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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18658 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/05/2025 e vertente
TRA
( ) , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 08/10/1990 rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDA ROBERTA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. NISI GRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: CP_
- Stabilire che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento di un Per_1 assegno mensile dell'importo di € 500 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- Stabilire espressamente che le spese inerenti all'acquisto di capi di abbigliamento e calzature CP_ vengano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore con espresso impegno del Sig. , nell'ipotesi in cui dovesse essere esclusivamente la madre ad occuparsi di tale acquisto, di procedere al rimborso della quota di sua spettanza alla Sig.ra . Parte_1
Precisazione delle conclusioni parte resistente: nel merito: rigettare tutte le domande della ricorrente poichè infondate in fatto e in diritto. nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande avversarie, a modifica del provvedimento n. 3906/2023 del 28.12.2023 intervenuto a definizione del procedimento n. 15120/2022 stabilire che il Sig. contribuisca al CP_1 mantenimento del figlio minore con la somma mensile di Euro 280,00= o quella somma minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/05/2025 , premesso di avere avuto una Parte_1 relazione con dalla quale nasceva in data 10/8/2011, chiedeva a questo CP_1 Per_1 tribunale la modifica delle condizioni economiche stabilite con decreto 3906/2023 del 28/12/2023.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 18/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa. Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno una regolamentazione economica risalente a dicembre 2023 e frutto di accordo, in ragione della quale il padre è tenuto a versare 230.00 euro mensili alla madre per il mantenimento del figlio minore. A distanza di un anno e cinque mesi (il ricorso è di maggio 2025) la madre vorrebbe un incremento al doppio di questo contributo.
La ricorrente, dopo avere ampiamente descritto la situazione del minore – affidato all'Ente territoriale
– non ha allegato alcuna circostanza sopravvenuta atta a giustificare una modifica del contributo pattiziamente stabilito appena un anno e mezzo prima del ricorso presente. Invero, la madre vorrebbe effettivamente una rivalutazione delle esigenze del minore;
rivalutazione che non è oggetto del giudizio di modifica. Né può giustificare tale incremento il fatto che il minore, per i vestiti, sarebbe passato dalla taglia bambino alla taglia adulto. Già nel 2023 la ricorrente aveva ottenuto la modifica del precedente decreto del 2019 sulla base delle medesime odierne argomentazioni. La signora non può ritenere, ogni uno/due anni, di promuovere giudizio di modifica in ragione della naturale crescita del minore.
Per di più va osservato che, come scritto dalla stessa ricorrente, il minore vive stabilmente dai nonni.
Quindi, si deve ritenere che le spese ordinarie di vitto e alloggio siano sostenute dai nonni e non dalla madre.
La ricorrente non ha ritenuto di accettare neppure l'offerta transattiva di controparte, che pure avrebbe determinato un miglioramento dell'attuale importo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenuto da controparte, quantificate in euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) RIGETTA il ricorso 2) NA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di controparte pari a euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
3) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 16/05/2025 e vertente
TRA
( ) , nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 08/10/1990 rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDA ROBERTA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. NISI GRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30/6/2025
OGGETTO: MODIFICA Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: CP_
- Stabilire che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio con il versamento di un Per_1 assegno mensile dell'importo di € 500 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra , oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- Stabilire espressamente che le spese inerenti all'acquisto di capi di abbigliamento e calzature CP_ vengano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore con espresso impegno del Sig. , nell'ipotesi in cui dovesse essere esclusivamente la madre ad occuparsi di tale acquisto, di procedere al rimborso della quota di sua spettanza alla Sig.ra . Parte_1
Precisazione delle conclusioni parte resistente: nel merito: rigettare tutte le domande della ricorrente poichè infondate in fatto e in diritto. nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande avversarie, a modifica del provvedimento n. 3906/2023 del 28.12.2023 intervenuto a definizione del procedimento n. 15120/2022 stabilire che il Sig. contribuisca al CP_1 mantenimento del figlio minore con la somma mensile di Euro 280,00= o quella somma minore ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/05/2025 , premesso di avere avuto una Parte_1 relazione con dalla quale nasceva in data 10/8/2011, chiedeva a questo CP_1 Per_1 tribunale la modifica delle condizioni economiche stabilite con decreto 3906/2023 del 28/12/2023.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 30/6/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 18/11/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa. Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno una regolamentazione economica risalente a dicembre 2023 e frutto di accordo, in ragione della quale il padre è tenuto a versare 230.00 euro mensili alla madre per il mantenimento del figlio minore. A distanza di un anno e cinque mesi (il ricorso è di maggio 2025) la madre vorrebbe un incremento al doppio di questo contributo.
La ricorrente, dopo avere ampiamente descritto la situazione del minore – affidato all'Ente territoriale
– non ha allegato alcuna circostanza sopravvenuta atta a giustificare una modifica del contributo pattiziamente stabilito appena un anno e mezzo prima del ricorso presente. Invero, la madre vorrebbe effettivamente una rivalutazione delle esigenze del minore;
rivalutazione che non è oggetto del giudizio di modifica. Né può giustificare tale incremento il fatto che il minore, per i vestiti, sarebbe passato dalla taglia bambino alla taglia adulto. Già nel 2023 la ricorrente aveva ottenuto la modifica del precedente decreto del 2019 sulla base delle medesime odierne argomentazioni. La signora non può ritenere, ogni uno/due anni, di promuovere giudizio di modifica in ragione della naturale crescita del minore.
Per di più va osservato che, come scritto dalla stessa ricorrente, il minore vive stabilmente dai nonni.
Quindi, si deve ritenere che le spese ordinarie di vitto e alloggio siano sostenute dai nonni e non dalla madre.
La ricorrente non ha ritenuto di accettare neppure l'offerta transattiva di controparte, che pure avrebbe determinato un miglioramento dell'attuale importo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenuto da controparte, quantificate in euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) RIGETTA il ricorso 2) NA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di controparte pari a euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
3) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato