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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle causa lavoro di I grado iscritte ai R.G. N. 14574 /2024, 14575/2026 e 14576/2024 promosse da:
, , con il Parte_1 Controparte_1 CP_2 patrocinio degli avv. BUONAMANO ANTIMO, FUSCO FAUSTO e IZZO GIUSEPPE, con elezione di domicilio in PIAZZA RAFFAELLO N. 18, CELLOLE (CE); RICORRENTE
contro
:
E DEL Controparte_3 CP_4
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 21-06-2024, successivamente riuniti, ciascun ricorrente in epigrafe, premesso di prestare e di avere prestato servizio, quale docente alle dipendenze del convenuto, in forza di plurimi contratti di supplenza fino CP_3 al termine delle attività didattiche ovvero per supplenze brevi, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2023/2024 per e 2021/2022, 2023/2024 per Controparte_1 CP_2
, lamentava di non avere ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a €
[...]
500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; deduceva che la Corte di Giustizia 18 maggio 2022 aveva ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente;
evidenziava che, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
Tanto premesso, hanno adito il giudice del Tribunale di Napoli, affinché previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con tali principi venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” i cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici come indicati in ricorso, con condanna del alla corresponsione CP_3 dell'importo di euro 2.000,00 per di euro 1.500,00 per Parte_1 CP_1
e di euro 1.000,00 per .
[...] CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'amministrazione scolastica non si costituiva restando contumace.
***** Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, poi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis, Cass. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169; Cass. SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SS.UU. 11387/2016). In altri termini, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. n. 17140 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 26802 del 23/10/2018). E' noto, poi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020). Segnatamente, in materia di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del criterio del "petitum" sostanziale dedotto in
2 giudizio, ha precisato che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. SS.UU n. 17123 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 4318 del 20/02/2020). Alla stregua dei principi espressi, dall'esame del ricorso introduttivo, deve ritenersi che l'azione promossa sia diretta al riconoscimento di un diritto che, secondo la prospettazione attorea, troverebbe fondamento proprio nella previsione di legge di cui all'art. 1, comma 122, della l. 105 del 2015, in base ad una lettura conforme ai principi del diritto euro unitario, previa disapplicazione degli atti di normazione interna che hanno, invece, escluso il personale docete a tempo indeterminato. Tale essendo il petitum della domanda, deve, affermarsi, senz'altro, sussistere la giurisdizione del giudice adito. Sulla specifica materia soccorrono, poi, i principi espressi, dalla Suprema Corte, con la recente sentenza del 27-10-2023 n.29961, ritenendo doversi uniformare alla predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofilachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita. Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, le conclusioni cui è giunta si compendiano nei seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
3 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi affermati dalla Suprema Corte richiedono, invece, una rimeditazione in merito al riconoscimento del beneficio -che la Corte di legittimità ha escluso- per l'ipotesi che il docente abbia svolto solo supplenze brevi. Sulla questione la recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/7/2025 (causa C-268/2024, ZT contro Controparte_5
), ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a
[...] tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. La Corte di Giustizia ha, quindi, altresì, precisato che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti CP_6
4 che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (v. considerando 73 della citata Sentenza). Ai fini, quindi, dell'applicabilità dell'invocato principio di non discriminazione si impone al Giudice nazionale di verificare la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto a cui viene fatta valere la discriminazione. Il criterio principale per verificare la comparabilità è, come è noto, la natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione;
ritenuta la comparabilità, andrebbe poi verificata la sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione del beneficio in esame in ragione della breve durata delle supplenze. Secondo, invero, la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (ordinanza del 18 maggio 2022, , C‐450/21, punto 45, e Controparte_3 sentenza del 20 febbraio 2024, C‐715/20, punto 59 e giurisprudenza citata). Ebbene, escluso che le modalità di reclutamento e la mera durata dell'incarico possano valere a giustificazione della disparità di trattamento (vedi anche sentenza 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‐72/18, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza 18 maggio 2022, , C‐450/21, punto 46), attesa la Controparte_3 contumacia della parte convenuta nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di una ragione oggettiva idonea alla luce degli arresti della giurisprudenza eurounitaria. Non è francamente opinabile che sul piano delle mansioni esercitate e delle funzioni ricoperte non sussista alcuna oggettiva diversità tra l'attività di insegnamento svolta dal personale di ruolo e quella esercitata in virtù di un incarico temporaneo. Neppure gioverebbe sostenere che solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto svolgono attività di carattere collegiale, tra cui le attività di programmazione e verifica e recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Le predette attività di carattere collegiale non sono svolte, a ben vedere, neppure dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico;
5 eppure tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. del 27-10-2023 n.29961 cit.) , alla carta elettronica di cui si tratta, per essere, evidentemente, considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. Non risulta affatto, poi, che tali attività di carattere collegiale abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche;
né si dice alcunché sulla circostanza per la quale il carattere breve e saltuario delle supplenze sia tale da avere modificato sostanzialmente le funzioni di tali docenti o addirittura la natura del lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Al contrario, può legittimamente presumersi, attesa l'identità dei compiti, che i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento sicchè esercitano un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. In definitiva, in assenza di differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata erogazione della carta docenti ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenza di breve durata costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE. Va, poi, precisato che la normativa nazionale in esame non applica il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro (v., Corte di Giustizia del 3- 7-2025 cit., considerando 75). L'importo della carta elettronica è, invero, fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato sicchè la durata della supplenza non incide sulla misura del beneficio che, come si è detto, risulta positivamente fissata in un importo unitario non suscettibile di frazionamenti proporzionali alle giornate di supplenza
Ciò posto, nella fattispecie in esame, ciascuna parte ricorrente ha documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per 2020/2021, 2021/2022, per Parte_1
e 2021/2022, 2023/2024 per Controparte_1 CP_2
Per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999. Per l'anno 2023/2024 la ricorrente ha documento di avere Controparte_1 svolto servizio per supplenze brevi. Ciascun istante ha documentato, altresì, di essere, all'attualità, inserito nel circuito scolastico, in quanto in servizio a tempo indeterminato in qualità di docente a Pt_1 decorrere dal settembre 2025, in quanto titolare di contratto di docenza a tempo CP_2 determinato fino al 30.06.25 e in quanto inserita nelle graduatorie provinciali CP_1 per le supplenze per il biennio 2024/ 2026. (v. documenti in atti).
6 In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ovvero per supplenze brevi, spetta, pertanto, agli istanti, l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento della somma di € CP_3
2.000,00 in favore di , di € 1.500,00 in favore di e di Parte_1 Controparte_1
€ 1.000,00 in favore di , secondo le modalità di attribuzione della carta CP_2 docenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna il convenuto al pagamento, secondo le modalità di CP_3 erogazione della “Carta Docenti” delle seguenti somme:
€ 2.000,00 in favore di;
Parte_1
€ 1.500,00 in favore di;
Controparte_1
€ 1.000,00 in favore di;
CP_2
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_3 ricorrenti che si liquidano in € 500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre € 98,00 a titolo di contributo unificato, oltre iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 06/11/2025
. il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle causa lavoro di I grado iscritte ai R.G. N. 14574 /2024, 14575/2026 e 14576/2024 promosse da:
, , con il Parte_1 Controparte_1 CP_2 patrocinio degli avv. BUONAMANO ANTIMO, FUSCO FAUSTO e IZZO GIUSEPPE, con elezione di domicilio in PIAZZA RAFFAELLO N. 18, CELLOLE (CE); RICORRENTE
contro
:
E DEL Controparte_3 CP_4
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: carta docenti CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 21-06-2024, successivamente riuniti, ciascun ricorrente in epigrafe, premesso di prestare e di avere prestato servizio, quale docente alle dipendenze del convenuto, in forza di plurimi contratti di supplenza fino CP_3 al termine delle attività didattiche ovvero per supplenze brevi, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2023/2024 per e 2021/2022, 2023/2024 per Controparte_1 CP_2
, lamentava di non avere ricevuto il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a €
[...]
500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; deduceva che la Corte di Giustizia 18 maggio 2022 aveva ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente;
evidenziava che, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e degli artt. 29 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale.
Tanto premesso, hanno adito il giudice del Tribunale di Napoli, affinché previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con tali principi venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” i cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici come indicati in ricorso, con condanna del alla corresponsione CP_3 dell'importo di euro 2.000,00 per di euro 1.500,00 per Parte_1 CP_1
e di euro 1.000,00 per .
[...] CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'amministrazione scolastica non si costituiva restando contumace.
***** Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati dall'attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio: nella giurisdizione del giudice ordinario rientra, poi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis, Cass. SS.UU., 5 giugno 2006, n. 13169; Cass. SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SS.UU. 11387/2016). In altri termini, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. n. 17140 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 26802 del 23/10/2018). E' noto, poi, che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (v., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020). Segnatamente, in materia di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza di legittimità, facendo applicazione del criterio del "petitum" sostanziale dedotto in
2 giudizio, ha precisato che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. SS.UU n. 17123 del 26/06/2019; Cass. SS.UU. n. 4318 del 20/02/2020). Alla stregua dei principi espressi, dall'esame del ricorso introduttivo, deve ritenersi che l'azione promossa sia diretta al riconoscimento di un diritto che, secondo la prospettazione attorea, troverebbe fondamento proprio nella previsione di legge di cui all'art. 1, comma 122, della l. 105 del 2015, in base ad una lettura conforme ai principi del diritto euro unitario, previa disapplicazione degli atti di normazione interna che hanno, invece, escluso il personale docete a tempo indeterminato. Tale essendo il petitum della domanda, deve, affermarsi, senz'altro, sussistere la giurisdizione del giudice adito. Sulla specifica materia soccorrono, poi, i principi espressi, dalla Suprema Corte, con la recente sentenza del 27-10-2023 n.29961, ritenendo doversi uniformare alla predetta decisione in ossequio alla funzione di nomofilachia cui è sottesa la previsione del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc del quale la Corte è stata investita. Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della Suprema Corte, le conclusioni cui è giunta si compendiano nei seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
3 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi affermati dalla Suprema Corte richiedono, invece, una rimeditazione in merito al riconoscimento del beneficio -che la Corte di legittimità ha escluso- per l'ipotesi che il docente abbia svolto solo supplenze brevi. Sulla questione la recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/7/2025 (causa C-268/2024, ZT contro Controparte_5
), ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a
[...] tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. La Corte di Giustizia ha, quindi, altresì, precisato che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti CP_6
4 che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” (v. considerando 73 della citata Sentenza). Ai fini, quindi, dell'applicabilità dell'invocato principio di non discriminazione si impone al Giudice nazionale di verificare la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto a cui viene fatta valere la discriminazione. Il criterio principale per verificare la comparabilità è, come è noto, la natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione;
ritenuta la comparabilità, andrebbe poi verificata la sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione del beneficio in esame in ragione della breve durata delle supplenze. Secondo, invero, la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (ordinanza del 18 maggio 2022, , C‐450/21, punto 45, e Controparte_3 sentenza del 20 febbraio 2024, C‐715/20, punto 59 e giurisprudenza citata). Ebbene, escluso che le modalità di reclutamento e la mera durata dell'incarico possano valere a giustificazione della disparità di trattamento (vedi anche sentenza 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‐72/18, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza 18 maggio 2022, , C‐450/21, punto 46), attesa la Controparte_3 contumacia della parte convenuta nulla è stato dedotto in ordine alla sussistenza di una ragione oggettiva idonea alla luce degli arresti della giurisprudenza eurounitaria. Non è francamente opinabile che sul piano delle mansioni esercitate e delle funzioni ricoperte non sussista alcuna oggettiva diversità tra l'attività di insegnamento svolta dal personale di ruolo e quella esercitata in virtù di un incarico temporaneo. Neppure gioverebbe sostenere che solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto svolgono attività di carattere collegiale, tra cui le attività di programmazione e verifica e recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Le predette attività di carattere collegiale non sono svolte, a ben vedere, neppure dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico;
5 eppure tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. del 27-10-2023 n.29961 cit.) , alla carta elettronica di cui si tratta, per essere, evidentemente, considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. Non risulta affatto, poi, che tali attività di carattere collegiale abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche;
né si dice alcunché sulla circostanza per la quale il carattere breve e saltuario delle supplenze sia tale da avere modificato sostanzialmente le funzioni di tali docenti o addirittura la natura del lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Al contrario, può legittimamente presumersi, attesa l'identità dei compiti, che i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento sicchè esercitano un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. In definitiva, in assenza di differenze concrete e di dedotte ragioni oggettive ostative, va ritenuto che la mancata erogazione della carta docenti ai docenti non di ruolo con incarichi di supplenza di breve durata costituisca una disparità di trattamento contraria alla clausola 4, punti 1 e 4, della Direttiva 1999/70/CE. Va, poi, precisato che la normativa nazionale in esame non applica il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro (v., Corte di Giustizia del 3- 7-2025 cit., considerando 75). L'importo della carta elettronica è, invero, fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato sicchè la durata della supplenza non incide sulla misura del beneficio che, come si è detto, risulta positivamente fissata in un importo unitario non suscettibile di frazionamenti proporzionali alle giornate di supplenza
Ciò posto, nella fattispecie in esame, ciascuna parte ricorrente ha documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per 2020/2021, 2021/2022, per Parte_1
e 2021/2022, 2023/2024 per Controparte_1 CP_2
Per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999. Per l'anno 2023/2024 la ricorrente ha documento di avere Controparte_1 svolto servizio per supplenze brevi. Ciascun istante ha documentato, altresì, di essere, all'attualità, inserito nel circuito scolastico, in quanto in servizio a tempo indeterminato in qualità di docente a Pt_1 decorrere dal settembre 2025, in quanto titolare di contratto di docenza a tempo CP_2 determinato fino al 30.06.25 e in quanto inserita nelle graduatorie provinciali CP_1 per le supplenze per il biennio 2024/ 2026. (v. documenti in atti).
6 In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ovvero per supplenze brevi, spetta, pertanto, agli istanti, l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento della somma di € CP_3
2.000,00 in favore di , di € 1.500,00 in favore di e di Parte_1 Controparte_1
€ 1.000,00 in favore di , secondo le modalità di attribuzione della carta CP_2 docenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna il convenuto al pagamento, secondo le modalità di CP_3 erogazione della “Carta Docenti” delle seguenti somme:
€ 2.000,00 in favore di;
Parte_1
€ 1.500,00 in favore di;
Controparte_1
€ 1.000,00 in favore di;
CP_2
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_3 ricorrenti che si liquidano in € 500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre € 98,00 a titolo di contributo unificato, oltre iva e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido. Così deciso in data 06/11/2025
. il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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