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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.06.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, non notificata,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Salvadeo (C.F. ), presso il C.F._1 cui studio è elett.te domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, Via Marconi n. 25, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Antoniucci Massimiliano (C.F. , Alessandro Maltarolo (Cod.Fisc. C.F._2
) e Marcello Zucchi (Cod.Fisc. ) presso il cui studio è elett.te C.F._3 C.F._4 domiciliata in Milano, via Cosimo del Fante n. 2, giusta delega in atti;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il
22.04.2024, in materia di “contratto di somministrazione”.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 4410/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 20 aprile – 22 aprile 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_1 CP_1 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare a a somma di € 18.600,00, Parte_1
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiarare tenuta e condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1
rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 4410/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Attardo in data 20/04/2024 - R.G. 17574/2023, e pubblicata in data 22/04/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 §1. (di seguito solo ) ha proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso ex art. 281decies c.p.c. dalla medesima proposta nei confronti di (di CP_1
CO seguito solo ), avente ad oggetto la restituzione, a titolo di indebito oggettivo, dell'importo di complessivi € 22.320,00, maggiorati di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Tale cifra era stata corrisposta per le addizionali provinciali a suo tempo versate dalla alla società Parte_1
convenuta, in forza di un contratto di somministrazione stipulato tra le parti in causa per la fornitura di energia elettrica – POD n. n. IT001E00121867 - per il periodo compreso dal 01 gennaio 2011 al
31 dicembre 2011, come da conteggi relativi alle bollette pagate allegati al ricorso di primo grado.
In particolare, nell'introdurre il giudizio, la ricorrente deduceva che tali somme erano state corrisposte indebitamente, in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6 d.l. n.511/88, novellato dal d. lgs. N.26/07) – applicabile ratione temporis
- si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE e che, pertanto, tali importi possono essere recuperati con l'azione di ripetizione.
Si costituiva tempestivamente eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
decennale ex art. 2946 c.c. del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale dalla ricorrente prima del 21.4.2011 con riferimento in particolare alle fatture nn. 1015203 del 24.02.2011 e 1016413 del 16.03.2023 per complessivi € 3.720,00. Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.07.2023 depositate il 04.07.2023 la ricorrente aderiva all'eccezione di prescrizione riducendo l'importo della richiesta di ripetizione alla minor somma di € 18.600,00.
§ 2. Con sentenza n. n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, il Tribunale, dopo aver preliminarmente dichiarato l'intervenuta parziale prescrizione del diritto azionato, rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo non sussistenti i presupposti per la disapplicazione Parte_1
della normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria europea non trasposta o non tempestivamente trasposta.
In particolare, il primo giudice riteneva impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non immediatamente esecutiva nell'ambito dei rapporti orizzontali tra privati;
che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi di diritto affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai occupata di una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio;
che le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicate nella Direttiva 2008/118/CE non potessero
3 essere considerate principi generali del diritto comunitario tali da prevalere sulla normativa nazionale, trattandosi di materia tributaria.
Infine, in ordine ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di IVA circa la c.d.
“disapplicazione virtuale”, estendibili per quanto possibile ad altri tributi che prevedono similari meccanismi di traslazione d'imposta, il Tribunale considerava il sindacato incidentale del giudice di merito su una normativa illegittima nei rapporti tra privati come una mera possibilità, e non già come un vincolo imposto dall'ordinamento giuridico.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda e condannava la CO a rifondere le spese del giudizio liquidate in € 5.500,00, secondo il principio della Parte_1
soccombenza.
§ 3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo tre motivi di Parte_1
gravame. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale laddove il giudice ha affermato che, in una controversia tra privati, “la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE”; con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove ha ritenuto estranee al giudizio le sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-553/13 e C-103/17 in quanto riguardanti fattispecie diverse da quelle di cui è causa;
con il terzo ed ultimo motivo ha infine contestato la decisione del primo giudice ove dispone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha sostenuto, in primo luogo, che il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma nazionale - nel caso di specie l'art. 6 D.L. 511/1988 - quando in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, così come interpretato dalla CGUE, esponendo- a sostegno della propria tesi- giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Con riferimento alla denegata operatività dei principi affermati dalla CGUE nelle cause C-553/13 e
C-103/17 l'appellante ha proseguito affermando come l'interpretazione del concetto di “finalità specifica” fornita dalle succitate sentenze non possa ritenersi valevole esclusivamente per gli Stati coinvolti in dette cause. Al contrario, secondo l'appellante, “la genericità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia fa sì che essa trovi applicazione in tutti gli Stati membri ed anche indifferentemente dai soggetti coinvolti”.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato come l'impostazione seguita dalla sentenza del Tribunale darebbe luogo a un vulnus rispetto al principio di effettività ed equivalenza delle tutele, disattendendo la regola per la quale il consumatore finale, al fine di ottenere la ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, deve rivolgersi al proprio fornitore con l'azione di
4 ripetizione dell'indebito e non può agire direttamente (salvo casi eccezionali) nei confronti dell'Amministrazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infine, il richiamo alla CGUE resa il 11.4.2024 nella causa
C-316/22 è da ritenersi inconferente in quanto l'invocata disapplicazione della norma nazionale dovrebbe avvenire per contrasto con i principi espressi nelle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia, non già con una direttiva.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la condanna al pagamento delle spese del giudizio evidenziando come sarebbe stato più opportuno disporne la compensazione.
L'appellante, quindi, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda di ripetizione della somma – non contestata - di € 18.600,00, pagata a titolo di addizionale
CO all'accisa sull'energia elettrica alla società fornitrice al gennaio 2011 al dicembre 2011, e degli CO interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché la condanna di l pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Ha domandato inoltre la condanna dell'odierna appellata alla restituzione delle somme percepite a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
All'udienza di trattazione del 29.10.2024, il Consigliere istr. ha fissato l'udienza del 28.01.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 04.02.2025.
§ 4. Va premesso che non è in discussione l'avvenuto pagamento delle somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante a titolo di accise sull'energia elettrica.
Alla luce delle puntuali indicazioni e dei dettagli forniti dalla unitamente alla mancata Parte_1
CO contestazione da parte di in ordine alla ricezione dei pagamenti, può ritenersi pacifica anche la quantificazione dei crediti operata della società appellante. Ed invero, più nel dettaglio, l'odierna appellante ha riprodotto nel presente grado di giudizio il proprio fascicolo di primo grado ove si rinvengono:
- un prospetto dettagliato in cui vengono riportati, per ogni mensilità a far tempo dal mese di gennaio
2011 fino al mese di dicembre 2011, l'importo indicato da a titolo di addizionale nelle CP_1
proprie fatture, il numero della fattura, la data del pagamento ed il numero dei correlati documenti prodotti (si veda ricorso primo grado, pag. 14);
- estratto conto dei pagamenti delle fatture (da sub. 09.01 a sub. 09.12 – fasc. primo grado);
- copia fotostatica delle fatture emesse da CP_1
Si precisa, per completezza, che l'appellante ha rinunciato alle pretese relative alle fatture nn. CO 1015203 del 24.02.2011 e n. 1016413 del 16.03.2023, aderendo all'eccezione di di avvenuta prescrizione dei relativi crediti per complessivi € 3.720,00 e che tale circostanza non è stata contestata.
5 § 5. L'oggetto del contendere del presente giudizio attiene all'an della pretesa creditoria, precisamente al diritto di di ottenere la ripetizione delle menzionate somme versate a Parte_1 titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n.
511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
È incontestato che le accise configurino dei tributi armonizzati, come pure sottolineato dal primo giudice con motivazione non contestata.
La relativa disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario: in particolare, con l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010),
è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la
Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto
6 con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha sbrigativamente abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
§ 5.1 In questo quadro normativo si inserisce dunque la domanda di diretta ad ottenere Parte_1 la ripetizione di quanto versato a tale titolo in un periodo precedente l'abrogazione dell'addizionale, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità e, di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza pronunciata va, sul punto, riformata.
Non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato Italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad 'assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale
e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali', non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”; questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31;
CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
In particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la
Cassazione ha ricordato che per la Corte di Giustizia “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
7 l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art.6 DL. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n.
27101/19; Cass. n. 15198/19).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con il più recente Decreto n. 7959 del 10.5.2023 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta
8 Direttiva 2008/118/CE, ribadendo che “va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.
§ 5.2 Sulla scorta delle suesposte argomentazioni è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice che ha rigettato la domanda di ripetizione di ritenendo precluso al giudice nazionale Parte_1 disapplicare la norma interna “in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovare una interpretazione conforme a tale direttiva” (cfr. pag. 8 sent. impugnata); invece, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone, a parere di questa Corte, per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è, peraltro, la motivazione operata dal primo giudice richiamando l'art. 288 del TFUE e gli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto e ribadito, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Per quanto rilevato, non è corretto neppure l'argomento speso dal primo giudice per il quale al divieto per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la “parte 'danneggiata' dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione della sentenza C-6/90 e C-
9/90 cd. ” (v. pag.
6-7 sent. impugnata). Per_2
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla
Direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale. Tale diritto discende dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore, e giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore per la ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, così come puntualmente
9 spiegato dalla Corte di legittimità nella motivazione della sentenza n. 14200 del 24/05/2019 e ribadito, da ultimo, con la pronuncia n. 2733 del 30/1/2024.
La possibilità per il cliente finale di agire contro il fornitore con l'azione di ripetizione è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con il decreto presidenziale n. 7959 del 10.5.2023 emesso ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., laddove ha ulteriormente precisato che “il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o
l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la
Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di
“esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n.
31609)”.
Nel caso di specie, quindi, una volta ritenuta la rivalsa illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, stante l'illegittimità della norma impositiva, va riconosciuto al consumatore il diritto di agire nei confronti del fornitore (e in genere dell'accipiens) per l'illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell' COroparte_2
§ 5.3 Alla luce dell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale interno ed unionale sopra esposto, il Collegio reputa che la disposizione di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 contrasta con il diritto dell'Unione, perché introduce un'imposta autonoma priva di finalità specifica e, dunque, nel rapporto
- di natura squisitamente verticale - tra destinatario dell'imposta e soggetto impositore, deve essere disapplicata.
Di conseguenza, non sussiste un legittimo diritto di rivalsa del destinatario della pretesa impositiva verso il consumatore finale e dunque manca la causa solvendi del pagamento a suo tempo effettuato.
In altre parole, la disapplicazione della norma interna è valutata solo -in via incidentale- e nell'ambito della controversia, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario, ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati, avente ad oggetto la ripetizione non
10 dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della CGUE del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la tesi sostenuta dal primo giudice in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia verterebbero su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) ed avrebbero ad oggetto la valutazione della conformità delle norme estoni e francesi oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia in ipotesi tutte riguardanti rimborsi di accise sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della Direttiva 2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, come già sopra evidenziato, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica è antecedente alla Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la Direttiva 2003/96/CE
e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla Direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22577/2012, già sopra citata.
11 Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la Corte di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale provinciale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla Corte di Giustizia con le menzionate pronunce sono del tutto sovrapponibili all'art.6 D.L. n.511/88 e i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
§ 5.4 Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere
12 direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE
11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia)
è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del
13 termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Sulla scorta dei principi affermati dalla CGUE del 11.4.2024 nella causa C-316/22, si è recentemente espressa la Sezione Tributaria della Suprema Corte (sent. n. 24373/2024 dell'11.09.2024 e n. 21154 del 29.07.2024) che è giunta ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'Erario per il rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica, non solo - come già previsto dall'art. 14 TUA - ove il fornitore si trovi in una situazione tale per cui la restituzione della somma sia impossibile o eccezionalmente gravosa, ma altresì quando l'impossibilità di rivalsa derivi dall'impossibilità giuridica di far valere la contrarietà dell'imposta alla Direttiva 2008/118/CE.
In particolare, la Cassazione ha così argomentato: “L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare
l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte CP_3
14 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n. 21154/2024).” (Cass. Sez. Trib. n. 24373/2024).
Le statuizioni emesse dalla Cassazione riguardano il perimetro della legittimazione straordinaria del consumatore e non valgono pertanto a incidere sull'orientamento adottato da questa Corte per il quale l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta, della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE. Posto che non vi è dubbio, come già affermato da questa Corte, che le Direttive non esplichino di regola anche efficacia orizzontale, si ritiene che le due impostazioni, lungi dall'essere tra loro contrastanti, possano coordinarsi per una più ampia ed efficace tutela del consumatore finale. Resta fermo, infatti, che a quest'ultimo, sprovvisto di una legittimazione ordinaria in quanto estraneo al rapporto tributario, è garantita dall'art. 14 TUA la possibilità di esperire l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore. Tale via non è esclusa dal ragionamento operato dalla Cassazione Sezione tributaria che amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, tanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si
15 consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
16 Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
§ 5.5 All'incontestato pagamento ad opera di della somma di € 18.600,00, a titolo di Parte_1
addizionali provinciali per il periodo compreso da marzo 2011 al 31.12.2011 (al netto delle somme
CO prescritte) non può che conseguire la condanna di restituire l'intero importo reclamato. CO D'altronde che l'utente dovesse rivolgersi solo contro er la ripetizione dell'indebito, emerge dal fatto che l'appellata ha fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette e ne ha ricevuto il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
§ 5.6 Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono
"ex lege", il diritto del " di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, CP_4
trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033
c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente
“trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
COr
§ 6. Quanto alle spese del giudizio, la previsione dell'art. 14 comma 4 del che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinchè il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario unitamente ai divergenti orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito giustificano una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo e
COr secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con conseguente condanna di alla restituzione delle somme incontestatamente percepite dall'appellante a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, in
[...] accoglimento dell'appello e in riforma, per quanto di ragione, dell'appellata sentenza, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_1 Parte_1
€ 18.600,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
17 2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio;
3. Condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di rifusione delle spese CP_1
di lite del primo grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 04/02/2025.
Il Consigliere istr. rel. La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.06.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, non notificata,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Salvadeo (C.F. ), presso il C.F._1 cui studio è elett.te domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, Via Marconi n. 25, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa CP_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Antoniucci Massimiliano (C.F. , Alessandro Maltarolo (Cod.Fisc. C.F._2
) e Marcello Zucchi (Cod.Fisc. ) presso il cui studio è elett.te C.F._3 C.F._4 domiciliata in Milano, via Cosimo del Fante n. 2, giusta delega in atti;
-APPELLATA -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il
22.04.2024, in materia di “contratto di somministrazione”.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 4410/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano – dott.ssa Antonella Caterina Attardo - in data 20 aprile – 22 aprile 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_1 CP_1 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare a a somma di € 18.600,00, Parte_1
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiarare tenuta e condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1
rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.”
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 4410/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Attardo in data 20/04/2024 - R.G. 17574/2023, e pubblicata in data 22/04/2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 §1. (di seguito solo ) ha proposto tempestivo appello Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso ex art. 281decies c.p.c. dalla medesima proposta nei confronti di (di CP_1
CO seguito solo ), avente ad oggetto la restituzione, a titolo di indebito oggettivo, dell'importo di complessivi € 22.320,00, maggiorati di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Tale cifra era stata corrisposta per le addizionali provinciali a suo tempo versate dalla alla società Parte_1
convenuta, in forza di un contratto di somministrazione stipulato tra le parti in causa per la fornitura di energia elettrica – POD n. n. IT001E00121867 - per il periodo compreso dal 01 gennaio 2011 al
31 dicembre 2011, come da conteggi relativi alle bollette pagate allegati al ricorso di primo grado.
In particolare, nell'introdurre il giudizio, la ricorrente deduceva che tali somme erano state corrisposte indebitamente, in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6 d.l. n.511/88, novellato dal d. lgs. N.26/07) – applicabile ratione temporis
- si pone in contrasto con quanto disposto dall'art.1, par.2 della Direttiva 2008/118/CE e che, pertanto, tali importi possono essere recuperati con l'azione di ripetizione.
Si costituiva tempestivamente eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_1
decennale ex art. 2946 c.c. del diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale dalla ricorrente prima del 21.4.2011 con riferimento in particolare alle fatture nn. 1015203 del 24.02.2011 e 1016413 del 16.03.2023 per complessivi € 3.720,00. Nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese avversarie.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.07.2023 depositate il 04.07.2023 la ricorrente aderiva all'eccezione di prescrizione riducendo l'importo della richiesta di ripetizione alla minor somma di € 18.600,00.
§ 2. Con sentenza n. n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, il Tribunale, dopo aver preliminarmente dichiarato l'intervenuta parziale prescrizione del diritto azionato, rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo non sussistenti i presupposti per la disapplicazione Parte_1
della normativa interna in contrasto con una direttiva comunitaria europea non trasposta o non tempestivamente trasposta.
In particolare, il primo giudice riteneva impossibile applicare il contenuto di una direttiva comunitaria non immediatamente esecutiva nell'ambito dei rapporti orizzontali tra privati;
che fosse del pari impossibile fare applicazione di principi di diritto affermati dalla giurisprudenza comunitaria, non essendosi la Corte di Giustizia mai occupata di una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio;
che le condizioni per l'applicazione dell'accisa indicate nella Direttiva 2008/118/CE non potessero
3 essere considerate principi generali del diritto comunitario tali da prevalere sulla normativa nazionale, trattandosi di materia tributaria.
Infine, in ordine ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di IVA circa la c.d.
“disapplicazione virtuale”, estendibili per quanto possibile ad altri tributi che prevedono similari meccanismi di traslazione d'imposta, il Tribunale considerava il sindacato incidentale del giudice di merito su una normativa illegittima nei rapporti tra privati come una mera possibilità, e non già come un vincolo imposto dall'ordinamento giuridico.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda e condannava la CO a rifondere le spese del giudizio liquidate in € 5.500,00, secondo il principio della Parte_1
soccombenza.
§ 3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo tre motivi di Parte_1
gravame. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del principio del primato del diritto unionale laddove il giudice ha affermato che, in una controversia tra privati, “la disapplicazione della norma italiana del 1988 non è né obbligata né conforme al diritto dell'Unione, non sussistendo le condizioni per la disapplicazione con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE”; con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove ha ritenuto estranee al giudizio le sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-553/13 e C-103/17 in quanto riguardanti fattispecie diverse da quelle di cui è causa;
con il terzo ed ultimo motivo ha infine contestato la decisione del primo giudice ove dispone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'appellante ha sostenuto, in primo luogo, che il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma nazionale - nel caso di specie l'art. 6 D.L. 511/1988 - quando in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, così come interpretato dalla CGUE, esponendo- a sostegno della propria tesi- giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Con riferimento alla denegata operatività dei principi affermati dalla CGUE nelle cause C-553/13 e
C-103/17 l'appellante ha proseguito affermando come l'interpretazione del concetto di “finalità specifica” fornita dalle succitate sentenze non possa ritenersi valevole esclusivamente per gli Stati coinvolti in dette cause. Al contrario, secondo l'appellante, “la genericità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia fa sì che essa trovi applicazione in tutti gli Stati membri ed anche indifferentemente dai soggetti coinvolti”.
Inoltre, l'appellante ha sottolineato come l'impostazione seguita dalla sentenza del Tribunale darebbe luogo a un vulnus rispetto al principio di effettività ed equivalenza delle tutele, disattendendo la regola per la quale il consumatore finale, al fine di ottenere la ripetizione delle somme pagate a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, deve rivolgersi al proprio fornitore con l'azione di
4 ripetizione dell'indebito e non può agire direttamente (salvo casi eccezionali) nei confronti dell'Amministrazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infine, il richiamo alla CGUE resa il 11.4.2024 nella causa
C-316/22 è da ritenersi inconferente in quanto l'invocata disapplicazione della norma nazionale dovrebbe avvenire per contrasto con i principi espressi nelle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia, non già con una direttiva.
Quanto al terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la condanna al pagamento delle spese del giudizio evidenziando come sarebbe stato più opportuno disporne la compensazione.
L'appellante, quindi, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda di ripetizione della somma – non contestata - di € 18.600,00, pagata a titolo di addizionale
CO all'accisa sull'energia elettrica alla società fornitrice al gennaio 2011 al dicembre 2011, e degli CO interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, nonché la condanna di l pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio. Ha domandato inoltre la condanna dell'odierna appellata alla restituzione delle somme percepite a titolo di rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
All'udienza di trattazione del 29.10.2024, il Consigliere istr. ha fissato l'udienza del 28.01.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
viste le note scritte depositate dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione e la camera di consiglio è stata tenuta in data 04.02.2025.
§ 4. Va premesso che non è in discussione l'avvenuto pagamento delle somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante a titolo di accise sull'energia elettrica.
Alla luce delle puntuali indicazioni e dei dettagli forniti dalla unitamente alla mancata Parte_1
CO contestazione da parte di in ordine alla ricezione dei pagamenti, può ritenersi pacifica anche la quantificazione dei crediti operata della società appellante. Ed invero, più nel dettaglio, l'odierna appellante ha riprodotto nel presente grado di giudizio il proprio fascicolo di primo grado ove si rinvengono:
- un prospetto dettagliato in cui vengono riportati, per ogni mensilità a far tempo dal mese di gennaio
2011 fino al mese di dicembre 2011, l'importo indicato da a titolo di addizionale nelle CP_1
proprie fatture, il numero della fattura, la data del pagamento ed il numero dei correlati documenti prodotti (si veda ricorso primo grado, pag. 14);
- estratto conto dei pagamenti delle fatture (da sub. 09.01 a sub. 09.12 – fasc. primo grado);
- copia fotostatica delle fatture emesse da CP_1
Si precisa, per completezza, che l'appellante ha rinunciato alle pretese relative alle fatture nn. CO 1015203 del 24.02.2011 e n. 1016413 del 16.03.2023, aderendo all'eccezione di di avvenuta prescrizione dei relativi crediti per complessivi € 3.720,00 e che tale circostanza non è stata contestata.
5 § 5. L'oggetto del contendere del presente giudizio attiene all'an della pretesa creditoria, precisamente al diritto di di ottenere la ripetizione delle menzionate somme versate a Parte_1 titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa, attesa la ritenuta non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro-unitaria in materia di imposizione fiscale.
È pacifico che gli importi in questione sono stati pretesi dalla fornitrice in forza dell'art. 6 del D.L. n.
511 del 28 novembre 1988, il quale ha istituito detta addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
È incontestato che le accise configurino dei tributi armonizzati, come pure sottolineato dal primo giudice con motivazione non contestata.
La relativa disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario: in particolare, con l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 - “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise e stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale Direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010),
è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2010, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007. Pertanto, nel corso del 2011 la
Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, in contrasto
6 con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha sbrigativamente abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni
a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
§ 5.1 In questo quadro normativo si inserisce dunque la domanda di diretta ad ottenere Parte_1 la ripetizione di quanto versato a tale titolo in un periodo precedente l'abrogazione dell'addizionale, ma successivo alla Direttiva 2008/118/CE.
Sulla base delle argomentazioni e dei principi già affermati da questa Corte con recenti pronunce in procedimenti analoghi, il Collegio rileva che il Tribunale non ha correttamente applicato le norme e i principi di diritto unionale secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità e, di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza pronunciata va, sul punto, riformata.
Non pare discutibile che i criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art. 6 DL 511/88 si pongano in contrasto con quelli prescritti dalla Direttiva 2008/118/CE affinché lo Stato Italiano, quale membro dell'Unione Europea, potesse applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, difettando in particolare la previsione delle specifiche finalità che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare: in questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 5 del
15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n.
10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198), secondo cui “né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del
1988) delle imposte addizionali ad 'assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale
e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali', non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”; questa essendo l'interpretazione data alla disposizione della Direttiva dalla Corte di Giustizia UE (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97
Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31;
CGUE 27.02.2014 in causa C- 82/12 , punto 23). Persona_1
In particolare, richiamando le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la
Cassazione ha ricordato che per la Corte di Giustizia “affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
7 l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Da quanto detto discende che l'art.6 DL. n. 511/88 si pone in contrasto con la direttiva comunitaria, per come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, cosicché se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente dettagliata nei propri contenuti così da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo), “l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-
103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)”.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come rilevato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia 'ultra partes', sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali
e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità” (nello stesso senso, Cass. 5381/2017).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr. Cass. n.22434/20; Cass. n. 16142/20; Cass n. 10691/20; Cass. n.
27101/19; Cass. n. 15198/19).
In tal senso si è espressa la Suprema Corte anche con il più recente Decreto n. 7959 del 10.5.2023 con cui ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il giudice nazionale, in una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta
8 Direttiva 2008/118/CE, ribadendo che “va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.
§ 5.2 Sulla scorta delle suesposte argomentazioni è evidente l'errore in cui è incorso il primo giudice che ha rigettato la domanda di ripetizione di ritenendo precluso al giudice nazionale Parte_1 disapplicare la norma interna “in una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna, per contrarietà ad una norma dell'Unione stabilita da una Direttiva, e per impossibilità di trovare una interpretazione conforme a tale direttiva” (cfr. pag. 8 sent. impugnata); invece, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 si impone, a parere di questa Corte, per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario, così come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE.
Del tutto irrilevante ed inconferente è, peraltro, la motivazione operata dal primo giudice richiamando l'art. 288 del TFUE e gli obblighi giuridici che derivano dalle Direttive nei confronti dei soli Stati, in quanto, come detto e ribadito, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Per quanto rilevato, non è corretto neppure l'argomento speso dal primo giudice per il quale al divieto per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale consegue che la “parte 'danneggiata' dalla non conformità della norma interna con il diritto dell'Unione può richiedere il risarcimento del danno allo Stato membro in applicazione della sentenza C-6/90 e C-
9/90 cd. ” (v. pag.
6-7 sent. impugnata). Per_2
È, invece, proprio l'efficacia anche “orizzontale” delle pronunce della Corte di Giustizia relative alla
Direttiva 2008/118/CE che consente al consumatore finale di agire nei confronti della società fornitrice al fine di vedersi rimborsare le somme versate a titolo di addizionale provinciale. Tale diritto discende dalla separazione del rapporto tributario, esistente tra fornitore ed Ente impositore, da quello civilistico, intercorrente tra il cliente ed il fornitore, e giustifica l'azione diretta del cliente verso il fornitore per la ripetizione dell'imposta indebitamente pagata, così come puntualmente
9 spiegato dalla Corte di legittimità nella motivazione della sentenza n. 14200 del 24/05/2019 e ribadito, da ultimo, con la pronuncia n. 2733 del 30/1/2024.
La possibilità per il cliente finale di agire contro il fornitore con l'azione di ripetizione è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con il decreto presidenziale n. 7959 del 10.5.2023 emesso ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., laddove ha ulteriormente precisato che “il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o
l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise –, può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. La tutela – ha sottolineato la
Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con la possibilità di
“esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n.
31609)”.
Nel caso di specie, quindi, una volta ritenuta la rivalsa illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa e all'addizionale, stante l'illegittimità della norma impositiva, va riconosciuto al consumatore il diritto di agire nei confronti del fornitore (e in genere dell'accipiens) per l'illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, nulla rilevando che il fornitore sia “obbligato” ad anticipare tali somme senza avere la certezza di conseguire poi il rimborso da parte dell' COroparte_2
§ 5.3 Alla luce dell'articolato quadro normativo e giurisprudenziale interno ed unionale sopra esposto, il Collegio reputa che la disposizione di cui all'art. 6 D.L. 511/1988 contrasta con il diritto dell'Unione, perché introduce un'imposta autonoma priva di finalità specifica e, dunque, nel rapporto
- di natura squisitamente verticale - tra destinatario dell'imposta e soggetto impositore, deve essere disapplicata.
Di conseguenza, non sussiste un legittimo diritto di rivalsa del destinatario della pretesa impositiva verso il consumatore finale e dunque manca la causa solvendi del pagamento a suo tempo effettuato.
In altre parole, la disapplicazione della norma interna è valutata solo -in via incidentale- e nell'ambito della controversia, di natura verticale, tra il destinatario della pretesa impositiva e l'Erario, ai fini della decisione della controversia civilistica tra privati, avente ad oggetto la ripetizione non
10 dell'imposta, ma della rivalsa dell'imposta effettuata dal fornitore, destinatario della pretesa impositiva, verso l'utente o “consumatore finale”.
In aggiunta, per quanto sopra detto, la norma interna deve essere disapplicata per il suo contrasto con i principi di diritto unionale come interpretato dalle sentenze della CGUE del 2015 e del 2018 in tema di disposizioni degli Stati membri aventi ad oggetto pretese impositive del tipo di accise prive di finalità specifica.
Non vanifica le considerazioni e conclusioni innanzi richiamate nemmeno la tesi sostenuta dal primo giudice in merito alla non vincolatività, nel caso di specie, dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2015 e del 2018 in quanto relative a fattispecie differenti da quelle oggetto di giudizio. Secondo il Giudice di primo grado, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia verterebbero su controversie tra privati e organi statali (rapporti c.d. verticali) ed avrebbero ad oggetto la valutazione della conformità delle norme estoni e francesi oggetto del rinvio pregiudiziale alla “finalità specifica” di cui all'art.
1.2 della Direttiva 2008/118/CE (e prima di questo, di cui all'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12).
Sul punto, si rileva che i principi sopra richiamati della Corte di Giustizia in ipotesi tutte riguardanti rimborsi di accise sono stati espressi in termini ampi e generali: a prescindere da qualsiasi questione attinente all'ambito di efficacia della Direttiva 2008/118/CE, le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio, bensì di riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica, nonché di promozione territoriale e sociale.
D'altra parte, come già sopra evidenziato, la previsione di accisa “armonizzata” anche per l'energia elettrica è antecedente alla Direttiva 2008/118/CE, essendo stata disposta con la Direttiva 2003/96/CE
e già nella formulazione dell'art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992 era statuito che gli Stati membri della Comunità potessero applicare imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa purché “aventi finalità specifiche”. Di fatto la Direttiva comunitaria 2008/118/CE contiene una disposizione in parte sovrapponibile al citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12 CE. Per cui la necessità che l'imposta addizionale all'accisa perseguisse finalità specifiche, è un principio di diritto comunitario preesistente alla Direttiva del 2008 tardivamente recepita in Italia.
Orbene, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 non individua una “finalità specifica” così come interpretata dalla Corte di Giustizia e, pertanto, va disapplicato in base all'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22577/2012, già sopra citata.
11 Del tutto irrilevante è poi la circostanza che la Corte di Giustizia non si sia mai pronunciata espressamente in merito all'addizionale provinciale italiana, atteso che le normative degli Stati membri dell'Unione Europea prese in considerazione dalla Corte di Giustizia con le menzionate pronunce sono del tutto sovrapponibili all'art.6 D.L. n.511/88 e i principi di diritto ivi enunciati sono dunque idonei a costituire il discrimine della legittimità o meno dell'imposta che non si identifica con l'accisa armonizzata.
§ 5.4 Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Come già ampiamente argomentato, tuttavia, l'orientamento assunto da questa Corte è nel senso della possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art. 14, 2° comma TUA) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia.
L'orientamento assunto, unitamente ad una coerente interpretazione della normativa interna contenuta nel TUA, consente inoltre di realizzare l'effettività della tutela del cliente finale nel pieno rispetto del principio ribadito dalla Corte di Giustizia con la soluzione resa sulla seconda questione posta dal Tribunale di Como.
La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha sul punto affermato: “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere
12 direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione.
In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE
11.4.2024).
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia)
è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del
13 termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Sulla scorta dei principi affermati dalla CGUE del 11.4.2024 nella causa C-316/22, si è recentemente espressa la Sezione Tributaria della Suprema Corte (sent. n. 24373/2024 dell'11.09.2024 e n. 21154 del 29.07.2024) che è giunta ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'Erario per il rimborso delle addizionali provinciali all'energia elettrica, non solo - come già previsto dall'art. 14 TUA - ove il fornitore si trovi in una situazione tale per cui la restituzione della somma sia impossibile o eccezionalmente gravosa, ma altresì quando l'impossibilità di rivalsa derivi dall'impossibilità giuridica di far valere la contrarietà dell'imposta alla Direttiva 2008/118/CE.
In particolare, la Cassazione ha così argomentato: “L'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di ADM, in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare
l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa. Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore. Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»: CGUE, loc. cit.). La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte CP_3
14 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. n. 21154/2024).” (Cass. Sez. Trib. n. 24373/2024).
Le statuizioni emesse dalla Cassazione riguardano il perimetro della legittimazione straordinaria del consumatore e non valgono pertanto a incidere sull'orientamento adottato da questa Corte per il quale l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta, della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE. Posto che non vi è dubbio, come già affermato da questa Corte, che le Direttive non esplichino di regola anche efficacia orizzontale, si ritiene che le due impostazioni, lungi dall'essere tra loro contrastanti, possano coordinarsi per una più ampia ed efficace tutela del consumatore finale. Resta fermo, infatti, che a quest'ultimo, sprovvisto di una legittimazione ordinaria in quanto estraneo al rapporto tributario, è garantita dall'art. 14 TUA la possibilità di esperire l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore. Tale via non è esclusa dal ragionamento operato dalla Cassazione Sezione tributaria che amplia il tradizionale orientamento volto a riconoscere la legittimazione straordinaria solo in ragione dell'eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore, per ricomprendervi tutti quei casi in cui non possa essere invocata l'efficacia della Direttiva.
Da tale coordinamento deriva un meccanismo di tutela “a doppio binario” che contempla per il consumatore tanto la via dell'azione civilistica ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore di energia elettrica, tanto la via dell'azione di ripetizione nei confronti dell'Erario, evitando entrambe le soluzioni un'ingiustificata ripercussione sul patrimonio del consumatore del versamento di un corrispettivo indebito.
Il sistema così delineato rispetta pienamente il principio di effettività e lo rafforza, dal momento che facilita l'esercizio giurisdizionale del diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata, in ogni caso neutralizzando gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si
15 consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita.
Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020).
In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
In conclusione, la natura indebita del pagamento dell'addizionale discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, con la conseguenza che l'illegittimità dell'addizionale pretesa si riverbera sul rapporto privatistico nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare incidentalmente l'atto impositivo illegittimo.
16 Pertanto, all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione consegue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato a tale titolo.
§ 5.5 All'incontestato pagamento ad opera di della somma di € 18.600,00, a titolo di Parte_1
addizionali provinciali per il periodo compreso da marzo 2011 al 31.12.2011 (al netto delle somme
CO prescritte) non può che conseguire la condanna di restituire l'intero importo reclamato. CO D'altronde che l'utente dovesse rivolgersi solo contro er la ripetizione dell'indebito, emerge dal fatto che l'appellata ha fatturato le addizionali provinciali nelle sue bollette e ne ha ricevuto il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
§ 5.6 Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio, comprendono
"ex lege", il diritto del " di recuperare gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. che, CP_4
trattandosi di obbligazioni contrattuali, non maturano dal pagamento ma dalla costituzione in mora al saldo effettivo, con la precisazione che, facendo puntuale applicazione del dettato dell'art. 2033
c.c., gli interessi sono dovuti al tasso legale (ex art. 1284 co. 1 c.c.) dalla costituzione in mora (e non dalla data del pagamento) alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente
“trasferito” sull'utente l'effetto dell'imposta stessa.
COr
§ 6. Quanto alle spese del giudizio, la previsione dell'art. 14 comma 4 del che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinchè il fornitore possa chiedere la restituzione di quanto pagato all'Erario unitamente ai divergenti orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito giustificano una pronuncia di compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del primo e
COr secondo grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., con conseguente condanna di alla restituzione delle somme incontestatamente percepite dall'appellante a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4410/2024, pubblicata il 22.04.2024, in
[...] accoglimento dell'appello e in riforma, per quanto di ragione, dell'appellata sentenza, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_1 Parte_1
€ 18.600,00, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
17 2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio;
3. Condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di rifusione delle spese CP_1
di lite del primo grado di giudizio.
Così deciso, in Milano il 04/02/2025.
Il Consigliere istr. rel. La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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