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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6833/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11.04.2024, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Saturnia n.14, presso lo studio dell'Avv. Barbara Di Donato e dell'Abogado Marco Sette, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Graglia in virtù di procura generale rilasciata per atto del Notaio Persona_1 in data 23.2.2022 (rep. 21689 racc. 11519)
APPELLATA
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 12376/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 08.08.2022 e non notificata – usucapione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“- accertare e dichiarare che, per effetto di maturata usucapione il Sig.
nato a [...], il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 residente in [...] è proprietario dei seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al Catasto al foglio 790, particella 67, Zona Cens. 3 Categoria C/2 Classe 1 Consistenza 11 mq Rendita Euro 35,22; b) Terreno censito al Catasto Terreni al foglio 790, particella 137, con annotazioni deriva dal num. 56, Superficie are 01 centiare 26;
- Ordinare conseguentemente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma di provvedere alle necessarie trascrizioni di legge;
- altresì, condannare (già al pagamento CP_1 CP_2 delle spese di CTU espletata in primo grado e per l'effetto restituire al Sig.
, in riforma della sentenza appellata, tutte le somme pagate al Parte_1
Consulente per un totale di € 2.873,57 Parte_2
(duemilaottocentosettantatre,57) ed al suo ausiliario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Voglia L'eccellentissima Corte d'Appello di Roma adita respingere l'atto d'appello introdotto perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 20.12.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, 12376/2022, pubblicata in data
06.08.2022, non notificata, che ha rigettato la sua domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cc degli immobili indicati nelle conclusioni sopra riportate, con la condanna al pagamento delle spese di lite. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha esposto che: Parte_1
-ha posseduto uti dominus dal 1998 in modo pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni i beni immobili descritti nelle conclusioni, destinati ed utilizzati a vivaio di piante con annesso magazzino;
- nel corso degli anni ha provveduto a recintare il terreno ed a ristrutturare un piccolo manufatto all'epoca fatiscente, assicurando la manutenzione del terreno che versava in stato di abbandono, e realizzando l'installazione di una pompa di calore nel magazzino e la costruzione di un impianto di illuminazione ed irrigazione, debitamente certificati;
- dal 2005 al 2013 è stato incaricato dalla Regione Lazio, in qualità di titolare di detti immobili, a collaborare come osservatore idrografico volontario.
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della CP_1 domanda, attesa l'impossibilità di acquistare per usucapione il terreno in oggetto per i vincoli archeologico-paesaggistici che gravano sull'area, in virtù dei quali il terreno è assoggettato al regime dei beni demaniali in forza del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c.. Inoltre, l'ambito urbano nel quale ricade l'area r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 in esame sarebbe stato oggetto di un programma di riqualificazione avviato dall'Amministrazione Capitolina. In via subordinata e residuale, CP_1 ha per ultimo contestato la sussistenza nella condotta dell'attore dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al perfezionamento dell'usucapione. L'istruttoria si è svolta con l'escussione di testimoni e l'espletamento di una CTU. Quindi il Tribunale di Roma ha così deciso:
“1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, , a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta, , le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. 3) Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha posto i risultati dalla CTU , per la quale i cespiti ricadono negli ambiti di valorizzazione B 10 della città storica e sono situati nella fascia di rispetto del Fiume Tevere, risultati confermati dalla documentazione allegata dal CTU. Pertanto, ritenuto che le prove testimoniali e documentali intese a provare la condotta dell'attore non sono decisive, essendo prevalente la considerazione della natura del bene, ha respinto la domanda.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, Parte_1 chiedendo, sulla base di quattro motivi, la totale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 11.04.2024, con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va esaminato preliminarmente il primo motivo di appello (Indicazione parzialmente errata dei cespiti oggetto di causa), con il quale l'appellante lamenta che la sentenza abbia erroneamente individuato l'immobile oggetto della domanda di usucapione, menzionando il fabbricato sito in Ciampino (RM) Via Cappalonga n. 13, luogo di residenza dell'appellante. Il motivo non può essere accolto, perché non è fondato. In realtà, la sentenza riporta esattamente gli estremi catastali dei beni che l'attore pretende di avere usucapito e gli stessi beni hanno formato oggetto delle indagini del CTU, il quale, in risposta al quesito posto dal Giudice (“accerti, previa descrizione dello stato dei luoghi, la consistenza dei lotti oggetto dell'usucapione ed i loro identificativi catastali;
indichi altresì la zona di PRG in base al vigente strumento urbanistico”) ha r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 eseguito il sopralluogo sui beni, ne ha descritto e definito la consistenza , accedendo agli uffici pubblici per estrarre la documentazione catastale di riferimento e gli strumenti urbanistici dell'area, peraltro eseguendo il suo compito anche alla presenza del CTP di parte attrice. Pertanto, la menzione, accanto agli estremi catastale esatti dei terreni oggetto della domanda , dell'indirizzo dell'immobile di residenza dell'attore, costituisce un errore materiale, peraltro non riportato nel dispositivo, bensì nel corpo della sentenza, del tutto inoffensivo rispetto alla correttezza e alla piena comprensione dell'iter argomentativo della decisione.
2.Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di appello, in quanto entrambi censurano la sentenza appellata, deducendo il malgoverno delle prove. In particolare, con il secondo motivo (Errato rigetto della domanda di parte attrice. Omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e conseguenze in ordine alla correttezza e logicità della decisione ), con riguardo alla valutazione delle prove orali e fotografiche assunte nel giudizio di primo grado, che il Tribunale di Roma, dopo averne rilevato la concordanza, definisce, con asserita contraddittorietà, irrilevanti per la decisione, mentre con il terzo motivo (Errata valutazione delle risultanze istruttorie, di quanto emerso in sede di CTU e conseguenze in ordine alla correttezza e logicità della decisione per errate presunzioni. Violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.) l'appellante si duole dell'ammissione dei documenti prodotti da precisando, peraltro, che tali documenti CP_1 non avrebbero provato il vincolo di indisponibilità dei beni, sia per l'inesistenza di esigenze di tutela monumentale architettonica, sia perché “negli ambiti di valorizzazione B10 della città storica”, il giudice di primo grado avrebbe errato nel presumere l'appartenenza dei cespiti oggetto di giudizio nel patrimonio indisponibile del sia infine perché lo stesso in precedenza, CP_2 CP_2 avrebbe disposto di alcuni terreni appartenenti alla stessa fascia, confermandone il regime disponibile. Ambedue i motivi sono infondati.
La sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda sulla natura dei beni oggetto della pretesa, dalla quale deriva il regime di inusucapibilità dei beni medesimi. Natura che la sentenza ha tratto dalle conclusioni della CTU espletata , valutate come corrette e logicamente conseguenziali in relazione ai presupposti normativi e documentali , puntualmente richiamati dalla consulenza stessa.” In base al sistema insediativo previsto dal nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 19/20 marzo 2003 e approvato con Delibera n. 18 del 12 febbraio 2008, i cespiti per cui è causa ricadono negli “ambiti di valorizzazione (tessuti, edifici e spazi aperti) - B10” della “città storica”. Inoltre, a norma dell'art. 35 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (adottato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 556 del 25 luglio 2007, successivamente modificata, integrata e rettificata dalla Deliberazione n. 1025 del 21
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 dicembre 2007) e in particolare come definito nella Tavola A24 (Sistemi ed ambiti del paesaggio) e nella Tavola B24 (Beni paesaggistici) del foglio 374, gli stessi cespiti ricadono all'interno della fascia di rispetto del Fiume Tevere.” Tale conclusione consegnata dal CTU è stata l'esito dei complessi accertamenti compiuti alla presenza del CTP dell'attore , arch. Persona_2
il quale, nelle sue note critiche non censura né l'operato né le
[...] conclusioni del CTU, limitandosi a ribadire circostanze dalle quali sarebbe provato il possesso ultratrentennale dell'attore. Ciò posto, le contestazioni affidate da al terzo Parte_1 motivo di appello appaiono del tutto generiche, prive di supporto documentale e normativo adeguato a smentire la destinazione e la qualità dei terreni. Quanto poi alla pretesa contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui riconosce la coerenza delle prove testimoniali assunte, intese a provare la condotta dell'appellante in relazione ai terreni in oggetti, va ribadito che la condotta dedotta non vale a provare l'accoglimento della domanda in presenza della accertata natura indisponibile del bene ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c.. Tanto più che lo stesso incarico conferito dalla Regione Lazio a come 'Osservatore Idrografico' non vale Parte_1
a configurare un rapporto di possesso uti dominus su terreni occupati.
Incarico, per il quale espressamente è previsto un compenso annuo, con espressa dichiarazione 'di non avere altro a pretendere, da parte di
[...]
. Pt_1
3.Anche il quarto motivo di appello ( Errata condanna al pagamento delle spese di lite), proposto in via subordinata al rigetto degli altri motivi di appello, non può essere accolto. Le spese liquidate (€ 3.800,00 oltre accessori di legge) sono del tutto conformi allo scaglione di valore considerato.
4.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a CP_1 quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 12376/2022, pubblicata l'8.8.2022, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.2.2025 LA PRESIDENTE rel. dott.ssa Franca Mangano Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario UPP dott. Lorenzo Castaldo.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr Riccardo Massera Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6833/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11.04.2024, e vertente TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Saturnia n.14, presso lo studio dell'Avv. Barbara Di Donato e dell'Abogado Marco Sette, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica
Graglia in virtù di procura generale rilasciata per atto del Notaio Persona_1 in data 23.2.2022 (rep. 21689 racc. 11519)
APPELLATA
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 12376/2022 del Tribunale di Roma, depositata in data 08.08.2022 e non notificata – usucapione –
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“- accertare e dichiarare che, per effetto di maturata usucapione il Sig.
nato a [...], il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 residente in [...] è proprietario dei seguenti beni immobili: a) Fabbricato censito al Catasto al foglio 790, particella 67, Zona Cens. 3 Categoria C/2 Classe 1 Consistenza 11 mq Rendita Euro 35,22; b) Terreno censito al Catasto Terreni al foglio 790, particella 137, con annotazioni deriva dal num. 56, Superficie are 01 centiare 26;
- Ordinare conseguentemente alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma di provvedere alle necessarie trascrizioni di legge;
- altresì, condannare (già al pagamento CP_1 CP_2 delle spese di CTU espletata in primo grado e per l'effetto restituire al Sig.
, in riforma della sentenza appellata, tutte le somme pagate al Parte_1
Consulente per un totale di € 2.873,57 Parte_2
(duemilaottocentosettantatre,57) ed al suo ausiliario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA:
“Voglia L'eccellentissima Corte d'Appello di Roma adita respingere l'atto d'appello introdotto perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 20.12.2022, Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, 12376/2022, pubblicata in data
06.08.2022, non notificata, che ha rigettato la sua domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 cc degli immobili indicati nelle conclusioni sopra riportate, con la condanna al pagamento delle spese di lite. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui ha esposto che: Parte_1
-ha posseduto uti dominus dal 1998 in modo pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni i beni immobili descritti nelle conclusioni, destinati ed utilizzati a vivaio di piante con annesso magazzino;
- nel corso degli anni ha provveduto a recintare il terreno ed a ristrutturare un piccolo manufatto all'epoca fatiscente, assicurando la manutenzione del terreno che versava in stato di abbandono, e realizzando l'installazione di una pompa di calore nel magazzino e la costruzione di un impianto di illuminazione ed irrigazione, debitamente certificati;
- dal 2005 al 2013 è stato incaricato dalla Regione Lazio, in qualità di titolare di detti immobili, a collaborare come osservatore idrografico volontario.
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della CP_1 domanda, attesa l'impossibilità di acquistare per usucapione il terreno in oggetto per i vincoli archeologico-paesaggistici che gravano sull'area, in virtù dei quali il terreno è assoggettato al regime dei beni demaniali in forza del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c.. Inoltre, l'ambito urbano nel quale ricade l'area r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 in esame sarebbe stato oggetto di un programma di riqualificazione avviato dall'Amministrazione Capitolina. In via subordinata e residuale, CP_1 ha per ultimo contestato la sussistenza nella condotta dell'attore dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al perfezionamento dell'usucapione. L'istruttoria si è svolta con l'escussione di testimoni e l'espletamento di una CTU. Quindi il Tribunale di Roma ha così deciso:
“1) Respinge la domanda;
2) Condanna altresì la parte attrice, , a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta, , le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. 3) Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà ciascuna”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha posto i risultati dalla CTU , per la quale i cespiti ricadono negli ambiti di valorizzazione B 10 della città storica e sono situati nella fascia di rispetto del Fiume Tevere, risultati confermati dalla documentazione allegata dal CTU. Pertanto, ritenuto che le prove testimoniali e documentali intese a provare la condotta dell'attore non sono decisive, essendo prevalente la considerazione della natura del bene, ha respinto la domanda.
ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, Parte_1 chiedendo, sulla base di quattro motivi, la totale riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 11.04.2024, con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va esaminato preliminarmente il primo motivo di appello (Indicazione parzialmente errata dei cespiti oggetto di causa), con il quale l'appellante lamenta che la sentenza abbia erroneamente individuato l'immobile oggetto della domanda di usucapione, menzionando il fabbricato sito in Ciampino (RM) Via Cappalonga n. 13, luogo di residenza dell'appellante. Il motivo non può essere accolto, perché non è fondato. In realtà, la sentenza riporta esattamente gli estremi catastali dei beni che l'attore pretende di avere usucapito e gli stessi beni hanno formato oggetto delle indagini del CTU, il quale, in risposta al quesito posto dal Giudice (“accerti, previa descrizione dello stato dei luoghi, la consistenza dei lotti oggetto dell'usucapione ed i loro identificativi catastali;
indichi altresì la zona di PRG in base al vigente strumento urbanistico”) ha r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 eseguito il sopralluogo sui beni, ne ha descritto e definito la consistenza , accedendo agli uffici pubblici per estrarre la documentazione catastale di riferimento e gli strumenti urbanistici dell'area, peraltro eseguendo il suo compito anche alla presenza del CTP di parte attrice. Pertanto, la menzione, accanto agli estremi catastale esatti dei terreni oggetto della domanda , dell'indirizzo dell'immobile di residenza dell'attore, costituisce un errore materiale, peraltro non riportato nel dispositivo, bensì nel corpo della sentenza, del tutto inoffensivo rispetto alla correttezza e alla piena comprensione dell'iter argomentativo della decisione.
2.Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di appello, in quanto entrambi censurano la sentenza appellata, deducendo il malgoverno delle prove. In particolare, con il secondo motivo (Errato rigetto della domanda di parte attrice. Omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie e conseguenze in ordine alla correttezza e logicità della decisione ), con riguardo alla valutazione delle prove orali e fotografiche assunte nel giudizio di primo grado, che il Tribunale di Roma, dopo averne rilevato la concordanza, definisce, con asserita contraddittorietà, irrilevanti per la decisione, mentre con il terzo motivo (Errata valutazione delle risultanze istruttorie, di quanto emerso in sede di CTU e conseguenze in ordine alla correttezza e logicità della decisione per errate presunzioni. Violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.) l'appellante si duole dell'ammissione dei documenti prodotti da precisando, peraltro, che tali documenti CP_1 non avrebbero provato il vincolo di indisponibilità dei beni, sia per l'inesistenza di esigenze di tutela monumentale architettonica, sia perché “negli ambiti di valorizzazione B10 della città storica”, il giudice di primo grado avrebbe errato nel presumere l'appartenenza dei cespiti oggetto di giudizio nel patrimonio indisponibile del sia infine perché lo stesso in precedenza, CP_2 CP_2 avrebbe disposto di alcuni terreni appartenenti alla stessa fascia, confermandone il regime disponibile. Ambedue i motivi sono infondati.
La sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda sulla natura dei beni oggetto della pretesa, dalla quale deriva il regime di inusucapibilità dei beni medesimi. Natura che la sentenza ha tratto dalle conclusioni della CTU espletata , valutate come corrette e logicamente conseguenziali in relazione ai presupposti normativi e documentali , puntualmente richiamati dalla consulenza stessa.” In base al sistema insediativo previsto dal nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 19/20 marzo 2003 e approvato con Delibera n. 18 del 12 febbraio 2008, i cespiti per cui è causa ricadono negli “ambiti di valorizzazione (tessuti, edifici e spazi aperti) - B10” della “città storica”. Inoltre, a norma dell'art. 35 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (adottato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 556 del 25 luglio 2007, successivamente modificata, integrata e rettificata dalla Deliberazione n. 1025 del 21
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 dicembre 2007) e in particolare come definito nella Tavola A24 (Sistemi ed ambiti del paesaggio) e nella Tavola B24 (Beni paesaggistici) del foglio 374, gli stessi cespiti ricadono all'interno della fascia di rispetto del Fiume Tevere.” Tale conclusione consegnata dal CTU è stata l'esito dei complessi accertamenti compiuti alla presenza del CTP dell'attore , arch. Persona_2
il quale, nelle sue note critiche non censura né l'operato né le
[...] conclusioni del CTU, limitandosi a ribadire circostanze dalle quali sarebbe provato il possesso ultratrentennale dell'attore. Ciò posto, le contestazioni affidate da al terzo Parte_1 motivo di appello appaiono del tutto generiche, prive di supporto documentale e normativo adeguato a smentire la destinazione e la qualità dei terreni. Quanto poi alla pretesa contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui riconosce la coerenza delle prove testimoniali assunte, intese a provare la condotta dell'appellante in relazione ai terreni in oggetti, va ribadito che la condotta dedotta non vale a provare l'accoglimento della domanda in presenza della accertata natura indisponibile del bene ai sensi degli artt. 822 e 824 c.c.. Tanto più che lo stesso incarico conferito dalla Regione Lazio a come 'Osservatore Idrografico' non vale Parte_1
a configurare un rapporto di possesso uti dominus su terreni occupati.
Incarico, per il quale espressamente è previsto un compenso annuo, con espressa dichiarazione 'di non avere altro a pretendere, da parte di
[...]
. Pt_1
3.Anche il quarto motivo di appello ( Errata condanna al pagamento delle spese di lite), proposto in via subordinata al rigetto degli altri motivi di appello, non può essere accolto. Le spese liquidate (€ 3.800,00 oltre accessori di legge) sono del tutto conformi allo scaglione di valore considerato.
4.Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a CP_1 quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 12376/2022, pubblicata l'8.8.2022, che per l'effetto conferma;
Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Roma in data 13.2.2025 LA PRESIDENTE rel. dott.ssa Franca Mangano Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario UPP dott. Lorenzo Castaldo.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6