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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13483/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Ilaria Mattana, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via Le chiuse n. 54
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) CP_3 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , è erede del defunto , nato a [...] C.F._1 Persona_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione C.F._4
di legge e che ella ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, è erede del defunto , nato a [...] l'[...], C.F._3 Persona_1
C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione di legge e C.F._4
pagina 1 di 7 che egli ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che i sig.ri nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_3
C.F. , sono proprietari dell'immobile sito in Torino, , C.F._3 Parte_1
censito al
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
per la quota di 2/18 ciascuno quali eredi del padre nato a [...]_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988; C.F._4
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la trascrizione ex art. 2648
c.c. dell'emanando provvedimento quale accettazione tacita dell'eredità ovvero accertamento della qualità di erede, a favore dei convenuti nata ad [...]
Alessandria il 07.05.1967, C.F. , e nato a [...] C.F._1 CP_3
il 28.05.1973, C.F. , contro il defunto , nato a nato a [...]F._3 Persona_1
Torino l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988. C.F._4
IN VIA SUBORDINATA qualora il Giudicante non ritenesse integrata la fattispecie di cui agli artt. 485 e 489 c.c.
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , è erede del defunto , nato a [...] C.F._1 Persona_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione C.F._4
di legge e che ella ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare che in capo al sig. nato a [...] il [...], CP_3
C.F. , si è prescritto il diritto accettare l'eredità in morte dismessa C.F._3
dal padre per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente Persona_1
atto e che, conseguentemente, la quota lui devoluta si è accresciuta a quella delle sorelle
e;
CP_2 CP_1
- e per l'effetto, accertare e dichiarare che le sig.re nata a [...] il Controparte_2
25.12.1968, C.F. , e nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
pagina 2 di 7 07.05.1967, C.F. , sono proprietarie dell'immobile sito in Torino, C.F._1 [...]
, censito al Parte_1
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
per la quota di 1/6 ciascuna quali eredi del padre nato a [...] l'[...], Persona_1
C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988; C.F._4
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la trascrizione ex art. 2648
c.c. dell'emanando provvedimento quale accettazione tacita dell'eredità ovvero accertamento della qualità di erede, a favore delle convenute nata a [...]
Torino il 25.12.1968, C.F. e nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
07.05.1967, C.F. , contro il defunto , nato a nato a [...]F._1 Persona_1
Torino l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988. C.F._4
Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio e successive occorse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il Parte_2
in Torino ha convenuto in giudizio , e per sentire CP_2 CP_1 CP_3
accertare che e sono, in virtù di accettazione tacita di eredità, CP_1 CP_3 eredi del loro defunto padre deceduto a Torino l'11.04.1988 e, Persona_1 conseguentemente, proprietari dell'immobile in Torino per le quote di Parte_1
2/18 ciascuno;
ovvero, in subordine, per sentire accertare che in capo a si CP_3
è prescritto il diritto di accettare l'eredità e che conseguentemente la quota a lui devoluta si
è accresciuta a quella delle sorelle e , proprietarie, quindi, del suddetto CP_2 CP_1
immobile per la rispettive quote di 1/6 ciascuna quali eredi del padre.
Ha dedotto il ricorrente che l'interesse all'accertamento richiesto derivava dall'avere avviato, in qualità di creditore procedente, procedura esecutiva immobiliare contro i resistenti per mancato pagamento delle spese condominiali;
nell'ambito di tale procedura, era emerso che l'immobile pignorato era in comproprietà tra i fratelli , e CP_2 CP_1 per successione dei loro genitori deceduto l'11.4.1988, e CP_3 Persona_1
, deceduta il 31.5.2015, tuttavia non risultavano trascritte le accettazioni Persona_2
di eredità in favore di e con riguardo alla successione del padre. CP_1 CP_3
pagina 3 di 7 Il Giudice dell'Esecuzione aveva quindi assegnato al creditore procedente un termine per avviare giudizio ordinario di cognizione volto ad ottenere un titolo di proprietà trascrivibile in favore degli esecutati e e così poter andare avanti nel recupero CP_1 CP_3
coattivo del credito.
, e ono stati dichiarati contumaci. CP_2 CP_1 CP_3
Dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. (doc. 4) risulta che l'immobile in Parte_1
, oggetto di pignoramento (doc. 3), era stato originariamente acquistato per
[...]
compravendita in data 12.10.1983 da e , in regime di Persona_1 Persona_2
comunione legale di beni. Alla morte di avvenuta in data 11.4.1988, la quota Persona_1
di ½ di si è devoluta per successione in favore della moglie Persona_1 [...]
per la quota di 3/18 e dei tre figli, odierni convenuti, per le rispettive quote di Per_2
2/18 ciascuno;
tuttavia, è stata trascritta accettazione espressa di eredità solo in favore di
Controparte_2
Quest'ultima è altresì proprietaria della restante quota di 12/18 di cui era titolare la madre deceduta in data 31.5.2015, in forza di testamento olografo pubblicato Persona_2
in data 29.9.2015 ed accettazione espressa di eredità trascritta in data 9.9.2019.
Con riguardo alla successione di in relazione alla quale sono formulate le Persona_1 domande, si può osservare che la moglie ha risieduto presso l'immobile Persona_2
di dal 1972 fino alla sua morte (cfr. certificato storico di residenza sub Parte_1
doc. 13); la stessa, pertanto, era nel possesso di un bene immobile compreso nella successione del marito e, non avendo fatto l'inventario nel termine di tre mesi (cfr. attestazione dell'ufficio delle successioni sub doc. 14), deve considerarsi erede pura e semplice del marito ai sensi dell'art. 485 c.c.
, dunque, era titolare della quota di ½ in forza dell'atto di compravendita Persona_2
del 1983 e della quota di 3/18 in forza di successione del marito. La complessiva quota di
12/18 risulta poi, come visto, devoluta per successione ereditaria in favore della figlia in forza di testamento olografo pubblicato e accettazione di eredità Controparte_2
trascritta (doc. 4).
Quanto a emerge dal doc. 17 che la stessa abbia compiuto un atto di Controparte_1 accettazione tacita dell'eredità del padre, vendendo a terzi in data 17.11.2021 un immobile sito in Comune di Balangero (TO), via Corio n. 31/B compreso nell'eredità paterna (atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c.).
pagina 4 di 7 In base a tale atto di compravendita, che vale quale atto di accettazione tacita di eredità, può essere accertato che erede del padre Controparte_1 Persona_1
Con riguardo a lo stesso al momento della morte del padre era minorenne CP_3
e residente con madre, padre e sorelle presso l'immobile di , da cui si è Parte_1
trasferito in data 26.10.1992 (cfr. stato di famiglia doc. 18). Lo stesso è diventato maggiorenne in data 28.5.1991 e, sempre dallo stato di famiglia, risulta reiscritto in data
29.4.1993, dunque da tale data, ormai maggiorenne, è tornato nel possesso dell'immobile di compreso nella successione del padre. Parte_1
Dal combinato disposto degli artt. 471, 485, 489 c.c. e dalla giurisprudenza in materia si ricava che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (Cass. n. 9648/2000). L'art. 489 c.c. trova applicazione nel caso in cui il legale rappresentante del minore abbia reso la dichiarazione di accettazione beneficiata, ma non abbia redatto l'inventario nel termine di tre mesi;
in tale eventualità, il minore avrà la possibilità di redigere l'inventario entro l'anno dal compimento della maggiore età, mentre non potrà più rinunciare all'eredità (Cass. Sez.
Un. n. 31310/2024). Il rappresentante legale del minore, in alternativa all'accettazione beneficiata, può rinunciare all'eredità per conto del minore.
Nel caso di specie, non vi è stata nessuna rinuncia all'eredità né accettazione beneficiata per conto del minore (doc. 14). ha dunque conservato la qualità di chiamato all'eredità anche dopo il CP_3
raggiungimento della maggiore età, qualità che sussiste fino al decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
Come si è visto, da maggiorenne (ed in particolare, dal 26.10.1992) (che, CP_3 lo si ribadisce, non aveva accettato né rinunciato all'eredità quando era minorenne) è tornato a far parte dello stato di famiglia della madre presso l'indirizzo di Parte_1
[...
(docc. 13 e 18), così rientrando in possesso di un cespite ereditario.
Ai fini dell'operatività dell'art. 485 c.c. “non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”
(Cass. n. 15587/2023; Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 15690/2020).
pagina 5 di 7 Poiché nel termine di tre mesi dal 26.10.1992 non ha redatto l'inventario, CP_3 lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
Anche rispetto a dunque, può essere accertato che lo stesso è erede del CP_3
padre Persona_1
Tenuto conto del disposto dell'art. 581 c.c., secondo cui quando il coniuge concorre con più di un figlio ha diritto ad 1/3 dell'eredità, nonché di quanto risulta dalla relazione notarile rispetto alla successione di , può essere altresì accertato che e Persona_2 CP_1 sono comproprietari dell'immobile sito in Torino, per le CP_3 Parte_1
quote di 2/18 ciascuno in forza della successione del padre Persona_1
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario per portare avanti il processo esecutivo contro i resistenti in assenza di spontaneo adempimento, sia con riguardo alle obbligazioni per spese condominiali maturate, sia rispetto alle formalità necessarie alla trascrizione dell'accettazione di eredità.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 in virtù del valore indeterminabile della controversia, nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta, parametri minimi per le altre fasi per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta che e sono eredi del padre CP_3 Controparte_1 Persona_1
deceduto in Torino in data 11.4.1988;
2) accerta che e sono comproprietari, per le quote di CP_3 Controparte_1
2/18 ciascuno, dei seguenti immobili in Comune di Torino:
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
pagina 6 di 7 2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
3) condanna in solido, a rifondere CP_3 Controparte_1 Controparte_2
al in Torino le spese di lite, che si liquidano in Parte_2 complessivi € 2.906,00 per compenso e in € 592,64 per esposti, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13483/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Ilaria Mattana, presso cui è elettivamente domiciliato in Torino, via Le chiuse n. 54
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
C.F. ) CP_3 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , è erede del defunto , nato a [...] C.F._1 Persona_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione C.F._4
di legge e che ella ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...], C.F. CP_3
, è erede del defunto , nato a [...] l'[...], C.F._3 Persona_1
C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione di legge e C.F._4
pagina 1 di 7 che egli ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che i sig.ri nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_3
C.F. , sono proprietari dell'immobile sito in Torino, , C.F._3 Parte_1
censito al
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
per la quota di 2/18 ciascuno quali eredi del padre nato a [...]_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988; C.F._4
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la trascrizione ex art. 2648
c.c. dell'emanando provvedimento quale accettazione tacita dell'eredità ovvero accertamento della qualità di erede, a favore dei convenuti nata ad [...]
Alessandria il 07.05.1967, C.F. , e nato a [...] C.F._1 CP_3
il 28.05.1973, C.F. , contro il defunto , nato a nato a [...]F._3 Persona_1
Torino l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988. C.F._4
IN VIA SUBORDINATA qualora il Giudicante non ritenesse integrata la fattispecie di cui agli artt. 485 e 489 c.c.
- Accertare e dichiarare che la sig.ra nata ad [...] il Controparte_1
07.05.1967, C.F. , è erede del defunto , nato a [...] C.F._1 Persona_1
l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988, per devoluzione C.F._4
di legge e che ella ha accettato tacitamente l'eredità per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente atto;
- Accertare e dichiarare che in capo al sig. nato a [...] il [...], CP_3
C.F. , si è prescritto il diritto accettare l'eredità in morte dismessa C.F._3
dal padre per tutte le motivazioni meglio esposte nella narrativa del presente Persona_1
atto e che, conseguentemente, la quota lui devoluta si è accresciuta a quella delle sorelle
e;
CP_2 CP_1
- e per l'effetto, accertare e dichiarare che le sig.re nata a [...] il Controparte_2
25.12.1968, C.F. , e nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
pagina 2 di 7 07.05.1967, C.F. , sono proprietarie dell'immobile sito in Torino, C.F._1 [...]
, censito al Parte_1
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
per la quota di 1/6 ciascuna quali eredi del padre nato a [...] l'[...], Persona_1
C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988; C.F._4
- ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la trascrizione ex art. 2648
c.c. dell'emanando provvedimento quale accettazione tacita dell'eredità ovvero accertamento della qualità di erede, a favore delle convenute nata a [...]
Torino il 25.12.1968, C.F. e nata ad [...] il C.F._2 Controparte_1
07.05.1967, C.F. , contro il defunto , nato a nato a [...]F._1 Persona_1
Torino l'11.11.1940, C.F. e deceduto a Torino l'11.04.1988. C.F._4
Con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio e successive occorse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il Parte_2
in Torino ha convenuto in giudizio , e per sentire CP_2 CP_1 CP_3
accertare che e sono, in virtù di accettazione tacita di eredità, CP_1 CP_3 eredi del loro defunto padre deceduto a Torino l'11.04.1988 e, Persona_1 conseguentemente, proprietari dell'immobile in Torino per le quote di Parte_1
2/18 ciascuno;
ovvero, in subordine, per sentire accertare che in capo a si CP_3
è prescritto il diritto di accettare l'eredità e che conseguentemente la quota a lui devoluta si
è accresciuta a quella delle sorelle e , proprietarie, quindi, del suddetto CP_2 CP_1
immobile per la rispettive quote di 1/6 ciascuna quali eredi del padre.
Ha dedotto il ricorrente che l'interesse all'accertamento richiesto derivava dall'avere avviato, in qualità di creditore procedente, procedura esecutiva immobiliare contro i resistenti per mancato pagamento delle spese condominiali;
nell'ambito di tale procedura, era emerso che l'immobile pignorato era in comproprietà tra i fratelli , e CP_2 CP_1 per successione dei loro genitori deceduto l'11.4.1988, e CP_3 Persona_1
, deceduta il 31.5.2015, tuttavia non risultavano trascritte le accettazioni Persona_2
di eredità in favore di e con riguardo alla successione del padre. CP_1 CP_3
pagina 3 di 7 Il Giudice dell'Esecuzione aveva quindi assegnato al creditore procedente un termine per avviare giudizio ordinario di cognizione volto ad ottenere un titolo di proprietà trascrivibile in favore degli esecutati e e così poter andare avanti nel recupero CP_1 CP_3
coattivo del credito.
, e ono stati dichiarati contumaci. CP_2 CP_1 CP_3
Dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. (doc. 4) risulta che l'immobile in Parte_1
, oggetto di pignoramento (doc. 3), era stato originariamente acquistato per
[...]
compravendita in data 12.10.1983 da e , in regime di Persona_1 Persona_2
comunione legale di beni. Alla morte di avvenuta in data 11.4.1988, la quota Persona_1
di ½ di si è devoluta per successione in favore della moglie Persona_1 [...]
per la quota di 3/18 e dei tre figli, odierni convenuti, per le rispettive quote di Per_2
2/18 ciascuno;
tuttavia, è stata trascritta accettazione espressa di eredità solo in favore di
Controparte_2
Quest'ultima è altresì proprietaria della restante quota di 12/18 di cui era titolare la madre deceduta in data 31.5.2015, in forza di testamento olografo pubblicato Persona_2
in data 29.9.2015 ed accettazione espressa di eredità trascritta in data 9.9.2019.
Con riguardo alla successione di in relazione alla quale sono formulate le Persona_1 domande, si può osservare che la moglie ha risieduto presso l'immobile Persona_2
di dal 1972 fino alla sua morte (cfr. certificato storico di residenza sub Parte_1
doc. 13); la stessa, pertanto, era nel possesso di un bene immobile compreso nella successione del marito e, non avendo fatto l'inventario nel termine di tre mesi (cfr. attestazione dell'ufficio delle successioni sub doc. 14), deve considerarsi erede pura e semplice del marito ai sensi dell'art. 485 c.c.
, dunque, era titolare della quota di ½ in forza dell'atto di compravendita Persona_2
del 1983 e della quota di 3/18 in forza di successione del marito. La complessiva quota di
12/18 risulta poi, come visto, devoluta per successione ereditaria in favore della figlia in forza di testamento olografo pubblicato e accettazione di eredità Controparte_2
trascritta (doc. 4).
Quanto a emerge dal doc. 17 che la stessa abbia compiuto un atto di Controparte_1 accettazione tacita dell'eredità del padre, vendendo a terzi in data 17.11.2021 un immobile sito in Comune di Balangero (TO), via Corio n. 31/B compreso nell'eredità paterna (atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c.).
pagina 4 di 7 In base a tale atto di compravendita, che vale quale atto di accettazione tacita di eredità, può essere accertato che erede del padre Controparte_1 Persona_1
Con riguardo a lo stesso al momento della morte del padre era minorenne CP_3
e residente con madre, padre e sorelle presso l'immobile di , da cui si è Parte_1
trasferito in data 26.10.1992 (cfr. stato di famiglia doc. 18). Lo stesso è diventato maggiorenne in data 28.5.1991 e, sempre dallo stato di famiglia, risulta reiscritto in data
29.4.1993, dunque da tale data, ormai maggiorenne, è tornato nel possesso dell'immobile di compreso nella successione del padre. Parte_1
Dal combinato disposto degli artt. 471, 485, 489 c.c. e dalla giurisprudenza in materia si ricava che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (Cass. n. 9648/2000). L'art. 489 c.c. trova applicazione nel caso in cui il legale rappresentante del minore abbia reso la dichiarazione di accettazione beneficiata, ma non abbia redatto l'inventario nel termine di tre mesi;
in tale eventualità, il minore avrà la possibilità di redigere l'inventario entro l'anno dal compimento della maggiore età, mentre non potrà più rinunciare all'eredità (Cass. Sez.
Un. n. 31310/2024). Il rappresentante legale del minore, in alternativa all'accettazione beneficiata, può rinunciare all'eredità per conto del minore.
Nel caso di specie, non vi è stata nessuna rinuncia all'eredità né accettazione beneficiata per conto del minore (doc. 14). ha dunque conservato la qualità di chiamato all'eredità anche dopo il CP_3
raggiungimento della maggiore età, qualità che sussiste fino al decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c.
Come si è visto, da maggiorenne (ed in particolare, dal 26.10.1992) (che, CP_3 lo si ribadisce, non aveva accettato né rinunciato all'eredità quando era minorenne) è tornato a far parte dello stato di famiglia della madre presso l'indirizzo di Parte_1
[...
(docc. 13 e 18), così rientrando in possesso di un cespite ereditario.
Ai fini dell'operatività dell'art. 485 c.c. “non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso”
(Cass. n. 15587/2023; Cass. n. 1438/2020; Cass. n. 15690/2020).
pagina 5 di 7 Poiché nel termine di tre mesi dal 26.10.1992 non ha redatto l'inventario, CP_3 lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c.
Anche rispetto a dunque, può essere accertato che lo stesso è erede del CP_3
padre Persona_1
Tenuto conto del disposto dell'art. 581 c.c., secondo cui quando il coniuge concorre con più di un figlio ha diritto ad 1/3 dell'eredità, nonché di quanto risulta dalla relazione notarile rispetto alla successione di , può essere altresì accertato che e Persona_2 CP_1 sono comproprietari dell'immobile sito in Torino, per le CP_3 Parte_1
quote di 2/18 ciascuno in forza della successione del padre Persona_1
Non va, peraltro, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti per il principio di soccombenza, che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario per portare avanti il processo esecutivo contro i resistenti in assenza di spontaneo adempimento, sia con riguardo alle obbligazioni per spese condominiali maturate, sia rispetto alle formalità necessarie alla trascrizione dell'accettazione di eredità.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, utilizzando lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 in virtù del valore indeterminabile della controversia, nulla per la fase istruttoria in quanto non svolta, parametri minimi per le altre fasi per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) accerta che e sono eredi del padre CP_3 Controparte_1 Persona_1
deceduto in Torino in data 11.4.1988;
2) accerta che e sono comproprietari, per le quote di CP_3 Controparte_1
2/18 ciascuno, dei seguenti immobili in Comune di Torino:
1- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 23 - Sub 30 - Cat. A3 - Classe 4 - N. Vani 5,5 -
Rendita € 426,08 - Via Negarville Celeste 20 - Piano S1-6;
pagina 6 di 7 2- Catasto Fabbricati - Foglio 1467 - Part. 22 - Sub 12 - Cat. C6 - Classe 5 - 14 mq –
Rendita € 87,49 - Via Negarville Celeste 20 - Piano T;
3) condanna in solido, a rifondere CP_3 Controparte_1 Controparte_2
al in Torino le spese di lite, che si liquidano in Parte_2 complessivi € 2.906,00 per compenso e in € 592,64 per esposti, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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