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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3134/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R E G G I O C A L A B R I A
in persona del giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16.11.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3134/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, Arch. Parte_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore
Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Paola De Stefano
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 000114/016393 per euro 10.207,80. (fondata su fattura relativa al servizio idrico integrato per l'anno 2017) promossa dal
[...]
. Parte_1
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha dedotto i seguenti motivi:
1. La nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un dirigente privo dei requisiti di legge;
2. La violazione della legge n° 212/2000 e dell'art. 1 comma 792 della legge n° 160/2019;
3. La violazione dell'art. 148 c.p.c. (stante l'omessa/invalida notificazione dell'avviso);
4. L'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto al recupero delle somme;
5. L'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito;
l'erroneità degli addebiti;
l'indeterminatezza del “quantum debeatur”; la mancanza di prova della prestazione e del suo adempimento (all'uopo, l'attore ha dedotto quanto segue: “le somme oggi pretese sono frutto di arbitrio e non corrispondono alle risultanze del misuratore. In chiara violazione delle regole generali, il non ha provato, …che CP_1
i consumi addebitati scaturiscano dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore”);
6. L'indeterminatezza dell'avviso e illegittimità della richiesta di pagamento in rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione.
In data 02.02.2023 si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare l'illegittimità della domanda difettando la delibera assembleare autorizzativa dell'azione giudiziale.
Il convenuto ha inoltre domandato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
Il Giudice, all'udienza dell'8.07.2023, ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 16.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*
L'opposizione è fondata.
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che le prime tre doglianze, in quanto concernenti il quomodo dell'esecuzione, rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
Al contrario, le doglianze n. 4, 5 e 6 rientrano nell'alveo dell'art 615 c.p.c in quanto concernenti l'an dell'esecuzione.
Quanto al difetto di legittimazione attiva. L'eccezione non è fondata in quanto parte opponente ha regolarmente depositato, il verbale assembleare del 27.01.2023, contenente la delibera condominiale che autorizza l'amministratore a promuovere l'azione de qua.
Nel merito si osserva che è intervenuta tra le parti, sebbene con riferimento ad altra annualità, sentenza del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria del 4.8.2023
(r.g.643/2022) le cui motivazioni sono interamente condivisibili ed applicabili, in massima parte, anche la fattispecie in oggetto, per quanto di seguito si illustra.
In via assorbente su ogni altra ragione risulta fondata la quinta doglianza con la quale l'opponente contesta l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito;
l'erroneità degli addebiti;
l'indeterminatezza del “quantum debeatur”; la mancanza di prova della prestazione e del suo adempimento (all'uopo, l'attore ha dedotto quanto segue: “le somme oggi pretese sono frutto di arbitrio e non corrispondono alle risultanze del misuratore. In chiara violazione delle regole generali, il non ha provato, …che CP_1
i consumi addebitati scaturiscano dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore”);
Relativamente all'utenza in oggetto, il Comune si giustifica affermando “E', infatti, documentato in atti che il contatore nel periodo interessato era risultato chiuso ed inaccessibile per fatto imputabile al condominio, come evidenziato nella “Integrazione
Relazione Tecnica” redatta dall'arch. , prot. n. 68550 del 17.03.2023 (v. Per_1
All11 alla memoria del art. 183 comma 6 n. 2), dalla quale è emerso che, “negli CP_1 anni dal 2016 al 2018, risulta che il contatore è collocato all'esterno, nella rampa carrabile del chiuso in una cassetta con lucchetto, il possessore della Parte_1 chiave è l'Amministratore”.
Il personale addetto non ha dunque potuto eseguire le opportune verifiche sul contatore stante l'inaccessibilità dello stesso, posto, come risulta dal verbale di sopralluogo del 15.11.2022, “nel perimetro di una proprietà privata” e precisamente
“in una nicchia con sportello in metallo chiuso con un lucchetto”.
All'uopo, giova chiarire che la rilevazione periodica dei consumi avviene di regola sulla base della lettura dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'utente.
Solo in assenza di entrambi i dati di cui sopra (lettura e autolettura), per la fatturazione sono utilizzabili i consumi stimati.
Tale ultima metodologia di calcolo ha, dunque, carattere residuale (cfr. Tribunale
Roma sez. IX, 07/06/2017, n.11641).
Quanto detto è confermato anche dalla Suprema Corte che a più riprese ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (cfr. in tal senso Cass. civ. sent. n. 23699/2016, Cass. civ. ord. n.
7045/2018, Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n.6562, Cassazione civile sez. III,
19/01/2021, n.836). In altre parole, la quantificazione dei consumi e la conseguente richiesta di pagamento da parte del somministrante vanno parametrate al dato numerico risultante dalla lettura del contatore che, salvo prova contraria, deve ritenersi affidabile.
Ove si contesti tale metodologia di calcolo grava sul somministrante/fornitore l'onere di provare il funzionamento (o il malfunzionamento) del contatore secondo il principio di vicinanza della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/01/2021, n.836,
Tribunale Napoli sez. XII, 14/09/2022, n.8056).
L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame comporta l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, nel caso di specie, la lettura del contatore è stata regolarmene eseguita dagli addetti del come risulta dai verbali di sopralluogo degli anni 2015 e 2019, CP_1 versati in atti dall'opposto, in cui per altro i verbalizzanti danno atto del corretto funzionamento dell'apparecchio.
Pertanto, difetta nel caso de quo il presupposto che giustifica il ricorso al criterio dei consumi stimati.
Il somministrante non solo non ha dato prova dell'asserito malfunzionamento ma il dato risulta altresì smentito dagli organi accertatori incaricati dallo stesso ente come risulta dai verbali di sopralluogo sopra citati.
Né è sufficiente a dire provato il contrario la circostanza - risultante dal verbale di sopralluogo del 15.11.2022 - che il personale tecnico ha attestato di non aver potuto eseguire accurate verifiche sull'utenza in questione stante la presenza di un catenaccio apposto allo sportello della “nicchia” in cui è situato il contatore.
Invero, si tratta di una misura atta ad evitare manomissioni che non individua in modo univoco una precisa volontà di ostacolare la verifica dell'apparecchio e che non vale a destituire di fondamento quanto già affermato dagli organi accertatori nei verbali all'uopo redatti.
In conclusione, tenuto conto che il non ha fornito prova del CP_1 malfunzionamento del contatore e che le letture eseguite dall'ente nel 2015 e nel 2019 consentono di determinare il quantum dei consumi stimati nel 2017, deve ritenersi che la quinta doglianza vada accolta.
Ne consegue l'assorbimento di ogni altra doglianza finora non esaminata.
In considerazione della peculiarità della questione (in ordine alla quale non sono stati rinvenuti precedenti) e della totale assenza di attività istruttoria si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione;
- Per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 000114/016393; - COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 14.02.2024
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R E G G I O C A L A B R I A
in persona del giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 16.11.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3134/2022 R.G.;
causa pendente tra:
, C.F in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, Arch. Parte_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, in via Calveri n° 1 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Tiziano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Reggio Calabria alla via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore
Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Paola De Stefano
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 000114/016393 per euro 10.207,80. (fondata su fattura relativa al servizio idrico integrato per l'anno 2017) promossa dal
[...]
. Parte_1
A fondamento dell'opposizione l'odierno attore ha dedotto i seguenti motivi:
1. La nullità dell'avviso di accertamento sottoscritto da un dirigente privo dei requisiti di legge;
2. La violazione della legge n° 212/2000 e dell'art. 1 comma 792 della legge n° 160/2019;
3. La violazione dell'art. 148 c.p.c. (stante l'omessa/invalida notificazione dell'avviso);
4. L'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto al recupero delle somme;
5. L'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito;
l'erroneità degli addebiti;
l'indeterminatezza del “quantum debeatur”; la mancanza di prova della prestazione e del suo adempimento (all'uopo, l'attore ha dedotto quanto segue: “le somme oggi pretese sono frutto di arbitrio e non corrispondono alle risultanze del misuratore. In chiara violazione delle regole generali, il non ha provato, …che CP_1
i consumi addebitati scaturiscano dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore”);
6. L'indeterminatezza dell'avviso e illegittimità della richiesta di pagamento in rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione.
In data 02.02.2023 si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare l'illegittimità della domanda difettando la delibera assembleare autorizzativa dell'azione giudiziale.
Il convenuto ha inoltre domandato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
Il Giudice, all'udienza dell'8.07.2023, ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 16.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*
L'opposizione è fondata.
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo, occorre osservare che le prime tre doglianze, in quanto concernenti il quomodo dell'esecuzione, rientrano nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.
Al contrario, le doglianze n. 4, 5 e 6 rientrano nell'alveo dell'art 615 c.p.c in quanto concernenti l'an dell'esecuzione.
Quanto al difetto di legittimazione attiva. L'eccezione non è fondata in quanto parte opponente ha regolarmente depositato, il verbale assembleare del 27.01.2023, contenente la delibera condominiale che autorizza l'amministratore a promuovere l'azione de qua.
Nel merito si osserva che è intervenuta tra le parti, sebbene con riferimento ad altra annualità, sentenza del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria del 4.8.2023
(r.g.643/2022) le cui motivazioni sono interamente condivisibili ed applicabili, in massima parte, anche la fattispecie in oggetto, per quanto di seguito si illustra.
In via assorbente su ogni altra ragione risulta fondata la quinta doglianza con la quale l'opponente contesta l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito;
l'erroneità degli addebiti;
l'indeterminatezza del “quantum debeatur”; la mancanza di prova della prestazione e del suo adempimento (all'uopo, l'attore ha dedotto quanto segue: “le somme oggi pretese sono frutto di arbitrio e non corrispondono alle risultanze del misuratore. In chiara violazione delle regole generali, il non ha provato, …che CP_1
i consumi addebitati scaturiscano dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore”);
Relativamente all'utenza in oggetto, il Comune si giustifica affermando “E', infatti, documentato in atti che il contatore nel periodo interessato era risultato chiuso ed inaccessibile per fatto imputabile al condominio, come evidenziato nella “Integrazione
Relazione Tecnica” redatta dall'arch. , prot. n. 68550 del 17.03.2023 (v. Per_1
All11 alla memoria del art. 183 comma 6 n. 2), dalla quale è emerso che, “negli CP_1 anni dal 2016 al 2018, risulta che il contatore è collocato all'esterno, nella rampa carrabile del chiuso in una cassetta con lucchetto, il possessore della Parte_1 chiave è l'Amministratore”.
Il personale addetto non ha dunque potuto eseguire le opportune verifiche sul contatore stante l'inaccessibilità dello stesso, posto, come risulta dal verbale di sopralluogo del 15.11.2022, “nel perimetro di una proprietà privata” e precisamente
“in una nicchia con sportello in metallo chiuso con un lucchetto”.
All'uopo, giova chiarire che la rilevazione periodica dei consumi avviene di regola sulla base della lettura dei contatori oppure, in assenza di tale dato, sulla base delle autoletture comunicate dall'utente.
Solo in assenza di entrambi i dati di cui sopra (lettura e autolettura), per la fatturazione sono utilizzabili i consumi stimati.
Tale ultima metodologia di calcolo ha, dunque, carattere residuale (cfr. Tribunale
Roma sez. IX, 07/06/2017, n.11641).
Quanto detto è confermato anche dalla Suprema Corte che a più riprese ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (cfr. in tal senso Cass. civ. sent. n. 23699/2016, Cass. civ. ord. n.
7045/2018, Cassazione civile sez. VI, 06/03/2019, n.6562, Cassazione civile sez. III,
19/01/2021, n.836). In altre parole, la quantificazione dei consumi e la conseguente richiesta di pagamento da parte del somministrante vanno parametrate al dato numerico risultante dalla lettura del contatore che, salvo prova contraria, deve ritenersi affidabile.
Ove si contesti tale metodologia di calcolo grava sul somministrante/fornitore l'onere di provare il funzionamento (o il malfunzionamento) del contatore secondo il principio di vicinanza della prova (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/01/2021, n.836,
Tribunale Napoli sez. XII, 14/09/2022, n.8056).
L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame comporta l'accoglimento dell'opposizione.
Invero, nel caso di specie, la lettura del contatore è stata regolarmene eseguita dagli addetti del come risulta dai verbali di sopralluogo degli anni 2015 e 2019, CP_1 versati in atti dall'opposto, in cui per altro i verbalizzanti danno atto del corretto funzionamento dell'apparecchio.
Pertanto, difetta nel caso de quo il presupposto che giustifica il ricorso al criterio dei consumi stimati.
Il somministrante non solo non ha dato prova dell'asserito malfunzionamento ma il dato risulta altresì smentito dagli organi accertatori incaricati dallo stesso ente come risulta dai verbali di sopralluogo sopra citati.
Né è sufficiente a dire provato il contrario la circostanza - risultante dal verbale di sopralluogo del 15.11.2022 - che il personale tecnico ha attestato di non aver potuto eseguire accurate verifiche sull'utenza in questione stante la presenza di un catenaccio apposto allo sportello della “nicchia” in cui è situato il contatore.
Invero, si tratta di una misura atta ad evitare manomissioni che non individua in modo univoco una precisa volontà di ostacolare la verifica dell'apparecchio e che non vale a destituire di fondamento quanto già affermato dagli organi accertatori nei verbali all'uopo redatti.
In conclusione, tenuto conto che il non ha fornito prova del CP_1 malfunzionamento del contatore e che le letture eseguite dall'ente nel 2015 e nel 2019 consentono di determinare il quantum dei consumi stimati nel 2017, deve ritenersi che la quinta doglianza vada accolta.
Ne consegue l'assorbimento di ogni altra doglianza finora non esaminata.
In considerazione della peculiarità della questione (in ordine alla quale non sono stati rinvenuti precedenti) e della totale assenza di attività istruttoria si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione;
- Per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 000114/016393; - COMPENSA le spese di lite.
Reggio Calabria, 14.02.2024
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano