Sentenza 3 ottobre 2007
Massime • 1
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito).
Commentario • 1
- 1. Continenza: ecco come opera in caso di procedimento monitorioAccesso limitatoTiziana Di Mauro · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/2007, n. 20759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20759 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE IT, elettivamente domiciliato in ROMA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocata CAMICI GIAMMARIA, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MARCONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET LA, ET AU, ME AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difesi dall'avvocato DE STASIO GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1183/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile, emessa il 10/05/02, depositata il 28/09/02, R.G. 1783/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 10/07/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10 maggio - 28 settembre 2002 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Livorno del 6 giugno 2000, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente di quel Tribunale in data 13 aprile 1992, ritenendo il rapporto di continenza tra i due procedimenti: il primo, pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, iniziato a seguito della opposizione ad esecuzione con atto di citazione notificato il 2 gennaio 1992 (per il precetto posto alla base del quale erano stati utilizzati gli stessi vaglia cambiari azionati con il ricorso per decreto ingiuntivo) e l'opposizione a decreto ingiuntivo del 13 aprile 1992. Avverso tale decisione il ER ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la illegittimità della sentenza di appello per violazione dell'art. 39 c.p.c.. La soluzione adottata dalla Corte fiorentina, ad avviso del ricorrente, sarebbe in aperto contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte.
Una volta, infatti, che sia stato preventivamente proposto il giudizio di opposizione a precetto, anche ad ammettere il rapporto di continenza (traducendosi il giudizio di opposizione a precetto in una ordinaria azione di accertamento negativo del credito), si richiede comunque - ai fini della continenza - che il giudice preventivamente adito sia competente anche per la domanda successivamente proposta per materia e valore.
Ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie.
In questo, la pendenza contemporanea dei due giudizi (l'uno innanzi al Tribunale di Livorno, l'altro davanti a quello di Grosseto) poteva influire esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno dei procedimenti e sul contenuto delle decisioni da adottare nell'uno e nell'altro. Doveva, pertanto, escludersi che i giudici di appello potessero dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo aveva emesso.
Con il secondo motivo, proposto tuttavia dal ricorrente in via del tutto subordinata, si deduce che l'opposto (il ER) aveva fatto acquiescenza alla eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, avendo richiesto la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale di Grosseto avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare cessata la materia del contendere non ponendosi più alcuna questione circa la efficacia dei titoli cambiari e del precetto o sulla legittimità dell'azione esecutiva.
In ogni caso, il ricorrente chiede la sospensione del presente giudizio, in attesa di definizione della causa relativa a precetto, attualmente pendente in Cassazione.
Resistono gli intimati, AU FA, RO FA e AN ME, nella loro qualità di eredi di IO FA, con controricorso, illustrato da memoria.
Il Procuratore Generale della Repubblica ha concluso per iscritto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso in Camera di Consiglio.
Osserva il Collegio: il ricorso - come rilevato dalla Procura Generale presso questa Corte - appare manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che nel caso in cui la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, deve essere riconosciuta la incompetenza del giudice del provvedimento monitorio e quello dell'opposizione deve dichiarare, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso.
Il giudizio di opposizione a precetto cambiario costituisce un ordinario giudizio di cognizione, volto a negare l'esistenza del credito fatto valere con la richiesta di pagamento.
È pertanto indiscutibile che possa sussistere un rapporto di continenza anche tra una causa di opposizione all'esecuzione, precedentemente instaurata,ed una successiva causa di opposizione a decreto ingiuntivo, quando nella prima siano state proposte eccezioni che implicano gli stessi accertamenti richiesti nella seconda causa (Cass. 21 novembre 2000 n. 5235, 5 maggio 1998 n. 4525, 6 febbraio 1998 n. 1208). Anche quando la opposizione a precetto e la opposizione a decreto ingiuntivo abbiano ad oggetto domande contrapposte, fondate sul medesimo rapporto negoziale, l'attrazione di una lite nell'altra si impone per realizzare l'economia dei giudizi e per evitare, nello stesso tempo, la contraddittorietà dei giudicati, salvo l'ipotesi che l'opposizione all'esecuzione riguardi solo aspetti processuali della promovibilità della esecuzione forzata (Cass. 19 luglio 2005 n. 15190). Secondo l'insegnamento più recente di questa Corte, se alla data di notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, è pendente, davanti ad altro giudice, in sede di cognizione ordinaria, altra domanda la cui causa petendi è identica (in tutto o in parte) a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum è contenuto quella della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto rimetterla all'altro giudice, dichiarando la incompetenza del giudice che ha emesso il decreto (Cass. S.U. 23 luglio 2001 n. 10011; Cfr. Cass. nn. 26097 del 30 novembre 2005, 1651 del 2005, 26087 del 2004 e 10981 del 2003). Nello stesso senso, cfr., in precedenza, Cass. nn. 5235 del 21 aprile 2000, 13950, 15020 e 15525 del 2000, 7 dicembre 2000 n. 15525, 21 novembre 2000 n. 15020, 6 ottobre 1999 n. 11119, 27 marzo 1996 n. 2709 secondo le quali, in caso di "accertamento del rapporto di continenza, il giudice dell'opposizione deve dichiarare la propria incompetenza e conseguentemente la nullità del decreto, incorrendo, in caso contrario, in un vizio di omessa pronuncia".
Nessuna censura merita pertanto la decisione impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione di tale principio giurisprudenziale. Deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso (con il quale si richiede la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di questa Corte sull'altro ricorso proposto dal ER avverso la decisione n. 1920 del 2001 della Corte di Appello di Firenze: del quale - tra l'altro - non è stata neppure dimostrata in alcun modo la pendenza dinanzi a questa Corte).
Quanto alla dedotta acquiescenza prestata dalla parte opposta all'eccezione di prescrizione della azione cambiaria e alla richiesta di cessazione della materia del contendere, si tratta di questioni inammissibili, in quanto del tutto nuove, che non risultano essere state dibattute nel giudizio di primo grado, ne' in sede di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) di cui Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per onorari di avvocato oltre spese processuali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007