Sentenza 14 gennaio 2003
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- 1. 2021, in tema di inesistenza delle delibere assembleari – IUS In ItinereNiccolò Tamburini · https://www.iusinitinere.it/
Commento a cura del Dott. Niccolò Tamburini “E' inesistente la delibera assembleare di società di capitali assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa”. Il caso La controversia trae origine dall'adozione di due delibere assembleari assunte nel 2006 dall'assemblea di una società di capitali ed aventi ad oggetto l'una l'acquisto di un determinato complesso immobiliare e l'altra lo scioglimento e la liquidazione della società. Il motivo di gravame afferiva al fatto che le suddette delibere sarebbero state adottate con il voto favorevole di un soggetto non avente la qualità di socio e quindi privo del potere di vincolare la società. In primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
I E T D S 2 I E G . E C L I R 2 REPUBBLICA ITALIAN004 15 / 0 3 D A 3 U D E I E 6 T G 4 N E . E T S N T E . T R A S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ( Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 1638/02 GENGHINI-Presidente di sezione Cron. 752 Dott. Massimo Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.14/11/02 | Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Rel. Consigliere-Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE GENTILONI SILVERY, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO CAMASSA, giusta delega a margine del ricorso;
2002 ricorrente 1555
contro
-1- DE AZ US, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
intimato avverso la sentenza n. 182/01 del Giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 18/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giancarlo CAMASSA, Vincenzo VITALE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione delle giurisdizioni del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima sezione civile per l'ulteriore corso. -2- La Regione Puglia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 14 giugno 2000 emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Francavilla Fontana ed avente ad oggetto il pagamento in favore di IU De ZI della somma di lire 2.000.000, quale saldo del contributo una tantum concesso, in base all'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1991 n. 31, in favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccità nell'annata 1989/1989. A fondamento della opposizione la Regione Puglia eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. delleChiedeva, inoltre, di essere garantita dal Ministero Politiche Agricole e Forestali, il quale, chiamato in causa, aderiva alla tesi secondo la quale il diritto alla erogazione del contributo in questione poteva essere riconosciuto solo nei limiti dei fondi disponibili. Con sentenza in data 18 giugno 2001 il Giudice di pace di Francavilla Fontana rigettava l'opposizione, ritenendo, tra l'altro, che, non essendo previsto alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del contributo per cui era causa, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, l'opposta vantava un diritto soggettivo alla integrale erogazione dello stesso, a nulla rilevando la mancanza di fondi da parte dell'ente tenuto a tale erogazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Regione Puglia. Resiste con controricorso IU De ZI. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, in quanto la Regione Puglia non ha depositato la delibera di autorizzazione alla lite. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14 novembre 2002. Recent Joh IL CALO RECT GI Depositata in Cancelleria 14 GEN. 2003 M oggi, IL CANCELLIERE C1 Gloves BA ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)