Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1136/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1136/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Giuseppe Arruzzo (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Controparte_1
C.F._3
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Commissario liquidatore
[...] P.IVA_1 pro tempore, Avv. Sergio De Felice, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Grisolia
(C.F. ) C.F._4
- RESISTENTE -
Conclusioni: all'udienza del 5 Febbraio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini appresso riportati:
“L'Avv. Arruzzo si riporta al ricorso introduttivo del giudizio insistendo nelle richieste, anche istruttorie, ivi formulate, non contesta l'eccezione avversaria d'improcedibilità della domanda e chiede che in caso di accoglimento della stessa il Giudice voglia compensare le spese di lite;
in subordine, qualora venisse ammessa la richiesta della
1
controparte di chiamata in garanzia della SN TE Gas s.p.a., estende la domanda anche a quest'ultima. Infine, in caso di ammissione della C.T.U., chiede che venga acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo n. 1562/2023.
L'Avv. Grisolia si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e insiste nell'eccezione d'improcedibilità della domanda, da ritenersi assorbente anche dell'eventuale chiamata del terzo, con condanna della controparte alle spese di lite.
Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con “Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.” promosso dinanzi al Tribunale di Palmi
contro
- Controparte_2 depositato il 3 Ottobre 2024 e ritualmente notificato insieme col decreto dell'11 Ottobre
2024 di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 5 Febbraio 2025, Pt_2 ha dedotto:
[...]
“La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno di complessivi mq.19.570 coltivato ad agrumento, sito in agro del Comune di Gioia Tauro e riportato in catasto al Foglio 2, particelle 31 (mq.9.810) e 33 (mq. 9.760) (Doc.2).
Tale appezzamento di terreno confina (Doc.3), sul lato della particella 33, con un terreno in proprietà del Controparte_2
e riportato in catasto al Foglio 2, particelle 282, 283 e 35 (Doc.4).
[...]
Tale terreno, a causa dell'incuria e della mancanza di manutenzione da parte del proprietario , si trova ormai da tempo in grave stato di abbandono e pieno di CP_2 cespugli ed erbacce che con la stagione calda si presentano rinsecchiti e in pericolo di innesco e/o propagazione di incendi. Inoltre, all'interno del terreno predetto vi sono altresì piccole discariche di rifiuti anch'esse a rischio di incendio.
Purtroppo, nella giornata del 29.08.2023, si è sviluppato nelle vicinanze dei terreni de qua un incendio di vaste proporzioni che si è propagato, proprio a causa dei cespugli ed erbacce secche e dei rifiuti presenti sul terreno , dal terreno di quest'ultimo al CP_2 terreno di proprietà della signora terreno invece coltivato e manutenuto Pt_2 costantemente, causando notevoli danni.
Sul posto sono intervenuti per spegnere l'incendio i Vigili del Fuoco dei
Distaccamenti di Palmi, e che hanno lungamente lavorato nel CP_3 CP_4 tentativo di spegnimento (Doc.5).
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In particolare, in data 29.08.2023, i Vigili del Fuoco di Palmi intervenuti sul luogo alle ore 18,48 (Doc.6), hanno accertato come l'incendio fosse già sviluppato alle coordinate geografiche 38°27'47.4"N 15°55'27.7"E, ossia circa 200 mt a valle rispetto il terreno della ricorrente (cfr. misurazione effettuata con google maps Doc.7).
Analogamente i Vigili del Fuoco di (Doc.8) e (Doc.9) intervenuti CP_4 CP_3 in supporto al medesimo orario.
Tutte le squadre di Vigili del Fuoco provvedevano a contenere l'incendio e spegnere quasi tutte le fiamme.
***
I Vigili del Fuoco di rilevavano, tra l'altro che 'dopo avere spento l'incendio CP_4
Cont lungo la strada principale, con il naspo dell' si spegneva un altro incendio di materiali ingombranti dentro un cassone scarrellato posto dentro il piazzale in prossimità del cancello d'ingresso della ditta . CP_6
Successivamente interveniva in supporto la squadra 21 A distaccamento volontari di alle direttive del e si spegnevano le fiamme di rifiuti e vegetazione CP_3 CP_7 in un vasto terreno adiacente la suddetta ditta'.
Terreno quest'ultimo adiacente alla e di proprietà e dal quale si CP_8 CP_2
è propagato l'incendio al terreno della resistente.
Nella notte tra il 29 e il 30 agosto, infatti, alle ore 2,28 i Vigili del Fuoco di Palmi intervenuti nuovamente sul luogo dell'incendio (Doc.10), hanno accertato come l'incendio fosse già sviluppato a monte del terreno della ricorrente alle coordinate geografiche 38°27'38.9"N 15°55'43.0"E (cfr. misurazione effettuata con google maps
Doc.11), ossia circa 100mt a monte rispetto il terreno della ricorrente. I Vigili rilevavano in questa occasione 'Venivamo chiamati in supporto alla squadra di Persona_1 che stavano bonificando un'area nelle vicinanze. Trovavamo alcuni alberi con la chioma in fiamme che erano una ipotetica minaccia al termovalorizzatore di Gioia Tauro'.
La mattina seguente del 30 agosto alle ore 08,53, gli stessi Vigili di Palmi effettuavano 'la bonifica e lo spegnimento di piccoli incendi di rifiuti” (Doc.12)'.
***
Nonostante il proficuo lavoro dei Vigili intervenuti, l'incendio ha causato notevoli danni ad una vasta porzione del terreno e alle piantagioni della signora proprio Pt_2 nella parte confinante con il terreno (Doc 13). CP_2
Danni subiti dal terreno di proprietà della ricorrente e causalmente ricollegati alla colpevole inerzia ed all'inottemperanza agli obblighi di manutenzione e pulizia incombenti sul proprietario del terreno attraverso il quale si è propagato l'incendio.
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Danni che, nell'ipotesi di corretta e puntuale manutenzione non si sarebbero verificati alla proprietà della ricorrente o sarebbero stati di gran lunga minori.
Danni che, dopo aver esperito richiesta di accertamento tecnico preventivo (proc.
n. 1562/2023 RGAC) al fine di far accertare la situazione del terreno di proprietà della ricorrente e per evitare che il trascorrere del tempo necessario per l'instaurazione del giudizio non consentisse più l'apprezzamento circa la causa e la natura dei danni subiti e la loro entità, sono stati quantificati dal Ctu Dott. in complessivi Persona_2
€ 69.735,00.
***
Pertanto, la Signora intende ottenere dal il risarcimento di tutti i Pt_2 CP_2 danni subiti.
Dispone l'art. 2051 cod. civ. che 'Ciascuno risponde del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi in caso fortuito'.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che 'In tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio al fondo confinante, è responsabile dei danni causati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, al riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme' (Cass. Civ., sez. III, Sent. 07.02.2011 n. 2962 – Cass. Civ., sez. III, Ord. 11.01.2024 n. 1262).
Caso fortuito che nel caso di specie non può essere invocato dal resistente attesa la prevedibilità dell'evento dannoso cagionato in relazione allo stato di abbandono del fondo carente di manutenzione e pieno di erbacce e arbusti secchi oltre che di rifiuti facilmente infiammabili.
***
In conseguenza dell'occorso, il fondo di proprietà della ricorrente ha subito notevoli danni quantificati in complessivi € 69.735,00”.
1.1 Su tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, le emergenze documentali ed istruttorie tutte:
- accertata e dichiarata la responsabilità del resistente
[...]
(C.F. nella causazione Controparte_2 P.IVA_1 dell'evento dannoso, condannare, per l'effetto, quest'ultimo al pronto ed immediato pagamento, in favore della ricorrente a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni al terreno di proprietà di quest'ultima, della somma di € 69.735,00 o quell'altra,
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maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, somma questa relativa alla rifusione di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'evento dannoso de quo.
- Con condanna, altresì alle spese e compensi professionali”.
2. In data 7 Gennaio 2025 si è costituita in giudizio la resistente
[...] contestando la fondatezza Controparte_2 del ricorso introduttivo del giudizio per i seguenti motivi:
“1) Improcedibilità della domanda.
Preliminarmente si eccepisce l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 52 L.F. per aver avanzata una pretesa a contenuto patrimoniale nei confronti di soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Con DGR n.478 del 12 novembre 2021 il CORAP, infatti, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n.98 convertito con modificazioni e del L. 15/07/2021 n. 111.
In tali circostanze, per come ribadito in innumerevoli pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità, qualsiasi credito nei confronti di società posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, nell'ambito di un processo di verifica affidato al commissario liquidatore, sicché 'la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum' (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20marzo 2017, n. 7037).
Ed ancora, Tribunale Civile di Palmi, sentenza n. 2019/2023 pubblicata il
23.03.2023, nella quale il Giudice adito, Dott. Luca Coppola nell'accogliere l'eccezione di improcedibilità precisa: '… a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità
(anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, … Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale…..mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile' (fra le altre Cass. 09/03/2010 n.5662).
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Alla luce di quanto sopra il dott. Coppola così conclude: 'Pertanto, la domanda proposta nei confronti del in liquidazione coatta amministrativa deve essere CP_2 dichiarata improcedibile'
Tale principio risulta confermato, altresì, in maniera chiara e granitica in una recente sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, n. 281/2022 depositata il 13.04.2022 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto pretese creditorie nei confronti del affermando il CP_2 Controparte_9 principio che qualsivoglia creditore deve chiedere l'accertamento del proprio credito attraverso la procedura di formazione dello stato passivo, ed eventualmente attraverso l'opposizione avverso la sua esclusione ai sensi di quanto disposto dall'art. 98 e ss L.F. innanzi al Tribunale fallimentare.
Peraltro l'improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio.
2) Inammissibilità della domanda.
Sempre preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta con rito semplificato per mancanza dei requisiti richiesti.
In particolare tale procedimento si applica ai casi segnatamente elencati dall'art. 281 – decies cpc, ossia: fatti non controversi, domanda fondata su prova documentale, giudizi di pronta soluzione;
giudizio che richiede un'istruttoria non complessa.
Nel caso concreto, al contrario, la presente difesa ritiene necessario il ricorso al rito ordinario in ragione della complessità della lite e dell'istruttoria probatoria non supportata tale scelta neanche dalla produzione documentale presente nel fascicolo di parte ricorrente.
Dai verbali dei vigili del Fuoco allegati non risulta alcuna responsabilità dell'istante ma sulla presumibile causa del sinistro si legge: 'Al termine delle operazioni di spegnimento si valutava che l'incendio si era sviluppato a valle vicino il bordo strada fatte le dovute indagini non si riscontravano elementi utili per stabilire la causa, non potuto accertare …'.
Alla luce di quanto sopra non esiste prova che l'incendio sia partito dal terreno di proprietà della o propagato attraverso lo stesso a causa di un comportamento CP_2 negligente da causare i danni chiesti.
Tanto è confermato altresì dal contenuto del ricorso introduttivo laddove controparte formula richieste istruttorie, in particolare prova per testi e perizia con consulente nominato dal giudice a conferma che i fatti di causa non sono facilmente accertabili o di pronta soluzione ma che al contrario presuppongono un'istruttoria complessa.
Nel merito;
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Considerato quanto testé affermato assorbente e conclusivo di tutta la vicenda, è solo per mero scrupolo difensivo che si osserva quanto segue.
Parte ricorrente asserisce, nell'atto introduttivo di tale giudizio, che il caso di specie riguarda una richiesta di risarcimento danni causati dell'incuria e dalla mancata manutenzione dei terreni di proprietà attraverso il quale si è propagato l'incendio. CP_2
Orbene, tutto quanto affermato non corrisponde al vero, oltre ad essere infondato in fatto e in diritto.
Per mero scrupolo difensivo si contesta in toto la ricostruzione dei fatti per come prospettata e descritta da controparte.
Il presupposto della domanda è costruito dalla ricorrente indimostratamente ed infondatamente e comunque alla stregua di una personale quanto errata ricostruzione dei fatti, per cui si impone al resistente in primo luogo la necessità - senza con ciò voler sollevare controparte degli oneri probatori dalla stessa lasciati inadempiuti – di riepilogare i fatti opportunamente omessi in ricorso al fine di prospettare ed identificare con esattezza la concreta fattispecie portata all'esame dell'odierno Giudicante.
Innanzitutto parte ricorrente non ha fornito gli indispensabili elementi probatori tesi ad attestare l'esistenza di omissioni, negligenze o violazioni di norme comportamentali da parte del idonee a fondare un giudizio di responsabilità e di colpa e di CP_2 risarcimento danni in capo all'odierno resistente.
Inoltre al fine di avere un quadro chiaro della situazione si precisa che con atto del
21.11.2003 veniva stipulato contratto di costituzione servitù per il passaggio del metanodotto tra SN TE Gas Spa e per l'Area di Sviluppo Industriale della CP_2 provincia di Reggio Calabria.
All'art.1 del predetto contratto è stabilito che la servitù è costituita sui fondi identificati catastalmente ai numeri 283, 282, 35 e 4 del foglio di mappa 2, e la concessione comprenderebbe, altresì, suolo e sottosuolo pubblico occorrenti per la posa, il mantenimento ed il potenziamento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio. A fronte della concessione la SN TE Gas si impegnava a versare 'una Tantum' la somma di € 1.000,00 quale corrispettivo concordato per la servitù.
Nel caso di costituzione di servitù di passaggio metanodotto numerevoli sono le limitazioni al titolare del fondo servente. E' prevista, infatti, una fascia di terreno asservita concordata tra le parti per motivi di sicurezza e per consentire l'accesso agli impianti per la sorveglianza, la manutenzione, le riparazioni ed ogni misura pattuita che non consente al titolare del fondo servente alcuna disposizione sui predetti spazi.
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Vi è da sottolineare, pertanto, che da quanto detto si rileva una circostanza assolutamente incontrovertibile e che non può essere né intesa né interpretata diversamente. E' necessario a tal proposito rimandare sic et sempliciter alla produzione documentale, in particolare alla convenzione, non soggetta ad una diversa interpretazione che non sia quella meramente letterale e non anche di opportunità difensiva.
Si precisa quindi, che la società affidataria del servizio di metanodotto ha avuto l'effettivo potere fisico sul fondo nonché l'effettiva padronanza e disponibilità su di esso o almeno sulla parte in cui insistono le tubazioni dello stesso, per cui l'odierno istante non ha avuto la disponibilità dei luoghi o la manutenzione degli impianti e, pertanto, gli spiacevoli episodi subiti dalla ricorrente, ove mai fosse accertato che l'incendio si sia propagato nel terreno della ricorrente a causa delle sterpaglie presenti nel terreno di proprietà della – circostanza non ancora provata - riguardano fatti del tutto CP_2 estranei alla sfera d'azione dell'odierno resistente non potendo per motivi di sicurezza avvicinarsi agli impianti o almeno ad una fascia stabilita tra le parti.
Lo stesso dicasi per la pulizia e/o manutenzione del luogo in quanto, è pacifico in giurisprudenza, che competono esclusivamente al proprietario del fondo dominante non essendoci nel caso di specie un vantaggio dalle opere realizzate per il proprietario del fondo servente.
E' doveroso, a questo punto, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'uno o degli altri dei predetti soggetti indagare sull'ampiezza dei relativi poteri, sulle eventuali disposizioni impartite, sulle modalità di esecuzione dei lavori, in altri termini su chi avesse il potere di fatto sulla cosa da qualificarlo custode.
La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione di custodia estremamente ampia;
in particolare si ritiene sussistere un rapporto di custodia ogni qualvolta si esercita, per contratto o per stato di fatto, un potere sulla res effettivo e non occasionale.
Custode sarà, allora, colui che ha un potere non solo giuridico ma anche 'di fatto' sul bene oggetto di custodia.
'Il danneggiato, infatti, ha diritto di essere risarcito dei danni sofferti da colui che esercita il potere fisico sulla cosa, da colui che ne ha la materiale disponibilità, perché solo questi può (e deve) custodirla in modo che eviti danni a terzi……………' (Cass. Civ.
11 giugno 1998 n. 5814)
Dal quadro sovraesposto si evince inequivocabilmente che il gestore è titolare di un potere di controllo, di manutenzione e vigilanza su cui gravava e grava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli impianti, con conseguente
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responsabilità a suo carico ex art. 2051 cpc per danni arrecati a terzi. Tale responsabilità
è evidentemente ravvisabile a decorrere dalla stipula stessa della convenzione di cui sopra.
In quanto titolare di un potere di fatto sulla cosa la è obbligata CP_10 pertanto ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni del terreno circostante, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Laddove rimangono inadempiuti tali doveri e nel caso in cui il danno arrecato da mancata manutenzione non sia dovuto a caso fortuito, è necessario accertare se sussiste responsabilità degli enti convenuti e soprattutto, accertare se la stessa sia esclusiva o concorrente, andando ad affrontare il profilo dell'attribuzione della responsabilità.
Pertanto, si chiede ai sensi di legge il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire la chiamata di terzo in causa, ossia la Società SNAM
TE Gas Spa con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara 7.
§§§§§§§§§
Per completezza difensiva - pur sottolineando la non imputabilità di alcuna responsabilità al - si contesta decisamente, il quantum chiesto nell'atto CP_2 introduttivo del giudizio del tutto spropositato.
Tali danni appaiono inoltre non provati nella loro entità, non risulta agli atti alcuna allegazione sul punto né sono specificati per come dovuto le voci del danno”.
2.1 La resistente ha quindi chiesto al Tribunale adìto di voler:
“1) preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi di cui in narrativa;
2) Sempre preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con rito semplificato;
3) In subordine, qualora il Sig. Giudice adito, alla luce di quanto affermato in narrativa, dovesse ritenerlo necessario autorizzare la chiamata in causa di terzo, con consequenziale emissione di idoneo decreto che preveda il differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini di legge, al fine di consentire al terzo chiamato in causa,
SNAM RETE GAS SPA, in p.l.r.p.t., di intervenire nel presente giudizio;
rigettare, in ogni caso, la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui sopra.
Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
3. All'udienza del 5 Febbraio, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
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DIRITTO
I
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda attoria
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt.
201 e ss. L.F., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del
1969, art. 25. Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum” (Cass. civ. n. 7037/2017, in motivazione. Conf. n.
5662/2010 ivi richiamata nonché Cass. civ. n. 9461/2020).
Nel caso di specie risulta incontestatamente ex actis che il resistente
[...]
è stato posto in liquidazione Controparte_2 coatta amministrativa con deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 12 Novembre
2021 ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla
L. n. 111/2021.
Per tali ragioni, la pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente non avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi a questo Giudice in sede ordinaria bensì in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore.
Va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda attoria con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
In ragione della natura prettamente processuale della questione trattata e della sua peculiarità tematica nonché del fatto che la ricorrente all'udienza Parte_2
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del 5 Febbraio 2025 – non abbia contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria d'improcedibilità della domanda, il Tribunale ritiene che sussistano le “eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda attoria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palmi, 20 Febbraio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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