Accoglimento
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04900/2025REG.PROV.COLL.
N. 03833/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3833 del 2023, proposto dal dottor Federico BI, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Anzisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6424/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, la Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte appellante l’avvocato Mario Anzisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Campania, il ricorrente dott. Federico BI, ha premesso di ricoprire la carica di diplomatico della Repubblica con il grado di consigliere di legazione alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); ha quindi rilevato di aver presentato istanza alla Prefettura di Napoli diretta ad ottenere il cambiamento del proprio cognome da “ BI ” in “ BI di IA ” e, in seguito a rettifica della domanda, in “ BI di ON IA ”.
A sostegno della richiesta, il ricorrente ha dedotto i seguenti elementi:
- il forte legame che, con il Comune di ON IA, ha la sua famiglia d’origine, i cui componenti hanno ivi ricoperto cariche di rilievo; a testimonianza di ciò, ha prodotto documentazione illustrativa delle onorificenze riconosciute;
- l’intendimento di preservare quel legame coi luoghi d’origine dei suoi familiari;
- l’esigenza di evitare casi di omonimia poiché nell’ambiente di lavoro in cui presta servizio risultano otto dipendenti, tra colleghi e funzionari, che hanno lo stesso cognome.
L’Amministrazione con nota prot. 10553 del 13 gennaio 2021 ha comunicato il preavviso di diniego, al quale il ricorrente ha risposto producendo documentazione a sostegno della sua domanda.
1.1 - Con il provvedimento prot. n. 0105881 del 6 aprile 2021 il Prefetto della Provincia di Napoli ha respinto la sua istanza ritenendo, in estrema sintesi, che:
- alla luce delle vigenti disposizioni il cambiamento o la modificazione del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata a pregnante documentazione e da solide, veritiere e significative motivazioni e non in contrasto con l’interesse pubblico alla tutela identificativa del nome;
- la regola da seguire nella materia è quella della non modificabilità del cognome se non nella ricorrenza di particolari circostanze valide a superare il principio per il quale, secondo l’ordinamento vigente, il cognome è un elemento identificativo della persona, destinato non soltanto alla sua individuazione nell’ambito sociale, ma anche alla identificazione del suo “ status ”;
- pur prendendo atto di quanto esposto con riferimento agli antenati, il legame affettivo, non esclusivo di una singola famiglia con un territorio, non può essere posto a base del provvedimento richiesto;
- gli eventuali problemi di omonimia potrebbero essere risolti con l’aggiunta del cognome materno.
Per tali motivi con il provvedimento impugnato in primo grado è stato ritenuto che “ la posizione sottesa all’istanza di mutamento del cognome avanzata dal dott. BI sia recessiva rispetto all’interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale ”.
2. - Con il ricorso di primo grado il dott. BI ha censurato tale provvedimento sottolineando, da un lato, che il cambio di cognome avrebbe un carattere tutt’altro che eccezionale, tant’è che la richiesta ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, può essere avanzata per ragioni valutate rilevanti, anche sostenute da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti col pubblico interesse alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale; ha poi aggiunto, dall’altro lato, che il diniego impugnato sarebbe carente nella motivazione.
3. - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso condividendo le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.
4. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
4.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere all’appello; a sostegno delle proprie difese ha prodotto gli scritti difensivi di primo grado.
4.2 - In data 11 marzo 2025 l’appellante ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
5. - All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha lamentato che la sentenza impugnata recherebbe una motivazione meramente apparente, essendosi il primo giudice limitato a richiamare principi pacifici, riproducendo la motivazione del diniego, senza esplicitare le ragioni per le quali non erano state accolte le doglianze avverso il provvedimento prefettizio.
Il TAR, infatti, si sarebbe limitato a sostenere che “ si condividono le perplessità espresse dall’amministrazione prefettizia in ordine alla inesistenza delle particolari circostanze idonee a superare il principio per il quale, secondo l’ordinamento giuridico vigente, il cognome è un elemento qualificativo della persona, destinato non soltanto ad individuarlo in ambito sociale, ma anche ad identificare il suo “status” con i connessi rapporti giuridici di cui sia titolare […] l’asserito legame degli antenati con il comune di ON IA nonché gli elementi di lustro vantati, in quanto fattori verosimilmente non esclusivi di una singola famiglia con quel territorio, non può essere posta a presupposto idoneo e sufficiente per integrare il proprio cognome nei termini auspicati ”.
7.1 - L’appellante ha poi dedotto il vizio di contraddittorietà, tenuto conto che il primo giudice dapprima ha ritenuto che le ragioni addotte a fondamento della richiesta di cambiamento non fossero idonee a superare il principio della tendenziale stabilità del nome in connessione con i profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale, e poi ha consigliato all’interessato – per risolvere le problematiche di omonimia – di chiedere di aggiungere il cognome materno a quello attuale, non tenendo conto che la scelta di aggiungere il cognome compete al solo interessato.
7.2 - Con il secondo motivo l’appellante ha ribadito la propria tesi secondo cui la modifica del cognome non costituisce un fatto “ eccezionale ”, potendo essere presentata tale richiesta a tutela della propria identità personale e l’Amministrazione può respingere l’istanza solo quando ritiene prevalente l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, rispetto alle esigenze rappresentate dall’interessato.
Nella fattispecie i motivi addotti a sostegno dell’istanza non sarebbero futili, né avulsi da esigenze concrete di rilievo morale attinenti alla sfera della sua personalità: lo stretto legame storico della sua famiglia con il Comune di ON IA, l’appartenenza alla sua famiglia di un personaggio storico che ha preso parte ai “moti cilentani”, giustificherebbero la sua identificazione di appartenente a quella discendenza mediante il riferimento geografico; l’aggiunta del riferimento geografico “ di ON IA ” al suo cognome BI risolverebbe anche le problematiche relative all’omonimia che, nella carriera diplomatica nella quale l’identificazione della persona riveste un ruolo fondamentale, assumono un particolare rilievo.
7.3 - Con il terzo motivo, infine, l’appellante ha dedotto che la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente, in quanto gli aspetti relativi alle ragioni per le quali sarebbe stata chiesta la modifica del cognome non sarebbero stati valutati adeguatamente, essendosi il TAR limitato sostanzialmente a ripetere quanto indicato del decreto prefettizio secondo cui “ il legame affettivo, non esclusivo di una singola famiglia con un territorio, non può validamente essere posto a base del provvedimento richiesto ”.
8. - Ritiene il Collegio che la prospettazione dell’appellante sia meritevole di condivisione.
Occorre richiamare preventivamente le norme ed i principi che regolano la fattispecie in esame.
L’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, dispone che:
“ 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza ”.
Il diritto al nome (da intendersi comprensivo del prenome e del cognome) è un diritto fondamentale ed assoluto della persona, la cui funzione è quella di radicare e collegare l’individuo con la propria comunità familiare di appartenenza; tale diritto trova la sua copertura costituzionale nell’art. 2 Cost., come diritto all’identità personale inviolabile, nell’art. 8 della CEDU e nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE; pertanto la P.A. quando deve provvedere in merito alla richiesta di modifica del cognome, deve operare un bilanciamento tra l’interesse rappresentato dal richiedente e l’esigenza pubblicistica alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, e quindi, alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.
Occorre infatti considerare che, in base all’art. 6 c.c. “ non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità di legge indicati ”.
Pertanto, non sussiste un “diritto soggettivo” al cambiamento del nome: l’Amministrazione, quando riceve l’istanza di cambio del nome deve verificare se sussistono ragioni meritevoli, se non ostino ragioni di pubblico interesse al mutamento, se la richiesta di cambiamento si fondi su una documentazione idonea a sorreggere la pretesa del richiedente.
La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ ragioni a fondamento della richiesta ”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale.
A tale fine, secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 21 maggio 2012, è fondamentale il giudizio di ponderazione del Prefetto medesimo, accompagnato da una motivazione che dia conto del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione.
8.1 - In definitiva, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo, e che la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o meno dell’istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462), tenuto conto che – a fronte dell’interesse soggettivo della persona, spesso di carattere “morale” – esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua “ stabile identificazione nel corso del tempo ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2752).
8.2 – Rilevante, sul tema, è anche il cambio di prospettiva che la Corte costituzionale ha abbracciato, negli anni, in ordine alla portata e alla valenza del cognome dell’individuo, anche in ragione dell’influenza della Corte EDU.
Da un iniziale approccio teso ad assumere il cognome come segno distintivo della famiglia e, quindi, come strumento per individuare l’appartenenza della persona a un determinato gruppo familiare (Corte cost., ordinanze n. 176/1988 e n. 586/1988), si è passati ad un processo di valorizzazione del diritto all’identità personale, valore assoluto avente copertura costituzionale ex art. 2 Cost., in virtù del quale il cognome assurge ad espressione dell’identità del singolo (Corte cost. n. 286/2016) (cfr. sul punto, di recente, Cons. Stato, Sez. III, n. 8422/2023; id. n. 1015/2025).
Il cognome ha assunto un aspetto fondamentale della personalità dell’individuo e, come tale, la richiesta di modifica presentata dall’interessato deve essere esaminata in modo scrupoloso ed approfondito dalla P.A.; la valutazione finale di rigetto è frutto di una discrezionalità circoscritta all’individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio nome o cognome ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3533/2022; id. n. 2320/2006; Sez. III, n. 5021/2013).
9. - Nel caso di specie, il cambiamento del cognome è motivato dalla necessità di risolvere i problemi di omonimia in ambito lavorativo (carriera diplomatica) unitamente all’esigenza del riconoscimento dell’appartenenza ad una determinata stirpe che ha dato illustri antenati in sede locale (eroi dei “moti cilentani”): l’interesse è quindi diretto a salvaguardare la propria identità collegandola alla storia della propria famiglia e ai suoi illustri antenati mediante l’inserimento nel cognome del riferimento alla localizzazione geografica di origine della famiglia; attraverso tale inserimento geografico il richiedente intende, infatti, perseguire la tutela della sua identità di appartenente ad una determinata stirpe, distinguendosi, nel contempo, dai tanti che portano il medesimo cognome “ BI ”.
9.1 - Tali aspetti non sono stati valutati dall’Amministrazione che ha negato il cambiamento del cognome limitandosi a sostenere che “ il legame affettivo, non esclusivo di una singola famiglia con un territorio, non può validamente essere posto a base del provvedimento richiesto ”, non tenendo conto che il riferimento territoriale assolve alla funzione di identificare la progenie di appartenenza del richiedente, con la conseguenza che la circostanza secondo cui l’appartenenza geografica non è propria della sola famiglia del richiedente non può giustificare il rigetto dell’istanza, non essendo stati addotti puntuali motivi di pubblico interesse tali da giustificare il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, risolvendo, al contempo, le problematiche connesse all’omonimia in ambito lavorativo.
10. - Ne consegue che l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto, per difetto di motivazione, il ricorso di primo grado.
11. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti tenuto conto della particolarità e novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando il diniego con lo stesso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO