Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/1969, n. 441
CASS
Sentenza 8 febbraio 1969

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Il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora la procura al difensore apposta a margine del ricorso originale depositato dopo la notifica, non sia stata in alcun modo trascritta nella copia dell'atto notificato al resistente e non sia dato, da altri elementi sicuri ed univoci contenuti nella detta copia, acquisire la certezza che il mandato sia stato, in effetti, conferito nella Forma prescritta in data anteriore alla notifica. ( V 1965/68, mass n 333990 1765/68, mass n 333661 2972/67, mass n 330662 2584/67, mass n 329945 1692/66, mass n 323311).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/02/1969, n. 441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 441
    Data del deposito : 8 febbraio 1969

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