Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) e' elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) e' elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.