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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7537 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40360/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40360/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 87/A MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. FRANCAVILLA ALFREDO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA LAMARMORA, 31 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito, in via principale:
- Accertato e dichiarato che il Sig. per le motivazioni e le causali di cui in atti, in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo, subiva un danno che si quantifica in € 51.230,62 (di cui € 5.394,45
per il danno materiale, € 8.625,00 per invalidità temporanea, € 34.648,50 per danno biologico
permanente ed € 2.562,67 per rimborso spese mediche sostenute), conseguentemente, per le
motivazioni e le causali di cui in atti, in ragione dell'accertato grado di responsabilità in capo a parte
convenuta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
nonché il Sig. in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore, del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito nella misura risultata in corso di causa, o in quella
che l'Ill.mo Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa o riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro al saldo
effettivo;
- Condannare, inoltre, per le motivazioni e le causali di cui in atti, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, nonché il Sig. in solido tra loro, al pagamento, CP_2
in favore dell'attore, di un ulteriore importo, a titolo di aumento personalizzato del danno, nella misura
che il Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa o riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro al saldo
effettivo.
- Porre definitivamente a carico di parte convenuta i costi sostenuti per l'espletata CTU tecnica e
medico-legale, nonché il rimborso del compenso spettante ai consulenti tecnici di parte per l'attività
pagina 2 di 9 dagli stessi prestata nel corso delle CTU, pari ad € 610,00 per il CTP L&M Consulting srl, ed € 976,00
per il CTP Dott. , come da parcelle in atti. Persona_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria
a) Ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi, sulle seguenti CP_2
circostanze, tutte da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “Il giorno 20.07.2019, alle ore 11:15 circa, il Sig. alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha tg. DL19050, percorreva in Milano, Viale Sarca in direzione di Via Pianelli?”;
4) “A seguito del suddetto impatto, il Sig. cadeva rovinosamente al suolo, riportando danni Pt_1
materiali al motoveicolo e lesioni personali?”;
Si indica a teste sui capitoli che precedono dal n. 1) al n. 4): 1) Sig. , Testimone_1
residente in [...].
5) “Il Sig. , fino al 20.07.2019, era solito praticare nelle giornate di giovedì e/o sabato Parte_1
l'attività sportiva del “calcetto”?”;
9) “Il Sig. successivamente alle lesioni patite in seguito all'evento del 20.07.2019, accusa Pt_1
ancora disturbi fisici e dolori ed assume quasi quotidinamente farmaci antidolorifici?”;
10) “Il Sig. prima del sinistro stradale del 20.07.2019, svolgeva e, tutt'ora, svolge l'attività Pt_1
lavorativa di socio lavoratore di impresa di pulizie con mansioni manuali?”;
11) “Il Sig. sino al sinistro stradale del 20.07.2019, svolgeva la propria attività lavorativa sei Pt_1
giorni la settimana ?”;
12) “Il Sig. a seguito dell'incidente del 20.07.2019, svolge la propria ttività lavorativa per un Pt_1
massimo di due / tre giorni la settimana?”;
pagina 3 di 9 13) “Il Sig. successivamente all'evento traumatico del 20.07.2019, nello svolgere la propria Pt_1
attività lavorativa necessita soste prolungate a causa dei dolori alla schiena ed al ginocchio?”
Si indicano a testimoni sui capitoli che precedono, dal num. 5) al num. 13): 2) Sig. Tes_2
residente in [...]; 3) Sig. , residente in [...]
111.
14) “Lei ha eseguito i lavori di riparazione al motoveicolo del Sig. per i danni successivi Pt_1
all'incidente del 20.07.2019, come da fattura che le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea), unitamente alle foto (cfr: docc. 4-19)?”;
15) “Il motoveicolo di proprietà del Sig. a causa del sinistro stradale del 20.07.2019, subiva Pt_1
danni per complessivi € 5.394,45, come da fattura che Le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea)?”;
16) “Il Sig. le versava per i lavori di riparaziobe effettuati sul proprio motoveicolo la somma di Pt_1
complessivi € 5.394,45, così come da fattura che le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea)?.
Si indica a teste, sui capitoli che precedono, dal num. 14) al num. 16): 4) Sig. , titolare Parte_2
della carrozzeria M.M. CA di , in Milano, Via Idro n. 32. Parte_2
Per parte convenuta:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è
causa e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
in subordine:
accertare e dichiarare la prevalente (80-90%) responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro
per cui è causa e, per l'effetto, contenere proporzionalmente, l'avversa domanda nei limiti del danno
pagina 4 di 9 che sarà accertato in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a IVA, CPA e
rimborso spese generali, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento in via solidale dei danni Controparte_1
patiti a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 20/07/2019, alle ore 11,15 circa, l'attore, alla guida del motoveicolo Yamaha tg
DL19050, di sua proprietà, percorreva in Milano, viale Sarca, in direzione di Via Pianelli,
quando, giunto in prossimità del civico n. 53, si vedeva tagliare la strada dal veicolo Honda tg
DJ644JZ, assicurato per la RCA con di proprietà e Controparte_1
nell'occasione condotto da CP_2
- che quest'ultimo, dapprima fermo in parcheggio nello stallo di sosta posto sul margine destro della carreggiata, effettuava una improvvisa manovra di immissione nel flusso della circolazione, noncurante del sopraggiungere del motoveicolo condotto dall'attore, il quale nulla poteva fare per evitare il conseguente impatto, che si concretizzava tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte posteriore angolare sinistra del veicolo antagonista;
- che a seguito del sinistro, l'attore riportava danni materiali e fisici;
- che, in particolare, quanto ai primi, il motoveicolo attoreo riportava danni per complessivi €
5.394,45;
- che, quanto ai danni alla persona, l'attore riportava gravi lesioni, che lo costringevano a una lunga degenza in ospedale;
pagina 5 di 9 - che, nonostante la responsabilità esclusiva del sinistro fosse ascrivibile al nessun CP_2
risarcimento veniva corrisposto all'attore.
Si costituivano ritualmente in giudizio e contestando CP_2 Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come il sinistro fosse imputabile in via esclusiva allo stesso attore, il quale aveva tamponato la vettura del convenuto, dopo che questa si era immessa sulla via già da diversi metri.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo medico legale e una consulenza diretta ad accertare l'entità dei danni riportati dal ciclomotore;
all'esito tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito della riassegnazione del fascicolo disposta con provvedimento presidenziale dell'11-7.2025,
questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 9.10.2025 per la decisione della stessa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
All'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa, infatti, è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente differenti rispetto a quanto sostenuto dall'attore.
In particolare, la migliore ricostruzione del sinistro è stata resa possibile dalla compiuta lettura del verbale redatto dagli operanti nell'immediatezza dei fatti, in uno con le dichiarazioni all'epoca rese dai due testimoni oculari.
In particolare il primo di essi aveva riferito di trovarsi alla guida della propria autovettura lungo viale pagina 6 di 9 Sarca, procedendo a bassa andatura, in quanto preceduto da una Fiat Panda che viaggiava molto lenta e che si era spostata sulla sinistra della corsia, dovendo svoltare nell'imminente intersezione verso tale direzione;
in tale contesto veniva superato sulla sua sinistra da un motociclo che proveniva ad alta velocità, il cui conducente, vistasi la strada ostruita dalla Fiat Panda che a sua volta si era soppestata sulla sinistra, scartava verso destra e superava detta vettura alla destra;
dopodiché il testimone notava il motociclo e il suo conducente che venivano sbalzati a terra, non avendo invece potuto vedere esattamente il momento dell'urto con la vettura condotta dal CP_2
Il secondo testimone, invece, aveva riferito di avere parcheggiato la propria autovettura lungo viale
Sarca, davanti alla vettura del e, mentre scendeva dal proprio autoveicolo, notava il mezzo CP_2
condotto dal convenuto che usciva dal parcheggio, immettendosi sulla sede stradale con una manovra rapida e, dopo “poche decine di metri” e dopo avere sentito il rumore di una frenata, vedeva il motociclo condotto dall'attore che urtava il veicolo che lo precedeva nella sua parte posteriore sinistra.
A tali ricostruzioni, come si è detto rilasciate nell'immediatezza dei fatti, si aggiunge il rilievo effettuato dagli operanti, che hanno dato atto di una traccia di frenata lunga dieci metri.
Tali dati portano a ritenere che il contatto fra i due mezzi non si sia verificato nel momento dell'immissione sulla sede stradale del veicolo condotto dal convenuto, in quanto se così fosse stato,
quanto meno il punto di contatto sarebbe stato collocato sulla fiancata e non sul retro dell'autovettura.
Viceversa, preso atto della alta velocità di marcia del ciclomotore, deve ritenersi come questi abbia urtato la vettura del convenuto dopo che questa si era già immessa sulla strada, uscendo dal parcheggio,
già quanto meno da una decina di metri, tale essendo la lunghezza della frenata rilevata dagli operanti e tale essendo la dichiarazione resa dal teste.
Inoltre va aggiunto come il nel momento in cui è uscito dal parcheggio verosimilmente non CP_2
pagina 7 di 9 potesse vedere il motociclo sopraggiungere, in quanto questo si trovava spostato sulla sinistra della corsia, intento a superare la vettura del testimone, per poi improvvisamente spostarsi sulla destra per evitare la Fiat Panda quasi ferma davanti a lui e, all'esito di tale manovra, trovarsi davanti la vettura del ormai già immessa sulla carreggiata. CP_2
Il punto d'urto sulla parte posteriore sinistra della vettura, tra il fanale e la terga, conferma tale ricostruzione.
Nel corso del giudizio i due testimoni sono stati nuovamente escussi e hanno reso dichiarazioni meno precise, ma non discordanti con quanto in precedenza dichiarato nell'immediatezza dei fatti.
Deve ritenersi che tale minor precisione sia fisiologica, in ragione degli anni trascorsi rispetto ai fatti e che maggior attendibilità vada riconosciuta a quanto all'epoca dichiarato agli operanti, trattandosi di ricostruzione dei fatti resa subito dopo il loro svolgimento.
Se così è, quindi, ne consegue che il sinistro oggetto di causa non sia conseguito all'improvvisa e non corretta immissione sulla strada del veicolo condotto dal quanto piuttosto a un tamponamento CP_2
del motociclo del che ha urtato da tergo la vettura del convenuto, quando questa già da alcuni Pt_1
metri si trovava sulla sede stradale, tanto che l'attore, accortosi dell'ostacolo, azionava i freni per almeno una decina di metri.
Il sinistro, pertanto, deve essere ascritto esclusivamente alla condotta imperita dell'attore, il quale procedendo a forte velocità e adottando una condotta di sorpasso spericolata, non è stato in grado di frenare tempestivamente, urtando la vettura che lo precedeva e che già si trovava in marcia lungo la sede stradale.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda risarcitoria azionata con il presente giudizio non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei convenuti in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,0 per spese generali.
A carico dell'attore vanno poste in via definitiva anche le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 750,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per rimborso spese, nonché in complessivi euro 400,00, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
Controparte_1
- condanna l'attorea a rifondere i convenuti delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,0 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 750,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per rimborso spese, nonché
in complessivi euro 400,00, oltre i.v.a. e previdenza
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025
Il giudice
CE RA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40360/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA, 87/A MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. FRANCAVILLA ALFREDO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA LAMARMORA, 31 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito, in via principale:
- Accertato e dichiarato che il Sig. per le motivazioni e le causali di cui in atti, in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo, subiva un danno che si quantifica in € 51.230,62 (di cui € 5.394,45
per il danno materiale, € 8.625,00 per invalidità temporanea, € 34.648,50 per danno biologico
permanente ed € 2.562,67 per rimborso spese mediche sostenute), conseguentemente, per le
motivazioni e le causali di cui in atti, in ragione dell'accertato grado di responsabilità in capo a parte
convenuta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
nonché il Sig. in solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore, del danno CP_2
patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito nella misura risultata in corso di causa, o in quella
che l'Ill.mo Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa o riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro al saldo
effettivo;
- Condannare, inoltre, per le motivazioni e le causali di cui in atti, in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, nonché il Sig. in solido tra loro, al pagamento, CP_2
in favore dell'attore, di un ulteriore importo, a titolo di aumento personalizzato del danno, nella misura
che il Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa o riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione
monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro al saldo
effettivo.
- Porre definitivamente a carico di parte convenuta i costi sostenuti per l'espletata CTU tecnica e
medico-legale, nonché il rimborso del compenso spettante ai consulenti tecnici di parte per l'attività
pagina 2 di 9 dagli stessi prestata nel corso delle CTU, pari ad € 610,00 per il CTP L&M Consulting srl, ed € 976,00
per il CTP Dott. , come da parcelle in atti. Persona_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria
a) Ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. e per testi, sulle seguenti CP_2
circostanze, tutte da intendersi precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “Il giorno 20.07.2019, alle ore 11:15 circa, il Sig. alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha tg. DL19050, percorreva in Milano, Viale Sarca in direzione di Via Pianelli?”;
4) “A seguito del suddetto impatto, il Sig. cadeva rovinosamente al suolo, riportando danni Pt_1
materiali al motoveicolo e lesioni personali?”;
Si indica a teste sui capitoli che precedono dal n. 1) al n. 4): 1) Sig. , Testimone_1
residente in [...].
5) “Il Sig. , fino al 20.07.2019, era solito praticare nelle giornate di giovedì e/o sabato Parte_1
l'attività sportiva del “calcetto”?”;
9) “Il Sig. successivamente alle lesioni patite in seguito all'evento del 20.07.2019, accusa Pt_1
ancora disturbi fisici e dolori ed assume quasi quotidinamente farmaci antidolorifici?”;
10) “Il Sig. prima del sinistro stradale del 20.07.2019, svolgeva e, tutt'ora, svolge l'attività Pt_1
lavorativa di socio lavoratore di impresa di pulizie con mansioni manuali?”;
11) “Il Sig. sino al sinistro stradale del 20.07.2019, svolgeva la propria attività lavorativa sei Pt_1
giorni la settimana ?”;
12) “Il Sig. a seguito dell'incidente del 20.07.2019, svolge la propria ttività lavorativa per un Pt_1
massimo di due / tre giorni la settimana?”;
pagina 3 di 9 13) “Il Sig. successivamente all'evento traumatico del 20.07.2019, nello svolgere la propria Pt_1
attività lavorativa necessita soste prolungate a causa dei dolori alla schiena ed al ginocchio?”
Si indicano a testimoni sui capitoli che precedono, dal num. 5) al num. 13): 2) Sig. Tes_2
residente in [...]; 3) Sig. , residente in [...]
111.
14) “Lei ha eseguito i lavori di riparazione al motoveicolo del Sig. per i danni successivi Pt_1
all'incidente del 20.07.2019, come da fattura che le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea), unitamente alle foto (cfr: docc. 4-19)?”;
15) “Il motoveicolo di proprietà del Sig. a causa del sinistro stradale del 20.07.2019, subiva Pt_1
danni per complessivi € 5.394,45, come da fattura che Le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea)?”;
16) “Il Sig. le versava per i lavori di riparaziobe effettuati sul proprio motoveicolo la somma di Pt_1
complessivi € 5.394,45, così come da fattura che le viene rammostrata (cfr: doc. 3 produzione
attorea)?.
Si indica a teste, sui capitoli che precedono, dal num. 14) al num. 16): 4) Sig. , titolare Parte_2
della carrozzeria M.M. CA di , in Milano, Via Idro n. 32. Parte_2
Per parte convenuta:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è
causa e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto;
in subordine:
accertare e dichiarare la prevalente (80-90%) responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro
per cui è causa e, per l'effetto, contenere proporzionalmente, l'avversa domanda nei limiti del danno
pagina 4 di 9 che sarà accertato in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a IVA, CPA e
rimborso spese generali, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento in via solidale dei danni Controparte_1
patiti a seguito di un sinistro stradale.
L'attore in particolare esponeva:
- che in data 20/07/2019, alle ore 11,15 circa, l'attore, alla guida del motoveicolo Yamaha tg
DL19050, di sua proprietà, percorreva in Milano, viale Sarca, in direzione di Via Pianelli,
quando, giunto in prossimità del civico n. 53, si vedeva tagliare la strada dal veicolo Honda tg
DJ644JZ, assicurato per la RCA con di proprietà e Controparte_1
nell'occasione condotto da CP_2
- che quest'ultimo, dapprima fermo in parcheggio nello stallo di sosta posto sul margine destro della carreggiata, effettuava una improvvisa manovra di immissione nel flusso della circolazione, noncurante del sopraggiungere del motoveicolo condotto dall'attore, il quale nulla poteva fare per evitare il conseguente impatto, che si concretizzava tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte posteriore angolare sinistra del veicolo antagonista;
- che a seguito del sinistro, l'attore riportava danni materiali e fisici;
- che, in particolare, quanto ai primi, il motoveicolo attoreo riportava danni per complessivi €
5.394,45;
- che, quanto ai danni alla persona, l'attore riportava gravi lesioni, che lo costringevano a una lunga degenza in ospedale;
pagina 5 di 9 - che, nonostante la responsabilità esclusiva del sinistro fosse ascrivibile al nessun CP_2
risarcimento veniva corrisposto all'attore.
Si costituivano ritualmente in giudizio e contestando CP_2 Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come il sinistro fosse imputabile in via esclusiva allo stesso attore, il quale aveva tamponato la vettura del convenuto, dopo che questa si era immessa sulla via già da diversi metri.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo medico legale e una consulenza diretta ad accertare l'entità dei danni riportati dal ciclomotore;
all'esito tratteneva la causa in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A seguito della riassegnazione del fascicolo disposta con provvedimento presidenziale dell'11-7.2025,
questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 9.10.2025 per la decisione della stessa ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
All'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa, infatti, è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro in termini sostanzialmente differenti rispetto a quanto sostenuto dall'attore.
In particolare, la migliore ricostruzione del sinistro è stata resa possibile dalla compiuta lettura del verbale redatto dagli operanti nell'immediatezza dei fatti, in uno con le dichiarazioni all'epoca rese dai due testimoni oculari.
In particolare il primo di essi aveva riferito di trovarsi alla guida della propria autovettura lungo viale pagina 6 di 9 Sarca, procedendo a bassa andatura, in quanto preceduto da una Fiat Panda che viaggiava molto lenta e che si era spostata sulla sinistra della corsia, dovendo svoltare nell'imminente intersezione verso tale direzione;
in tale contesto veniva superato sulla sua sinistra da un motociclo che proveniva ad alta velocità, il cui conducente, vistasi la strada ostruita dalla Fiat Panda che a sua volta si era soppestata sulla sinistra, scartava verso destra e superava detta vettura alla destra;
dopodiché il testimone notava il motociclo e il suo conducente che venivano sbalzati a terra, non avendo invece potuto vedere esattamente il momento dell'urto con la vettura condotta dal CP_2
Il secondo testimone, invece, aveva riferito di avere parcheggiato la propria autovettura lungo viale
Sarca, davanti alla vettura del e, mentre scendeva dal proprio autoveicolo, notava il mezzo CP_2
condotto dal convenuto che usciva dal parcheggio, immettendosi sulla sede stradale con una manovra rapida e, dopo “poche decine di metri” e dopo avere sentito il rumore di una frenata, vedeva il motociclo condotto dall'attore che urtava il veicolo che lo precedeva nella sua parte posteriore sinistra.
A tali ricostruzioni, come si è detto rilasciate nell'immediatezza dei fatti, si aggiunge il rilievo effettuato dagli operanti, che hanno dato atto di una traccia di frenata lunga dieci metri.
Tali dati portano a ritenere che il contatto fra i due mezzi non si sia verificato nel momento dell'immissione sulla sede stradale del veicolo condotto dal convenuto, in quanto se così fosse stato,
quanto meno il punto di contatto sarebbe stato collocato sulla fiancata e non sul retro dell'autovettura.
Viceversa, preso atto della alta velocità di marcia del ciclomotore, deve ritenersi come questi abbia urtato la vettura del convenuto dopo che questa si era già immessa sulla strada, uscendo dal parcheggio,
già quanto meno da una decina di metri, tale essendo la lunghezza della frenata rilevata dagli operanti e tale essendo la dichiarazione resa dal teste.
Inoltre va aggiunto come il nel momento in cui è uscito dal parcheggio verosimilmente non CP_2
pagina 7 di 9 potesse vedere il motociclo sopraggiungere, in quanto questo si trovava spostato sulla sinistra della corsia, intento a superare la vettura del testimone, per poi improvvisamente spostarsi sulla destra per evitare la Fiat Panda quasi ferma davanti a lui e, all'esito di tale manovra, trovarsi davanti la vettura del ormai già immessa sulla carreggiata. CP_2
Il punto d'urto sulla parte posteriore sinistra della vettura, tra il fanale e la terga, conferma tale ricostruzione.
Nel corso del giudizio i due testimoni sono stati nuovamente escussi e hanno reso dichiarazioni meno precise, ma non discordanti con quanto in precedenza dichiarato nell'immediatezza dei fatti.
Deve ritenersi che tale minor precisione sia fisiologica, in ragione degli anni trascorsi rispetto ai fatti e che maggior attendibilità vada riconosciuta a quanto all'epoca dichiarato agli operanti, trattandosi di ricostruzione dei fatti resa subito dopo il loro svolgimento.
Se così è, quindi, ne consegue che il sinistro oggetto di causa non sia conseguito all'improvvisa e non corretta immissione sulla strada del veicolo condotto dal quanto piuttosto a un tamponamento CP_2
del motociclo del che ha urtato da tergo la vettura del convenuto, quando questa già da alcuni Pt_1
metri si trovava sulla sede stradale, tanto che l'attore, accortosi dell'ostacolo, azionava i freni per almeno una decina di metri.
Il sinistro, pertanto, deve essere ascritto esclusivamente alla condotta imperita dell'attore, il quale procedendo a forte velocità e adottando una condotta di sorpasso spericolata, non è stato in grado di frenare tempestivamente, urtando la vettura che lo precedeva e che già si trovava in marcia lungo la sede stradale.
Per tali ragioni, pertanto, la domanda risarcitoria azionata con il presente giudizio non può trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei convenuti in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,0 per spese generali.
A carico dell'attore vanno poste in via definitiva anche le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 750,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per rimborso spese, nonché in complessivi euro 400,00, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
Controparte_1
- condanna l'attorea a rifondere i convenuti delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,0 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese delle c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 750,00, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 50,00 per rimborso spese, nonché
in complessivi euro 400,00, oltre i.v.a. e previdenza
Così deciso in Milano il 9 ottobre 2025
Il giudice
CE RA
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