Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2022
RE PU BBLICA ITATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Paola Caporali Consigliere
Consigliere Estensore Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:
(c.f. Parte_2 (c.f. Parte 1 C.F. 1
,(c.f. C.F. 3 Parte 3 C.F. 2
,
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Guardavaccaro ed elettivamente domiciliati come da procura in atti;
PARTI APPELLANTI
contro
,(c.f. C.F. 4 ), rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Alessandra Benvenuti, ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
Nonché
rappresentata e difesa dagli Avv.
, (c.f. CP 2 C.F._5
Valentina Pistolesi e Federica Pulcinelli ed elettivamente domiciliato come da procura in
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1333/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il 04.11.2022; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: "chiede preliminarmente che l'Ecc.ma Corte, vista la fumosità e la dispersività della relazione peritale redatta dal geom. Per 1 nelle due fasi del precedente giudizio, voglia di-sporre rinnovarsi la perizia tecnica, affidandone l'incarico ad un consulente di professionalità almeno pari a quella dei due tecnici (architetto e ingegnere) parti convenute nel giudizio di primo grado e parti appellate nel presente giudizio. In denegata ipotesi, precisa le seguenti conclusioni già rassegnate nell'atto di appello: per i motivi di cui in narrativa riformarsi integralmente l'impugnata sentenza e per gli effetti accogliersi la domanda risarcitoria così come proposta nelle conclusioni del processo di primo grado, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Respingersi comunque le domande riconvenzionali avanzate dal progettista architettonico e direttore de lavori Arch. Controparte_1 e dal progettista strutturale Ing. CP_2 in quanto le loro pretese retributive afferiscono a prestazioni che hanno prodotto prevalentemente un danno alla parte appellante”.
Per l'appellato Arch. Controparte_1 : "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio".
Per l'appellata Ing. CP 2 "che la Corte d'Appello di Firenze, voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in via preliminare, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata per i motivi esposti in narrativa nonché rigettare in via principale l'appello proposto dai sigg.ri Parte 1 Parte_2 e Parte 4 و
confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Parte 2
convenivano in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Firenze, Parte 3
e l'ing. interponendo appello avverso la l'arch. Controparte_1 CP 2
sentenza n. 1333/2022 pubblicata il 04.11.2022, con la quale il Tribunale di Pisa rigettava la domanda risarcitoria da essi avanzata nei confronti dei due professionisti per tutti i danni asseritamente subiti e quantificati nella somma totale di € 104.942,38, per responsabilità nella progettazione e direzioni dei lavori dell'arch. CP 1 e nella progettazione strutturale esecutiva dell'ing. CP_2 in relazione alla costruzione di un annesso agricolo per attività di apicoltura a Calci (PI), oltre al risarcimento danni per lucro cessante in favore del solo Sig. Parte 1 imprenditore agricolo, per il mancato
,
esercizio dell'attività di produzione del miele, da quantificarsi in corso di causa.
A sostegno delle loro domande, gli attori nel giudizio di primo grado allegavano che il Sig.
Parte 1 in qualità di enfiteuta, in data 05.02.2010 aveva presentato al competente
Ufficio del Comune di Calci la domanda di rilascio del permesso di costruire ex art. 78
L.R. n. 1 del 2005, per la realizzazione di un annesso agricolo per l'attività di apicoltura, sui terreni, posti nel Comune di Calci e censiti al foglio 20, part. 577, 578 e 579, di proprietà del sig. Persona 2 (nonno del La richiesta del permesso era stata Pt 1
In data 15.11.2011 il Comune di Calci redatta dall'Arch. Controparte_1
1 permesso di costruire n. 13/2011. aveva rilasciato al Sig. Pt 1
L'incarico come progettista e direttore dei lavori veniva assunto dall'Architetto CP_1
l'incarico per la progettazione della parte strutturale e del coordinamento sicurezza veniva affidato all' ing. CP 2 e l'appalto per la realizzazione di tale progetto all'impresa
Incandela Natale di Pontasserchio, con contratto di appalto del 15.11.2011.
A seguito di un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e dell'Ufficio Edilizia
Privata del Comune di Calci avvenuto nel cantiere in data 28.02.2012, il Comune di Calci
emanava inizialmente l'ordinanza n. 33 di sospensione dei lavori (all.4 atp), in quanto era stato riscontrato che il fabbricato in costruzione era risultato difforme dal progetto autorizzato con il predetto permesso di costruire n. 13/2011, “risultando costituito da una struttura a due piani in c.a. in luogo di un solo piano in acciaio", e successivamente, in data
05.07.2012, emanava l'ordinanza n. 107/2012 con la quale veniva ingiunto a Pt 1
,[...] a Persona 2 all'Arch. CP 1 ed al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori,
Incandela Natale, di provvedere entro 90 giorni alla demolizione del fabbricato con ripristino integrale dei luoghi.
Più precisamente, nell'ordinanza di demolizione venivano richiamati la tav. 1 allegata al permesso di costruire, il programma aziendale e l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai sig.ri Pt 2 e Pt 1 nel quale era descritto testualmente: "edificio avente dimensioni lorde in pianta di ml 6,00x17,00, altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura a terrazza di ml. 3,60 composto da locali destinati alla lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti finiti, oltre a spogliatoio, servizio igienico e terrazzo praticabile."
Successivamente, con ordinanza n. 153, preso atto della demolizione parziale del manufatto, il Comune revocava parzialmente la precedente ordinanza riconoscendo la sanabilità della residua difformità e provvedeva al rilascio dell'Accertamento di conformità della porzione residua.
Ad avviso degli attori, il fatto che l'Impresa di costruzioni Incandela si fosse discostata dal progetto originario approvato dal Comune di Calci, sarebbe stato da ricondurre essenzialmente alla responsabilità dei progettisti, Arch. CP_1 ed Ing. CP_2
Gli attori, dunque, introducevano prima un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di fronte al
Tribunale di Pisa, contro l'Arch. CP 1 e l' e, successivamente,Controparte_3
un giudizio ordinario sostenendo che il manufatto realizzato si sarebbe discostato dal progetto originario approvato dal CP_4 di Calci per responsabilità da ascrivere unicamente ai progettisti Arch. CP_1 e Ing. CP_2
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la ricostruzione dei fatti delle parti attrici e negavano ogni responsabilità a proprio carico nella vicenda in oggetto, spiegando domande riconvenzionali per ottenere il pagamento del compenso per l'attività espletata.
Disposta l'acquisizione del fascicolo della ATP, la causa era istruita mediante prova documentale e prove per testi e consulenza tecnica sui compensi richiesti. All'esito il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1333/2022, pubblicata il 04.11.2022, rigettava la domanda, e accoglieva, invece, le domande riconvenzionali di entrambi i tecnici.
In particolare, il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della CTU, esperita nel procedimento di ATP, stabiliva come le difformità riscontrate dall'Ufficio comunale non fossero riferibili né alla fase di progettazione né tanto meno alla fase esecutiva delle opere con la conseguenza che la domanda attorea incentrata su una pretesa risarcitoria, avverso i progettisti arch. CP_1 (anche Direttore dei Lavori) e ing. CP_2 per aver fatto eseguire l'opera in difformità da quanto previsto e assentito dal PdC non poteva trovare accoglimento.
Il Tribunale rilevava come la relazione svolta dal Geom. Per 1 in sede di ATP
evidenziasse "Per quanto concerne le difformità dimensionali.... è opportuno rammentare che sia gli elaborati grafici di progetto allegati al Permesso di Costruire, sia i disegni esecutivi delle strutture, prevedevano entrambi la costruzione di un edificio di due piani fuori terra. L'edificio a un piano viene descritto unicamente nel documento illustrativo redatto dal Settore uso e assetto del territorio del CP_4
di Calci per l'approvazione del Programma aziendale pagina 6 di 9 da parte del Consiglio comunale, nonché nelle delibere n. 8/2011 e n. 24/2011 [rectius 27] del Consiglio stesso e nell'atto unilaterale d'obbligo firmato dai signori Persona 2 Pertanto, considerato che gli elaborati di e Parte 1
progetto prevedevano la costruzione di un edificio di due piani fuori terra le difformità riscontrate non
...
sono riferibili né alla fase di progettazione, né alla fase di esecuzione delle opere” (p.15 atp)".
Il Giudice di prime cure osservava altresì che: “Dopo aver sottoscritto il citato atto unilaterale d'obbligo, Persona 2 sottoscriveva il contratto di appalto il 5.12.2011 per la realizzazione dell'annesso agricolo "nel rispetto degli allegati degli elaborati grafici redatti dall'arch. CP 1
(cfr. allegati atp) al Permesso di costruire n.13/2011, quindi per due piani fuori terra con altezza di ml
6,00, rialzato da terra per cm. 75. Per quanto qui di interesse, l'apparente diversità tra quanto previsto nell'assunzione delle obbligazioni verso il Controparte_5 e quanto autorizzato dall'ente con il PdC nasce con l'indicazione nello schema d'obbligo solo dell'altezza di una parte del fabbricato (il laboratorio), correttamente indicata (altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura a terrazza) tenendo conto di tutto il progetto, ma parziale ed evidentemente sufficiente a confondere cognitivamente l'ufficio tecnico. Quindi la domanda attrice quanto alla affermata responsabilità del professionista direttore dei lavori per aver fatto eseguire l'opera in difformità da quanto previsto e assentito nel Permesso di costruire non è fondata e va respinta. Peraltro, questo risultava pacificamente già dalla relazione svolta in sede di atp e nel processo nulla di più è stato aggiunto. Quanto alla convenuta ing. CP_2 dal contratto di appalto risulta che Pt 2 le aveva affidato la progettazione della parte strutturale e la sicurezza in fase di progettazione e fase esecutiva, è provato per tabulas che abbia curato il progetto strutturale depositato al Genio civile che lo ha approvato;
si tratta di opera professionale logicamente successiva alle varie fasi della progettazione architettonica preparatorie all'ottenimento del PdC, al rilascio dello stesso e successiva anche alla scelta, da parte della committenza, delle modalità costruttive;
quindi, in disparte l'inopponibilità a CP_2 del procedimento per atp che non è stato instaurato nei suoi confronti, non si vede quale sia il nesso causale tra l'evento di danno lamentato da parte attrice e la prestazione professionale dell'ing. CP 2 la committenza ha firmato un contratto di appalto e relativo computo metrico per la realizzazione dell'opera in cemento armato e non in acciaio, la modalità costruttiva è stata scelta, certo non dal progettista strutturale, dopo aver visionato preventivi con diversi materiali (cfr. doc. 2 e 3, fascicolo CP 1 il progetto strutturale è stato controfirmato dalla committenza che non ha sollevato osservazioni
,
-
all'opera del professionista, cioè ai calcoli delle strutture, lamentando in proposito e successivamente solo la
(propria) scelta dei materiali impiegati. Le contrarie deduzioni di parte attrice sono rimaste mere affermazioni non supportate da alcuna prova, per vero neanche richiesta sul punto. Pertanto, la domanda svolta nei confronti di CP_2 va respinta."
Avverso tale decisione proponevano appello Parte 1 Parte 2 e
(quest'ultime solo in qualità di eredi di Persona 2 sulla base di Parte 3
,
due motivi:
1.Erroneità della sentenza impugnata nella valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare nel completo recepimento delle risultanze della CTU del Geom.
Per 1
Le parti appellanti lamentavano che il Giudice di primo grado avesse errato nel fondare il proprio convincimento sulla relazione peritale del Geom. Per_1 (espletata nel procedimento instaurato ex art.696 bis c.p.c. dagli attori medesimi), la quale aveva focalizzato l'attenzione unicamente sull'iter del procedimento amministrativo propedeutico all'emanazione del Permesso di Costruire n.13 del 2011 da parte dell'Ente comunale invece che sulla rilevazione di dati tecnici. 2.Erroneità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento di responsabilità professionale in capo ai tecnici convenuti
Le parti appellanti assumevano che essendo il permesso di costruire un atto complesso e uno dei sub-atti che lo costituivano affetto da errori o da fraintendimenti, l'esistenza dei predetti vizi avrebbe dovuto essere rilevata sia dai progettisti, architettonico e strutturale che dal direttore dei lavori.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Allegato il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado e rigettata l'istanza di inibitoria, con ordinanza collegiale del 27.11.2024, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio del 1^ marzo 2025, allo scadere della concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione
Non è investita da alcun motivo di appello e deve essere ritenuta in questa sede irretrattabile la spettanza ai due professionisti del compenso quantificato dal Tribunale in
€ 19.945,64 per l'ingegnere CP_2 e in € 17.000,00 per l'architetto CP 1 per l'attività svolta in favore dei sig.ri Pt 2 e Pt 1
Infatti, i capi della sentenza di primo grado di accoglimento delle domande riconvenzionali di pagamento avanzate dai convenuti in primo grado sono ormai passati in giudicato, stante l'assenza di uno specifico motivo di gravame
Il presente giudizio pertanto ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale da inadempimento contrattuale dell' architetto CP 1 e dall'ingegnere
CP 2 da cui sarebbe scaturito l'ordine di demolizione da parte dell'amministrazione competente, del fabbricato in costruzione, poi parzialmente revocato e ridimensionato alla sola porzione difforme, in quanto lo stesso risultava costituito da una struttura in cemento armato di due piani, invece che in acciaio di un solo piano. L'inadempimento allegato dagli attori-appellanti avrebbero prodotto danni rappresentati dalle spese per la demolizione della parte eccedente del fabbricato, per lo smaltimento delle materie, oltre ai danni per lucro cessante nei confronti del solo Sig. Parte 1 , imprenditore agricolo, per il mancato esercizio dell'attività di produzione del miele, da quantificarsi in corso di causa.
2. I motivi di appello
2.1 Sulla responsabilità professionale dell'ing. CP 2 come progettista strutturale.
In riferimento alle doglianze degli appellanti, quanto alla affermata responsabilità della professionista Ing. CP_2 incaricata della progettazione strutturale, che si sarebbe discostata dal progetto originario approvato dal Comune di Calci, esse sono infondate.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, si è trattato di una “opera professionale logicamente successiva alle varie fasi della progettazione architettonica preparatorie all'ottenimento del PdC, al rilascio dello stesso e successiva anche alla scelta, da parte della committenza, delle modalità costruttive;
quindi, in disparte l'inopponibilità a CP_2 del procedimento per atp che non è stato instaurato nei suoi confronti, non si vede quale sia il nesso causale tra l'evento di danno lamentato da parte attrice e la prestazione professionale dell'ing. CP_2 la committenza ha firmato un contratto di appalto e relativo computo metrico per la realizzazione dell'opera in cemento armato e non in acciaio, la modalità costruttiva è stata scelta, certo non dal progettista strutturale, dopo aver visionato preventivi con diversi materiali (cfr. doc. 2 e 3, fascicolo CP_1, il progetto strutturale è stato controfirmato dalla committenza che non ha sollevato osservazioni all'opera del professionista, cioè ai calcoli delle strutture, lamentando in proposito e successivamente solo la (propria) scelta dei materiali impiegati. Le contrarie deduzioni di parte attrice sono rimaste mere affermazioni non supportate da alcuna prova, per vero neanche richiesta sul punto."
Dagli atti di causa emerge infatti chiaramente come l'ing. CP_2 abbia redatto un progetto strutturale pienamente conforme sia sotto il profilo dimensionale che strutturale a quello che l'Arch. CP 1 aveva predisposto ed allegato al Permesso a Costruire 13/2011 in quanto entrambi indicavano la realizzazione di un fabbricato di due piani fuori terra. Per quanto riguarda le difformità riferite al materiale utilizzato per la struttura, l'Ing. CP_2 su richiesta della Direzione Lavori e Committenza aveva progettato due soluzioni, una in acciaio e una in cemento armato, la scelta della predisposizione della struttura in cemento armato è stata una scelta della committenza che, valutati i costi, ha scelto il materiale meno costoso (cemento armato), opzione invero mai contestata dalla committenza ma anzi dalla stessa confermata con la sottoscrizione del computo metrico e dell'atto di deposito al Genio Civile in data 17 gennaio 2012 unitamente alle tavole allegate al progetto strutturale.
Tra l'altro, nonostante la struttura fosse stata costruita in cemento armato e non in acciaio, e quindi in difformità dal progetto allegato al permesso di costruire, il Comune di
Calci non ha basato l'ordinanza di demolizione dell'edificio sulla diversità dei materiali usati, ma principalmente sulla violazione rappresentata dalla costruzione elevata di un piano superiore a quello autorizzato, tanto vero che il medesimo Comune, con successiva ordinanza n. 153/2012, in parziale revoca della precedente n. 107/2012, ha riconosciuto la sanabilità della residua difformità, provvedendo al rilascio dell'Accertamento di conformità della porzione residua.
Infatti, si legge nell'ordinanza n. 153/2012: "considerato che.... 1. il manufatto residuo derivante dalla demolizione parziale risulta conforme per forma e dimensioni a quello autorizzato;
2. La fattispecie della totale difformità posta alla base dell'ordinanza 107/2012 e fondata sulla constatazione della monoliticità della struttura, appare superata dalle modalità operative della demolizione parziale, che ha operato una vera e propria disarticolazione della parte difforme da quella residua, effettuata mediante taglio dei pilastri ed asporto del terzo solaio;
3. Il fabbricato risulta altresì conforme nella sua nuova configurazione residua, alle vigenti disposizioni in materia di edilizia antisismica, giusto deposito all'Ufficio Tecnico del Genio Civile prot. 311817/2012 e nota del Comune di Calci prot. 10912/2012 collegata;
4. Ne segue che l'unica difformità della porzione residua risulta la variata modalità esecutiva
(art. 129 co.1 L.R. 1/05) della struttura;
5. Tale difformità è sanabile in quanto conforme alle norme vigenti sia al momento della esecuzione dell'opera sia alla data di presentazione della domanda di
Accertamento di Conformità (art. 140 L.R. 1/05; DISPONE 1. Di revocare parzialmente la propria precedente ordinanza n. 107 del 05/07/2012, in ordine ai seguenti contenuti: a. laddove la violazione viene inquadrata nella fattispecie della totale difformità di cui all'art. 132 co. 1 L.R. 1/05; b. laddove ordina la demolizione integrale dell'opera, ordine ridimensionato alla sola porzione difforme, già demolita, giusto accertamento della Polizia Municipale del 17/12/2012; c. di dare seguito con effetto immediato al rilascio dell'accertamento di Conformità della porzione residua, giusta istanza prot.
9067/2012, pratica edilizia 101/2012." Infine il CP 4 dopo il deposito della domanda in sanatoria, non ha obiettato nulla sul materiale utilizzato;
pertanto, nessun danno concreto hanno patito gli appellanti per la diversità del materiale impiegato per la costruzione dell'opera.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base del materiale probatorio acquisito, si deve ritenere che l'invocata responsabilità professionale dell'ing. CP_2 non sussista e pertanto sul punto confermarsi la sentenza appellata. CP_1 come progettista 2.3 Sulla responsabilità professionale dell'arch. architettonico e direttore dei lavori CP 1 in qualità di progettista Dalla documentazione in atti risulta che l'architetto architettonico e direttore dei lavori, ha curato tutto l'iter procedurale (amministrativo, urbanistico e paesaggistico) che ha portato ad ottenere il permesso di costruire ed anche quello concernente la domanda di sanatoria dopo la demolizione del manufatto.
Il giudice di primo grado, condividendo le risultanze della ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha ritenuto che le difformità riscontrate dall Controparte_6 non fossero riferibili né alla fase di progettazione né tanto meno alla fase esecutiva delle opere con la conseguenza che la domanda attorea incentrata su una pretesa risarcitoria avverso il progettista architettonico e Direttore dei Lavori, per aver fatto eseguire l'opera in difformità da quanto previsto e assentito dal PdC non è stata accolta. ووInvero, si legge nella ctu In base a quanto riscontrato in conseguenza del sopralluogo congiunto del
28.02.2012 effettuato dall'ufficio Polizia Municipale e dall'ufficio Edilizia Privata del comune di Calci,
e più precisamente la realizzazione di un fabbricato "costituito da una struttura di due piani in c.a., in luogo di una di un solo piano in acciaio" in difformità al Permesso di Costruire n. 13/2011, allo scopo di rispondere al quesito posto dal G.I., a parere del sottoscritto, è pertinente distinguere le difformità riscontrate in due diverse tipologie: 1) difformità per le diverse sulle dimensioni (due piani anziché uno); 2) difformità per le diverse modalità esecutive della struttura (cemento armato anziché acciaio). Per quanto concerne le difformità dimensionali di cui al punto 1) suddetto, è opportuno rammentare che sia gli elaborati grafici di progetto allegati al Permesso di Costruire, sia i disegni esecutivi delle strutture, prevedevano entrambi la costruzione di un edificio di due piani fuori terra. L'edificio di un piano viene descritto unicamente nel documento illustrativo redatto dal Settore Uso e Assetto del Territorio del
Comune di Calci per l'approvazione del Programma Aziendale da parte del Consiglio Comunale, nonché nelle Delibere n.8/2011 e n.24/2011 del Consiglio stesso e, nell'atto unilaterale d'obbligo firmato dai signori Persona_2 Parte 1 Pertanto, considerato che gli elaborati di progetto prevedevano la e costruzione di un edificio di due piani fuori terra, a parere del sottoscritto, le difformità riscontrate per le diverse dimensioni, non sono riferibili né alla fase di progettazione, né alla fase di esecuzione delle opere.
La relazione peritale contiene poi una precisa ricostruzione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento del permesso di costruire, che appare opportuno ripercorrere, al fine di chiarire la scansione dei vari atti precedenti al permesso di costruire e meglio individuare le ragioni delle difformità riscontrate dal Comune di Calci, che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza di demolizione n. 107/2012.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 10.02.2011, veniva approvato il Programma Aziendale per la costruzione dell'annesso a servizio dell'attività agricola.
In seguito, con Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 12.05.2011, veniva approvato lo schema di atto unilaterale d'obbligo contenente le modalità e le prescrizioni di utilizzo del manufatto, in particolare “la costruzione di un edificio avente dimensioni lorde in pianta di ml. 6,00
x 17,00, altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura a terrazza di ml. 3,60, composto da locali destinati alla lavorazione, stoccaggio e vendita dei prodotti finiti, oltre a spogliatoio, servizio igienico e terrazza praticabile”.
Seguiva il permesso di costruire n. 13/2011 del 15.11.2011
Nell'ordinanza di demolizione n. 107/2012, di seguito riportata, si richiamano sia il programma aziendale che l'atto unilaterale d'obbligo, entrambi anteriori all'adozione del permesso di costruire. COMUNE DI CALCI Provincia di Pisa
ORIGINALE
SETTORE 2- USO & ASSETTO DEL TERRITORIO
ORDINANZA N. 107
Oggetto: Opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire n. 13/2011 Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 132 L.R. 1/05
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che con sopralluogo congiunto degli uffici polizia municipale ed edilizia privata in data 28/02/2012, veniva accertata la realizzazione, in difformità dal permesso di costruire IL 13/2011, di un edificio destinato alla trasformazione di prodotti da apicoltura in Loc. Bagnetto - La Gabella;
che a seguito di tanto è stata emanata la ordinanza di sospensione dei lavori n. 33/2012: che risulta in particolare riscontrabile quanto appresso:
1) La tav I allegata al permesso di costruire rappresenta un edificio ad un piano, in conformità a quanto indicato dal piano aziendale e nell'atto unilaterale d'obbligo, realizzato con struttura in acciaio e tamponamento a cassetta rivestito in doghe di legno, coperto a terrazza, praticabile, sulla quale è impostata una struttura in acciaio finalizzata al sostegno di un sistema di pannelli solari e fotovoltaici (cfr nn. 14 e 21 della relativa legenda) che assolvono altresi funzioni di copertura della terrazza (cfr nn. 24 e 25 della relativa legenda).
2) Il programma aziendale dimensiona i locali necessari allo sviluppo della attività in un unico edificio di un solo piano (cfr pag 17bis, non numerata) le cui funzioni sono distinte nella Descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive (cfr pag 19 p.to d).
3) L'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai sigg Consani e Bonanni descrive testualmente un edificio avente dimensioni lorde in pianta di ml 6,00x17.00, altezza misurata dal piano di calpestio all'estradosso della copertura a terrazza di mi. 3.60, composto da locali destinati alla lavorazione, stoccaggio e vendita dei prodotti finiti, oltre a spogliatoio, servizio igienico e terrazza praticabile. 4) la struttura realizzata risulta invece costituita da un telaio di travi e pilastri in cemento armato di due piani fuori terra, gettato in opera, con orizzontamenti realizzati mediante solai in calcestruzzo alleggerito tipo predalles. Gli accertamenti svolti presso l'ufficio del Genio Civile hanno confermato trattarsi di una struttura concepita e dimensionata come edificio a due piani, indipendentemente dalla previsione degli impianti solari. Rilevato che l'opera, come realizzata, risulta pertanto difforme dal progetto allegato al permesso con delibera di costruire 13/2011 e da quanto indicato nel programma aziendale approvato consiliare 8/2011 costituente riferimento normativo dell'intervento, sotto il profilo urbanistico che l'opera, risulta altresi realizzata in difformità da quanto previsto nell'atto unilaterale edilizio:
d'obbligo del 9.7.2011, in particolare per quanto descritto negli ultimi due alinea delle premesse;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. 3042 del 29/03/2012, regolarmente notificata agli interessati a mezzo raccomandata A.R.; Vista la memoria pervenuta in data 12/04/2012 prot. 3572 da parte del Direttore dei Lavori,
Arch. AL MO TT;
Rilevato che detta risulta in primo luogo irrituale sotto il profilo formale, in quanto non indirizzata al Responsabile del Procedimento sanzionatorio indicato nell'avvio del procedimento;
Riscontrata comunque la irrilevanza del suddetto documento sotto il profilo sostanziale in quanto, nel configurarsi come istanza agli organi deliberanti di chiarimento sui contenuti degli atti assunti, non apporta alcun utile contributo rispetto alla qualificazione della violazione edilizia indicata nella citata comunicazione di avvio del procedimento;
Visto il parere della Commissione Uso e Assetto del Territorio nella seduta del 12/06/2012, con il quale si conferma la piena conformità degli atti adottati agli intendimenti del Consiglio
Ritenuto, per quanto previsto dagli artt. 129 co.1 (rispondenza alle modalità esecutive) e 132 Comunale: co.1 (caratteristiche tipologiche e planovolumetriche) della L.R. 1/05 ed anche per quanto disposto dall'art. 5 dell'atto unilaterale d'obbligo, che la violazione rientri nella fattispecie delle opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire;
Vista la L. 241/90 e sm;
Visto l'art. 107 del Dlgs 267/00; Visti gli artt. 129 e 132 della L.R. 1/05;
ORDINA
Ai sigg.ri: Bonanni GO, nato a [...] il [...] e residente in [...], nella. sua qualità di affittuario e intestatario del permesso di costruire n. 13/2011; Consani GI, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], nella sua qualità di proprietario;
-Arch. TT AL MO, nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Le
Pescine 7, nella sua qualità di Direttore dei Lavori;
Incandela Natale, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via di Golena 1, nella sua qualità di titolare dell'impresa omonima, esecutrice delle opere;
di provvedere, entro e non oltre giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica della presente comma 2 ordinanza, alla demolizione del fabbricato in premessa descritto, ai sensi dell'art. 132
L.R. 1/05, con ripristino integrale dello stato dei luoghi.
In caso di inottemperanza si procederà alla demolizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 132 comma 5 L.R. 1/05. Ai sensi dell'art. 132 comma 2 L.R. 1/05, l'area da acquisire al patrimonio del Comune è quella corrispondente alla proiezione a terra dei muri esterni del fabbricato, oltre ad una fascia di ml. 5,00 per l'intero perimetro. Per l'accesso al fabbricato ed all'area sopra identificata. verrà inoltre costituita servitù di passo carrabile e pedonale per la superficie strettamente necessaria e fino alla pubblica via.
Per quanto attiene alla contestata difformità di costruzione di due piani fuori terra anziché uno, si rileva come sia il progetto architettonico e la tavola 1, entrambi allegati al permesso di costruire, depositato e approvato dal Comune, che il progetto strutturale conforme allo stesso, allegato alla pratica al Genio Civile, prevedessero la realizzazione di un fabbricato con tre solai e due piani fuori terra, ovvero un fabbricato a pianta rettangolare elevato in altezza con tre orizzontamenti;
ciò si evince chiaramente dalla tavola 1: S
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Pertanto, si deve integralmente condividere il ragionamento del primo giudice che ha escluso la sussistenza di difformità dimensionali rispetto al progetto approvato dal CP 4 di Calci con il rilascio del permesso di costruire, il quale ha rappresentato l'ultimo e definitivo atto dell'iter amministrativo, in cui, dunque, veniva rappresentato un manufatto corrispondente a quello poi di fatto realizzato, la cui progettazione era stata assentita dall'amministrazione comunale.
In una situazione del genere parte attrice/appellante avrebbe quindi dovuto astenersi dall'eseguire l'ordinanza di demolizione, perché basata sulla asserita realizzazione di una difformità esecutiva rispetto al progetto concessionato che in realtà era insussistente.
Deve dunque escludersi una responsabilità dei professionisti con conseguente rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente giudizio. Gli appellanti in quanto soccombenti sono tenuti a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia a complessità media, considerato un impegno difensivo prestato medio, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
-Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 della sussistenza dell'obbligo di
-
versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1333/2022 del Tribunale di
Pisa;
2) condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite del presente grado, che si liquidano per ciascuna parte in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge;
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1^ marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni