Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 889/2022 R.G., vertente TRA
( , (C.F. ), con sede Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria via D. Romeo 15 c.a.p. 89123, Direzione Provinciale , presso l'Avv. Rita Pisanu che lo rappresenta e difende in forza Pt_2 di procura generale alle liti in data 25.07.2015 a rogito del notaio in Roma, Persona_1 p.e.c. t Email_1 appellante CONTRO
, CF Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 06.06.2019, adiva il Tribunale di Controparte_1
CR, convenendo in giudizio l , per sentir accertare e dichiarare il suo diritto al Pt_2 pagamento della pensione di vecchiaia, con requisito di età ridotto per invalidità sin dalla data della domanda o da quella ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L' , costituitosi, resisteva all'avversa domanda. Pt_2
Il giudizio veniva istruito con espletamento di c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 932/2022 pubblicata il 02.11.2022, il Tribunale di CR così statuiva:
“Accoglie il ricorso dichiarando che parte ricorrente presenta una riduzione delle capacità di lavoro in modo permanente, a meno di un quinto (ovvero un'invalidità non inferiore all'80%) pertanto ha diritto alla conseguente pensione di vecchiaia anticipata per invalidità a decorrere dal 04/2019 oltre interessi legali come per legge fino alla data del soddisfo;
2) Condanna l al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € Pt_2 1600,00,oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari;
3) Liquida le spese di CTU, relative al dott. , Persona_2
in euro 290,00 oltre accessori di legge se dovuti, ponendole definitivamente a carico dell' ”. Pt_2 Esponeva il Tribunale che nella c.t.u. medico legale a firma Dott. Persona_2 era riportato che: “…. lo stesso a causa delle patologie accertate, e precedentemente codificate, sia da considerare: INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA NELLA MISURA DEL 82%” - Decorrenza: 04/2019” Pertanto, a causa delle infermità riscontrate dal c.t.u., la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, era ridotta permanentemente a meno di un quinto. L'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo 503/92, che aveva innalzato l'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna, aveva escluso espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%. Questo comportava che per gli stessi l'età restava fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne. L'art. 1, comma 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 stabiliva che: Età per il pensionamento di vecchiaia 8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".. Pertanto, non essendo contestato il requisito contributivo e di età, la domanda era meritevole d'accoglimento. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne lamentava Pt_2
l'erroneità limitatamente alla decorrenza del diritto riconosciuto. Lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la cui applicazione era già stata invocata nella memoria di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado. Alla data della presentazione della domanda amministrativa per ottenere il collocamento anticipato in quiescenza per invalidità pari ad almeno l'80%, avvenuta il 01.04.2019, il ricorrente aveva i requisiti medico – legali per il riconoscimento della prestazione previdenziale, che erano stati riconosciuti sussistenti proprio da aprile 2017, come da c.t.u. resa nel procedimento di primo grado, ma ciò che era errato, e per cui si proponeva appello, era il mancato rispetto della normativa in tema di “finestre pensionistiche”, che il Tribunale avrebbe dovuto applicare. La sentenza era, pertanto, da riformare, anche per quanto concerneva le spese, che non avrebbero dovuto essere interamente accollate ad ma quantomeno compensate. Pt_2 Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza, riconoscere la pensione di vecchiaia anticipata, applicando alla fattispecie la disposizione di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, con vittoria di spese e competenze di causa od in subordine compensazione delle spese.
Con ordinanza del 19.07.2023 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il motivo di appello proposto dall' è fondato e deve trovare accoglimento. Pt_2
E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con 3
modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cass. civ. sez. lav., 13/11/2018, n.29191). La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, del regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018). L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale, concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versassero in uno stato di invalidità non inferiore all'80%. La Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 11750/2015) ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984". E', infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015; Cass. n. 29191 del 2018; Cass.n. 31001 del 2019). 4
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dalla data della domanda amministrativa, 04/2019, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti, in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., come richiesto dall'appellante.
5. La sentenza va confermata nelle restanti statuizioni, anche quelle in punto di regolamentazione delle spese, posto l'esito comunque vittorioso conseguito dal ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto invocato, riconoscimento non intaccato dall'esito di questo giudizio di appello. I medesimi motivi, permanendo l'esito finale vittorioso della lite per il richiedente, vanno applicati a questo grado di giudizio e determinano a disporre, in ragione della fondatezza dell'appello proposto dall' , la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio. Pt_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3
, avverso la sentenza n. 932/2022 emessa dal Tribunale di CR, Sezione Controparte_1
Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 02.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile, posteriormente al 04/2019, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
2. Conferma l'appellata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti