetto a quanto corrisposto dall' . Si legge nel dispositivo della sentenza del Tribunale CP_1 di S. IA C.V. che, all'esito del riconoscimento del diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica – commisurata a 35 anni di contribuzione –, l' è stato CP_1 condannato a corrispondere al ricorrente (e quindi agli odierni appellanti, suoi eredi, già costituiti in quel giudizio) la somma di “euro 18.184,36, oltre le ulteriori differenze maturate successivamente al 1.7.2000, oltre interessi legali dal 120° successivo alla domanda di pensione e per i ratei successivi dalla maturazione di ciascun rateo al saldo”. Deve poi tenersi conto del fatto che l' ha solo CP_1 parzialmente e tardivamente ottemperato alla sentenza in oggetto.
Nella riformulazione dei conteggi gli appellanti hanno proceduto alla determinazione degli interessi dal 120° giorno dalla domanda di pensione in virtù della quale il defunto era stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1.1.1996 con diritto alla maggiorazione non corrispostagli (non apparendo pertinente la pretesa dell' di calcolare i detti accessori a decorrere dalla domanda giudiziaria del CP_1
18.7.2000); hanno quindi adottato per le successive mensilità il criterio – pure indicato in sentenza - della decorrenza “dalla maturazione di ciascun rateo al saldo” (fino al gennaio 2000 - non risultando poi ratei maturati successivamente al 1.7.2000) per complessivi euro 1.217,35 (v. capo A della tabella).
5 Quindi, sulla sorta capitale corrisposta dall' nella ridotta misura di € CP_1
12.388,99, sono stati calcolati gli interessi legali dal febbraio 2000 fino al 30 aprile 2009 (data del pagamento) per un totale di € 3.195,00 (v. capo B).
Ancora, sulla residua somma di € 5.458,76 (v. capo C1) - quale differenza tra l'importo di € 17.847,75 effettivamente dovuto a titolo di maggiorazione della pensione del defunto fino al gennaio 2000 (€ 17.847,75 = € 336,75 x 53 Per_1 mensilità) e quanto a tale titolo corrisposto dall' (€ 12.388,99)- sono stati CP_1 calcolati gli interessi con decorrenza dal Febbraio 2000 per ulteriori € 2.563,00 (v. capo C2).
Questi conteggi, come riformulati, appaiono immuni da evidenti errori di calcolo e non risultano attinti da contestazioni dell' , di modo che possono essere CP_1 recepiti dalla Corte.
In conclusione, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al CP_1 pagamento della somma di euro € 12.434,11 – di cui € 5.458,76 ( € 17.847,75- € 12.388,99) quale differenza tra l'importo effettivamente dovuto a titolo di maggiorazione della pensione del defunto per il periodo dal 1.1.96 al Per_1 gennaio 2000 e quanto a tale titolo corrisposto dall' (€ 12.388,99), ed il residuo CP_1
a titoli di interessi come ricalcolati (V. capo A+ B+C2 della nuova tabella).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate – previa compensazione per ¼ per la parziale riduzione della domanda - come da dispositivo a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento della somma di euro € CP_1
12.434,11 per le causali di cui in motivazione in favore degli appellanti indicati in epigrafe, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese doppio grado, previa compensazione per ¼, liquidando il residuo in complessivi euro 1.213,00 per il primo grado ed in euro 1.488,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Irene Montuori e
[...]
. Parte_4
Così deciso in Napoli il 9 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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