Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1985, n. 2608
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Sentenza 20 aprile 1985

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Il termine quinquennale previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 60 ("liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-casa") decorrente dalla data del trasferimento degli alloggi ex INA-casa agli enti successori della Gescal, per l'Esercizio della facoltà di riscatto, compete non soltanto agli assegnatari a titolo di riscatto con patto di futura vendita, ma altresì agli assegnatari a titolo di locazione che non abbiano esercitato la suddetta facoltà di riscatto (con patto di futura vendita, ovvero con assegnazione immediata in proprietà con o senza iscrizione di ipoteca legale) nel termine previsto dall'art. 4 di un anno dall'entrata in vigore delle norme di attuazione della legge di liquidazione, poi emanate con d.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471. La suddetta disciplina trova conferma nella norma attuativa dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 1471, la quale equipara espressamente, quanto ai termini, le posizioni degli assegnatari in proprietà con quelle degli assegnatari a titolo di locazione.*

L'art. 6, sesto comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 60 (norme per la liquidazione del patrimonio edilizio dell'INA-casa) il quale prevede per la presentazione della domanda di riscatto da parte degli assegnatari degli alloggi ex INA-casa, un termine quinquennale dalla data di trasferimento della proprietà agli istituti autonomi delle case popolari non impedisce che il riscatto sia validamente esercitato ancorché l'istanza sia stata presentata prima dello inizio della decorrenza del termine anzidetto, pur producendo i suoi effetti traslativi soltanto con il passaggio della proprietà degli alloggi dalla Gescal all'ente successore.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/1985, n. 2608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2608
    Data del deposito : 20 aprile 1985

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