Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13396 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 29.01.2025 avente ad oggetto la separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. alla Parte_1 C.F._1
Via De Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Basile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.01.2025 il procuratore di parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come riportate in atti.
Il P.M. in data 03.03.2025 apponeva il visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2021 la sig.ra , premettendo che in data 04.06.1998 Parte_1
nel Comune di Villa di Briano (Ce) aveva contratto matrimonio con il sig. e che Controparte_1
dalla loro unione erano nate due figlie, il 17.08.1999, e il 21.12.2006, deduceva Per_1 Persona_2 che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri
1
Per detti motivi chiedeva: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito;
- disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile pari ad euro 1.000,00 a titolo di mantenimento della figlia nonché di essa ricorrente;
- emettersi i provvedimenti Persona_2
provvisori ed urgenti opportuni in tema di assegnazione della casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.05.2022, il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, con provvedimento del 21.06.2022 emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, assegnando la casa coniugale alla moglie e ponendo a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare a titolo di assegno di mantenimento delle figlie, la somma di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie per le figlie;
quindi, rimetteva le parti innanzi al G.I. all'udienza del 19.10.2022; quivi il giudice istruttore rinviava la causa all'udienza cartolare del 22.02.2023 onerando parte ricorrente al deposito della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente.
In data 22.07.2022 parte ricorrente depositava memoria integrativa con cui si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
All'esito dell'udienza del 22.02.2023, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente sig.
e concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., rinviando la causa Controparte_1 all'udienza figurata del 27.09.2023.
Quivi, il G.I., accogliendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente, ad integrazione dell'ordinanza del 21.06.2022 precisava i dati catastali della casa coniugale il cui godimento era stato assegnato alla ricorrente, nonché ammetteva la prova testimoniale nei limiti di cui al provvedimento in atti, rinviando la causa all'udienza del 28.02.2024 per l'escussione dei testi.
All'esito di quest'ultima udienza, escusso il teste presente, il G.I. rinviava la causa all'udienza del
02.10.2024 per l'escussione del teste non comparso, poi rinviata al 29.01.2025 per la medesima motivazione.
Quivi, espletata l'attività istruttoria, consistita nell'assunzione della prova testimoniale ammessa e nell'acquisizione della documentazione allegata, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio concedendo il termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
2 Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le dichiarazioni della ricorrente - secondo cui tra gli stessi coniugi era terminata
“l'affectio maritalis” - tale per cui, di fatto, vivevano già separati, avendo il sig. Controparte_1
lasciato la casa coniugale a far data dal 2021, nonché l'indifferenza del resistente, rimasto contumace, ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Orbene, parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. I, n.
2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sul punto, il Collegio ritiene che la domanda di addebito in capo al marito abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa. Al riguardo, giova ricordare che la S.C. ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui l'abbandono della casa familiare è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. n. 17056 del 03.08.2007).
Ebbene, nel caso in esame non è specificamente contestato che il resistente si sia allontanato dalla casa coniugale per non farvi più ritorno e, viceversa, non è stato portato all'attenzione del Tribunale alcun elemento idoneo a provare che detto abbandono sia stato la conseguenza di una crisi già in atto o di un comportamento della ricorrente a sua volta contrario ai doveri coniugali essendo, peraltro, il sig. rimasto contumace. Controparte_1
Invero, entrambi i testi di parte ricorrente, (nato il [...]) e Controparte_1 Controparte_1
(nato il [...]), nonché cugini del resistente ed escussi, rispettivamente, all'udienza del
28.02.2024 e all'udienza del 29.01.2025, confermando le circostanze dedotte dalla ricorrente, riferivano che il resistente abbandonava la casa coniugale nei primi mesi del 2021 non facendovi più ritorno.
Orbene, alla stregua di tali emergenze processuali appare evidente che le condotte volontarie del resistente, costituenti violazione dei doveri coniugali, abbiano acquisito rilievo determinante nel
3 senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della moglie che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c., con addebito esclusivo al marito.
Quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla statuisce in ordine al regime di affido della figlia , atteso che la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Persona_2
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e 316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà alle figlie e attraverso il loro diretto Per_1 Persona_2
sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie, e che non sono state portate all'attenzione del Tribunale circostanza nuove rispetto alla fase presidenziale, reputa equo e conforme a giustizia confermare a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento delle figlie con la somma mensile complessiva di € 1.000,00, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie purché debitamente documentate e preventivamente concordate secondo i criteri stabiliti dal Protocollo d'intesa stilato presso l'intestato Tribunale cui si rinvia.
Il Collegio, in ossequio al disposto di cui all'art. 337 sexies c.c., reputa di dovere confermare il godimento della casa coniugale in favore della ricorrente quale genitore convivente con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale nulla dispone in ragione della rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, atteso che la stessa in sede di memoria integrativa, e fino alla comparsa conclusionale, chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
Le spese seguono la soccombenza con conseguenziale condanna del resistente alla refusione delle spese di lite anticipate dalla parte ricorrente, che sono liquidate come nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Ce) il 19.10.1974, e , nato a [...] il [...], con addebito a carico del Controparte_1
marito;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie Controparte_1
e , versando in favore della sig.ra la somma mensile di € Per_1 Persona_2 Parte_1
1.000,00 entro e non oltre il 10 di ogni mese, somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai (pubblicati sulla G.U.);
3) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1
mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate;
4) dispone l'assegnazione della casa coniugale – identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Aversa (Cod.A512) al F.2, n° 5035, sub 18, categoria A/2, – in favore della sig.ra , Parte_1
perché continui ad abitarla unitamente alle figlie;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa di Briano (Ce) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte II, Serie A,
Registro atti di matrimonio dell'anno 1998;
6) condanna il resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte ricorrente pagando le spese legali che si liquidano in € 4.098,5 e segnatamente per la fase di studio (€ 1.020,6) e per la fase introduttiva (€ 722,4) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, per la fase istruttoria
(€ 903,00) ridotta al 50% e per la fase decisionale (€ 1.452,5) ridotta del 50% ex art. 4 comma 1
D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), oltre IVA -se dovuta- , CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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