Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 20759
CASS
Sentenza 3 ottobre 2007

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Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito).

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  • 1Continenza: ecco come opera in caso di procedimento monitorioAccesso limitato
    Tiziana Di Mauro · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 20759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20759
Data del deposito : 3 ottobre 2007

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