TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 769/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa ER RO,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 769 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA Parte_1 P.IVA_1
MARCO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- attore -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
OG LV, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RINZIVILLO GIOVANNI, CP_2 P.IVA_3 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- convenuti -
oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Parte_2
curatore pro-tempore, ha evocato in giudizio la e la Controparte_1 CP_2
al fine di veder dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia in proprio pregiudizio dell'atto di compravendita del 23.4.2019 con il quale la aveva venduto a Controparte_1 [...]
i locali adibiti ad attività commerciale siti in Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella CP_2
snc., oggi Viale Europa sn, NCEU del Comune al foglio 49, mappale 1865, subalterno 29 e 30;
in subordine, ha chiesto di condannare la società convenuta a pagare il valore dei beni
1 illegittimamente alienati qualora gli stessi dovessero risultare dispersi o danneggiati. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- quale cessionaria di ramo d'azienda della aveva subito Parte_1 CP_3
un'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi, in forza della sentenza n. 203/2015 emessa dal Tribunale di Agrigento, conclusasi in data 24.7.2015 con ordinanza di assegnazione per un importo di € 35.275,68 in favore della Controparte_1
- avverso tale sentenza la ha proposto gravame, all'esito del quale, in data CP_3
30.10.2028, la Corte d' Appello di Palermo ha riformato la pronuncia di primo grado accertando che era la stessa ad essere debitrice della somma di € 9.284,26; Controparte_1
- e avevano quindi convenuto in giudizio la CP_3 Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la restituzione dell'importo versato e il pagamento delle spese di lite;
[...]
- in pendenza del suddetto giudizio, con atto pubblico di compravendita del 23.4.2019 ai rogiti del notar (Rep. 12225; Racc. 8856), trascritto il 10.5.2019 al n. registro Persona_1
generale 7286 e n. registro particolare 6300, la società si era spogliata dei beni Controparte_1
immobili sopra descritti in favore della CP_2
- con sentenza n. 127/2020 del 9.10.2020 è stato dichiarato il fallimento di che Parte_1
ha proseguito il giudizio di restituzione incoato dalla società in bonis;
- con sentenza n. 1238/2022 il Tribunale di Agrigento ha condannato al Controparte_1
pagamento della somma di € 35.275,68 oltre interessi e spese di lite;
- avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi la Corte d'Appello Controparte_1
di Palermo che, con ordinanza del 19.10.2023, ha parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 9.284,26, a fronte del maggiore credito, pari ad
€ 35.275,68, vantato dal Parte_1
- nelle more del detto giudizio di appello, la curatela del ha avviato un Parte_1
procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, allo stato, pendente innanzi al Tribunale di
Agrigento n. 885/2023 r.g.e. in attesa di assegnazione in suo favore delle somme pignorate per un importo di € 7.428,84;
- per ciò che riguarda il merito della revocatoria di cui oggi si tratta, il diritto di credito dell'odierna attrice è nato con la sentenza n. 2156/18 della Corte d'Appello di Palermo, rispetto
2 alla quale - dunque - l'atto pubblico di compravendita del 23.4.2019 è successivo;
ciò denota che è stato stipulato con l'evidente consapevolezza del pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni dei creditori;
- il corrispettivo pattuito nel provvedimento impugnato (€ 100.000,00) è anomalo rispetto
Parte_ alla quotazione immobiliare er i beni trasferiti;
inoltre, è stato pattuito che € 13.332,78
dovevano essere corrisposti mediante assegno bancario, eppure il cui versamento non risulta agli atti, ed € 60.081,29 dovevano essere pagati mediante accollo del mutuo;
- liquidatore della società (venditore-debitore), è figlio Controparte_4 Controparte_1
di , amministratore pro-tempore della società (acquirente-terzo); Controparte_5 CP_2
- l'acquirente stante i rapporti di parentela sopra evidenziati e avendo, inoltre, CP_2
acquistato in sede esecutiva il restante patrimonio immobiliare della era Controparte_1
certamente a conoscenza del fatto che con l'atto dispositivo per cui è causa il debitore avrebbe diminuito le proprie garanzie patrimoniali in danno del creditore Parte_1
- sussistono quindi l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis, quali presupposti dell'azione promossa.
Si è tempestivamente costituita la C.ME s.r.l., chiedendo in via preliminare di ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile la domanda introduttiva del giudizio, per violazione del combinato disposto dagli art. 111 e 163 comma 3 n. 4 c.p.c difettando la legittimazione attiva del ricorrente;
nel merito, ha chiesto di dichiarare che la domanda proposta è
inammissibile, improcedibile e/o infondata per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
In particolare, ha dedotto che:
- il credito a garanzia del quale è stata promossa l'azione revocatoria scaturisce dalla sentenza n. 2156/18 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del procedimento instaurato tra e in cui l'attuale attrice non era parte in causa;
CP_3 Controparte_1
- le somme assegnate alla nell'ambito della procedura esecutiva subita da CP_1
sono riconducibili al contratto di cessione del ramo di azienda dalla Parte_1 CP_3
alla Parte_1
3 - la cessione del ramo di azienda deve essere considerata pro solvendo ai sensi dell'art. 2560
comma 2 c.p.c., pertanto la avrebbe dovuto esperire il recupero delle somme nei Parte_1
confronti della cedente;
CP_3
- quanto al presupposto oggettivo (eventus damni), non è stata fornita la prova in ordine al pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore con l'atto impugnato;
- il presupposto soggettivo (scientia fraudis) non appare sussistente per assenza di consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore;
- invero, il credito è nato per effetto della sentenza n. 1238/22, dunque successivamente alla stipula dell'atto pubblico, e manca la prova dell'accordo fraudolento tra venditore e acquirente che non può ricavarsi dal solo vincolo di parentela tra i legali rappresentanti;
trattandosi di società di capitali, infatti, le decisioni più importanti - tra le quali rientra l'acquisto di immobili - sono prese dal Consiglio di amministrazione e non dal singolo legale rappresentante.
Ritualmente citata, si è costituita tardivamente la la quale ha chiesto il rigetto CP_2
della domanda per difetto dei presupposti previsti dalla legge, riproponendo sostanzialmente le stesse eccezioni sollevate da C.ME s.r.l.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025.
Ciò detto in punto di fatto, la domanda di revocatoria è fondata per le ragioni che appresso si diranno.
Appare in primo luogo opportuno precisare che l'azione promossa con l'atto introduttivo del giudizio costituisce uno strumento processuale preordinato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del credito costituta dal patrimonio del debitore. La finalità
perseguita dalla suddetta azione è quella di ottenere solo la pronuncia dell'inefficacia del negozio nei confronti del creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace.
4 Ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2901
e ss. c.c., è onere di parte attrice dimostrare, oltre alla qualità di creditore, tutti gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale attributiva del diritto: due requisiti di natura oggettiva, consistenti nella sussistenza di una ragione di credito e nel c.d. eventus damni, e circa l'elemento soggettivo, si richiede la prova della conoscenza (cd. scientia damni) da parte del debitore del nocumento dall'atto di disposizione arrecato alle ragioni creditorie o, qualora l'atto sia compiuto prima del sorgere del credito, della preordinazione dolosa dello stesso al pregiudizio del credito.
L'elemento soggettivo deve sussistere in capo al solo debitore quando l'atto compiuto sia a titolo gratuito, in capo al debitore ed al terzo ove venga, invece, in rilievo un atto a titolo oneroso (partecipazione del terzo allo status soggettivo del debitore, c.d. partecipatio fraudis).
Quanto al primo dei suddetti presupposti, la ragione di credito consiste nella sentenza n.
2156/18 della Corte d'Appello di Palermo che ha riformato la sentenza n.203/15 in esecuzione della quale, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, è stato emesso l'ordine di assegnazione somme di € 35.275,68 ricevute da dal terzo pignorato BNL per Controparte_1
il debitore Si tratta quindi di un obbligo restitutorio per somme pagate in Parte_1
esecuzione di sentenza poi riformata.
A riguardo, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto alla restituzione sorge
direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venire meno ex tunc il titolo
delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione
in cui si trovava in precedenza” (Cass. civ. n. 16559/2005; in termini, più recentemente, Cass. Civ.
sez. I, n. 23972/2020).
Da quanto detto deriva altresì che non merita accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del di parte attrice;
questa infatti spetta al solvens, ossia a colui che ha materialmente effettuato il pagamento, che nel caso di specie è la Parte_1
Tale circostanza è stata tra l'altro avvalorata dalla sentenza n. 1238/2022 che ha accertato il diritto di credito proprio in capo al Parte_2
Muovendo al secondo presupposto, l'eventus dammi altro non è che l'effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, tale da aver comportato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, lesiva della
5 garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dall'insieme dei rapporti di carattere economico a questi facenti capo.
Tale requisito ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, bensì -
coerentemente con le ricordate finalità dell'azione - anche nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. (Cass. Civ. sent. n.
25854/2020). Il fattore che consente di giudicare come “probabile” l'infruttuosità
dell'esecuzione deve essere identificato nella proporzione tra il valore del credito ed il patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, parte attrice ha provato (v. allegato atto di citazione doc.8 bis) che con la vendita degli immobili sopra descritti, la convenuta si è spogliata degli unici beni di sua proprietà liberi da vincoli, trascrizioni e gravami, impedendo al creditore di soddisfare il proprio credito.
Gli altri beni in capo alla convenuta, infatti, erano gravati da ipoteca volontaria a favore di IRFIS – MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA e oggetto di vendita nella procedura esecutiva pendente (R.G. 60/2017 Es. Imm. Trib. Agrigento).
Si precisa a riguardo che alcun elemento in senso contrario, circa la propria capacità
reddituale, è stato fornito dalla debitrice convenuta.
Muovendo all'elemento soggettivo, si ritiene di poter analizzare congiuntamente la
scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente a titolo oneroso.
La invero, alla data di stipula del contratto di compravendita di cui oggi Controparte_1
si discute (2019), certamente era a conoscenza della pronuncia di appello che riformando il primo grado aveva fatto sorgere l'obbligo restitutorio (2018); inoltre, era già in corso la procedura esecutiva 60/2017 R.Es.
Dall'altro lato, per ciò che attiene all'acquirente, circostanza fondamentale è il rapporto di parentela tra l'amministratore della (acquirente-padre) e il liquidatore della CP_2 [...]
(venditore-figlio) nonché dell'altra socia, (moglie) (v.all.17). CP_1 Persona_2
Di alcun pregio appare la contestazione per cui “le decisioni straordinarie, come quelle di
acquistare degli immobili, all'interno di una società di capitali vengono prese non dal singolo legale
6 rappresentante, bensì dal Consiglio di amministrazione. In tale caso, quindi, occorrerebbe dimostrare la
piena consapevolezza di tutti i soci della ivi incluso il legale rappresentante pro tempore, di CP_2
porre in essere un'operazione di compravendita con il deliberato scopo di frodare altri creditori della
società alienante . CP_1
Invero, dalla visura storica della emerge che il legale rappresentante, CP_2 CP_5
era amministratore unico e socio unico alla data di stipula dell'atto.
[...]
A ciò si aggiunga che, a seguito dell'espressa contestazione di parte attrice circa l'effettivo completo versamento del prezzo, parte convenuta ha rappresentato che la maggior parte della somma è stata versata a terzi per debiti pregressi - circostanza che, viceversa, avvalora la conoscenza della situazione di generale indebitamento della venditrice.
Non appare superfluo precisare, a riguardo, che la consapevolezza del terzo può trarsi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (ex multis, Cass, Civ. sent. n. 8390/2020 e
18315/2015).
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in solido e si liquidano come in dispositivo secondo i valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, in relazione allo scaglione di riferimento, con valori tendenti ai minimi considerate le questioni giuridiche trattate e senza considerare la fase istruttoria, non tenuta, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
da distrarre a favore dell'erario stante la dichiarazione di assenza di fondi del fallimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dott.ssa ER RO, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, Parte_2
dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico di compravendita del 23.04.2019 ai rogiti del notar (Rep. 12225; Racc. 8856), trascritto il 10.5.2019 al n. registro Persona_1
Con generale 7286 e n. registro particolare 6300, con il quale ha trasferito a CP_1 [...]
l'immobile sito in Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella snc., oggi Viale Europa sn CP_2
censito al NCEU del Comune foglio 49, mappale 18 subalterno 29 e l'immobile sito in
Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella snc, oggi Viale Europa sn censito al NCEU del
Comune al foglio 49, mappale 1865, subalterno 30;
7 Con condanna e in solido, al pagamento alla rifusione Controparte_1 CP_2
in favore dell'erario delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
indica nei convenuti in solido i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento in data 26 novembre 2025.
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa ER RO,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 769 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA Parte_1 P.IVA_1
MARCO, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- attore -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
OG LV, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. RINZIVILLO GIOVANNI, CP_2 P.IVA_3 giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- convenuti -
oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Parte_2
curatore pro-tempore, ha evocato in giudizio la e la Controparte_1 CP_2
al fine di veder dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia in proprio pregiudizio dell'atto di compravendita del 23.4.2019 con il quale la aveva venduto a Controparte_1 [...]
i locali adibiti ad attività commerciale siti in Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella CP_2
snc., oggi Viale Europa sn, NCEU del Comune al foglio 49, mappale 1865, subalterno 29 e 30;
in subordine, ha chiesto di condannare la società convenuta a pagare il valore dei beni
1 illegittimamente alienati qualora gli stessi dovessero risultare dispersi o danneggiati. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- quale cessionaria di ramo d'azienda della aveva subito Parte_1 CP_3
un'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi, in forza della sentenza n. 203/2015 emessa dal Tribunale di Agrigento, conclusasi in data 24.7.2015 con ordinanza di assegnazione per un importo di € 35.275,68 in favore della Controparte_1
- avverso tale sentenza la ha proposto gravame, all'esito del quale, in data CP_3
30.10.2028, la Corte d' Appello di Palermo ha riformato la pronuncia di primo grado accertando che era la stessa ad essere debitrice della somma di € 9.284,26; Controparte_1
- e avevano quindi convenuto in giudizio la CP_3 Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la restituzione dell'importo versato e il pagamento delle spese di lite;
[...]
- in pendenza del suddetto giudizio, con atto pubblico di compravendita del 23.4.2019 ai rogiti del notar (Rep. 12225; Racc. 8856), trascritto il 10.5.2019 al n. registro Persona_1
generale 7286 e n. registro particolare 6300, la società si era spogliata dei beni Controparte_1
immobili sopra descritti in favore della CP_2
- con sentenza n. 127/2020 del 9.10.2020 è stato dichiarato il fallimento di che Parte_1
ha proseguito il giudizio di restituzione incoato dalla società in bonis;
- con sentenza n. 1238/2022 il Tribunale di Agrigento ha condannato al Controparte_1
pagamento della somma di € 35.275,68 oltre interessi e spese di lite;
- avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi la Corte d'Appello Controparte_1
di Palermo che, con ordinanza del 19.10.2023, ha parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 9.284,26, a fronte del maggiore credito, pari ad
€ 35.275,68, vantato dal Parte_1
- nelle more del detto giudizio di appello, la curatela del ha avviato un Parte_1
procedimento esecutivo mobiliare presso terzi, allo stato, pendente innanzi al Tribunale di
Agrigento n. 885/2023 r.g.e. in attesa di assegnazione in suo favore delle somme pignorate per un importo di € 7.428,84;
- per ciò che riguarda il merito della revocatoria di cui oggi si tratta, il diritto di credito dell'odierna attrice è nato con la sentenza n. 2156/18 della Corte d'Appello di Palermo, rispetto
2 alla quale - dunque - l'atto pubblico di compravendita del 23.4.2019 è successivo;
ciò denota che è stato stipulato con l'evidente consapevolezza del pregiudizio che tale atto arrecava alle ragioni dei creditori;
- il corrispettivo pattuito nel provvedimento impugnato (€ 100.000,00) è anomalo rispetto
Parte_ alla quotazione immobiliare er i beni trasferiti;
inoltre, è stato pattuito che € 13.332,78
dovevano essere corrisposti mediante assegno bancario, eppure il cui versamento non risulta agli atti, ed € 60.081,29 dovevano essere pagati mediante accollo del mutuo;
- liquidatore della società (venditore-debitore), è figlio Controparte_4 Controparte_1
di , amministratore pro-tempore della società (acquirente-terzo); Controparte_5 CP_2
- l'acquirente stante i rapporti di parentela sopra evidenziati e avendo, inoltre, CP_2
acquistato in sede esecutiva il restante patrimonio immobiliare della era Controparte_1
certamente a conoscenza del fatto che con l'atto dispositivo per cui è causa il debitore avrebbe diminuito le proprie garanzie patrimoniali in danno del creditore Parte_1
- sussistono quindi l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis, quali presupposti dell'azione promossa.
Si è tempestivamente costituita la C.ME s.r.l., chiedendo in via preliminare di ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile la domanda introduttiva del giudizio, per violazione del combinato disposto dagli art. 111 e 163 comma 3 n. 4 c.p.c difettando la legittimazione attiva del ricorrente;
nel merito, ha chiesto di dichiarare che la domanda proposta è
inammissibile, improcedibile e/o infondata per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi.
In particolare, ha dedotto che:
- il credito a garanzia del quale è stata promossa l'azione revocatoria scaturisce dalla sentenza n. 2156/18 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nell'ambito del procedimento instaurato tra e in cui l'attuale attrice non era parte in causa;
CP_3 Controparte_1
- le somme assegnate alla nell'ambito della procedura esecutiva subita da CP_1
sono riconducibili al contratto di cessione del ramo di azienda dalla Parte_1 CP_3
alla Parte_1
3 - la cessione del ramo di azienda deve essere considerata pro solvendo ai sensi dell'art. 2560
comma 2 c.p.c., pertanto la avrebbe dovuto esperire il recupero delle somme nei Parte_1
confronti della cedente;
CP_3
- quanto al presupposto oggettivo (eventus damni), non è stata fornita la prova in ordine al pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore con l'atto impugnato;
- il presupposto soggettivo (scientia fraudis) non appare sussistente per assenza di consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore;
- invero, il credito è nato per effetto della sentenza n. 1238/22, dunque successivamente alla stipula dell'atto pubblico, e manca la prova dell'accordo fraudolento tra venditore e acquirente che non può ricavarsi dal solo vincolo di parentela tra i legali rappresentanti;
trattandosi di società di capitali, infatti, le decisioni più importanti - tra le quali rientra l'acquisto di immobili - sono prese dal Consiglio di amministrazione e non dal singolo legale rappresentante.
Ritualmente citata, si è costituita tardivamente la la quale ha chiesto il rigetto CP_2
della domanda per difetto dei presupposti previsti dalla legge, riproponendo sostanzialmente le stesse eccezioni sollevate da C.ME s.r.l.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025.
Ciò detto in punto di fatto, la domanda di revocatoria è fondata per le ragioni che appresso si diranno.
Appare in primo luogo opportuno precisare che l'azione promossa con l'atto introduttivo del giudizio costituisce uno strumento processuale preordinato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del credito costituta dal patrimonio del debitore. La finalità
perseguita dalla suddetta azione è quella di ottenere solo la pronuncia dell'inefficacia del negozio nei confronti del creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace.
4 Ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2901
e ss. c.c., è onere di parte attrice dimostrare, oltre alla qualità di creditore, tutti gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale attributiva del diritto: due requisiti di natura oggettiva, consistenti nella sussistenza di una ragione di credito e nel c.d. eventus damni, e circa l'elemento soggettivo, si richiede la prova della conoscenza (cd. scientia damni) da parte del debitore del nocumento dall'atto di disposizione arrecato alle ragioni creditorie o, qualora l'atto sia compiuto prima del sorgere del credito, della preordinazione dolosa dello stesso al pregiudizio del credito.
L'elemento soggettivo deve sussistere in capo al solo debitore quando l'atto compiuto sia a titolo gratuito, in capo al debitore ed al terzo ove venga, invece, in rilievo un atto a titolo oneroso (partecipazione del terzo allo status soggettivo del debitore, c.d. partecipatio fraudis).
Quanto al primo dei suddetti presupposti, la ragione di credito consiste nella sentenza n.
2156/18 della Corte d'Appello di Palermo che ha riformato la sentenza n.203/15 in esecuzione della quale, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, è stato emesso l'ordine di assegnazione somme di € 35.275,68 ricevute da dal terzo pignorato BNL per Controparte_1
il debitore Si tratta quindi di un obbligo restitutorio per somme pagate in Parte_1
esecuzione di sentenza poi riformata.
A riguardo, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto alla restituzione sorge
direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venire meno ex tunc il titolo
delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione
in cui si trovava in precedenza” (Cass. civ. n. 16559/2005; in termini, più recentemente, Cass. Civ.
sez. I, n. 23972/2020).
Da quanto detto deriva altresì che non merita accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del di parte attrice;
questa infatti spetta al solvens, ossia a colui che ha materialmente effettuato il pagamento, che nel caso di specie è la Parte_1
Tale circostanza è stata tra l'altro avvalorata dalla sentenza n. 1238/2022 che ha accertato il diritto di credito proprio in capo al Parte_2
Muovendo al secondo presupposto, l'eventus dammi altro non è che l'effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, tale da aver comportato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, lesiva della
5 garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dall'insieme dei rapporti di carattere economico a questi facenti capo.
Tale requisito ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, bensì -
coerentemente con le ricordate finalità dell'azione - anche nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. (Cass. Civ. sent. n.
25854/2020). Il fattore che consente di giudicare come “probabile” l'infruttuosità
dell'esecuzione deve essere identificato nella proporzione tra il valore del credito ed il patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, parte attrice ha provato (v. allegato atto di citazione doc.8 bis) che con la vendita degli immobili sopra descritti, la convenuta si è spogliata degli unici beni di sua proprietà liberi da vincoli, trascrizioni e gravami, impedendo al creditore di soddisfare il proprio credito.
Gli altri beni in capo alla convenuta, infatti, erano gravati da ipoteca volontaria a favore di IRFIS – MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA e oggetto di vendita nella procedura esecutiva pendente (R.G. 60/2017 Es. Imm. Trib. Agrigento).
Si precisa a riguardo che alcun elemento in senso contrario, circa la propria capacità
reddituale, è stato fornito dalla debitrice convenuta.
Muovendo all'elemento soggettivo, si ritiene di poter analizzare congiuntamente la
scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente a titolo oneroso.
La invero, alla data di stipula del contratto di compravendita di cui oggi Controparte_1
si discute (2019), certamente era a conoscenza della pronuncia di appello che riformando il primo grado aveva fatto sorgere l'obbligo restitutorio (2018); inoltre, era già in corso la procedura esecutiva 60/2017 R.Es.
Dall'altro lato, per ciò che attiene all'acquirente, circostanza fondamentale è il rapporto di parentela tra l'amministratore della (acquirente-padre) e il liquidatore della CP_2 [...]
(venditore-figlio) nonché dell'altra socia, (moglie) (v.all.17). CP_1 Persona_2
Di alcun pregio appare la contestazione per cui “le decisioni straordinarie, come quelle di
acquistare degli immobili, all'interno di una società di capitali vengono prese non dal singolo legale
6 rappresentante, bensì dal Consiglio di amministrazione. In tale caso, quindi, occorrerebbe dimostrare la
piena consapevolezza di tutti i soci della ivi incluso il legale rappresentante pro tempore, di CP_2
porre in essere un'operazione di compravendita con il deliberato scopo di frodare altri creditori della
società alienante . CP_1
Invero, dalla visura storica della emerge che il legale rappresentante, CP_2 CP_5
era amministratore unico e socio unico alla data di stipula dell'atto.
[...]
A ciò si aggiunga che, a seguito dell'espressa contestazione di parte attrice circa l'effettivo completo versamento del prezzo, parte convenuta ha rappresentato che la maggior parte della somma è stata versata a terzi per debiti pregressi - circostanza che, viceversa, avvalora la conoscenza della situazione di generale indebitamento della venditrice.
Non appare superfluo precisare, a riguardo, che la consapevolezza del terzo può trarsi anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (ex multis, Cass, Civ. sent. n. 8390/2020 e
18315/2015).
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dei convenuti in solido e si liquidano come in dispositivo secondo i valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate, in relazione allo scaglione di riferimento, con valori tendenti ai minimi considerate le questioni giuridiche trattate e senza considerare la fase istruttoria, non tenuta, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
da distrarre a favore dell'erario stante la dichiarazione di assenza di fondi del fallimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in persona del Giudice dott.ssa ER RO, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa,
accoglie la domanda promossa dal e, per l'effetto, Parte_2
dichiara inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico di compravendita del 23.04.2019 ai rogiti del notar (Rep. 12225; Racc. 8856), trascritto il 10.5.2019 al n. registro Persona_1
Con generale 7286 e n. registro particolare 6300, con il quale ha trasferito a CP_1 [...]
l'immobile sito in Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella snc., oggi Viale Europa sn CP_2
censito al NCEU del Comune foglio 49, mappale 18 subalterno 29 e l'immobile sito in
Ravanusa (AG), nella Contrada Fiumarella snc, oggi Viale Europa sn censito al NCEU del
Comune al foglio 49, mappale 1865, subalterno 30;
7 Con condanna e in solido, al pagamento alla rifusione Controparte_1 CP_2
in favore dell'erario delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
indica nei convenuti in solido i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento in data 26 novembre 2025.
il Giudice
ER RO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8