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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1091.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1091/2022 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, promossa da:
, , nata a [...] ( Perù) il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.07.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna de Cesare e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Ippolito Nievo n. 29, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA. con sede in Sorso, via Gramsci n. 28, in qualità di CP_1 P.IVA_1
concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
Ronciglione, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Boccolini ed elettivamente domiciliata in
Ronciglione, via G. Garibaldi n. 108, studio del difensore;
Opposta
E
COMUNE DI RONCIGLIONE, CF: , in persona del pro tempore, con P.IVA_2 CP_2
sede in Ronciglione piazza Principe di Napoli n.1;
Opposto-contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 esecutiva avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220836100000017, notificata il 27.03.2022, con la quale il comune di Ronciglione chiedeva il pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio sito in Ronciglione, via M. Virgili n. 17, pari ad € 30.738,59.
A fondamento dell'opposizione deduceva che, dopo il decesso di , assegnataria Persona_1 dell'alloggio presso la quale aveva lavorato come badante, aveva continuato ad occupare l'immobile, trovandosi in stato di necessità, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 1765/2019, con la quale era stata assolta dai reati previsti e puniti dagli artt. 614, 633 e
639 c.p.
Eccepiva, inoltre, che erano decorsi i termini di legge per la riscossione del credito, considerato che il verbale di accertamento della violazione amministrativa era stato notificato in data 23.06.2016 mentre l'ordinanza ingiunzione veniva notificata solo in data 29.03.22, con conseguente decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/81.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la nella qualità di concessionaria del servizio di CP_1
riscossione coattiva delle entrate del comune di Ronciglione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Segnatamente evidenziava che eventuali vizi della pretesa impositiva avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione dell'ordinanza ingiunzione e non potevano essere opposti al concessionario per la riscossione, considerato che la cartella di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce esclusivamente un'intimazione diretta al debitore.
Pertanto, chiedeva la chiamata in causa del comune di Ronciglione, sebbene l'ente fosse già stato chiamato in giudizio dall'opponente con l'atto introduttivo
Nel merito rilevava che la pretesa impositiva era fondata e che, pertanto, essendo legittimo l'operato del concessionario la domanda doveva essere rigettata.
3. Nonostante la rituale notifica, effettuata sia dall'opponente che dalla chiamante non si CP_1
costituiva il comune di Ronciglione.
Con ordinanza del 11.04.2023, il precedente giudicante assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 25.09.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note
2 autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione amministrativa contestata.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del comune di Ronciglione che, pur essendo stato ritualmente chiamato in causa, non si è costituito.
Il Giudice osserva che, come correttamente eccepito dall'opponente, il verbale di accertamento della infrazione amministrativa è stato notificato il 23.06.2016, mentre l'ingiunzione è stata inviata per la notifica solo il successivo 05.03.2022.
Dacché consegue che, non essendovi nessun atto interruttivo intermedio, la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la pretesa impositiva prevista dall'art. 28 della L. 689/81 deve ritenersi già decorsa al momento della notifica dell'ingiunzione.
Pertanto, l'opposizione merita di essere accolta.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla contumacia del comune convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20220836100000017;
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1091/2022 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, promossa da:
, , nata a [...] ( Perù) il Parte_1 CodiceFiscale_1
08.07.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna de Cesare e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Ippolito Nievo n. 29, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA. con sede in Sorso, via Gramsci n. 28, in qualità di CP_1 P.IVA_1
concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
Ronciglione, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Boccolini ed elettivamente domiciliata in
Ronciglione, via G. Garibaldi n. 108, studio del difensore;
Opposta
E
COMUNE DI RONCIGLIONE, CF: , in persona del pro tempore, con P.IVA_2 CP_2
sede in Ronciglione piazza Principe di Napoli n.1;
Opposto-contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 esecutiva avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220836100000017, notificata il 27.03.2022, con la quale il comune di Ronciglione chiedeva il pagamento dell'indennità di occupazione dell'alloggio sito in Ronciglione, via M. Virgili n. 17, pari ad € 30.738,59.
A fondamento dell'opposizione deduceva che, dopo il decesso di , assegnataria Persona_1 dell'alloggio presso la quale aveva lavorato come badante, aveva continuato ad occupare l'immobile, trovandosi in stato di necessità, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di
Viterbo n. 1765/2019, con la quale era stata assolta dai reati previsti e puniti dagli artt. 614, 633 e
639 c.p.
Eccepiva, inoltre, che erano decorsi i termini di legge per la riscossione del credito, considerato che il verbale di accertamento della violazione amministrativa era stato notificato in data 23.06.2016 mentre l'ordinanza ingiunzione veniva notificata solo in data 29.03.22, con conseguente decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/81.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la nella qualità di concessionaria del servizio di CP_1
riscossione coattiva delle entrate del comune di Ronciglione, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Segnatamente evidenziava che eventuali vizi della pretesa impositiva avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione dell'ordinanza ingiunzione e non potevano essere opposti al concessionario per la riscossione, considerato che la cartella di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma costituisce esclusivamente un'intimazione diretta al debitore.
Pertanto, chiedeva la chiamata in causa del comune di Ronciglione, sebbene l'ente fosse già stato chiamato in giudizio dall'opponente con l'atto introduttivo
Nel merito rilevava che la pretesa impositiva era fondata e che, pertanto, essendo legittimo l'operato del concessionario la domanda doveva essere rigettata.
3. Nonostante la rituale notifica, effettuata sia dall'opponente che dalla chiamante non si CP_1
costituiva il comune di Ronciglione.
Con ordinanza del 11.04.2023, il precedente giudicante assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 25.09.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note
2 autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione amministrativa contestata.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del comune di Ronciglione che, pur essendo stato ritualmente chiamato in causa, non si è costituito.
Il Giudice osserva che, come correttamente eccepito dall'opponente, il verbale di accertamento della infrazione amministrativa è stato notificato il 23.06.2016, mentre l'ingiunzione è stata inviata per la notifica solo il successivo 05.03.2022.
Dacché consegue che, non essendovi nessun atto interruttivo intermedio, la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la pretesa impositiva prevista dall'art. 28 della L. 689/81 deve ritenersi già decorsa al momento della notifica dell'ingiunzione.
Pertanto, l'opposizione merita di essere accolta.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla contumacia del comune convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'opposizione per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20220836100000017;
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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