TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1026/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Buttiglieri.
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Domenico Cantavenera.
Con la partecipazione del P.M.
Conclusioni delle parti.
Per il ricorrente: “(…) Il sottoscritto difensore, nell'interesse del ricorrente Pt_1
, ribadisce che lo stesso intende accettare la proposta formulata dall'Ill.mo Presidente
[...]
e G.R. dott.ssa G. Canto, con ordinanza del 26/12/2024. Per l'effetto, il Sig. offre Parte_1 la propria disponibilità all'assunzione dell'obbligo di corresponsione, in favore dell'Avv.
[...]
, della somma di € 800,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabili CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto sopra esposto, lo scrivente, nell'interesse del proprio assistito, insiste nella proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caltanissetta, il 21.09.1991, tra i signori e Parte_1 [...]
, chiedendo che la causa venga rimessa in decisione, con compensazione delle CP_1 spese di lite”. Per la convenuta:
“L'Avv. ribadisce la propria volontà di accettare la Controparte_1 proposta conciliativa formulata dal Signor Presidente con ordinanza del 24.12.2024, e rassegna le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caltanissetta, il 21.09.1991, tra i signori e , ponendo a carico di quest'ultimo Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di erogare mensilmente in favore della prima, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di divorzio nella misura di 800,00 Euro mensili, stabilendo un criterio di rivalutazione automatica dello stesso assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria individuati dall' compensando le spese processuali.”. CP_2
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 6 giugno 2024, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio in data 21 settembre 1991 con CP_1
a Caltanissetta, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune
[...] al n. 91, anno 1991, parte II, serie B;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che nel tempo, il rapporto coniugale si era inesorabilmente disgregato e la il 15 febbraio 2017 sveva proposto ricorso per separazione;
CP_1
- che, con sentenza non definitiva in data 8 novembre 2017, il Tribunale di
Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza definitiva del 26 marzo 2021, decidendo sulle domande accessorie, aveva rigettato la richiesta di addebito proposta dalla e posto a proprio carico l'obbligo CP_1 di corrispondere alla predetta un assegno mensile di mantenimento di euro 650,00, soggetto a rivalutazione secondo gli indici . CP_2
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con onere a proprio carico di versare alla un assegno divorzile di euro 400,00, o nella CP_1
CP_ diversa misura ritenuta equa, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Tempestivamente costituitasi, aderiva alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse posto a carico del Vitale l'obbligo di versarle mensilmente un assegno di euro 1.800,00, o del diverso ammontare ritenuto equo.
All'udienza di comparizione, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il presidente confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, fissando altra udienza per la trattazione.
All'esito di tale udienza, con ordinanza in data 24 dicembre 2024, il presidente, richiesto dalle parti, formulava la seguente proposta conciliativa: “assunzione dell'obbligo, da parte di
, di versare mensilmente a un assegno di divorzio di euro Parte_1 Controparte_1
800,00, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT”.
Con le note scritte depositate in vista della successiva udienza del 16 maggio 2025 i difensori dichiaravano la volontà delle parti di accettare la proposta e definire la controversia in conformità alla stessa. Pertanto, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, all'esito della quale il presidente si riservava di riferire al collegio.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra, è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda della convenuta volta ad ottenere un assegno divorzile - cui non si è opposto il ricorrente, manifestando già in seno al ricorso la propria disponibilità in tal senso - è meritevole di accoglimento, tenuto conto, per un verso, della grave patologia da cui la predetta è affetta
(sclerosi multipla recidivante remittente, come da diagnosi riportata nella certificazione rilasciata dallo specialista della ASP nel 2023), che ha inciso gravemente sulla sua capacità motoria, limitando evidentemente anche la sua autonomia nelle attività della vita quotidiana;
per altro verso, dell'apporto dato alla famiglia dalla predetta con la sua attività libero professionale di avvocato.
Ai fini della quantificazione del suddetto assegno, appare opportuno richiamare, ribadendole, le considerazioni svolte con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c, emessa in data 24 dicembre 2024. Invero, dagli atti non emergono significativi mutamenti della reciproca situazione economico patrimoniale e reddituale delle parti rispetto all'epoca della separazione, in quanto, a fronte di una situazione patrimoniale immutata, in ordine ai redditi si rileva quanto segue: il marito percepisce un reddito da lavoro medio annuo, riferito agli ultimi tre anni ed al lordo, di euro 27.997,00, in aumento di euro 600,00 rispetto a quello accertato in sede di separazione, mentre la moglie percepisce redditi derivanti dall'attività libero professionale di avvocato che non aveva all'epoca della separazione, di ammontare medio, riferito agli ultimi tre anni, di euro 9.884,00 e, in conseguenza di tale incremento reddituale, non percepisce più la pensione d'invalidità, che le è stata revocata, continuando a percepire la indennità mensile di euro 560,00 erogatale dalla
[...]
CP_3
Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie del , dalla documentazione Pt_1 prodotta emerge che si sono apprezzabilmente ridotte rispetto all'epoca della separazione.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la misura dell'assegno mensile in favore della moglie, determinata in euro 650,00 in sede di separazione, vada oggi fissata in euro
800,00, come da proposta accettata dalle parti.
In accoglimento della concorde richiesta delle parti e tenuto conto della loro condotta processuale, si ritiene che le spese del giudizio debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Bagheria il 21 settembre 1991, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] suddetto comune dell'anno 1991 parte II, serie A, n. 182; pone a carico di l'obbligo di versare a entro Parte_1 Controparte_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 800,00, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Bagheria di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est. Dott. Gabriella Canto