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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 264/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni Pt_1 Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv. Claudia Scarpantoni
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
APPELLATO
E
, Controparte_2
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 648/2023 in data 13 dicembre 2023 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Parte Lavoro, ha rigettato il ricorso promosso da . , in Parte_2 persona dell'omonimo titolare p.t., con il quale, - deducendo l'illegittimità del provvedimento adottato dall' di in data 07.06.2019 che, Controparte_1 CP_1 all'esito del primo accesso ispettivo eseguito in pari data presso il cantiere edile in CP_1 in via Cesare Averardi, disponeva la sospensione dell'attività imprenditoriale avviata da Parte nella qualità di titolare della ditta . Impresa - chiedeva, previa Parte_2 sospensione dell'efficacia, di annullare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa adottato dall' e di dichiarare che il lavoratore non regolarizzato, CP_1
, non era alle dipendenze del ricorrente, con conseguente condanna Parte_3 della a corrispondere al ricorrente il risarcimento del Controparte_3 danno nella misura di € 16.003,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia a conseguente all'interruzione dei lavori
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato in data Parte 12.06.2024, . , chiedendo, in accoglimento dell'appello Parte_2 di “1) …. annullare la sentenza del Tribunale di Teramo – sez. lavoro – n. 648 del 13 Dicembre 2023. 2) Annullare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa adottato dall' . 3) Dichiarare che il lavoratore non regolarizzato, Sig. CP_1 Parte_3 non era alle dipendenze del ricorrente. 4) Condannare la
[...] Controparte_3
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno nella misura di €
[...]
16.003,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia. 5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice il quale, nel confrontare il contenuto dei verbali ispettivi con le risultanze istruttorie del processo, ha ritenuto attendibili e veritiere le dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori “dequotando” le ritrattazioni effettuate dai medesimi lavoratori escussi come testimoni nel corso del giudizio, o, più esattamente, non assegnando alle stesse alcuna efficacia probatoria.
La pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce dall'esito dell'attività di controllo compiuta dall' nei confronti della ditta edile CP_1 di con primo accesso eseguito in data 7.06.2019 presso il cantiere in Parte_2 alla Via Cesare Averardi in cui operava, unitamente ad altre due imprese, la ditta CP_1 appellante.
Nel verbale di primo accesso n. 30/11 del 07.06.2019, ricevuto a mani dal titolare della ditta appellante, è specificato che gli ispettori, arrivati in cantiere e presentatisi tramite il tesserino di riconoscimento, avevano ivi trovato intento al lavoro il sig. Parte_3
non risultante da comunicazione né altrimenti censito, ed avevano
[...] Pt_4 acquisito da lui dichiarazioni spontanee. Altrettanto avevano fatto nei confronti dei tre lavoratori dipendenti della ditta ispezionata, sopraggiunti intorno alle ore 9,30, come da pag. 2/7 verbali elencati nella prima parte di quello di accesso, nonché nei confronti del titolare della ditta, a sua volta arrivato in cantiere intorno alle ore 10,20.
Nello specifico, poiché all'atto dell'accesso nel cantiere presso cui operavano tre distinte imprese veniva trovato intento al lavoro, senza comunicazione preventiva di assunzione,
riconducibile, sulla scorta delle informazioni rese nell'immediatezza, Parte_3 alla ditta GEO Impresa di ON AN, al termine delle operazioni di accertamento venivano notificati verbale di primo accesso e, sussistendone i presupposti di legge, separato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. 81/2008 a carico dell'impresa stessa.
Avverso detto provvedimento, il titolare della ditta, presentava Parte_2 ricorso presso l'Ispettorato Interregionale di Roma, respinto con provvedimento n. 18/2019 del 23.07.2019.
In data 10.08.2019, veniva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, il quale dichiarava con sentenza del 25.09.2019 il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Veniva, dunque, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Teramo, dinanzi al quale il affidando il ricorso a 7 motivi, contestava in fatto ed in diritto i presupposti del Pt_2 provvedimento impugnato, chiedendo il risarcimento del danno per illegittima adozione dello stesso, fondando la propria difesa sulla circostanza che il lavoratore Parte_3
trovato al lavoro senza assunzione, non lavorasse affatto per l'impresa
[...] Pt_2 ma per una diversa impresa, operante nel medesimo cantiere all'atto dell'accesso, fornendo, a supporto, dichiarazioni rilasciate in epoca successiva all'accesso da parte dei lavoratori già precedentemente escussi dagli ispettori.
Istruita la causa, nel contraddittorio tra le parti, mediante l'escussione dei testi indicati nei rispettivi atti introduttivi, con sentenza n.648 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione.
In sintesi, il Tribunale riconoscendo valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in seguito dagli stessi nel corso giudizio in qualità di testimoni, riteneva pienamente dimostrati i fatti posti a fondamento delle violazioni contestate.
L'appellante deduce, con un unico, articolato, motivo di gravame, l'erronea valutazione del materiale probatorio per non aver il primo giudice attribuito alcuna rilevanza giuridica alla conferma in sede processuale da parte non solo del , ma anche degli altri Parte_3 due lavoratori, e (fratello del primo), del contenuto delle CP_4 Persona_1 autodichiarazioni, sottoscritte da ciascuno di essi nei giorni successivi al primo accesso ispettivo, con cui riconoscono la falsità delle dichiarazioni rese da ognuno di essi agli ispettori. Si censura quindi l'impianto argomentativo della pronuncia di primo grado pag. 3/7 laddove riassume la condotta tenuta dal in ordine all'incarico conferitogli dal Parte_3 Parte
titolare della . Impresa, (cfr. pag. 16 sentenza), all'uso del furgone aziendale Pt_2
(cfr. pag. 15 sentenza) e al trasporto dell'attrezzatura (mola e trapano) di proprietà della stessa Impresa, senza tener conto della versione fornita dai lavoratori nella Pt_1 dichiarazione scritta confermata in giudizio nella quale invece i tre lavoratori, sentiti come testimoni, da un lato, fornivano una diversa versione dei fatti e, dall'altro, negavano che il contenuto del verbale ispettivo rispondesse a verità.
Il motivo è infondato.
In via generale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa piena prova circa la effettiva provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni - trasfuse nel verbale- allo stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 4182/2021).
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo e riportate nel verbale redatto in pari data, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esse fanno fede "fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass., sent. n. 166/2014).
Dunque, applicando i principi appena enunciati alla fattispecie in oggetto, è innanzitutto necessario stabilire se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dai medesimi soggetti - escussi in veste di testimoni - nel giudizio di opposizione instaurato nei confronti dell' , avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione.
E' opportuno, quindi, a questo punto esaminare tali dichiarazioni nel dettaglio della vicenda sottoposta a vaglio.
Ed invero, , trovato in cantiere con indosso abiti di lavoro, sentito Parte_3 nella immediatezza dei fatti dagli ispettori, in data 7.06.2019, ha riferito che “Sono venuto questa mattina verso le ore 8,15/8,20 a fare un sopralluogo sul cantiere qui a e a CP_1 portare la mola e il trapano del sig. , titolare di un'impresa edile di Campo a Parte_2
Mare, qui sul cantiere, perché alle 12,00 arriveranno altri operai del sig. qui a Parte_2 lavorare. Ieri sera io e il sig. abbiamo fatto un colloquio presso il magazzino a Parte_2
Campo a Mare del sig. , il quale mi ha incaricato di visionare il cantiere per Parte_2 un'eventuale futura tinteggiatura e valutare che tipo di contratto fare per la realizzazione pag. 4/7 di tali lavori. Sono venuto qui con il furgone della ditta del sig. insieme ad un Parte_2 suo operaio di nome , se ricordo bene. Non ho ancora firmato documenti di lavoro, CP_5 né concordato compensi. Attualmente non sono iscritto alla Camera di commercio perché mi sono cancellato da circa tre anni. Sono rimasto d'accordo con il sig. che mi CP_5 verrà a riprendere verso le 12,00. Al momento del vostro accesso ispettivo mi trovavo sull'ultimo piano del sottotetto a fare il sopralluogo in abiti da lavoro. Poiché sono arrivati adesso alle ore 9,35 i dipendenti della ditta , tra cui quello che Parte_2 mi ha accompagnato stamattina, ho appreso che il suo nome non è bensì ”. CP_5 CP_6
Sentito dagli ispettori in fase di primo accesso, ha dichiarato di lavorare CP_4 con la ditta da un paio di mesi e che raggiungeva la mattina il cantiere Parte_2 di della ditta con il mezzo aziendale che passava a prenderlo sotto casa, CP_1 aggiungendo che quella mattina a bordo del mezzo aveva viaggiato insieme, oltre che a due colleghi di lavoro, ad un terzo di nome , “venuto con noi in cantiere per portare Pt_3 alcuni attrezzi per noi”.
Nella deposizione resa in giudizio, il teste ha invece riferito, per averlo CP_4 sentito dire da , che questi era stato inviato presso il cantiere di via Parte_3
Averardi di dal sig. legale rappresentante della CP_1 Testimone_1 [...]
con l'incarico di accertare i lavori di tinteggiatura che avrebbe dovuto Controparte_2 realizzarvi.
Il dipendente nelle dichiarazioni rese agli ispettori Persona_1 nell'immediatezza dell'accesso in cantiere, dichiarava, dopo aver riferito di essere dipendente della ditta in qualità di operaio ed addetto al cantiere di Parte_2 da circa due mesi, che quella mattina, insieme a lui ed ai colleghi e CP_1 CP_4
, era andato presso il cantiere a bordo del furgone della ditta anche Tes_2 Tes_3
“a portare del materiale e delle attrezzature di proprietà della ditta verso
[...] Pt_2 le 8,30 circa;
anche l'altro ieri è venuto sempre con noi verso le 8,30 per fare le pulizie qui in cantiere, sempre alle 8,30 circa fino alle 17,00, sempre insieme a noi oggi presenti. Anche oggi termineremo alle 17,00 e rientrerà con noi”. Pt_3
Nella deposizione resa in giudizio il teste ha confermato la Persona_1 circostanza che era arrivato presso tale cantiere insieme a lui e ad CP_4 Tes_2 con il furgone di proprietà della ditta e la circostanza, ulteriore di aver constatato, Pt_2 all'arrivo in cantiere, la presenza degli ispettori del lavoro, intenti ad interrogare suo fratello, . Parte_3
Orbene, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte dei tre lavoratori, oltre a rivelare spontaneità e genuinità, non avendo i lavoratori, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa le conseguenze delle loro affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti, contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine agli orari di pag. 5/7 lavoro ed alle modalità di organizzazione dell'attività lavorativa presso il cantiere che non possono che rafforzare tale valutazione di attendibilità.
Eguale attendibilità, al contrario, non può essere riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano all'evidenza, non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della ditta opponente ma anche non supportate da alcuna ragionevole giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme spiegazione dei medesimi fatti. Giustificazione la quale non può certo essere ricondotta al timore “di mettere nei guai i colleghi di lavoro” – come invece risulterebbe dalla conferma in sede testimoniale del contenuto delle autodichiarazioni sottoscritte dai lavoratori nei giorni successivi alla sospensione dell'attività d'impresa per effetto del provvedimento adottato dall' . CP_1
Neppure si ritiene che introduca un elemento di contraddittorietà idoneo ad inficiare l'attendibilità delle informazioni convergenti rese nell'immediatezza dai dipendenti della ditta di ON la circostanza che sia stato poi assunto alle Parte_3 dipendenze della ossia dalla società committente dei lavori che, Controparte_2 stando a quanto riferito dal , in qualità di teste, gli aveva proposto di eseguire Parte_3 le opere di tinteggiatura prima che si recasse in cantiere. Trattasi infatti di un fatto neutro che di per sé non appare affatto inconciliabile con la circostanza che il giorno 7.06.2019, e quindi in epoca antecedente all'assunzione alle dipendenze della questi Controparte_2 si trovasse in cantiere su incarico del intento a svolgere, come attestato dagli Pt_2 ispettori verbalizzanti, attività lavorativa.
Dunque, in virtù del principio appena richiamato, va riconosciuto un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo rispetto a quelle rese dai medesimi soggetti, in veste di testimoni, in sede giudiziale.
Pertanto, esclusa la fondatezza dell'ipotesi, prospettata come tale dall'appellante, che il potesse essere intento al lavoro a favore di un'altra delle due ditte presenti in Parte_3 cantiere risulta integrata la fattispecie prevista nell'art.14, primo comma, d.lgs. n.81 del 2008, contestata dagli ispettori con conseguente infondatezza delle pretese azionate nel presente giudizio.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente confermate, con conseguente rigetto del motivo di gravame in scrutinio.
Al rigetto del gravame, consegue la condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
pag. 6/7 - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate per compensi professionali in complessivi €.3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN IA TR IZ Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 264/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA TR Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'avv. Carlo Scarpantoni Pt_1 Parte_2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luca Scarpantoni e all'avv. Claudia Scarpantoni
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila,
APPELLATO
E
, Controparte_2
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 648/2023 in data 13 dicembre 2023 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Parte Lavoro, ha rigettato il ricorso promosso da . , in Parte_2 persona dell'omonimo titolare p.t., con il quale, - deducendo l'illegittimità del provvedimento adottato dall' di in data 07.06.2019 che, Controparte_1 CP_1 all'esito del primo accesso ispettivo eseguito in pari data presso il cantiere edile in CP_1 in via Cesare Averardi, disponeva la sospensione dell'attività imprenditoriale avviata da Parte nella qualità di titolare della ditta . Impresa - chiedeva, previa Parte_2 sospensione dell'efficacia, di annullare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa adottato dall' e di dichiarare che il lavoratore non regolarizzato, CP_1
, non era alle dipendenze del ricorrente, con conseguente condanna Parte_3 della a corrispondere al ricorrente il risarcimento del Controparte_3 danno nella misura di € 16.003,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia a conseguente all'interruzione dei lavori
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato in data Parte 12.06.2024, . , chiedendo, in accoglimento dell'appello Parte_2 di “1) …. annullare la sentenza del Tribunale di Teramo – sez. lavoro – n. 648 del 13 Dicembre 2023. 2) Annullare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa adottato dall' . 3) Dichiarare che il lavoratore non regolarizzato, Sig. CP_1 Parte_3 non era alle dipendenze del ricorrente. 4) Condannare la
[...] Controparte_3
a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno nella misura di €
[...]
16.003,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia. 5) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Con unico articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il primo giudice il quale, nel confrontare il contenuto dei verbali ispettivi con le risultanze istruttorie del processo, ha ritenuto attendibili e veritiere le dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori “dequotando” le ritrattazioni effettuate dai medesimi lavoratori escussi come testimoni nel corso del giudizio, o, più esattamente, non assegnando alle stesse alcuna efficacia probatoria.
La pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce dall'esito dell'attività di controllo compiuta dall' nei confronti della ditta edile CP_1 di con primo accesso eseguito in data 7.06.2019 presso il cantiere in Parte_2 alla Via Cesare Averardi in cui operava, unitamente ad altre due imprese, la ditta CP_1 appellante.
Nel verbale di primo accesso n. 30/11 del 07.06.2019, ricevuto a mani dal titolare della ditta appellante, è specificato che gli ispettori, arrivati in cantiere e presentatisi tramite il tesserino di riconoscimento, avevano ivi trovato intento al lavoro il sig. Parte_3
non risultante da comunicazione né altrimenti censito, ed avevano
[...] Pt_4 acquisito da lui dichiarazioni spontanee. Altrettanto avevano fatto nei confronti dei tre lavoratori dipendenti della ditta ispezionata, sopraggiunti intorno alle ore 9,30, come da pag. 2/7 verbali elencati nella prima parte di quello di accesso, nonché nei confronti del titolare della ditta, a sua volta arrivato in cantiere intorno alle ore 10,20.
Nello specifico, poiché all'atto dell'accesso nel cantiere presso cui operavano tre distinte imprese veniva trovato intento al lavoro, senza comunicazione preventiva di assunzione,
riconducibile, sulla scorta delle informazioni rese nell'immediatezza, Parte_3 alla ditta GEO Impresa di ON AN, al termine delle operazioni di accertamento venivano notificati verbale di primo accesso e, sussistendone i presupposti di legge, separato provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 d.lgs. 81/2008 a carico dell'impresa stessa.
Avverso detto provvedimento, il titolare della ditta, presentava Parte_2 ricorso presso l'Ispettorato Interregionale di Roma, respinto con provvedimento n. 18/2019 del 23.07.2019.
In data 10.08.2019, veniva proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, il quale dichiarava con sentenza del 25.09.2019 il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Veniva, dunque, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Teramo, dinanzi al quale il affidando il ricorso a 7 motivi, contestava in fatto ed in diritto i presupposti del Pt_2 provvedimento impugnato, chiedendo il risarcimento del danno per illegittima adozione dello stesso, fondando la propria difesa sulla circostanza che il lavoratore Parte_3
trovato al lavoro senza assunzione, non lavorasse affatto per l'impresa
[...] Pt_2 ma per una diversa impresa, operante nel medesimo cantiere all'atto dell'accesso, fornendo, a supporto, dichiarazioni rilasciate in epoca successiva all'accesso da parte dei lavoratori già precedentemente escussi dagli ispettori.
Istruita la causa, nel contraddittorio tra le parti, mediante l'escussione dei testi indicati nei rispettivi atti introduttivi, con sentenza n.648 pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione.
In sintesi, il Tribunale riconoscendo valore probatorio prevalente alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva rispetto a quelle rese in seguito dagli stessi nel corso giudizio in qualità di testimoni, riteneva pienamente dimostrati i fatti posti a fondamento delle violazioni contestate.
L'appellante deduce, con un unico, articolato, motivo di gravame, l'erronea valutazione del materiale probatorio per non aver il primo giudice attribuito alcuna rilevanza giuridica alla conferma in sede processuale da parte non solo del , ma anche degli altri Parte_3 due lavoratori, e (fratello del primo), del contenuto delle CP_4 Persona_1 autodichiarazioni, sottoscritte da ciascuno di essi nei giorni successivi al primo accesso ispettivo, con cui riconoscono la falsità delle dichiarazioni rese da ognuno di essi agli ispettori. Si censura quindi l'impianto argomentativo della pronuncia di primo grado pag. 3/7 laddove riassume la condotta tenuta dal in ordine all'incarico conferitogli dal Parte_3 Parte
titolare della . Impresa, (cfr. pag. 16 sentenza), all'uso del furgone aziendale Pt_2
(cfr. pag. 15 sentenza) e al trasporto dell'attrezzatura (mola e trapano) di proprietà della stessa Impresa, senza tener conto della versione fornita dai lavoratori nella Pt_1 dichiarazione scritta confermata in giudizio nella quale invece i tre lavoratori, sentiti come testimoni, da un lato, fornivano una diversa versione dei fatti e, dall'altro, negavano che il contenuto del verbale ispettivo rispondesse a verità.
Il motivo è infondato.
In via generale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, in qualità di pubblico ufficiale, è da considerarsi un atto pubblico, e perciò dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.. Tale verbale, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, fa piena prova circa la effettiva provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni - trasfuse nel verbale- allo stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 4182/2021).
Con riguardo, invece, all'affidabilità e, dunque, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo e riportate nel verbale redatto in pari data, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità esse fanno fede "fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni" (Cass., sent. n. 166/2014).
Dunque, applicando i principi appena enunciati alla fattispecie in oggetto, è innanzitutto necessario stabilire se possano costituire prova contraria, rispetto alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, le dichiarazioni, di tenore differente rispetto alle prime, successivamente rese dai medesimi soggetti - escussi in veste di testimoni - nel giudizio di opposizione instaurato nei confronti dell' , avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione.
E' opportuno, quindi, a questo punto esaminare tali dichiarazioni nel dettaglio della vicenda sottoposta a vaglio.
Ed invero, , trovato in cantiere con indosso abiti di lavoro, sentito Parte_3 nella immediatezza dei fatti dagli ispettori, in data 7.06.2019, ha riferito che “Sono venuto questa mattina verso le ore 8,15/8,20 a fare un sopralluogo sul cantiere qui a e a CP_1 portare la mola e il trapano del sig. , titolare di un'impresa edile di Campo a Parte_2
Mare, qui sul cantiere, perché alle 12,00 arriveranno altri operai del sig. qui a Parte_2 lavorare. Ieri sera io e il sig. abbiamo fatto un colloquio presso il magazzino a Parte_2
Campo a Mare del sig. , il quale mi ha incaricato di visionare il cantiere per Parte_2 un'eventuale futura tinteggiatura e valutare che tipo di contratto fare per la realizzazione pag. 4/7 di tali lavori. Sono venuto qui con il furgone della ditta del sig. insieme ad un Parte_2 suo operaio di nome , se ricordo bene. Non ho ancora firmato documenti di lavoro, CP_5 né concordato compensi. Attualmente non sono iscritto alla Camera di commercio perché mi sono cancellato da circa tre anni. Sono rimasto d'accordo con il sig. che mi CP_5 verrà a riprendere verso le 12,00. Al momento del vostro accesso ispettivo mi trovavo sull'ultimo piano del sottotetto a fare il sopralluogo in abiti da lavoro. Poiché sono arrivati adesso alle ore 9,35 i dipendenti della ditta , tra cui quello che Parte_2 mi ha accompagnato stamattina, ho appreso che il suo nome non è bensì ”. CP_5 CP_6
Sentito dagli ispettori in fase di primo accesso, ha dichiarato di lavorare CP_4 con la ditta da un paio di mesi e che raggiungeva la mattina il cantiere Parte_2 di della ditta con il mezzo aziendale che passava a prenderlo sotto casa, CP_1 aggiungendo che quella mattina a bordo del mezzo aveva viaggiato insieme, oltre che a due colleghi di lavoro, ad un terzo di nome , “venuto con noi in cantiere per portare Pt_3 alcuni attrezzi per noi”.
Nella deposizione resa in giudizio, il teste ha invece riferito, per averlo CP_4 sentito dire da , che questi era stato inviato presso il cantiere di via Parte_3
Averardi di dal sig. legale rappresentante della CP_1 Testimone_1 [...]
con l'incarico di accertare i lavori di tinteggiatura che avrebbe dovuto Controparte_2 realizzarvi.
Il dipendente nelle dichiarazioni rese agli ispettori Persona_1 nell'immediatezza dell'accesso in cantiere, dichiarava, dopo aver riferito di essere dipendente della ditta in qualità di operaio ed addetto al cantiere di Parte_2 da circa due mesi, che quella mattina, insieme a lui ed ai colleghi e CP_1 CP_4
, era andato presso il cantiere a bordo del furgone della ditta anche Tes_2 Tes_3
“a portare del materiale e delle attrezzature di proprietà della ditta verso
[...] Pt_2 le 8,30 circa;
anche l'altro ieri è venuto sempre con noi verso le 8,30 per fare le pulizie qui in cantiere, sempre alle 8,30 circa fino alle 17,00, sempre insieme a noi oggi presenti. Anche oggi termineremo alle 17,00 e rientrerà con noi”. Pt_3
Nella deposizione resa in giudizio il teste ha confermato la Persona_1 circostanza che era arrivato presso tale cantiere insieme a lui e ad CP_4 Tes_2 con il furgone di proprietà della ditta e la circostanza, ulteriore di aver constatato, Pt_2 all'arrivo in cantiere, la presenza degli ispettori del lavoro, intenti ad interrogare suo fratello, . Parte_3
Orbene, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da parte dei tre lavoratori, oltre a rivelare spontaneità e genuinità, non avendo i lavoratori, al momento dell'ispezione, contezza alcuna circa le conseguenze delle loro affermazioni sul proprio datore di lavoro e non avendo alcuna ragione di riportare una versione dei fatti non conforme ai reali accadimenti, contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine agli orari di pag. 5/7 lavoro ed alle modalità di organizzazione dell'attività lavorativa presso il cantiere che non possono che rafforzare tale valutazione di attendibilità.
Eguale attendibilità, al contrario, non può essere riconosciuta alle deposizioni successivamente rese in sede processuale, le quali risultano all'evidenza, non solo uniformate e cooptate alla tesi difensiva della ditta opponente ma anche non supportate da alcuna ragionevole giustificazione circa le ragioni per cui in precedenza fosse stata fornita una difforme spiegazione dei medesimi fatti. Giustificazione la quale non può certo essere ricondotta al timore “di mettere nei guai i colleghi di lavoro” – come invece risulterebbe dalla conferma in sede testimoniale del contenuto delle autodichiarazioni sottoscritte dai lavoratori nei giorni successivi alla sospensione dell'attività d'impresa per effetto del provvedimento adottato dall' . CP_1
Neppure si ritiene che introduca un elemento di contraddittorietà idoneo ad inficiare l'attendibilità delle informazioni convergenti rese nell'immediatezza dai dipendenti della ditta di ON la circostanza che sia stato poi assunto alle Parte_3 dipendenze della ossia dalla società committente dei lavori che, Controparte_2 stando a quanto riferito dal , in qualità di teste, gli aveva proposto di eseguire Parte_3 le opere di tinteggiatura prima che si recasse in cantiere. Trattasi infatti di un fatto neutro che di per sé non appare affatto inconciliabile con la circostanza che il giorno 7.06.2019, e quindi in epoca antecedente all'assunzione alle dipendenze della questi Controparte_2 si trovasse in cantiere su incarico del intento a svolgere, come attestato dagli Pt_2 ispettori verbalizzanti, attività lavorativa.
Dunque, in virtù del principio appena richiamato, va riconosciuto un maggiore grado di attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione dell'accesso ispettivo rispetto a quelle rese dai medesimi soggetti, in veste di testimoni, in sede giudiziale.
Pertanto, esclusa la fondatezza dell'ipotesi, prospettata come tale dall'appellante, che il potesse essere intento al lavoro a favore di un'altra delle due ditte presenti in Parte_3 cantiere risulta integrata la fattispecie prevista nell'art.14, primo comma, d.lgs. n.81 del 2008, contestata dagli ispettori con conseguente infondatezza delle pretese azionate nel presente giudizio.
Le statuizioni della sentenza impugnata vanno, pertanto, integralmente confermate, con conseguente rigetto del motivo di gravame in scrutinio.
Al rigetto del gravame, consegue la condanna dell'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
pag. 6/7 - Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidate per compensi professionali in complessivi €.3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
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