TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 685/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 7 ottobre 2025
e promossa da:
CF - nata a [...] ed in data 15.05.1993, residente Controparte_1 C.F._1 in Lamezia Terme, Contrada Caria n. 461, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Mariangela
PROCOPIO - CF - PEC - che la rappresenta e la difende C.F._2 Email_1 giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
- CF - nato a [...] ed in data 01.03.1995, residente in CP_2 C.F._3
Lamezia Terme, Contrada Caria n. 461;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7 ottobre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 giugno 2025, la sig.ra esponeva: Controparte_1
“1. la IG.ra ed il IG. hanno contratto matrimonio in data 22.9.2021 in Lamezia Controparte_1 CP_2
Terme, atto N. 33 parte 1 - anno 2021 - Comune di Lamezia Terme (CZ) - Ufficio 2, come da allegato n. 1, ed i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. dall'unione non sono nati figli;
3. la IG.ra è attualmente inoccupata, mentre il IG è attualmente dipendente presso il Controparte_1 CP_2 punto vendita Idealottica s.r.l., sito all'interno del parco commerciale “Le Fontane” di Catanzaro con il ruolo di commesso;
4. i coniugi risultano residenti in [...], Contrada Caria n. 461, ma sono di fatto domiciliati in Pianopoli, Vico Storto n. 3 in un'abitazione di proprietà della famiglia del IG;
5. nel corso del tempo, CP_2
l'affectio coniugalis è venuta meno tra i coniugi, come più volte rappresentato dalla al marito;
6. CP_1
1 quest'ultimo talvolta ha minimizzato la cosa ovvero non ha proprio risposto alle segnalazioni della moglie in merito;
altre volte, è pervenuto alla medesima conclusione, salvo poi ritirare quanto affermato - si allega all'uopo richiesta di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascuna parte al fine di concludere un accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza, che però non ha avuto alcun seguito, all. doc. 2; 7. la ricorrente ha tentato di far ragionare il coniuge sulla necessità di addivenire ad una separazione consensuale, anche per esigenze di celerità e di economia processuale, ma il predetto si è opposto;
8. è interesse della IG.ra giungere alla pronuncia di Controparte_1 separazione personale dal coniug;
9. non esistono allo stato altri procedimenti aventi ad oggetto, CP_2 in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse relative alla separazione personale delle parti in causa;
10. la ricorrente non intende avanzare alcuna domanda di natura economica o sull'assegnazione della casa coniugale, essendo interessata alla sola pronuncia sullo status, motivo per cui non si allega al presente ricorso la documentazione di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c., riservandosi l'eventuale produzione nei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., anche in relazione all'eventuale costituzione del resistente” (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale, una pronuncia, sostanzialmente, sul solo status, ovvero “dichiarare la separazione personale dei coniugi , c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
15.05.1993 e , c.f. entrambi residenti in [...], Contrada Caria CP_2 C.F._3
n. 461 ed entrambi con domicilio in Pianopoli, Vico Storto n. 3, per le motivazioni di cui in narrativa”.
All'udienza del 7 ottobre 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale - nonostante la regolarità della notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza - non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che, ad ogni modo, non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente in udienza.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuto la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4°,
c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dall'atteggiamento disinteressato di parte resistente a costituirsi) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta – sostanzialmente sul solo status - deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
La stessa non ha infatti avanzato alcuna differente richiesta rispetto a quella sul mero status, dal momento che la casa coniugale appartiene ed è attualmente occupata dal marito;
casa coniugale dalla quale la stessa
2 ha inteso volontariamente allontanarsi andando a vivere presso la residenza della madre, dalla quale viene - per sua stessa ammissione anche mantenuta, pur essendo alla ricerca di fruttuosa occupazione.
2. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_2
2) PRONUNCIA la separazione personale tra - CF - e Controparte_1 C.F._1 CP_2
- CF – (matrimonio civile celebrato in data 22/09/2021 in Lamezia Terme
[...] C.F._3
(CZ) - Atto N. 33 parte 1 - anno 2021 - Comune di LAMEZIA TERME (CZ) - Ufficio 2);
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 7 ottobre
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
3