Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/1976, n. 4596
CASS
Sentenza 10 dicembre 1976

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La valutazione, ai fini della risoluzione del contratto, della importanza dell'inadempimento di una parte, anche in relazione al comportamento dell'altra parte, costituisce apprezzamento di fatto devoluto al potere discrezionale del giudice di merito, e, come tale, si sottrae, se adeguatamente motivato, al Sindacato di legittimita. ( Conf 3688/74, mass n 372209; ( Conf 2850/74, mass n 371267; ( Conf 1039/73, mass n 363475; ( Conf 1069/72, mass n 357455).*

La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta di quelle piu idonee a sorreggere la motivazione sono attivita istituzionalmente proprie del giudice del merito, e sottratte al Sindacato in Sede di legittimita, sempre che la motivazione che le sorregga sia corretta ed adeguata. ( V 765/74, mass n 368618; ( V 1381/73, mass n 364030).*

In Sede di legittimita non e consentito un riesame della controversia attraverso la denunzia di un asserito difetto della motivazione, ma solo il controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, cui e riservato l'apprezzamento dei fatti. ( V 765/74, mass n 368618; ( V 1381/73, mass n 364030).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/1976, n. 4596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4596
    Data del deposito : 10 dicembre 1976

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