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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.56/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. G. Puma
e
AR AT rappresentato dall'avv. M. Polita
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 1650/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La maturazione dell'importo ingiunto a titolo di retribuzii e TFR non è contestato.
2. La società opponente ne deduce solo il parziale pagamento asseritamente effettuato in contanti senza esigere quietanza, chiedendo sul punto prova testimoniale: la quale, come eccepito dalla difesa del lavoratore è inammissibile ai sensi degli art.2727 e 2726 cc, considerato anche quanto disposto dall'art.1 comma 910 e ss L.205/17.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONFERMA il decreto ingiuntivo, disponendone l'esecutività.
CONDANNA la Società opponente al pagamento, in favore di AT
AR, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.56/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. G. Puma
e
AR AT rappresentato dall'avv. M. Polita
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 1650/24
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La maturazione dell'importo ingiunto a titolo di retribuzii e TFR non è contestato.
2. La società opponente ne deduce solo il parziale pagamento asseritamente effettuato in contanti senza esigere quietanza, chiedendo sul punto prova testimoniale: la quale, come eccepito dalla difesa del lavoratore è inammissibile ai sensi degli art.2727 e 2726 cc, considerato anche quanto disposto dall'art.1 comma 910 e ss L.205/17.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza. pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONFERMA il decreto ingiuntivo, disponendone l'esecutività.
CONDANNA la Società opponente al pagamento, in favore di AT
AR, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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