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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
P.u. n. 40-3//2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione procedure concorsuali riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di rigetto dell'omologazione del concordato in continuità proposto dalla Parte_1
domiciliata presso l'avvto Filippo Bassu VIA MANNO 11
[...] P.IVA_1
SASSARI con contestuale apertura della liquidazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va premesso che il presente procedimento di apertura del concordato ex art 84 CCII segue il procedimento di composizione negoziata della crisi conclusa con il diniego di conferma pagina 1 di 11 delle misure protettive e di concordato con riserva concluso con rinuncia da parte della società Parte_1
Con il ricorso ex art 84 co 2 CCII, oggetto del presente giudizio, ha Parte_1
presentato domanda per l'apertura del concordato in continuità e contestualmente ha depositato il piano e la proposta oltre all'attestazione e ai documenti di cui all'art 39 co 1
e 2 e 40 n 10 CCII.
Con decreto del 5.8.2024 il Tribunale dichiarava l'apertura del concordato e fissava i termini per l'espressione del voto (temine iniziale 27.11.2024 termine finale 10.12.2024).
In data 15.10.2024 il Commissario depositava la relazione ex art 105 CCII esprimendo parere negativo sulla fattibilità del piano e , al fine di adeguarsi alle Parte_1
osservazioni del commissario, in data 7.11.2024, presentava una modifica al piano e alla proposta ai sensi dell'art 105 co 4 CCII.
Successivamente alle modifiche proposte, il commissario presentava la relazione ex art
107 co 3 CCII, in data 13.11.2024, e la relazione definitiva in data 22.11.2024, ai sensi dell'art 107 co 6 CCII con le quali esprimeva parere positivo.
Alla luce del piano e della proposta come modificati e delle relazioni del commissario,
Agenzia Entrate e esprimevano parere contrario all'omologa del Controparte_1
concordato.
Va evidenziato inoltre che, nelle more delle operazioni di voto, stante la notifica di due avvisi di accertamento da parte di Agenzia Entrate a , e considerato che il Parte_1
debitore aveva omesso di indicare nel piano che erano stati notificati due schemi d'atto, veniva aperto il subprocedimento ex art 106 CCII che si concludeva escludendo l'esistenza di atti di frode.
All'esito della scadenza del termine per l'espressione del voto, visto l'art 48 CCII, il
Tribunale, dovrà dunque verificare la sussistenza dei presupposti per l'omologa alla luce delle opposizioni presentate.
***
pagina 2 di 11 Si esamineranno in primo luogo le contestazioni proposte da Agenzia Entrate, contenute nella dichiarazione negativa di voto depositata il 9.12.2024 e richiamate nelle memorie del 6.2.2025.
L'Agenzia Entrate propone diverse contestazioni nel merito del piano e della proposta e, in via preliminare, osserva che la modifica depositata in data 7.11.2024, in esito alla relazione negativa del commissario, costituisce una modifica sostanziale che, ai sensi dell'art 87 co 3 CCII, doveva essere accompagnata dalla relazione del professionista che invece mancava.
contesta le allegazioni ritenendo che le modifiche apportate non possano Parte_1
essere considerate sostanziali, pur dando atto di aver notevolmente modificato il piano escludendo il credito di imposta, riducendo la percentuale di soddisfacimento dei debitori e modificando le classi.
Il commissario, con la relazione definitiva del 20.1.2025 ha espresso parere positivo sul piano e la proposta ma ha rilevato nel contempo che la modifica al piano non era accompagnata dall'attestazione del professionista.
Sul punto si è “rimesso al Tribunale” ma ha osservato che con la proposta integrativa “la società non ha incluso l'uso del credito d'imposta, facendo si che i flussi della continuità si siano corrispondentemente ridotti ed ha conseguentemente modificato in peius le percentuali da assegnare ai creditori. Modifiche sono state fatte per le classi poiché nel piano aggiuntivo la classe nei previdenziali e stata sdoppiata nella classe 5 a debiti verso enti previdenziali (grado di privilegio dell'art 2753cc) e classe 5 b (grado di privilegio art 2754 cc)”.
Tutto ciò premesso, si deve ritenere che le modifiche apportate al piano e alla proposta siano sostanziali per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che, con la relazione ex art 105 CCII del 14.10.2024, il commissario aveva rilevato numerose criticità del piano e della proposta che possono essere così riassunte:
1) Inserimento della polizza vita dell'amministratore tre le immobilizzazioni finanziarie pagina 3 di 11 Il commissario rilevava che erroneamente era stato incluso tra le immobilizzazioni finanziarie il credito che la società vantava per accantonamenti per polizza vita dell'amministratore di ammontare pari ad Euro 23.662,90, e aveva rilevato che l'art. 18 del contratto di assicurazione prevede che il contraente possa procedere al riscatto della polizza sostenendo una penale del 5% dei premi versati previa liquidazione del portafoglio titoli investiti dall'assicurazione.
Osservava che non era stata allegata al piano di concordato una richiesta in tal senso rivolta all'assicurazione con indicazione della società quale beneficiario del riscatto della polizza.
2) Erronea allocazione del Fondo di Garanzia PMI
Considerato che era beneficiario di un finanziamento garantito dal Fondo di Parte_1
Garanzia PMI (all'80%), essendo verosimile che la banca escuterà la garanzia (pari all'80
%) dal Fondo, la procedura avrebbe dovuto registrare una passività potenziale per l'importo che sarà richiesto dal Fondo di garanzia PMI, che dovrà essere allocato in apposita classe del piano con il grado di privilegio previsto dall'art. 2777 u.c. CC.
Rilevato che l'art. 85, comma 2, CCII stabilisce il classamento obbligatorio per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, il commissario ha rettificato l'elenco dei creditori legittimati al voto prevendendo la scissione della classe denominata nel piano “CLASSE
N. 4 Fondo di Garanzia L. 663/96 (MCC)” in:
• Classe n. 4 ospitante i creditori per garanzie escusse (Mediocredito Centrale e Confidi
Sardegna) che vantano il privilegio generale ex art. 2777 ultimo comma CC;
• Classe n. 4 bis ove sono collocati, con efficacia limitata ai soli fini della votazione, le
Banche per la quota di credito coperta dalla garanzia del Fondo di cui alla L. 662/1996 ma non ancora escussa.
3) Erronea compensazione tra i crediti di imposta di verso lo Stato Parte_1
e i crediti tributari
pagina 4 di 11 Osservava il commissario che non potevano essere portati in compensazione i crediti di imposta vantati nei confronti dello Stato in quanto l'art 37 co 49 quinquies DL 223/2006
e successive modifiche vietava la compensazione in presenza di carichi fiscali iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000.
Poiché la presentava carichi a ruolo maggiori di tale importo, sia nel debito Parte_1
integrale nei confronti dell (nel piano è quantificato in Controparte_2
Euro 3.957.708,31) che nell'importo falcidiato (Euro 3.957.708,3) il credito di imposta pari ad euro 1.085.659 non poteva essere portato in compensazione rispetto al credito Contr vantato dal .
4) Determinazione flusso della continuità da 4.514.046 a 1.319.265.
Il commissario aveva rideterminato il flusso derivante dalla continuità riducendolo come detto.
5) Non rispondenza tra il riparto previsto nell'ipotesi liquidatoria e nell'ipotesi concordataria
Il commissario osservava che il pagamento dei debiti secondo la graduatoria della liquidazione non era stato rispettato nel piano di concordato.
Infatti, i debiti con il privilegio dell'art. 2751 bis n. 2) CC che nel riparto della liquidazione giudiziale sono stati pagati al 100% (Euro 16.174,19) nel riparto del concordato preventivo vengono pagati al 40% (Euro 6.469,68) in luogo del 100%.
Allo stesso modo, i crediti nei confronti degli agenti (art. 2751 bis n. 3) e degli artigiani
(art. 2751 bis n. 5), che sono stati accorpati in un'unica classe (classe 3 artigiani, agenti e professionisti), sono stati soddisfatti per Euro 55.705,59 (40% del credito), mentre nella liquidazione giudiziale erano beneficiari di una quota di riparto del 100% (Euro
139.263,98).
6) Rideterminazione dei crediti verso clienti
pagina 5 di 11 Il commissario li aveva rideterminati riducendoli del 25%.
***
Alla luce delle precedenti considerazioni, in data 7.11.2024, il debitore ha depositato il piano e la proposta modificati recependo, in parte, le osservazioni del commissario.
Nel nuovo piano ha modificato il valore delle immobilizzazioni materiali da 101.983,80
a 355.589; ha preso atto dell'inesigibilità del credito relativo all'assicurazione sulla vita dell'amministratore e ha avviato la procedura per il riscatto;
ha preso atto della svalutazione dei crediti verso i clienti da 862.748,59 a 688.290,73; della rettifica dei debiti verso i dipendenti da 739.071,45 a 759.185,07; della rettifica del debito tributario dal 6.331.035 a 6.454.569,90; della rettifica dei debiti verso i professionisti da 16.174,19 a 52.740,49; ha modificato il piano escludendo il credito di imposta dagli asset disponibili con una conseguente riduzione del soddisfacimento dei creditori per euro 1.085.659;
Ha indicato ricavi per il triennio 2024-2026 inferiori rispetto alla prima stesura.
Ha inoltre modificato le classi previste nella prima stesura del piano e precisamente: la classe 5 Enti previdenziali e assistenziali per contributi e somme aggiuntive per cui era previsto il pagamento al 40% entro 180 giorni è stata sdoppiata con il piano aggiornato nella classe 5-a Debiti verso Enti previdenziali (grado di privilegio dell'art. 2753 CC) con pagamento al 16% e classe 5-b (grado di privilegio art 2754 CC) con pagamento al
15,4%
Nel piano aggiornato non è prevista la classe 9 per i crediti tributari degradati, la classe 10 per i crediti previdenziali degradati né la classe 11 per i crediti da imposte locali degradati, che nel piano originario avevano una percentuale di soddisfazione del
31% e che passano, nella nuova versione, al chirografo con percentuale di soddisfazione del 10,43;
pagina 6 di 11 la classe n 12 fornitori strategici prevedeva un soddisfacimento al 25% che passa nella nuova versione del piano al 14% così come la classe 14 Provincia Sassari; la classe 15 passa dal 20% al 10,43%; la classe chirografi passa dal 20% al 10,43%.
Dalle precedenti considerazioni emerge che, in esito alle osservazioni del commissario contenute nella relazione ai sensi dell'art 105 CCII, , in applicazione del Parte_1
disposto dell'art 105 co 4 CCII, ha depositato un piano ed una proposta recante modifiche rilevanti.
Considerato che il passivo concordatario è pari ad euro 19.066.966,03 e che il realizzo concordatario è pari ad euro 4.722.722 è evidente che l'esclusione del credito di imposta
(pari ad oltre un milione di euro) ha un'incidenza rilevante sul soddisfacimento dei creditori e sulla formazione delle classi.
Dal confronto tra le due proposte emerge chiaramente che l'esclusione del credito di imposta dalle risorse disponibili per la procedura ha determinato una modifica delle classi dei creditori e una notevole riduzione del soddisfacimento dei creditori e dunque una modifica sostanziale della proposta che giustificavano, ai sensi dell'art 87 co 3 CCII,
l'attestazione del professionista indipendente che invece non è stata depositata.
Sul punto si rileva che, in sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, spetta al giudice, tra l'altro, “il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del
"consenso" dei creditori. Posta la detta esigenza di completezza informativa, ne segue che non può non ritenersi, ai sensi della norma della L. Fall., art. 161, comma 3, ultimo periodo ("analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano"), "sostanziale" la modifica che introduca degli elementi e dati
"nuovi", come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano...” (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, n.30627sul concordato ante riforma).
pagina 7 di 11 L'assenza dell'attestazione del professionista porta a ritenere che le rilevanti modifiche apportate e incidenti sulle classi e sul soddisfacimento non siano state verificate dal professionista sotto il profilo della correttezza e della fattibilità con la conseguenza che la domanda come modificata non può essere ammessa.
Ad ulteriore conferma della rilevanza delle modifiche apportate si consideri che il piano aggiornato è stato valutato positivamente dallo stesso commissario che, modificando radicalmente il precedente parere, ha espresso parere positivo.
Si deve concludere che la mancanza della detta relazione comporta l'inammissibilità del piano, poiché la relazione del professionista è sia presupposto oggetto di verifica, sia requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo.
Considerato che, ai sensi dell'art. 47, IV comma, CCI, inoltre, il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al primo comma, dichiara inammissibile la proposta;
che tra i presupposti oggetto di verifica vanno ricomprese anche le disposizioni che disciplinano la domanda sotto il profilo procedurale e stabiliscono il necessario contenuto del piano e, in particolare, gli artt. 39, 40, 44, 85 e 87 CCI (norma quest'ultima che al terzo comma si occupa dell'attestazione); che l'art. 106, II comma, CCI, stabilisce che il tribunale deve sempre revocare l'ammissione al concordato "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste dagli articoli da 84 a 88" e, quindi, anche quando difetta - sotto il profilo documentale o contenutistico — l'attestazione richiamata dall'art. 87 CCI;
considerato altresì che, ai sensi dell'art 48 co 6 CCII, “se il tribunale non omologa il concordato preventivo…soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art 49 co 1 e 2 CCII”; osservato che, in data 17.5.2025, intervenendo nel procedimento iscritto al n 40-1/2023, il pubblico ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(domanda successivamente iscritta nel procedimento iscritto 40-2/23) e che Parte_1
pagina 8 di 11 la procedura detta era sospesa per la definizione della procedura di concordato con riserva all'epoca pendente e successivamente per la definizione della presente procedura, ai sensi dell'art 49 co 1 CCII: tutto ciò premesso, dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato e ritenuto di non dover esaminare nel merito le restanti opposizioni all'omologa, si passerà ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale iscritta al PU n 40-2/2023
e depositata dal Pubblico Ministero in data 17.5.2024.
Va premesso che il contraddittorio sulla domanda si è regolarmente instaurato poiché
l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata nel corso del procedimento di concordato con riserva iscritto al n 40-1/2023.
Si deve ritenere inoltre che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
In primo luogo, è pacifico lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e la conseguente qualifica del debitore come imprenditore.
In tal senso la stessa domanda di apertura del concordato presentata da con Parte_1
la quale si dà atto della sussistenza dei requisiti detti.
Dall'esame della domanda, ma soprattutto del piano e della proposta, emerge chiaramente che i debiti scaduti e non pagati sono superiori ai 30.000 euro essendo il passivo della società pari a circa 19.000.000 euro.
Deve inoltre ritenersi provata la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza espressamente dichiarato nella domanda di concordato e, in ogni caso, deducibile dall'esame del piano di concordato che, a fronte del passivo pari a circa euro 19.000.000, proponeva un pagamento per circa 4.700.000 euro e dichiarava espressamente che, in assenza dell'omologa del concordato, la società non sarebbe stata in grado di proseguire la propria attività di impresa con il regolare pagamento dei propri debiti.
Visto l'art 49 e ritenuto dunque che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba essere accolta pagina 9 di 11
P. Q. M.
IL TRIBUNALE visti gli artt.1, 40, 48 e 49 CCII previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e disposto il rigetto dell'omologa
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avvto Filippo Bassu in Sassari;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina curatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 16.7.2025 ore 10.00, assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
pagina 10 di 11 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 31/03/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione procedure concorsuali riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di rigetto dell'omologazione del concordato in continuità proposto dalla Parte_1
domiciliata presso l'avvto Filippo Bassu VIA MANNO 11
[...] P.IVA_1
SASSARI con contestuale apertura della liquidazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va premesso che il presente procedimento di apertura del concordato ex art 84 CCII segue il procedimento di composizione negoziata della crisi conclusa con il diniego di conferma pagina 1 di 11 delle misure protettive e di concordato con riserva concluso con rinuncia da parte della società Parte_1
Con il ricorso ex art 84 co 2 CCII, oggetto del presente giudizio, ha Parte_1
presentato domanda per l'apertura del concordato in continuità e contestualmente ha depositato il piano e la proposta oltre all'attestazione e ai documenti di cui all'art 39 co 1
e 2 e 40 n 10 CCII.
Con decreto del 5.8.2024 il Tribunale dichiarava l'apertura del concordato e fissava i termini per l'espressione del voto (temine iniziale 27.11.2024 termine finale 10.12.2024).
In data 15.10.2024 il Commissario depositava la relazione ex art 105 CCII esprimendo parere negativo sulla fattibilità del piano e , al fine di adeguarsi alle Parte_1
osservazioni del commissario, in data 7.11.2024, presentava una modifica al piano e alla proposta ai sensi dell'art 105 co 4 CCII.
Successivamente alle modifiche proposte, il commissario presentava la relazione ex art
107 co 3 CCII, in data 13.11.2024, e la relazione definitiva in data 22.11.2024, ai sensi dell'art 107 co 6 CCII con le quali esprimeva parere positivo.
Alla luce del piano e della proposta come modificati e delle relazioni del commissario,
Agenzia Entrate e esprimevano parere contrario all'omologa del Controparte_1
concordato.
Va evidenziato inoltre che, nelle more delle operazioni di voto, stante la notifica di due avvisi di accertamento da parte di Agenzia Entrate a , e considerato che il Parte_1
debitore aveva omesso di indicare nel piano che erano stati notificati due schemi d'atto, veniva aperto il subprocedimento ex art 106 CCII che si concludeva escludendo l'esistenza di atti di frode.
All'esito della scadenza del termine per l'espressione del voto, visto l'art 48 CCII, il
Tribunale, dovrà dunque verificare la sussistenza dei presupposti per l'omologa alla luce delle opposizioni presentate.
***
pagina 2 di 11 Si esamineranno in primo luogo le contestazioni proposte da Agenzia Entrate, contenute nella dichiarazione negativa di voto depositata il 9.12.2024 e richiamate nelle memorie del 6.2.2025.
L'Agenzia Entrate propone diverse contestazioni nel merito del piano e della proposta e, in via preliminare, osserva che la modifica depositata in data 7.11.2024, in esito alla relazione negativa del commissario, costituisce una modifica sostanziale che, ai sensi dell'art 87 co 3 CCII, doveva essere accompagnata dalla relazione del professionista che invece mancava.
contesta le allegazioni ritenendo che le modifiche apportate non possano Parte_1
essere considerate sostanziali, pur dando atto di aver notevolmente modificato il piano escludendo il credito di imposta, riducendo la percentuale di soddisfacimento dei debitori e modificando le classi.
Il commissario, con la relazione definitiva del 20.1.2025 ha espresso parere positivo sul piano e la proposta ma ha rilevato nel contempo che la modifica al piano non era accompagnata dall'attestazione del professionista.
Sul punto si è “rimesso al Tribunale” ma ha osservato che con la proposta integrativa “la società non ha incluso l'uso del credito d'imposta, facendo si che i flussi della continuità si siano corrispondentemente ridotti ed ha conseguentemente modificato in peius le percentuali da assegnare ai creditori. Modifiche sono state fatte per le classi poiché nel piano aggiuntivo la classe nei previdenziali e stata sdoppiata nella classe 5 a debiti verso enti previdenziali (grado di privilegio dell'art 2753cc) e classe 5 b (grado di privilegio art 2754 cc)”.
Tutto ciò premesso, si deve ritenere che le modifiche apportate al piano e alla proposta siano sostanziali per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che, con la relazione ex art 105 CCII del 14.10.2024, il commissario aveva rilevato numerose criticità del piano e della proposta che possono essere così riassunte:
1) Inserimento della polizza vita dell'amministratore tre le immobilizzazioni finanziarie pagina 3 di 11 Il commissario rilevava che erroneamente era stato incluso tra le immobilizzazioni finanziarie il credito che la società vantava per accantonamenti per polizza vita dell'amministratore di ammontare pari ad Euro 23.662,90, e aveva rilevato che l'art. 18 del contratto di assicurazione prevede che il contraente possa procedere al riscatto della polizza sostenendo una penale del 5% dei premi versati previa liquidazione del portafoglio titoli investiti dall'assicurazione.
Osservava che non era stata allegata al piano di concordato una richiesta in tal senso rivolta all'assicurazione con indicazione della società quale beneficiario del riscatto della polizza.
2) Erronea allocazione del Fondo di Garanzia PMI
Considerato che era beneficiario di un finanziamento garantito dal Fondo di Parte_1
Garanzia PMI (all'80%), essendo verosimile che la banca escuterà la garanzia (pari all'80
%) dal Fondo, la procedura avrebbe dovuto registrare una passività potenziale per l'importo che sarà richiesto dal Fondo di garanzia PMI, che dovrà essere allocato in apposita classe del piano con il grado di privilegio previsto dall'art. 2777 u.c. CC.
Rilevato che l'art. 85, comma 2, CCII stabilisce il classamento obbligatorio per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, il commissario ha rettificato l'elenco dei creditori legittimati al voto prevendendo la scissione della classe denominata nel piano “CLASSE
N. 4 Fondo di Garanzia L. 663/96 (MCC)” in:
• Classe n. 4 ospitante i creditori per garanzie escusse (Mediocredito Centrale e Confidi
Sardegna) che vantano il privilegio generale ex art. 2777 ultimo comma CC;
• Classe n. 4 bis ove sono collocati, con efficacia limitata ai soli fini della votazione, le
Banche per la quota di credito coperta dalla garanzia del Fondo di cui alla L. 662/1996 ma non ancora escussa.
3) Erronea compensazione tra i crediti di imposta di verso lo Stato Parte_1
e i crediti tributari
pagina 4 di 11 Osservava il commissario che non potevano essere portati in compensazione i crediti di imposta vantati nei confronti dello Stato in quanto l'art 37 co 49 quinquies DL 223/2006
e successive modifiche vietava la compensazione in presenza di carichi fiscali iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000.
Poiché la presentava carichi a ruolo maggiori di tale importo, sia nel debito Parte_1
integrale nei confronti dell (nel piano è quantificato in Controparte_2
Euro 3.957.708,31) che nell'importo falcidiato (Euro 3.957.708,3) il credito di imposta pari ad euro 1.085.659 non poteva essere portato in compensazione rispetto al credito Contr vantato dal .
4) Determinazione flusso della continuità da 4.514.046 a 1.319.265.
Il commissario aveva rideterminato il flusso derivante dalla continuità riducendolo come detto.
5) Non rispondenza tra il riparto previsto nell'ipotesi liquidatoria e nell'ipotesi concordataria
Il commissario osservava che il pagamento dei debiti secondo la graduatoria della liquidazione non era stato rispettato nel piano di concordato.
Infatti, i debiti con il privilegio dell'art. 2751 bis n. 2) CC che nel riparto della liquidazione giudiziale sono stati pagati al 100% (Euro 16.174,19) nel riparto del concordato preventivo vengono pagati al 40% (Euro 6.469,68) in luogo del 100%.
Allo stesso modo, i crediti nei confronti degli agenti (art. 2751 bis n. 3) e degli artigiani
(art. 2751 bis n. 5), che sono stati accorpati in un'unica classe (classe 3 artigiani, agenti e professionisti), sono stati soddisfatti per Euro 55.705,59 (40% del credito), mentre nella liquidazione giudiziale erano beneficiari di una quota di riparto del 100% (Euro
139.263,98).
6) Rideterminazione dei crediti verso clienti
pagina 5 di 11 Il commissario li aveva rideterminati riducendoli del 25%.
***
Alla luce delle precedenti considerazioni, in data 7.11.2024, il debitore ha depositato il piano e la proposta modificati recependo, in parte, le osservazioni del commissario.
Nel nuovo piano ha modificato il valore delle immobilizzazioni materiali da 101.983,80
a 355.589; ha preso atto dell'inesigibilità del credito relativo all'assicurazione sulla vita dell'amministratore e ha avviato la procedura per il riscatto;
ha preso atto della svalutazione dei crediti verso i clienti da 862.748,59 a 688.290,73; della rettifica dei debiti verso i dipendenti da 739.071,45 a 759.185,07; della rettifica del debito tributario dal 6.331.035 a 6.454.569,90; della rettifica dei debiti verso i professionisti da 16.174,19 a 52.740,49; ha modificato il piano escludendo il credito di imposta dagli asset disponibili con una conseguente riduzione del soddisfacimento dei creditori per euro 1.085.659;
Ha indicato ricavi per il triennio 2024-2026 inferiori rispetto alla prima stesura.
Ha inoltre modificato le classi previste nella prima stesura del piano e precisamente: la classe 5 Enti previdenziali e assistenziali per contributi e somme aggiuntive per cui era previsto il pagamento al 40% entro 180 giorni è stata sdoppiata con il piano aggiornato nella classe 5-a Debiti verso Enti previdenziali (grado di privilegio dell'art. 2753 CC) con pagamento al 16% e classe 5-b (grado di privilegio art 2754 CC) con pagamento al
15,4%
Nel piano aggiornato non è prevista la classe 9 per i crediti tributari degradati, la classe 10 per i crediti previdenziali degradati né la classe 11 per i crediti da imposte locali degradati, che nel piano originario avevano una percentuale di soddisfazione del
31% e che passano, nella nuova versione, al chirografo con percentuale di soddisfazione del 10,43;
pagina 6 di 11 la classe n 12 fornitori strategici prevedeva un soddisfacimento al 25% che passa nella nuova versione del piano al 14% così come la classe 14 Provincia Sassari; la classe 15 passa dal 20% al 10,43%; la classe chirografi passa dal 20% al 10,43%.
Dalle precedenti considerazioni emerge che, in esito alle osservazioni del commissario contenute nella relazione ai sensi dell'art 105 CCII, , in applicazione del Parte_1
disposto dell'art 105 co 4 CCII, ha depositato un piano ed una proposta recante modifiche rilevanti.
Considerato che il passivo concordatario è pari ad euro 19.066.966,03 e che il realizzo concordatario è pari ad euro 4.722.722 è evidente che l'esclusione del credito di imposta
(pari ad oltre un milione di euro) ha un'incidenza rilevante sul soddisfacimento dei creditori e sulla formazione delle classi.
Dal confronto tra le due proposte emerge chiaramente che l'esclusione del credito di imposta dalle risorse disponibili per la procedura ha determinato una modifica delle classi dei creditori e una notevole riduzione del soddisfacimento dei creditori e dunque una modifica sostanziale della proposta che giustificavano, ai sensi dell'art 87 co 3 CCII,
l'attestazione del professionista indipendente che invece non è stata depositata.
Sul punto si rileva che, in sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, spetta al giudice, tra l'altro, “il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del
"consenso" dei creditori. Posta la detta esigenza di completezza informativa, ne segue che non può non ritenersi, ai sensi della norma della L. Fall., art. 161, comma 3, ultimo periodo ("analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano"), "sostanziale" la modifica che introduca degli elementi e dati
"nuovi", come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano...” (Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, n.30627sul concordato ante riforma).
pagina 7 di 11 L'assenza dell'attestazione del professionista porta a ritenere che le rilevanti modifiche apportate e incidenti sulle classi e sul soddisfacimento non siano state verificate dal professionista sotto il profilo della correttezza e della fattibilità con la conseguenza che la domanda come modificata non può essere ammessa.
Ad ulteriore conferma della rilevanza delle modifiche apportate si consideri che il piano aggiornato è stato valutato positivamente dallo stesso commissario che, modificando radicalmente il precedente parere, ha espresso parere positivo.
Si deve concludere che la mancanza della detta relazione comporta l'inammissibilità del piano, poiché la relazione del professionista è sia presupposto oggetto di verifica, sia requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo.
Considerato che, ai sensi dell'art. 47, IV comma, CCI, inoltre, il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al primo comma, dichiara inammissibile la proposta;
che tra i presupposti oggetto di verifica vanno ricomprese anche le disposizioni che disciplinano la domanda sotto il profilo procedurale e stabiliscono il necessario contenuto del piano e, in particolare, gli artt. 39, 40, 44, 85 e 87 CCI (norma quest'ultima che al terzo comma si occupa dell'attestazione); che l'art. 106, II comma, CCI, stabilisce che il tribunale deve sempre revocare l'ammissione al concordato "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste dagli articoli da 84 a 88" e, quindi, anche quando difetta - sotto il profilo documentale o contenutistico — l'attestazione richiamata dall'art. 87 CCI;
considerato altresì che, ai sensi dell'art 48 co 6 CCII, “se il tribunale non omologa il concordato preventivo…soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art 49 co 1 e 2 CCII”; osservato che, in data 17.5.2025, intervenendo nel procedimento iscritto al n 40-1/2023, il pubblico ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
(domanda successivamente iscritta nel procedimento iscritto 40-2/23) e che Parte_1
pagina 8 di 11 la procedura detta era sospesa per la definizione della procedura di concordato con riserva all'epoca pendente e successivamente per la definizione della presente procedura, ai sensi dell'art 49 co 1 CCII: tutto ciò premesso, dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato e ritenuto di non dover esaminare nel merito le restanti opposizioni all'omologa, si passerà ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale iscritta al PU n 40-2/2023
e depositata dal Pubblico Ministero in data 17.5.2024.
Va premesso che il contraddittorio sulla domanda si è regolarmente instaurato poiché
l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata nel corso del procedimento di concordato con riserva iscritto al n 40-1/2023.
Si deve ritenere inoltre che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
In primo luogo, è pacifico lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e la conseguente qualifica del debitore come imprenditore.
In tal senso la stessa domanda di apertura del concordato presentata da con Parte_1
la quale si dà atto della sussistenza dei requisiti detti.
Dall'esame della domanda, ma soprattutto del piano e della proposta, emerge chiaramente che i debiti scaduti e non pagati sono superiori ai 30.000 euro essendo il passivo della società pari a circa 19.000.000 euro.
Deve inoltre ritenersi provata la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza espressamente dichiarato nella domanda di concordato e, in ogni caso, deducibile dall'esame del piano di concordato che, a fronte del passivo pari a circa euro 19.000.000, proponeva un pagamento per circa 4.700.000 euro e dichiarava espressamente che, in assenza dell'omologa del concordato, la società non sarebbe stata in grado di proseguire la propria attività di impresa con il regolare pagamento dei propri debiti.
Visto l'art 49 e ritenuto dunque che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale debba essere accolta pagina 9 di 11
P. Q. M.
IL TRIBUNALE visti gli artt.1, 40, 48 e 49 CCII previa dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e disposto il rigetto dell'omologa
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avvto Filippo Bassu in Sassari;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina curatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 16.7.2025 ore 10.00, assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
pagina 10 di 11 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 31/03/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
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