Art. 1.
Il contributo annuo per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), determinato in L. 1.300.000 con legge 8 marzo 1968, n. 177 , e' elevato a L. 6.500.000 a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Il contributo annuo per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), determinato in L. 1.300.000 con legge 8 marzo 1968, n. 177 , e' elevato a L. 6.500.000 a decorrere dal 1 gennaio 1977.