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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 331 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO IVANA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BLASETTI ERNESTA e PASTORE CP_1
MATTEO, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla competenza territoriale del Tribunale adito
Preliminarmente deve darsi atto della competenza del Tribunale adito a decidere la presente controversia, sulla base dell'art. 473bis.11 c.p.c., ai sensi del quale “Se vi è stato trasferimento del
minore non autorizzato e non è decorso un anno è competente il Tribunale del luogo dell'ultima
residenza abituale del minore prima del trasferimento”. Nel caso concreto appare pacifico in causa che il figlio minore delle parti (nato il [...]) fosse abitualmente residente in [...], Per_1
ove si trovava la casa coniugale, prima del trasferimento a Trieste effettuato per decisione unilaterale della madre nel settembre 2023. Parimenti il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato proposto nel febbraio 2024 e pertanto entro l'anno dal suddetto trasferimento,
pacificamente non autorizzato dal padre.
2. Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Ciò posto, le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 CP_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti nel corso del giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione alla resistente, deducendo che la stessa nel mese di agosto 2023, dopo aver manifestato alcuni dubbi al ricorrente circa la permanenza dell'affectio coniugalis, avrebbe improvvisamente abbandonato il tetto coniugale,
denunciando il marito per violenza sessuale e rifugiandosi in una comunità per donne vittime di violenza. Di contro, la resistente – pur tardivamente costituita – ha contestato tale ricostruzione,
rilevando che il rapporto coniugale sarebbe stato già in crisi nell'estate 2023 a causa dei comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal nei confronti della moglie per tutta la durata Pt_1
del rapporto coniugale, da ultimo culminati in due episodi di violenza sessuale avvenuti, rispettivamente, alla fine del mese di luglio ed ai primi giorni del mese di agosto 2023. Tuttavia, per ciò che attiene ai dedotti comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal marito ai danni della moglie, si osserva che non risulta versata in atti prova alcuna. Né la resistente si è offerta di provare le dedotte violenze, non avendo formulato alcun capitolo di prova in tal senso. Parimenti, nessuna prova di tali violenze può desumersi dalla documentazione depositata dalla resistente. Infatti, per ciò che attiene alla denuncia-querela sporta dalla nei confronti del marito, è appena il caso di CP_1
rilevare che la stessa – peraltro non accompagnata dal referto del Pronto Soccorso e dal file audio di cui pure all'interno si dà atto e che certamente risultano essere nella disponibilità della resistente –
non può assurgere a prova alcuna, trattandosi unicamente delle dichiarazioni rese da una delle parti del giudizio. Parimenti priva di decisivo rilievo appare la relazione redatta dalle operatrici della
Casa Rifugio presso la quale la è stata temporaneamente collocata, in quanto trattasi di CP_1
valutazioni delle suddette operatrici, che, ovviamente, nulla dicono circa la veridicità delle accuse mosse dalla resistente. Parimenti privo di rilievo risulta inoltre l'atto di opposizione all'archiviazione presentato dai legali della - peraltro respinto dal GIP - in quanto ovviamente CP_1
atto di parte. D'altra parte, le allegazioni effettuate dalla resistente nella sua costituzione in giudizio risultano talmente generiche da impedire l'attivazione di qualunque potere officioso in capo al
Giudice relatore: in altre parole, la totale assenza negli scritti difensivi depositati dalla resistente di qualunque riferimento, anche spazio temporale, a concreti e specifici episodi nei quali si sarebbe sostanziato il comportamento violento ed aggressivo asseritamente tenuto dal marito ai danni della moglie rende del tutto impossibile l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 473bis.44 c.p.c..
Per ciò che attiene alle dedotte violenze sessuali – peraltro negli scritti difensivi del presente giudizio solo accennate con un generico richiamo alla denuncia querela presentata dalla in CP_1
data 08.08.2023 – si osserva che la relativa accusa risulta archiviata in sede penale (cfr. richiesta di archiviazione formulata dal PM in data 29.12.2023 e decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 20.06.2024 a seguito dell'opposizione presentata dalla resistente). A tal proposito, si osserva,
che anche procedendo ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali in atti, non vi sono elementi tali da poter far ritenere sussistenti le violenze allegate dalla resistente. Come già sopra rilevato, infatti, non vi è in atti prova alcuna anche in relazione alle violenze sessuali asseritamente subite dalla resistente, né la si è offerta di provare le suddette violenze in alcun modo. CP_1
Ancora una volta, inoltre, le allegazioni fornite dalla resistente nel corso del presente giudizio sono rimaste talmente generiche da non consentire l'attivazione dei poteri officiosi del Giudice relatore,
dovendo peraltro rilevarsi come, pacificamente, ai due episodi non risultasse presente alcun testimone, mentre il referto del pronto soccorso, comunque non depositato in atti, risulti negativo
(cfr. richiesta di archiviazione del 29.12.2023, ove si dà atto che al pronto soccorso “non venivano
riscontrati segni di violenza”: circostanza peraltro mai contestata dalla , mentre per ciò che CP_1
attiene alla traccia audio relativa al primo episodio, la stessa, comunque non versata agli atti del presente giudizio, non pare potersi definire decisiva (cfr. decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 20.06.2024, ove si legge che “anche il file audio prodotto dalla stessa p.o. relativo all'episodio
del 27 luglio, se ascoltato con attenzione, non conferma la ricostruzione dell'episodio fatta dalla
in quanto non è stato registrato un comportamento né violento né autoritario da parte del CP_1
anche se certamente petulante e poco opportuno, soprattutto a fronte di un rifiuto netto e Pt_1
ripetuto della p.o., formulato in ogni caso in maniera ferma e convinta”). Si osserva, infine, che anche le violenze lamentate dalla nella denuncia sporta in data 08.08.2023 paiono CP_1
evanescenti, generiche, poco circostanziate e, spesso, legate più ad una percezione soggettiva della resistente che non a concreti episodi realmente accaduti, dovendosi a tal proposito precisare che l'unico episodio di violenza fisica allegato dalla resistente, quand'anche avvenuto, risulta addirittura antecedente alla celebrazione del matrimonio e pertanto totalmente irrilevante ai fini dell'addebito della separazione.
Pertanto, non essendovi prova alcuna circa la fondatezza delle accuse di violenza mosse dalla CP_1
al resistente, deve ritenersi che il comportamento della moglie, che ha – a quanto consta infondatamente ed immotivatamente – denunciato il marito per violenza sessuale integri un comportamento estremamente grave, da solo sufficiente a cagionare la rottura definitiva del vincolo matrimoniale, determinando l'assoluta irreversibilità di una crisi coniugale che in ipotesi avrebbe potuto essere sanata.
La separazione deve pertanto essere addebitata alla moglie.
3. Sull'affidamento, sul collocamento del figlio minore delle parti e sul regime di visita in
favore del genitore non collocatario
Ciò posto, passando alla questione relativa all'affidamento del figlio minore delle parti, (nato Per_1
il 13.09.2019), il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento del minore ai Servizi Sociali
territorialmente competenti per un periodo non superiore a 24 mesi.
Nel corso del giudizio, infatti, sono emersi gravi indici di inidoneità genitoriale in capo alla madre,
mentre il padre, pur avendo azionato il presente procedimento, regolarmente presenziato a molte delle udienze celebrate e, sia pure in parte, seguito alcuni percorsi indicati nel corso del giudizio, si
è volutamente e consapevolmente sottratto alla valutazione delle sue competenze genitoriali,
rifiutando di partecipare alla CTU licenziata nel corso del presente procedimento. Più in particolare,
per ciò che attiene alla figura materna, pur essendo emersa la totale capacità genitoriale della madre in relazione alle funzioni di cura e di assistenza del minore (cfr. relazioni dei Servizi Sociali
territorialmente competenti, da cui è emersa l'idoneità dell'abitazione nella quale vivono madre e figlio, nonché le buone condizioni del minore, che appare sempre pulito, ordinato, adeguato nel comportamento e beneducato, oltre che i positivi rimandi dell'istituto scolastico frequentato dal bambino, descritto dalle insegnanti come “solare, ben educato, autonomo, con una buona proprietà
di linguaggio, positivo, gioca volentieri con tutti i compagni”), tuttavia, pare condivisibile la valutazione effettuata dal CTU in merito all'immaturità ed all'infantilismo manifestato dalla madre,
che “prendendo in modo unilaterale, senza confrontarsi con nessuno, la decisione di trasferire il
figlio minore senza avvertire il padre dello stesso” ha dimostrato di non considerare le conseguenze delle proprie scelte per se stessa e per il proprio figlio, senza adeguatamente ponderare le ricadute di tale azione sul bambino (cfr. pagg. 28 – 30 CTU). In altre parole, la scelta unilateralmente operata dalla di trasferire il minore, sradicandolo da tutte le sue abitudini di vita e, soprattutto, CP_1 minando seriamente il rapporto del minore con il padre, non può che essere valutata in termini marcatamente negativi, delineando per ciò solo l'inidoneità genitoriale materna.
Viceversa, per ciò che attiene alla figura paterna, si osserva che come sopra accennato, il , Pt_1
pur avendo dato impulso alla presente procedura ed essendosi più volte lamentato, anche con toni accesi, di non avere più contatti con il figlio dal settembre 2023, si è poi volutamente sottratto alle operazioni peritali, ha omesso di effettuare gli incontri che pure gli erano stati riconosciuti con il figlio, sia pure nella forma protetta ed ha ingiustificatamente interrotto anche le videochiamate avviate con il minore. Nello specifico, per ciò che attiene alle operazioni peritali, il ha Pt_1
effettuato con il CTU un unico incontro, rifiutandosi, poi, di sottoporsi alle operazioni peritali, pur essendo stato compiutamente informato circa le conseguenze di tale comportamento (cfr. pag. 6
CTU, ove si legge: “Dopo un primo incontro il ha deciso di non partecipare più agli Pt_1
incontri di CTU;
questo in contrasto con quanto consigliatogli dal suo legale. Chi scrive ha fatto
presente al come la non partecipazione alla CTU risulti un atto carico di significati, che Pt_1
non possono non essere considerati al fine dell'esito della CTU stessa;
il ha però ribadito Pt_1
di non avere alcun bisogno di una CTU ma solo di poter vedere suo figlio. Da quel momento in poi
chi scrive ha continuato a inviare al , anche attraverso il suo legale, le convocazioni agli Pt_1
incontri; senza che però il si sia più presentato”). Il pervicace rifiuto del a sottoporsi Pt_1 Pt_1
alle operazioni peritali dimostra in capo al padre “una scarsa capacità di interpretare gli
avvenimenti e di coglierne i nessi causa/effetto” oltre all'incapacità di comprendere pienamente le ricadute delle proprie azioni (cfr. pag. 30 CTU) ed ovviamente impedisce la corretta valutazione delle sue competenze genitoriali. D'altra parte, il contegno tenuto dal nel corso del presente Pt_1
giudizio è risultato poco coerente ed a tratti inspiegabile. Il ricorrente ha sempre chiesto a gran voce di vedere il figlio, lamentando la lontananza dallo stesso e l'impossibilità di avere con lui un rapporto e, tuttavia, ha poi volutamente e consapevolmente omesso di porre in essere le azioni necessarie alla ripresa dei rapporti con il minore, lamentando un intento persecutorio dei Servizi
Sociali e degli enti, tutti, preposti che gli avrebbero impedito di vedere il figlio o gli avrebbero imposto di farlo “come un criminale”. In realtà, fin dall'emissione dei provvedimenti provvisori
(11.04.2024, intervenuti a distanza di soli due mesi dalla presentazione del ricorso) il padre ha sempre avuto la possibilità di effettuare incontri in presenza con il figlio minore, sia pure nella forma protetta. Tale ultima modalità di celebrazione degli incontri padre-figlio, lungi dal costituire una punizione nei confronti del padre o una patente di inadeguatezza genitoriale o personale del ricorrente, era in realtà stata prevista, nell'ottica della massima tutela del minore, quale forma temporanea di riavvicinamento padre-figlio, volta a favorire la ricostituzione del rapporto tra il genitore ed il minore (al momento dell'emissione dei provvedimenti provvisori interrotto da circa 7
mesi) in attesa della definitiva ripresa del suddetto rapporto che avrebbe comportato la progressiva liberalizzazione degli incontri padre-figlio. La forma protetta era inoltre stata prevista anche al fine di garantire l'effettiva celebrazione degli incontri padre-figlio, nonché per la massima tutela dello stesso ricorrente, il quale, all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., aveva manifestato il timore di avere contatti diretti non mediati da terzi con la madre e di poter ricevere dalla stessa ulteriori denunce o calunnie. Tuttavia, tale occasione non è stata colta dal padre, che mai, dall'aprile 2024, si è recato a
Trieste dal figlio per poterlo vedere, neppure una sola volta, adducendo motivazioni economiche e pretendendo che fosse il minore a sobbarcarsi gli spostamenti da e verso la casa paterna. A tal proposito si osserva, tuttavia, che ad oggi e quantomeno sino ad agosto 2025 il padre risulta regolarmente impiegato come presso la Guardia di Finanza, percependo il relativo Per_2
stipendio (pari, secondo quanto dichiarato ad Euro 1.700,00 mensili), detenendo pertanto, pur considerando tutti i debiti gravanti sul , le disponibilità economiche necessarie per Pt_1
permettersi quantomeno un viaggio da e verso Trieste, eventualmente senza pernotto, nella forma più economica possibile, mentre la pretesa del ricorrente di far spostare il minore, ovviamente,
denota un'incapacità dello stesso di sintonizzarsi sui bisogni del minore, non considerando la fatica che uno spostamento tra Savona o Novi Ligure e Trieste comporta per un bambino di soli 4 anni.
Né l'incontro padre-figlio avrebbe potuto svolgersi con le modalità indicate dallo stesso in Pt_1
data 03.12.2024 (cfr. mail allegata alla relazione redatta dai Servizi Sociali di Trieste in data 06.12.2024), quando il ricorrente ha paventato la possibilità di prelevare il figlio per portarlo a Novi
Ligure presso la casa della nonna paterna per trascorrere le vacanze di Natale, incurante di tutti i provvedimenti emessi e dei percorsi disposti dall'Autorità Giudiziaria e, soprattutto, senza minimamente considerare le ricadute di un tale atteggiamento sul minore.
Il ricorrente non ha neppure colto l'opportunità di riprendere il rapporto con il minore attraverso videochiamate, modalità che, pur con tutte le criticità derivanti dal mezzo e considerata l'età del minore, era stata disposta, su richiesta del ed al solo fine di agevolare il ricorrente, Pt_1
nell'ovvia consapevolezza dell'impossibilità per lo stesso di effettuare spostamenti settimanali da e verso Trieste. Le videochiamate avrebbero dovuto essere effettuate come intermezzo tra una visita e l'altra, al fine di non disperdere il rapporto padre-figlio e consentire un graduale riavvicinamento del minore al padre. Anche in questo caso, dopo un breve periodo durante il quale padre e figlio hanno effettuato videochiamate protette con cadenza settimanale della durata di mezz'ora ciascuna,
in tal modo comunque riprendendo un rapporto ormai da tempo interrotto, il ricorrente ha unilateralmente deciso di interrompere tale contatto, peraltro senza neppure curarsi delle ricadute di tale interruzione sul minore, che ha nuovamente visto il padre scomparire dalla sua vita. Tale
interruzione è stata giustificata dal padre con la ripresa dell'attività lavorativa e con la conseguente impossibilità di effettuare videochiamate durante i turni lavorativi (le videochiamate, tuttavia, ben avrebbero potuto essere effettuate nei periodi di riposo del , che ovviamente vengono Pt_1
comunicati allo stesso per tempo, come peraltro sollecitato più volte dai Servizi Sociali e come riconosciuto possibile dallo stesso ricorrente all'udienza del 25.10.2024, non essendo ipotizzabile che il ricorrente, pur lavorando su turni, non abbia mezz'ora libera durante la settimana), con la permanenza in caserma e l'assenza di collegamento wi-fi (le videochiamate, tuttavia, ben avrebbero potuto essere effettuate mediante il collegamento internet presente su qualunque telefono cellulare oppure recandosi presso un internet point), e, da ultimo, con il malfunzionamento dell'apparecchio mobile in dotazione al (il ricorrente, tuttavia, ben avrebbe potuto negli orari concordati con Pt_1
il Servizio Sociale recarsi presso un internet point, né pare credibile che ciò non possa essere effettuato dal per ragioni economiche, tenuto conto dell'esiguità dei costi dei servizi offerti Pt_1
dagli internet point, e considerato che quantomeno sino ad agosto 2025 il ricorrente riceve regolarmente lo stipendio).
Pertanto, il complessivo contegno tenuto dal padre (che si è volontariamente sottratto alle operazioni peritali, ha omesso di effettuare anche un solo incontro protetto con il minore e che ha ingiustificatamente interrotto le videochiamate protette con il figlio) non può che essere considerato negativamente, con conseguente impossibilità di disporre un affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori o addirittura un affidamento esclusivo al padre e ciò sia pure nella consapevolezza delle difficoltà umane e personali che il ricorrente si è trovato ad affrontare a causa delle modalità della rottura del rapporto coniugale e dell'allontanamento del minore unilateralmente deciso dalla madre. Tale valutazione, unitamente a quella relativa alla collocazione del minore ed alle modalità di visita in favore del genitore non collocatario, di cui infra, ben potrà essere modificata all'esito di eventuali successivi giudizi nell'ipotesi in cui il padre si attivi, in maniera costante e propositiva, nella ripresa del rapporto con il figlio minore, dimostrando effettiva aderenza ai progetti e programmi disposti ed una reale comprensione dei bisogni del minore, che devono sempre essere anteposti a quelli delle parti in causa, a prescindere dalla gravità delle situazioni personali dei genitori.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il periodo di 24 mesi, conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative,
scolastiche e sanitarie con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono inoltre essere incaricati di attivare e/o proseguire, in favore del minore, ogni intervento ritenuto utile.
Inoltre, alla luce delle lacune genitoriali sopra evidenziate, il Collegio ritiene di dover incaricare i
Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del domicilio effettivo di ciascun genitore di attivare, in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità.
Quanto al collocamento del minore, ritiene il Collegio di dover disporre che resti collocato Per_1
presso la madre, genitore rivelatosi adeguato in relazione ai compiti di cura ed assistenza (cfr.
relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti), nonché considerato lo stato di attuale benessere del figlio delle parti. Deve, di contro, respingersi la richiesta del padre di collocamento del minore presso di sé non essendo stato possibile comprendere e valutare le effettive capacità genitoriali paterne, tenuto conto del rifiuto dallo stesso manifestato a sottoporsi alle operazioni peritali, mentre la richiesta di collocamento paritetico del minore presso ciascun genitore
(uno domiciliato a Trieste e l'altro tra Savona e Novi Ligure) non può ovviamente neppure essere presa in considerazione in quanto estremamente pregiudizievole per il minore ed il semplice fatto di aver avanzato tale domanda denota un'assoluta incapacità di comprendere i bisogni del figlio minore.
Quanto agli incontri padre-figlio, tenuto conto delle considerazioni sopra effettuate in merito all'impossibilità di compiutamente valutare le competenze genitoriali del padre, per unilaterale decisione dello stesso, che si è inspiegabilmente sottratto alle operazioni peritali, nonché
considerata condivisibile l'affermazione del CTU che suggerisce “prudenza ai Servizi nell'affidare
il minore all'uomo senza supervisione esterna, dato che dai dati raccolti non è possibile escludere
che lo stesso possa decidere unilateralmente di riportare il ragazzo presso la sua abitazione” (cfr.
pag. 33 CTU), considerata, altresì, l'assenza di rapporti padre-figlio, ormai protrattasi dal settembre
2023 (ad eccezione del breve periodo durante il quale sono state svolte quantomeno videochiamate protette) e, dunque, allo scopo di garantire una proficua graduale ripresa dei rapporti tra il genitore ed il minore, il Collegio ritiene di dover disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della temporanea collocazione del minore provvedano a calendarizzare incontri protetti padre-figlio, eventualmente anche a mezzo videochiamata, da svolgersi inizialmente almeno con cadenza settimanale alla presenza di un educatore o di altra figura professionale in spazio neutro ed eventualmente anche in luogo aperto.
4. Sul contributo per il mantenimento del figlio minore
Per ciò che attiene alle condizioni economiche delle parti si osserva quanto segue:
1. il ricorrente,
che quest'anno compirà 40 anni, è appuntato presso la Guardia di Finanza ed ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa Euro 1.700,00 mensili;
2. a settembre 2023, dopo la separazione dalla il ha disdetto il contratto di affitto della ex casa coniugale sita in Savona e, CP_1 Pt_1
dopo un periodo trascorso presso la casa della madre in Novi Ligure, durante il quale il ricorrente era in aspettativa dal lavoro, attualmente vive, quantomeno da ottobre 2024, presso la Caserma della
Guardia di Finanza sita in Savona, non sostenendo, pertanto, oneri alloggiativi;
3. ad ottobre 2024 il ha presentato domanda di congedo definitivo dalla Guardia di Finanza, accolta con Pt_1
decorrenza dal 31.08.2025; 4. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di pagare un finanziamento contratto per prestiti personali dell'importo mensile di Euro 580,00,
nonché di aver contratto un prestito per l'acquisto dell'automobile per il quale paga una rata mensile di Euro 250,00 e di subire una trattenuta dallo stipendio di Euro 267,00 mensili per il mantenimento del figlio (nato il [...]), avuto da una precedente relazione;
5. nel Per_3
triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio il ha percepito un reddito annuo Pt_1
medio lordo pari ad Euro 27.116,00 (e, segnatamente Euro 28.114,00 nell'anno 2022, euro
26.153,00 nell'anno 2021 ed Euro 27.082,00 nell'anno 2020); nell'anno 2023 il reddito annuo medio lordo percepito dal è stato pari ad Euro 28.825,00; 6. il ricorrente ha contratto nel Pt_1
2021 un prestito con IBL Banca di circa Euro 31.000,00, da restituire in 120 rate dell'importo di
Euro 300,00 ciascuna (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente); in data 30.03.2021 il ha Pt_1
contratto altro prestito con AG CA da restituire in 180 rate mensili dell'importo di circa Euro
250,00 ciascuna (cfr. doc. n. 19 fascicolo ricorrente); il ricorrente risulta altresì intestatario di altro prestito contratto con IBL Banca di circa Euro 30.000,00 da restituire in 120 rate mesnili dell'importo di circa Euro 280,00 ciascuna;
il risulta inoltre obbligato al pagamento Pt_1 dell'importo di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , avuto da una precedente relazione: dal mese di giugno 2024 dallo Per_3
stipendio del ricorrente viene trattenuto a tale titolo l'importo di Euro 291,00, evidentemente comprensivo della rivalutazione ISTAT;
7. il ricorrente ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Unicredit con saldo passivo alla data del 05.02.2024 pari ad
Euro 1.303,55: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal ricorrente, ammontanti da ultimo, già al netto del pagamento dei due finanziamenti contratti con IBL Banca, a circa Euro
1.300,00 mensili, oltre che dagli importi ricevuti dall' , presumibilmente a titolo di assegno CP_2
unico per l'importo di circa Euro 220,00 mensili, oltre che da sporadici versamenti di denaro contante, mentre in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante e pagamenti vari);
8. il ricorrente ha depositato documentazione proveniente dalla Banca
Unicredit dalla quale emerge che negli anni 2021, 2022 e 2023 il conto corrente intestato al Pt_1
ha sempre avuto un andamento negativo ed un saldo passivo;
9. passando alla posizione della resistente, la stessa, di anni 31, vive a Trieste in un appartamento della propria madre e, pertanto, a quanto consta non sostiene oneri alloggiativi;
10. nel corso del triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio la resistente ha percepito un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 10.821,00
(e, segnatamente Euro 12.033,00 nell'anno 2022, euro 6.441,00 nell'anno 2021 ed Euro 13.989,00
nell'anno 2023); 10. la ricorrente lavora attualmente, secondo quanto dalla stessa dichiarato ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, presso un bar di Trieste;
11. la è intestataria di un CP_1
conto corrente acceso presso Unicredit con saldo passivo alla data del 09.12.2024 pari ad Euro
49,99: tale conto corrente risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla per l'attività CP_1
lavorativa svolta, pari ad una media di circa Euro 1.370,00 nell'anno 2024, mentre in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana.
Pertanto, valutate le condizioni economiche delle parti come sopra delineate e considerata in particolar modo la capacità lavorativa del ricorrente, tenuto conto della giovane età e del buono stato di salute, tenuto conto, tuttavia, degli oneri connessi agli spostamenti necessari al padre per incontrare il figlio minore, considerata l'ancora tenera età di (che compirà a settembre 6 anni) Per_1
e le esigenze di vita ad esso correlate, valutati, altresì, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (attualmente integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dove porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di Euro
100,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni,
elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di
Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ.,
n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport
(Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria
(tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie''
ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'',
come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio
2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del
2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del
2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Deve, inoltre, accogliersi la domanda avanzata dalla resistente, volta ad ottenere l'integrale percezione dell'assegno unico erogato in favore del figlio minore, attesa la collocazione del minore presso la madre (cfr. Cass. Civ., n. 4672/2025).
5. Sulle ulteriori domande avanzate dal ricorrente
Le ulteriori domande avanzate dal ricorrente devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive, poiché avanzate solo in sede di scritti conclusivi e comunque estranee all'oggetto della presente controversia
6. Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento. Viceversa, le parti devono essere condannate in via tra loro solidale alla rifusione delle spese di lite sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'Erario, atteso che la nomina di un soggetto terzo che rappresentasse l'interesse del minore si è resa necessaria a causa delle lacune genitoriali manifestate da entrambi i genitori che, dunque, con il loro comportamento hanno dato causa alla nomina del Curatore, le cui spese devono, pertanto, sugli stessi gravare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e oniugi Parte_1 CP_1
per matrimonio contratto in Trieste in data 09.05.2019 con addebito alla moglie;
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento ai Servizi Sociali
territorialmente competenti del figlio minore per il periodo di 24 mesi, con collocazione Per_1
dello stesso presso la madre;
* conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
* incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari:
- di attivare e/o proseguire ogni intervento ritenuto utile in favore del minore;
- di predisporre in favore di entrambi i genitori, qualora dagli stessi richiesti, percorso di sostegno alla genitorialità;
- di calendarizzare incontri protetti padre-figlio, eventualmente anche a mezzo videochiamata, da svolgersi inizialmente almeno con cadenza settimanale alla presenza di un educatore o di altra figura professionale in spazio neutro ed eventualmente anche in luogo aperto;
* dispone che decorso il periodo di affido: se si riterranno raggiunti gli obiettivi di cui alla parte motiva, in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato;
qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al P.M. per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo cui: “A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala
al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga”;
* dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
* dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. presso il Tribunale di Trieste per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* dispone che corrisponda entro i primi cinque giorni di ogni mese a Parte_1
quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma CP_1 Per_1
mensile di Euro 100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, come in motivazione;
* dispone che percepisca l'importo integrale dell'assegno unico erogato in CP_1
favore del figlio minore Per_1
* dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
* compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra ricorrente e resistente, ivi incluse quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento;
* condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_1
delle spese sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale, che liquida in Euro
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura dell'8%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 25.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)