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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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- 1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/
- 2. Commissione per gli interpellihttps://www.lavoro.gov.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 9.4.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2128/2014 + 2009/2020 R.G.L. TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 Dinoia, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 05.09.2024, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1.Con ricorso depositato in data 26.11.2014, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo per l'Azienda agricola “COSENTINI MICHELE” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da SISTO per un totale di: n. 105 giornate annue nell'anno 2013, dal 05.02.2013 al 30.09.2013, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte CP_ dell' mediante la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale 2013 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza (pubblicato online dal 31.03.2014 al 18.04.2014). Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' Controparte_2 nonché del diritto alla reiscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori
[...] CP_ agricoli del Z), con condanna dell' nella persona del Controparte_3 presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. CP_ L' costituitosi in giudizio ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in L. 83/70; la prescrizione annuale del diritto;
l'improcedibilità per carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della CP_ domanda alla luce del verbale di accertamento 2500 000338589 del 10.4.2013. Ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. All'udienza del 20.10.2015 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta con due tra i testi indicati nella memoria di costituzione. All'udienza del 25.10.2016 veniva escusso, per parte ricorrente, il teste . All'esito, si Tes_1CP_ disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni dell'ispettore rese all'udienza del Parte_2 02.03.2016 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1507/2014. Alla successiva udienza del 05.12.2017, veniva escusso il secondo teste ammesso per parte ricorrente, . Testimone_2 Con note depositate per l'udienza del 02.04.2019, l'istante dava atto che, con il quarto elenco di variazione CP_ 2015, l' aveva provveduto all'iscrizione del suo nominativo negli elenchi OTD. Il GdL, al fine di verificare quanto dedotto, disponeva l'acquisizione d'ufficio della documentazione menzionata. Si invitava, quindi, la parte ricorrente a precisare la presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione della DS agricola per l'annualità contestata. All'udienza del 10.11.2021, il GdL dava atto dell'instaurazione di altro giudizio avente il medesimo petitum (reiscrizione negli elenchi dei braccianti per l'anno 2013), iscritto dal ricorrente al n. R.G. 2009/2020, e disponeva un rinvio al fine di valutare la eventuale ricorrenza di un'ipotesi di litispendenza.
1.1. Ed invero, con ricorso iscritto il 15.12.2020, parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il disconoscimento del lavoro prestato presso l'azienda agricola NI MI dal 05.02.2013 al 30.09.2013, per 105 giornate, contestava l'operato dell'istituto resistente che, arbitrariamente, con la pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale 2019, effettuava una nuova parziale cancellazione (82 giornate lavorative a fronte delle 105 denunciate). Reiterava, quindi, le conclusioni già formulate nel procedimento antecedentemente instaurato, ancora pendente. In data 05.12.2021 si costituiva in giudizio l'istituto previdenziale, formulando le istanze già esposte e alle quali testualmente si rimanda. All'udienza del 10.05.2022 si disponeva la riunione del giudizio de quo a quello antecedentemente iscritto al R.G. 2128/2014. A seguito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di verificare la pendenza di procedimenti connessi aventi ad oggetto l'indennità di disoccupazione, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa come da sentenza depositata telematicamente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc. CP_
2. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza proposta dall' L'eccezione è infondata e deve essere respinta. Quanto alla natura della decadenza, è necessario sottolineare come la stessa, secondo quanto ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). L'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica
o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Nella fattispecie di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi. In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco
Pag. 2 di 6 CP_ nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. CP_ Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate CP_ dai datori di lavoro e comunicate all' ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, Controparte_4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione CP_ telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_4 Per ciò che concerne il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è opportuno sottolineare che lo stesso è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente CP_ della competente sede dello — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Pt_3 commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). La parte ricorrente, a fronte della pubblicazione dell'elenco annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2013, avvenuta on line sino al 18.04.2014, ha proposto ricorso amministrativo in data
01.05.2014. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 30.07.2014, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 27.11.2014. Il ricorso iscritto al R.G. 2128/2014 è stato depositato in data 26.11.2014; pertanto è tempestivo.
2. Per quanto riguarda il merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere in ordine all'iscrizione negli elenchi e alla valenza probatoria degli stessi che, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 1133/2000, hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Sul punto la Corte di Cassazione nella pronuncia N. 12001/2018, dal chiaro carattere ricognitivo, ha enunciato i seguenti principi: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19
Pag. 3 di 6 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014), in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c.)”;
“Ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
“Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento”;
“Quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.” In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
se è, invece, l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi
“l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000). Nel caso di specie, l'istituto resistente ha incentrato le proprie difese sugli esiti del verbale di accertamento n. 2500 000338589 del 10.04.2013 dal quale emerge – in estrema sintesi – che l'azienda agricola presunta datrice di lavoro non ha svolto nel periodo di riferimento alcuna attività aziendale. CP_ Tale conclusione è stata frutto di una ricostruzione da parte degli ispettori della documentazione contrattuale relativa ai terreni asseritamene condotti dal NI, della documentazione contabile e delle dichiarazioni rese dalle persone intervistate. Da tali elementi è emerso che il presunto datore di lavoro (a) non aveva la disponibilità di terreni agricoli e non aveva eseguito alcuna fatturazione di acquisto o vendita di prodotti per tutti gli anni in contestazione, (b) ha dichiarato di avere coltivato terreni di terzi proprietari (
[...]
, e ) i quali hanno invece negato la circostanza, (c) ha effettuato Per_1 Persona_2 Persona_3 dal 2008 al 2012 innumerevoli assunzioni di braccianti agricoli che non trovano alcuna giustificazione nella scarna documentazione aziendale esibita. Ne è derivato il totale disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati. L'accertamento degli atti e dei fatti ha condotto gli Ispettori alla determinazione che NI MI ha posto in essere atti documentali trasmessi all' al solo scopo di giustificare l'avviamento al lavoro di numerosi soggetti al CP_4 fine di far percepire indebitamente importi a titolo di prestazioni a sostegno del reddito previste per gli operai agricoli e di creare fittizie posizioni assicurative utili al conseguimento di prestazioni pensionistiche future. CP_ L' inoltre ha allegato ulteriori verbali di accertamento: n. 25000003351829 del 21.05.2013; n. 25000003353743 del 26.06.2013; n. 2500000357834 del 4.07.2013. Come precedentemente esposto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multiis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Orbene, giova evidenziare che la Corte d'Appello di Potenza in relazione a precedenti pronunciati da questo Tribunale su posizioni del tutto sovrapponibili a quella di parte ricorrente, cioè il diritto alla iscrizione per l'anno 2013 in relazione alle giornate di lavoro dichiarate alle dipendenze dell'azienda NI MI, ha accolto tali domande dando sostanzialmente prevalenza alle dichiarazioni rese dai testi a fronte del verbale ispettivo prodotto da parte resistente riguardante un periodo non del tutto coincidente con quello oggetto dei giudizi. (Corte d'Appello Potenza n. 155/2020).
Pag. 4 di 6 Mutuando tali coordinate, che si intendono richiamare anche alla luce dell'art. 118 disp att. cpc, al caso di specie, osserva il giudicante come i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione prodotta (buste paga, UNILAV e CUD), non mostrano segni evidenti di contraddittorietà. Negli atti introduttivi, infatti, il ricorrente sosteneva di aver lavorato per la azienda agricola NI MI, con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Sisto, svolgendo attività quali coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura e che l'azienda si occupava sostanzialmente della coltivazione di ortaggi vari (PO, zucchine, fave, meloni, angurie, ecc.), frutteto (ciliegie, albicocche, agrumi, ecc.) Esponeva di aver lavorato per il periodo: 05.02.2013 – 30.09.2013, per 105 giornate lavorative. Il ricorrente riportava di aver lavorato dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana;
di aver ricevuto una regolare retribuzione giornaliera secondo il vigente CCNL di categoria e del contratto provinciale come da buste paga e mod. CUD allegati. Lo stesso sottolineava di aver prestato tale attività con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria. Nella fase istruttoria sono stati ascoltati due testi per la parte attorea. Il teste ha dichiarato: “Conosco parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 per Tes_1 la ditta del Sig. NI MI per il periodo dal mese di marzo al mese di settembre. Il lavoro veniva prestato per 5/6 giorni la settimana e per 7/8 ore giornaliere e consisteva nella piantagione, zappettatura e raccolta di ortaggi. Parte ricorrente riceveva le direttive personalmente dal datore di lavoro Sig. NI MI. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, in contanti. Parte ricorrente non ha mai coabitato con il datore di lavoro.” Il teste , escusso all'udienza del 05.12.2017, rendeva le seguenti dichiarazioni: “Conosco Testimone_2 parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 per la ditta del Sig. NI MI con terreni siti in Cassano allo Ionio alla c/da Sisto, dal mese di febbraio al mese di settembre. Il lavoro veniva prestato per 5 giorni a settimana e per 7 ore giornaliere e consisteva nella piantagione e raccolta degli ortaggi quali PO, cavolfiori e EL. Parte ricorrente riceveva le direttive personalmente dal datore di lavoro Sig. NI MI titolare della ditta. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, con soldi contanti. So tanto perché ci pagava insieme. Parte ricorrente non ha mai coabitato con il datore di lavoro.” Orbene, quantunque le dichiarazioni rese debbano essere valutate con particolare rigore trattandosi di testimoni che hanno medesimi interessi all'esito del giudizio e considerata altresì la genericità delle stesse, la domanda non può che trovare accoglimento in quanto il verbale ispettivo richiamato e prodotto dalla parte resistente riguarda un periodo non coincidente con le giornate lavorative dichiarate dal ricorrente. Quest'ultimo, infatti, richiede la iscrizione per 102 giornate lavorative prestate dal 5.02.2013 al 30.09.2013 a fronte del periodo di accertamento oggetto del verbale di cui sopra, che riguarda un arco temporale dal CP_
1.04.2008 al 31.03.2013. Del resto, anche gli ulteriori verbali allegati dall' riguardano un periodo di accertamento non del tutto coincidente con quello oggetto di ricorso. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento alla luce delle recenti coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte di Appello di Potenza secondo cui risulta necessario un approccio casistico, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, onde vagliare l'intero apparato probatorio in quanto: “non si ritiene che il lavoratore debba fornire la prova dell'impresa spettando invece al giudice in presenza di un contrapposto quadro probatorio accertare la complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa;
peraltro (…) si finirebbe con il gravare il lavoratore di un onere probatorio particolarmente pesante, di dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost. che involge l'esistenza di beni e terreni aziendali, contratti di concessione operazioni di acquisto e vendita” (Corte d'Appello Potenza n. 155/2020). CP_ L' infatti, nei propri atti difensivi sostanzialmente si è riportata al contenuto dei verbali ispettivi senza riferimento specifico al rapporto lavorativo con la ricorrente e, quindi, non fornendo un idoneo apparato probatorio in termini di rigetto della domanda. L' , pertanto, non risulta aver assolto al proprio onere CP_4 probatorio continuando ad annettere particolare importanza solo ai dati evincibili dal verbale ispettivo laddove, secondo la giurisprudenza richiamata, “quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione (id est eccepisca la simulazione assoluta o relativa del rapporto sottostante lo status di assicurato) debba sobbarcarsi l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta a sua volta di altri mezzi di prova”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, sussistendo il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo oggetto di causa, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2013. Le doglianze sollevate con il ricorso successivamente iscritto, recante n. RG 2009/2020, restano assorbite dal suddetto accoglimento in quanto, a seguito della cancellazione di 82 giornate lavorative per l'anno 2013,
Pag. 5 di 6 CP_ riconosciute dall' nelle more del giudizio n. R.G. 2128/2014, le conclusioni risultano essere sostanzialmente le medesime ovvero la reiscrizione per l'anno 2013 negli elenchi del comune di residenza per CP_ 105 giornate lavorative. In sostanza è lo stesso che ha riconosciuto la parziale fondatezza del primo ricorso iscritto, provvedendo al riconoscimento, sebbene parziale delle giornate lavorate nell'anno 2013. D'altra parte risultava anche superflua la proposizione di una nuova domanda giudiziale, in quanto le conclusioni del primo ricorso risultano essere sostanzialmente le medesime, ovvero la reiscrizione per l'anno 2013 negli elenchi del comune di residenza per 105 giornate lavorative. Il nuovo ricorso costituisce, quindi, una sostanziale duplicazione della domanda e ciò dovrà essere valutato ai fini delle spese di lite. CP_ L' infatti, anche in tale sede non ha offerto un apparato probatorio idoneo a sorreggere la suddetta cancellazione, adducendo come argomentazione il verbale già richiamato che, tuttavia, alla luce delle coordinate della Corte d'Appello di Potenza citata, non può assumere carattere dirimente nel caso di specie, attesa la non totale coincidenza del periodo di riferimento. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. CP_ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico dell' sono liquidate come da dispositivo tenendo in considerazione il valore delle cause, l'attività difensiva svolta e, altresì, la non complessità del giudizio, ovvero l'assenza di specifiche questioni di diritto o di fatto attesa la serialità della controversia. Il valore delle cause va parametrato all'importo della indennità di disoccupazione spettante, in astratto, alla parte ricorrente, sicché lo stesso è compreso nello scaglione euro 1.100,00-5.200,00; vanno applicati i valori compresi tra i minimi ed i medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale – ricorso 2128/2014 - per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014. Nulla può essere liquidato per l'ulteriore ricorso ( RG: 2009/2020), trattandosi di una mera duplicazione della domanda giudiziale già pendente.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda dichiara il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Castelluccio Superiore (PZ) per l'anno 2013, per n. CP_ 105 giornate lavorative e ordina all' di procedere alla reiscrizione predetta;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00 oltre accessori come per legge ( IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Lagonegro, 9.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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