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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 02/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 Difeso dall'avv. DI MICHELE GENNARO (c.f.
[...]
con studio in VIA BERTULOTTU SNC 08048 C.F._2 TORTOLI'
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Controparte_1 P.IVA_1
DELLE MUSE N. 7/F CAGLIARI Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 798/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
1. accertare che i danni patiti dal Sig. , meglio descritti nel Pt_1 corpo dell'atto, rientrano nella responsabilità contrattuale ex artt. 1218
e 1655 c.c. ovvero in via subordinata o in via alternativa in quella ex-
— 1 — tracontrattuale ex art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata o in via alter- nativa in quella ex art. 2043 c.c., e per l'effetto, 2. condannare, la società convenuta, all'indennizzo/risarcimento dei danni subiti dall'attore, pari ad € 66.492,48 o ad altro diverso im- porto, che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Ragioni della decisione
Nel 2022 ha stipulato un appalto con Parte_1 CP_2
e per eseguire lavori di sostituzione della co-
[...] Controparte_1 pertura in amianto in un immobile di sua proprietà a Uras in via Eleo- nora 163. In particolare, era previsto che la prima si occupasse della rimozione della copertura in amianto e che la seconda posasse la nuova copertura.
Espone che, mentre la ha regolarmente adempiuto CP_2
l'incarico, rimuovendo la copertura in amianto, la , in previsione CP_1 di forti temporali in arrivo, ha sospeso i lavori senza provvedere in al- cun modo alla copertura dell'immobile e non ha mai più provveduto all'esecuzione del contratto.
A causa di ciò, quando il 22 settembre 2022 il temporale si è ef- fettivamente verificato, l'acqua è entrata nel sottotetto, è penetrata nel solaio ed è colata fino al primo piano, allagandolo e danneggiando tutto ciò che vi si trovava, impianti e mobili, e da lì è a sua volta penetrata al piano terra, passando per il secondo solaio. L'esperto di parte ha quan- tificato i danni in 66.492,48 €.
* * *
A fronte dei principi generali in materia di prova nell'ambito della responsabilità da inadempimento, al creditore basta provare l'esistenza dell'obbligazione, allegarne l'inadempimento e provare i danni deri- vanti;
il debitore, invece, deve dimostrare di aver adempiuto.
Nel caso di specie l'esistenza dell'obbligazione, in mancanza di un contratto scritto di appalto, è dimostrata dai documenti relativi ai lavori, provenienti da , in particolare il piano operativo per la si- CP_1 curezza dei lavoratori, il piano di ponteggio e il documento di regolarità
— 2 — contributiva.
L'esistenza dei danni è dimostrata da copiosa documentazione fo- tografica. In ordine alla relativa stima, pur non potendosi fare applica- zione del principio di non contestazione, a causa della contumacia della convenuta, si è ritenuto di potersi rifare interamente all'elaborato tec- nico di parte in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.
La Cassazione, in particolare, ha stabilito che tali elaborati, nella misura in cui contengono valutazioni tecniche, equivalgono ad allegazioni di- fensive, salvo che il tecnico sia sentito come testimone. Ritiene, tutta- via, il giudice, che in caso di contumacia questo adempimento sia so- vrabbondante, poiché è ragionevolmente certo che il tecnico, sentito come testimone senza contraddittorio, si limiterebbe a confermare quanto già scritto.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 66.492,48 €, di complessità minima, senza attività difensive nelle fasi di trattazione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
66.492,48 €, oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite n. 1712/1995
2. condanna al rimborso delle spese proces- Controparte_1 suali, che si liquidano in 2.090 € per compensi, oltre accessori di legge,
e al rimborso delle spese vive per contributo unificato, marca da bollo, notificazione e compensi al tecnico incaricato
Si comunichi.
2 aprile 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
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