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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IC BO Presidente dott. IC SI Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MASSA Parte_1 P.IVA_1
AVENZA 38 MASSA presso lo studio dell'avv. CRAIA GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORENI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTAVELLI FEDERICO
( VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n.5090/2023 Tribunale di Milano, pubbl. il 20/06/2023 RG n.
42674/2021 e per l'effetto:
1) In via pregiudiziale, in accoglimento del 1° motivo di appello, accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo Opposto è stato emesso da Tribunale territorialmente incompetente, posto che il Tribunale esclusivamente competente era ed è il Tribunale di Massa e non il Tribunale di Milano adito;
per effetto di quanto sopra dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo Opposto e dunque condannare alla restituzione di quanto versato da in ottemperanza della sentenza di 1° CP_1 Pt_1 grado, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla eventuale rimessione al Giudice di
Massa individuato competente.
2) Nel caso di rigetto del 1° motivo di impugnazione, in accoglimento del 2° e del 3° motivo di appello, ammesse le prove testimoniali richieste, accertata la compensazione tra il credito di Pt_1 dell'ammontare di almeno € 213.000,00, sorto nei confronti della cessionaria prima Controparte_3 della Cessione del Credito di cui al Decreto Ingiuntivo Opposto e per questo opponibile a , CP_1 dichiarare estinto il credito dell'Appellata di € 28.528,86 di cui Decreto Ingiuntivo Opposto.
Per l'effetto accertare e dichiarare, dunque che nulla deve a Pt_1 Controparte_1 conseguentemente dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo Opposto e dunque condannare alla restituzione di quanto versato da in ottemperanza della sentenza di 1° grado. CP_1 Pt_1
3) In ogni caso con vittoria di spese legali.
Richieste istruttorie: si richiede ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che lei dal 3/10/2016 al 17/02/2017 ha prestato assistenza legale a e per conto Controparte_3 della medesima ha negoziato con l'Avv. Craia Gianluca, legale dell'Opponente, le Controparte_3 clausole del contratto di cui al doc 3 di parte che le si mostra? Pt_1
Capitolo 1, a teste Avv. con studio in Modena, Via Cesare Battisti, 11 Testimone_1
2. Vero che la email di cui all'allegato 4 di parte è stata da lei ricevuta in data 23 maggio 2018 e Pt_1 conteneva il messaggio di cui al medesimo allegato 4 sopra richiamato?
pagina 2 di 10 Capitolo 2 a teste sig. dipendente EC Srl, domiciliato in Massa, Via Aurelia Ovest, Testimone_2
383;
3. Vero che l'Ordine 335/2017 di cui all'allegato 5 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1 decantatore dal 35000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa entro il 25/1/2018? Pt_1
4. Vero che l'Ordine 335/2017 di cui all'allegato 5 di parte è stato confermato da Pt_1 Controparte_3 con conferma d'ordine numero 18/2 del 02/01/2018, a pag 1 dell'allegato 5 di parte che le si Pt_1 mostra?
5. Vero che il decantatore da 35000 lt di cui all'ordine 335/2017, è stato consegnato da Controparte_3 presso la sede della in data 26/02/2018 come da DDT 14 a pag. 3 dell'allegato 5 di parte Pt_1 Pt_1 che le si mostra?
6. Vero che l'Ordine 449/2018 di cui all'allegato 6 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1 decantatore da 130.000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, entro il 26/3/2018? Pt_1
7. Vero che l'Ordine 449/2018 è stato confermato da con conferma d'ordine Pt_1 Controparte_3 numero 18/5 del 17/04/2018 di cui a pag. 1 dell'allegato 6 di parte che le si mostra? Pt_1
8. Vero che il decantatore da 130.000 lt di cui all'ordine 449/2018, è stato consegnato da CP_3 presso la sede della in Massa, in data 23/07/2018 come da DDT 65 a pag 5 dell'allegato 6 di
[...] Pt_1 parte che le si mostra? Pt_1
9. Vero che l'Ordine 1046/2018 di cui all'allegato 7 di parte prevedeva la consegna di n° 6 Pt_1 decantatori da 35000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, entro il 15/5/2018? Pt_1
10. Vero che l'Ordine 1046/2018 è stato confermato da con conferma d'ordine Pt_1 Controparte_3 numero 12 del 02/05/2018 di cui a pag. 2 dell'allegato 7 di parte che le si mostra? Pt_1
11. Vero che i n. 6 decantatori di cui all'ordine 1046/2018, sono stati consegnati da Controparte_3 presso la sede della in Massa, rispettivamente quanto a 4 di essi, in data 13/06/2018 come da Pt_1
DDT 44 e 45 a pp. 3 e 5 dell'allegato 7 di parte e quanto ai restanti 2 di essi in data 15/06/2018, Pt_1 come da DDT 47 a pag. 4 dell'allegato 7 di parte che le si mostrano? Pt_1
12. Vero che l'Ordine 1319/2018 di cui all'allegato 8 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1
Bifloc 1000 lt, di un Bifang 500 lt e di un bidone 5000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, Pt_1 entro il 18/5/2018?
13. Vero che Bifloc 1000 lt, di un Bifang 500 lt e di un bidone 5000 di cui all'ordine 1319/2018, sono stati consegnato da presso la sede della in Massa, in data 04/06/2018 come da Controparte_3 Pt_1
DDT 42 a pag 2 dell'allegato 8 di parte che le si mostra? Pt_1
pagina 3 di 10 Capitoli da 3 a 13 inclusi, a testi sig.ri e Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti dipendenti EC srl domiciliati in Massa, Via Aurelia Ovest, 383. Tes_6
Per SA, : Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, ed a conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Milano:
- nel merito, rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 Parte_2 confermare pertanto integralmente la sentenza n. 5090 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
- condannare in ogni caso la società EC S.r.l. a pagare a Parte_3
l'importo di € 28.528,86, oltre agli interessi ex D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, dalla scadenza al 30 aprile 2020 all'effettivo saldo.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. EC s.r.l. (“ ) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Pt_1 [...]
(“ ”), in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15549/2021 per l'importo di € Controparte_1 CP_1
28.528,86 oltre interessi, dalla medesima ottenuto in qualità di cessionaria del credito CP_1 originariamente vantato da (“ ) verso per forniture (e di cui, Controparte_3 CP_3 Pt_1 segnatamente, alla fattura n. 100 del 31/10/2019). Il credito era stato acquistato da su una CP_1 piattaforma telematica in data 10.01.2020.
La opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art 28 c.p.c., dato che il contratto di fornitura con prevedeva, all'art. 13, la competenza esclusiva del foro di CP_3
Massa, ed ha eccepito altresì, nel merito, l'avvenuta estinzione del credito, per compensazione con un maggior controcredito asseritamente vantato nei confronti di per penali da ritardo nel CP_3 rapporto di fornitura.
I.
2. si è costituita domandando il rigetto dell'opposizione. Ha osservato, in sintesi: che CP_1
l'eccezione di incompetenza era infondata, atteso che essa era subentrata nel credito e non nel pagina 4 di 10 contratto, le cui clausole le restavano dunque indifferenti, e, quanto al merito, che compulsata Pt_1 dalla piattaforma informatica prima della cessione del credito al fine di evidenziare eventuali ragioni ostative, non aveva fatto alcun cenno all'esistenza dell'asserito controcredito, confermando la correttezza della fattura.
I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha respinto l'opposizione, condannando alle Pt_1 spese di lite. Il primo giudice ha ritenuto:
-quanto all'eccezione in rito, che “con la cessione del credito il cessionario subentra nella posizione creditoria dell'originario fornitore, di modo che le eccezioni che possono essere a lui sollevate sono quelle relative al credito, sorte prima della cessione. L'eccezione di incompetenza, invece, non riguarda il credito e deriva solamente dal contratto, del quale la cessionaria non è parte e che quindi non la può obbligare, perché a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge, ipotesi che però non ricorre nella fattispecie”;
-quanto all'eccezione di compensazione, che questa era contraria al principio di buona fede, non avendo eccepito la compensazione nel momento in cui la piattaforma aveva domandato Pt_1
l'esistenza di ragioni ostative alla cessione, e dovendosi peraltro intendere rinunciata la clausola penale, per non averla mai fatta valere nei confronti del fornitore: “la cessione di credito è avvenuta Pt_1 oltre due anni dopo l'epoca in cui si sono manifestati i lamentati ritardi, ma parte attrice non ha allegato, né tanto meno documentato, di aver mai contestato al suo fornitore il mancato rispetto dei tempi previsti e soprattutto non risulta mai invocata, né applicata, la menzionata penale. A norma dell'art. 1362 c.c., il contratto vive e deve essere interpretato anche alla luce della condotta tenuta dalle parti dopo la sua conclusione. Sotto questo profilo, il fatto di non aver mai contestato e applicato la clausola penale per un periodo di oltre due anni, e per un importo così rilevante, dimostra che quella clausola è stata tacitamente rinunciata.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso questa decisione ha proposto appello, affidato a tre motivi, come di seguito Pt_1 rubricati e riassunti in sintesi per punti essenziali:
1° MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT 28 E 29 C.P.C - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
TERRITORIALE NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO.
pagina 5 di 10 Con questo motivo la appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha negato l'opponibilità al cessionario della clausola contrattuale di previsione del foro esclusivo, rilevando che il debitore ceduto, poiché rimane estraneo al contratto di cessione, non può e non deve trovarsi, nei confronti del cessionario del credito, in una posizione diversa e deteriore rispetto a quella che aveva nei confronti del creditore originario. Principio, questo, già chiaramente affermato in giurisprudenza, laddove è stata riconosciuta l'opponibilità al cessionario della clausola compromissoria1 e della clausola di proroga della competenza internazionale2, contenute nel contratto concluso tra debitore ceduto e creditore cedente, e dal quale sia originato il credito poi oggetto di cessione.
2° MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 1248, 1382, 2729 C.C. E 115 C.P.C. - ERRATA
VALUTAZIONE DEL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE DA PARTE DI . Pt_1
Con questo motivo la appellante ha denunciato innanzitutto erroneità della sentenza per aver ritenuto rinunciata la clausola penale, solo in virtù di una temporanea inerzia nel far valere il diritto che non avrebbe potuto integrare comportamento concludente, tale da manifestare in modo inequivoco una effettiva e definitiva volontà abdicativa (a fronte, peraltro, di un termine di prescrizione decennale del diritto). In secondo luogo, ha sostenuto che il non aver comunicato subito l'esistenza del controcredito,
e l'operare della compensazione, non costituiva violazione del canone di buona fede, anche secondo la giurisprudenza dello stesso Tribunale di Milano3. 1 Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 16/07/2020, n. 4352 e Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 28/12/2011: In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto;
viceversa quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo. 2 Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/04/2020: In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente;
è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente. (Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2018). 3 Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 05/03/2021, n. 1910 (conf. Cass. civ., Sez. III, 18/02/2016): Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. pagina 6 di 10 3° MOTIVO: ERRATA VALUTAZIONE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLE PROVE RICHIESTE
– VIOLAZIONE ART 245 CPC.
Con questo motivo la appellante ha censurato la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, dal primo giudice considerate ininfluenti. Al contrario, a parere della appellante, la prova per testi dedotta avrebbe chiarito l'esistenza del controcredito nei confronti di CP_3
II.
2. Si è costituita , domandando il rigetto dell'appello. Ha richiamato le difese già svolte in CP_1 primo grado in replica ai motivi dell'opposizione a D.I., in particolare osservando, quando all'eccezione di incompetenza, che la clausola del contratto di fornitura che prevedeva l'esclusività del foro di Massa era invalida, per essere vessatoria e non doppiamente sottoscritta. Risultava nel contratto la presenza di una clausola di chiusura, che affermava negoziate le singole clausole contrattuali, ma trattavasi di clausola manifestamente di stile.
II.3 All'udienza del 02.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Il primo motivo di appello, in rito, è fondato e va accolto, in ciò restando assorbiti i restanti motivi che attengono al merito. Deve infatti dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Massa, in ragione della presenza della clausola che individua l'esclusività del suddetto foro nel contratto-quadro di fornitura, tra e da cui è scaturito il credito Pt_1 CP_3 controverso.
III.
2. Preliminarmente, invero, va esaminata l'eccezione di invalidità della clausola, che l'appellata ritiene vessatoria e di cui rileva la mancata separata sottoscrizione. CP_1
La Corte osserva che il contratto contiene, in chiusura, l'esplicita dichiarazione delle parti di averne negoziato ogni clausola, con l'assistenza di consulenti:
pagina 7 di 10 Tale dichiarazione, niente affatto liquidabile come mera “clausola di stile” come vorrebbe la appellata
(addirittura clausola “autoreferenziale ed apodittica”, quando si tratta di una dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti), induce necessariamente ad escludere che ci si trovi dinanzi ad un contratto per adesione, predisposto da una sola delle parti per una molteplicità indistinta di contraenti. Pertanto, la clausola derogativa della competenza è valida.
III.
3. Detto ciò, il primo giudice ha superato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente sollevata dalla opponente, affermando quanto segue (pag. 4 della sentenza): “L'eccezione è infondata, perché ha solo acquistato il credito da , ma ad essa non è Parte_4 CP_3 stato ceduto il contratto, né è in altro modo subentrata nella posizione contrattuale complessiva di
. Pertanto, l'opposta non è parte di quel contratto quadro di fornitura, di modo che le CP_3 relative clausole che non riguardino la determinazione del credito non hanno effetto nei suoi confronti.
Infatti, con la cessione del credito il cessionario subentra nella posizione creditoria dell'originario fornitore, di modo che le eccezioni che possono essere a lui sollevate sono quelle relative al credito, sorte prima della cessione. L'eccezione di incompetenza, invece, non riguarda il credito e deriva solamente dal contratto, del quale la cessionaria non è parte e che quindi non la può obbligare, perché
a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge, ipotesi che però non ricorre nella fattispecie.”.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Ed invero, se è corretto affermare che la cessionaria è subentrata nella titolarità del credito ma non nel contratto da cui il credito stesso è scaturito, è altrettanto vero che, in termini generali, la cessione non modifica il contenuto del rapporto obbligatorio, per cui il debitore ceduto è tenuto ad adempiere, nei pagina 8 di 10 confronti del nuovo creditore (cessionario), alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nel rapporto originario con il cedente.
Costituisce infatti principio costantemente affermato dai giudici legittimità, sin da pronunce molto risalenti (cfr. Cass. Civ. n. 2966/99 nonché Cass. Civ. n. 1499/95 che a propria volta cita Cass. 5.2.1988
n. 1257 e Cass.
7.4.1979 n. 1992), quello per cui il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, fra le quali deve ritenersi compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo.
Il principio è stato di recente ripreso da Cass. civ. n. 28490/2017, per la quale “La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore;
essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria”.
Il debitore, in conclusione, non deve essere pregiudicato dalla cessione, come invece certamente avverrebbe se perdesse la possibilità di opporre al cessionario la clausola contrattuale che aveva previsto l'esclusività del foro a lui favorevole (coincidente, in questo caso, con la sede legale di . Pt_1
Le pronunce della Cassazione citate dalla appellante, in tema di opponibilità al cessionario della clausola compromissoria o di proroga della giurisdizione, si inseriscono nel medesimo solco, rafforzando il concetto per cui, per quanto riguarda il debitore, la cessione non vale a mutare i termini del rapporto obbligatorio.
III.
4. Alla luce, dunque, del chiaro tenore dell'art. 13 del contratto-quadro di fornitura fra e la Pt_1 cedente in riforma dell'impugnata sentenza deve affermarsi l'incompetenza del Tribunale CP_3 di Milano in favore del Tribunale di Massa, cui segue necessaraimente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio4, seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della 4 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18). pagina 9 di 10 controversia (scaglione da € 26.001 ad € 52.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5090/23 pubblicata il 20.06.2023, ogni contraria
[...] domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
15549/21, rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Massa.
2. Condanna la appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 14.562,00 per compensi (di cui € 7.616,00 con riferimento al primo grado ed € 6.946,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC SI IC BO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IC BO Presidente dott. IC SI Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 276/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MASSA Parte_1 P.IVA_1
AVENZA 38 MASSA presso lo studio dell'avv. CRAIA GIANLUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORENI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MATTAVELLI FEDERICO
( VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n.5090/2023 Tribunale di Milano, pubbl. il 20/06/2023 RG n.
42674/2021 e per l'effetto:
1) In via pregiudiziale, in accoglimento del 1° motivo di appello, accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo Opposto è stato emesso da Tribunale territorialmente incompetente, posto che il Tribunale esclusivamente competente era ed è il Tribunale di Massa e non il Tribunale di Milano adito;
per effetto di quanto sopra dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo Opposto e dunque condannare alla restituzione di quanto versato da in ottemperanza della sentenza di 1° CP_1 Pt_1 grado, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla eventuale rimessione al Giudice di
Massa individuato competente.
2) Nel caso di rigetto del 1° motivo di impugnazione, in accoglimento del 2° e del 3° motivo di appello, ammesse le prove testimoniali richieste, accertata la compensazione tra il credito di Pt_1 dell'ammontare di almeno € 213.000,00, sorto nei confronti della cessionaria prima Controparte_3 della Cessione del Credito di cui al Decreto Ingiuntivo Opposto e per questo opponibile a , CP_1 dichiarare estinto il credito dell'Appellata di € 28.528,86 di cui Decreto Ingiuntivo Opposto.
Per l'effetto accertare e dichiarare, dunque che nulla deve a Pt_1 Controparte_1 conseguentemente dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo Opposto e dunque condannare alla restituzione di quanto versato da in ottemperanza della sentenza di 1° grado. CP_1 Pt_1
3) In ogni caso con vittoria di spese legali.
Richieste istruttorie: si richiede ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che lei dal 3/10/2016 al 17/02/2017 ha prestato assistenza legale a e per conto Controparte_3 della medesima ha negoziato con l'Avv. Craia Gianluca, legale dell'Opponente, le Controparte_3 clausole del contratto di cui al doc 3 di parte che le si mostra? Pt_1
Capitolo 1, a teste Avv. con studio in Modena, Via Cesare Battisti, 11 Testimone_1
2. Vero che la email di cui all'allegato 4 di parte è stata da lei ricevuta in data 23 maggio 2018 e Pt_1 conteneva il messaggio di cui al medesimo allegato 4 sopra richiamato?
pagina 2 di 10 Capitolo 2 a teste sig. dipendente EC Srl, domiciliato in Massa, Via Aurelia Ovest, Testimone_2
383;
3. Vero che l'Ordine 335/2017 di cui all'allegato 5 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1 decantatore dal 35000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa entro il 25/1/2018? Pt_1
4. Vero che l'Ordine 335/2017 di cui all'allegato 5 di parte è stato confermato da Pt_1 Controparte_3 con conferma d'ordine numero 18/2 del 02/01/2018, a pag 1 dell'allegato 5 di parte che le si Pt_1 mostra?
5. Vero che il decantatore da 35000 lt di cui all'ordine 335/2017, è stato consegnato da Controparte_3 presso la sede della in data 26/02/2018 come da DDT 14 a pag. 3 dell'allegato 5 di parte Pt_1 Pt_1 che le si mostra?
6. Vero che l'Ordine 449/2018 di cui all'allegato 6 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1 decantatore da 130.000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, entro il 26/3/2018? Pt_1
7. Vero che l'Ordine 449/2018 è stato confermato da con conferma d'ordine Pt_1 Controparte_3 numero 18/5 del 17/04/2018 di cui a pag. 1 dell'allegato 6 di parte che le si mostra? Pt_1
8. Vero che il decantatore da 130.000 lt di cui all'ordine 449/2018, è stato consegnato da CP_3 presso la sede della in Massa, in data 23/07/2018 come da DDT 65 a pag 5 dell'allegato 6 di
[...] Pt_1 parte che le si mostra? Pt_1
9. Vero che l'Ordine 1046/2018 di cui all'allegato 7 di parte prevedeva la consegna di n° 6 Pt_1 decantatori da 35000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, entro il 15/5/2018? Pt_1
10. Vero che l'Ordine 1046/2018 è stato confermato da con conferma d'ordine Pt_1 Controparte_3 numero 12 del 02/05/2018 di cui a pag. 2 dell'allegato 7 di parte che le si mostra? Pt_1
11. Vero che i n. 6 decantatori di cui all'ordine 1046/2018, sono stati consegnati da Controparte_3 presso la sede della in Massa, rispettivamente quanto a 4 di essi, in data 13/06/2018 come da Pt_1
DDT 44 e 45 a pp. 3 e 5 dell'allegato 7 di parte e quanto ai restanti 2 di essi in data 15/06/2018, Pt_1 come da DDT 47 a pag. 4 dell'allegato 7 di parte che le si mostrano? Pt_1
12. Vero che l'Ordine 1319/2018 di cui all'allegato 8 di parte prevedeva la consegna di un Pt_1
Bifloc 1000 lt, di un Bifang 500 lt e di un bidone 5000 lt da effettuarsi presso la sede in Massa, Pt_1 entro il 18/5/2018?
13. Vero che Bifloc 1000 lt, di un Bifang 500 lt e di un bidone 5000 di cui all'ordine 1319/2018, sono stati consegnato da presso la sede della in Massa, in data 04/06/2018 come da Controparte_3 Pt_1
DDT 42 a pag 2 dell'allegato 8 di parte che le si mostra? Pt_1
pagina 3 di 10 Capitoli da 3 a 13 inclusi, a testi sig.ri e Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
tutti dipendenti EC srl domiciliati in Massa, Via Aurelia Ovest, 383. Tes_6
Per SA, : Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, accertati i fatti esposti ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e domanda, ed a conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Milano:
- nel merito, rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 Parte_2 confermare pertanto integralmente la sentenza n. 5090 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
- condannare in ogni caso la società EC S.r.l. a pagare a Parte_3
l'importo di € 28.528,86, oltre agli interessi ex D.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, dalla scadenza al 30 aprile 2020 all'effettivo saldo.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. EC s.r.l. (“ ) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Pt_1 [...]
(“ ”), in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15549/2021 per l'importo di € Controparte_1 CP_1
28.528,86 oltre interessi, dalla medesima ottenuto in qualità di cessionaria del credito CP_1 originariamente vantato da (“ ) verso per forniture (e di cui, Controparte_3 CP_3 Pt_1 segnatamente, alla fattura n. 100 del 31/10/2019). Il credito era stato acquistato da su una CP_1 piattaforma telematica in data 10.01.2020.
La opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art 28 c.p.c., dato che il contratto di fornitura con prevedeva, all'art. 13, la competenza esclusiva del foro di CP_3
Massa, ed ha eccepito altresì, nel merito, l'avvenuta estinzione del credito, per compensazione con un maggior controcredito asseritamente vantato nei confronti di per penali da ritardo nel CP_3 rapporto di fornitura.
I.
2. si è costituita domandando il rigetto dell'opposizione. Ha osservato, in sintesi: che CP_1
l'eccezione di incompetenza era infondata, atteso che essa era subentrata nel credito e non nel pagina 4 di 10 contratto, le cui clausole le restavano dunque indifferenti, e, quanto al merito, che compulsata Pt_1 dalla piattaforma informatica prima della cessione del credito al fine di evidenziare eventuali ragioni ostative, non aveva fatto alcun cenno all'esistenza dell'asserito controcredito, confermando la correttezza della fattura.
I.3. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio, ha respinto l'opposizione, condannando alle Pt_1 spese di lite. Il primo giudice ha ritenuto:
-quanto all'eccezione in rito, che “con la cessione del credito il cessionario subentra nella posizione creditoria dell'originario fornitore, di modo che le eccezioni che possono essere a lui sollevate sono quelle relative al credito, sorte prima della cessione. L'eccezione di incompetenza, invece, non riguarda il credito e deriva solamente dal contratto, del quale la cessionaria non è parte e che quindi non la può obbligare, perché a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge, ipotesi che però non ricorre nella fattispecie”;
-quanto all'eccezione di compensazione, che questa era contraria al principio di buona fede, non avendo eccepito la compensazione nel momento in cui la piattaforma aveva domandato Pt_1
l'esistenza di ragioni ostative alla cessione, e dovendosi peraltro intendere rinunciata la clausola penale, per non averla mai fatta valere nei confronti del fornitore: “la cessione di credito è avvenuta Pt_1 oltre due anni dopo l'epoca in cui si sono manifestati i lamentati ritardi, ma parte attrice non ha allegato, né tanto meno documentato, di aver mai contestato al suo fornitore il mancato rispetto dei tempi previsti e soprattutto non risulta mai invocata, né applicata, la menzionata penale. A norma dell'art. 1362 c.c., il contratto vive e deve essere interpretato anche alla luce della condotta tenuta dalle parti dopo la sua conclusione. Sotto questo profilo, il fatto di non aver mai contestato e applicato la clausola penale per un periodo di oltre due anni, e per un importo così rilevante, dimostra che quella clausola è stata tacitamente rinunciata.”.
II. L'appello
II.
1. Avverso questa decisione ha proposto appello, affidato a tre motivi, come di seguito Pt_1 rubricati e riassunti in sintesi per punti essenziali:
1° MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT 28 E 29 C.P.C - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
TERRITORIALE NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO.
pagina 5 di 10 Con questo motivo la appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha negato l'opponibilità al cessionario della clausola contrattuale di previsione del foro esclusivo, rilevando che il debitore ceduto, poiché rimane estraneo al contratto di cessione, non può e non deve trovarsi, nei confronti del cessionario del credito, in una posizione diversa e deteriore rispetto a quella che aveva nei confronti del creditore originario. Principio, questo, già chiaramente affermato in giurisprudenza, laddove è stata riconosciuta l'opponibilità al cessionario della clausola compromissoria1 e della clausola di proroga della competenza internazionale2, contenute nel contratto concluso tra debitore ceduto e creditore cedente, e dal quale sia originato il credito poi oggetto di cessione.
2° MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART. 1248, 1382, 2729 C.C. E 115 C.P.C. - ERRATA
VALUTAZIONE DEL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE DA PARTE DI . Pt_1
Con questo motivo la appellante ha denunciato innanzitutto erroneità della sentenza per aver ritenuto rinunciata la clausola penale, solo in virtù di una temporanea inerzia nel far valere il diritto che non avrebbe potuto integrare comportamento concludente, tale da manifestare in modo inequivoco una effettiva e definitiva volontà abdicativa (a fronte, peraltro, di un termine di prescrizione decennale del diritto). In secondo luogo, ha sostenuto che il non aver comunicato subito l'esistenza del controcredito,
e l'operare della compensazione, non costituiva violazione del canone di buona fede, anche secondo la giurisprudenza dello stesso Tribunale di Milano3. 1 Tribunale Milano, Sez. V, Sentenza, 16/07/2020, n. 4352 e Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 28/12/2011: In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto;
viceversa quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo. 2 Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/04/2020: In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente;
è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente. (Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2018). 3 Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 05/03/2021, n. 1910 (conf. Cass. civ., Sez. III, 18/02/2016): Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. pagina 6 di 10 3° MOTIVO: ERRATA VALUTAZIONE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLE PROVE RICHIESTE
– VIOLAZIONE ART 245 CPC.
Con questo motivo la appellante ha censurato la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, dal primo giudice considerate ininfluenti. Al contrario, a parere della appellante, la prova per testi dedotta avrebbe chiarito l'esistenza del controcredito nei confronti di CP_3
II.
2. Si è costituita , domandando il rigetto dell'appello. Ha richiamato le difese già svolte in CP_1 primo grado in replica ai motivi dell'opposizione a D.I., in particolare osservando, quando all'eccezione di incompetenza, che la clausola del contratto di fornitura che prevedeva l'esclusività del foro di Massa era invalida, per essere vessatoria e non doppiamente sottoscritta. Risultava nel contratto la presenza di una clausola di chiusura, che affermava negoziate le singole clausole contrattuali, ma trattavasi di clausola manifestamente di stile.
II.3 All'udienza del 02.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Il primo motivo di appello, in rito, è fondato e va accolto, in ciò restando assorbiti i restanti motivi che attengono al merito. Deve infatti dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Massa, in ragione della presenza della clausola che individua l'esclusività del suddetto foro nel contratto-quadro di fornitura, tra e da cui è scaturito il credito Pt_1 CP_3 controverso.
III.
2. Preliminarmente, invero, va esaminata l'eccezione di invalidità della clausola, che l'appellata ritiene vessatoria e di cui rileva la mancata separata sottoscrizione. CP_1
La Corte osserva che il contratto contiene, in chiusura, l'esplicita dichiarazione delle parti di averne negoziato ogni clausola, con l'assistenza di consulenti:
pagina 7 di 10 Tale dichiarazione, niente affatto liquidabile come mera “clausola di stile” come vorrebbe la appellata
(addirittura clausola “autoreferenziale ed apodittica”, quando si tratta di una dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti), induce necessariamente ad escludere che ci si trovi dinanzi ad un contratto per adesione, predisposto da una sola delle parti per una molteplicità indistinta di contraenti. Pertanto, la clausola derogativa della competenza è valida.
III.
3. Detto ciò, il primo giudice ha superato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente sollevata dalla opponente, affermando quanto segue (pag. 4 della sentenza): “L'eccezione è infondata, perché ha solo acquistato il credito da , ma ad essa non è Parte_4 CP_3 stato ceduto il contratto, né è in altro modo subentrata nella posizione contrattuale complessiva di
. Pertanto, l'opposta non è parte di quel contratto quadro di fornitura, di modo che le CP_3 relative clausole che non riguardino la determinazione del credito non hanno effetto nei suoi confronti.
Infatti, con la cessione del credito il cessionario subentra nella posizione creditoria dell'originario fornitore, di modo che le eccezioni che possono essere a lui sollevate sono quelle relative al credito, sorte prima della cessione. L'eccezione di incompetenza, invece, non riguarda il credito e deriva solamente dal contratto, del quale la cessionaria non è parte e che quindi non la può obbligare, perché
a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge, ipotesi che però non ricorre nella fattispecie.”.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Ed invero, se è corretto affermare che la cessionaria è subentrata nella titolarità del credito ma non nel contratto da cui il credito stesso è scaturito, è altrettanto vero che, in termini generali, la cessione non modifica il contenuto del rapporto obbligatorio, per cui il debitore ceduto è tenuto ad adempiere, nei pagina 8 di 10 confronti del nuovo creditore (cessionario), alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste nel rapporto originario con il cedente.
Costituisce infatti principio costantemente affermato dai giudici legittimità, sin da pronunce molto risalenti (cfr. Cass. Civ. n. 2966/99 nonché Cass. Civ. n. 1499/95 che a propria volta cita Cass. 5.2.1988
n. 1257 e Cass.
7.4.1979 n. 1992), quello per cui il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, fra le quali deve ritenersi compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo.
Il principio è stato di recente ripreso da Cass. civ. n. 28490/2017, per la quale “La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore;
essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria”.
Il debitore, in conclusione, non deve essere pregiudicato dalla cessione, come invece certamente avverrebbe se perdesse la possibilità di opporre al cessionario la clausola contrattuale che aveva previsto l'esclusività del foro a lui favorevole (coincidente, in questo caso, con la sede legale di . Pt_1
Le pronunce della Cassazione citate dalla appellante, in tema di opponibilità al cessionario della clausola compromissoria o di proroga della giurisdizione, si inseriscono nel medesimo solco, rafforzando il concetto per cui, per quanto riguarda il debitore, la cessione non vale a mutare i termini del rapporto obbligatorio.
III.
4. Alla luce, dunque, del chiaro tenore dell'art. 13 del contratto-quadro di fornitura fra e la Pt_1 cedente in riforma dell'impugnata sentenza deve affermarsi l'incompetenza del Tribunale CP_3 di Milano in favore del Tribunale di Massa, cui segue necessaraimente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio4, seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della 4 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 9064/18). pagina 9 di 10 controversia (scaglione da € 26.001 ad € 52.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5090/23 pubblicata il 20.06.2023, ogni contraria
[...] domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
15549/21, rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Massa.
2. Condanna la appellata alla rifusione in favore della appellante delle spese del primo e del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 14.562,00 per compensi (di cui € 7.616,00 con riferimento al primo grado ed € 6.946,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC SI IC BO
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