Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paride Cesare Cretì, e Emanuele Schito, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Muro Leccese, alla via Campo Sportivo n. 4. per mandato allegato al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale pro tempore ;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Direttore Generale pro tempore ;
Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Presidente pro tempore ;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge, in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l'annullamento
-del decreto ministeriale n. -OMISSIS- del 3 agosto 2022, notificato in data 22 agosto 2022;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare del parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 7 luglio 2022;
nonché per la declaratoria
del diritto ad ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo nella misura corrispondente alla categoria -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, e del Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AR LE e udito l’avvocato dello Stato Guido Operamolla per le Autorità intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 17 ottobre 2022, e depositato in pari data, l’interessato ha impugnato il provvedimento e l’atto in epigrafe meglio indicati.
1.1 Giova premettere che:
- il ricorrente, -OMISSIS-, con istanza in data 24 febbraio 2010 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, della infermità “ -OMISSIS- ”, procedimento definito in senso negativo, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (d’ora innanzi CVCS) n. -OMISSIS- del 19 marzo 2018, con decreto del Direttore Generale della previdenza militare e della leva n. -OMISSIS- del 14 maggio 2018, rimasto inoppugnato;
- in quella sede il CVCS aveva ritenuto che tale infermità “… NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;
- con successiva istanza in data 12 novembre 2018, l’interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, della infermità “ -OMISSIS- ”, oltre che la rivalutazione in senso favorevole della precedente infermità;
- con parere n. -OMISSIS- del 7 luglio 2022 - recepito con decreto del Direttore generale della previdenza militare e della leva n. -OMISSIS- del 3 agosto 2022, notificato il 22 agosto 2022- il CVCS ha ritenuto “… di non dover esprimere un nuovo giudizio sulla dipendenza da causa di servizio per l'infermità S-OMISSIS-trattandosi di una descrizione nosografica della medesima patologia, complicata ovvero diffusa o estesasi in senso -OMISSIS-, già esaminata in precedenza da questo Comitato ”,.
1.2 A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e errata applicazione artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 461/2001 – Incompetenza - Carenza assoluta di motivazione, omessa istruttoria – Errata presupposizione e valutazione – Contraddittorietà dell’azione amministrativa – Sviamento – Illogicità – Violazione dei principi giurisprudenziali , perché, pur ammettendo l’ampia discrezionalità tecnica dell’organo consultivo, si evidenzia l’omesso esame e la carente motivazione rispetto alla valutazione della commissione medica ospedaliera, e la distinzione tra la patologia già a suo tempo scrutinata negativamente (-OMISSIS-) e la -OMISSIS-, che la C.M.O. ha ritenuto ascrivibile alla -OMISSIS-.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 461/2001 – Omessa valutazione dei rapporti informativi – Carenza assoluta di istruttoria – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Contraddittorietà dell’azione amministrativa , in relazione all’omessa considerazione della possibile incidenza concausale dell’attività lavorativa prestata, come documentata dai rapporti informativi, in relazione alle condizioni disagevoli di lavoro, alle pesanti incombenze svolte, anche nello spostamento di gruppi elettrogeni e allo spostamento di carichi pesanti.
3) Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dei principi in tema di giusto procedimento – Violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere , in relazione all’omissione delle formalità partecipative e segnatamente del preavviso di diniego.
4) Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Ingiustizia grave e manifesta – Disparità di trattamento , perché in altri casi e per altri militari è stata riconosciuta la dipendenza dal servizio della -OMISSIS-.
1.3 Con atto depositato il 20 ottobre 2022 si sono costituite in giudizio le Autorità intimate, versando documentazione, ivi compresa relazione dell’Amministrazione.
1.4 Nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 i difensori del ricorrente hanno rinunciato all’istanza cautelare.
1.5 Con memoria difensiva depositata il 27 ottobre 2025 il ricorrente ha ribadito le censure dedotte in ricorso, insistendo per l’accoglimento,
1.6 All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, udito l’avvocato dello Stato Guido Operamolla per le Autorità intimate, il ricorso è stato riservato per la decisione.
2. Il ricorso in epigrafe è fondato nei soli e stretti limiti di seguito precisati.
2.1 Esclusa la pretesa assorbenza della valutazione della C.M.O. - stante la competenza esclusiva del Comitato di verifica in sede di valutazione della dipendenza dell’infermità dal servizio -, non meno la violazione delle formalità partecipative - non invocabili secondo ampia e prevalente giurisprudenza nel procedimento in oggetto -, o ancora la lamentata disparità di trattamento – in funzione della diversità e autonomia dei pareri espressi caso per caso -, risulta al contrario centrata la censura relativa alla carenza di motivazione del parere del CVCS.
2.2 L’organo consultivo si è limitato, in senso assertivo e apodittico, a sostenere che la -OMISSIS- sarebbe solo “ descrizione nosografica della medesima patologia – le -OMISSIS-: n.d.e. - complicata ovvero diffusa o estesasi in senso -OMISSIS- ”.
2.3 Non a caso la relazione versata in atti dall’Amministrazione argomenta invece ben più diffusamente nel senso che:
“ La “-OMISSIS-” insiste nel medesimo tratto -OMISSIS- precedentemente interessato dalle “-OMISSIS-”. Appare pertanto ragionevole ritenere che la nuova infermità costituisca espressione del medesimo fenomeno degenerativo che ha in precedenza determinato le -OMISSIS-. Le patologie -OMISSIS- hanno carattere degenerativo e progressivo. È assolutamente plausibile, in considerazione del tempo trascorso tra la diagnosi delle due infermità, che il processo degenerativo del -OMISSIS-, già all’origine delle -OMISSIS-, abbia subito una evoluzione, dando luogo anche a fenomeni -OMISSIS- ”.
2.4 Sennonché tali rilievi integrano una obiettiva e inammissibile eterointegrazione della motivazione e della valutazione clinica che non può colmare il rilevato deficit motivazionale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento e del presupposto parere, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione.
4. In funzione delle particolarità della vicenda e della limitata fondatezza dei motivi di ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LE, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.