TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 4834/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
SA TA Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
ON TI Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4834 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15 ottobre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in 80020 Parte_1
PA (Na) alla via Provinciale Aversa n. 23 C.F.:
elettivamente domiciliata in 80024 Cardito (NA) C.F._1
via B. Castiello 28 presso lo studio degli Avv.ti Marco Mazza e Marianna
Amoruso, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 5 nato a [...] il [...], residente CP_1
in 67031 Castel di Sangro (Aq) alla via Strada Cinque snc. C.F.:
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore C.F._2
alla Via Ritiro n. 5 presso lo studio dell'Avv. Gianpiero Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 15/10/2025 parte resistente ha aderito alle domande di parte ricorrente e ha chiesto di essere autorizzato al rilascio al rilascio della casa familiare in data 8 gennaio 2026.
Sul punto parte ricorrente nulla opponeva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11/06/2024, premettendo che in data Parte_1
16/07/2002 si è unita in matrimonio in PA (NA) con CP_1
e che dalla loro unione è nato (nato a [...] il [...]) Persona_1
ha chiesto la separazione da per i motivi indicati nell'atto CP_1
introduttivo.
Nel merito ha chiesto: autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
- assegnare la casa coniugale in PA alla via Provinciale Aversa n. 23 alla sig.ra che la abita con il figlio;
Parte_1 Per_1
- ordinare al sig. di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci CP_1
pagi na 2 di 5 giorni a far data dall'udienza di prima comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
- stabilire a carico del sig. un mantenimento di euro 400,00 CP_1
mensili per il figlio maggiorenne , non economicamente Per_1
autosufficiente, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione Istat annuale;
- stabilire che le spese straordinarie, scolastiche, sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- nessuna previsione da statuire quanto al diritto di visita, in ragione della maggiore età del figlio;
Per_1
- ordinare al resistente di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta;
- con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/02/2025 , si è costituito il resistente il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione formulata dalla ricorrente, ha contestato in fatto e in diritto il contenuto del ricorso.
Nel merito ha chiesto:
- Rigettare parzialmente la richiesta di mantenimento del figlio Per_1
avanzata dalla Sig.ra per assoluta carenza dei presupposti
[...] Parte_1
di diritto e di fatto fissandola in euro 200,00;
- Rigettare parzialmente la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in favore di una assegnazione della stanza in cui vive attualmente
Sig. con un'entrata indipendente, destinata a dimora per CP_1
pagi na 3 di 5 almeno tre anni dalla separazione o prima possibile nell'ipotesi di un nuovo lavoro;
- Condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 02/04/2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di tentare un bonario componimento, quivi il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15.10.2025.
A tale udienza parte resistente dichiarava di aderire alle domande di parte ricorrente e chiedeva di essere autorizzato al rilascio della casa familiare in data 8 gennaio 2026, parte ricorrente nulla opponeva
La Giudice delegata, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa in decisione al collegio.
Il P.M. apponendo il proprio visto nulla opponeva
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si rileva che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 15/10/2025 non contrasta con le norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
quindi, tale accordo può essere recepito nella presente pronuncia.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti pagi na 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
4/04/1972 e nato a [...] il [...] ai sensi CP_1
dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (NA)
(Atto n°30, parte II S.A Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/11/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
ON TI SA TA
pagi na 5 di 5