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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/08/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13369/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. NICOLACI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
DAGLIO EMANUELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“che codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di scioglimento del matrimonio in data
11/06/2018, voglia:
1) disporre la revoca dell'assegno di divorzio di cui è onerato il sig. in favore Parte_1 della sig.ra ; CP_1
2) condannare la sig.ra a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di assegno divorzile CP_1
a far data dal momento in cui il contratto di lavoro part time è stato trasformato in full time con stipendio lordo di € 3.300 mensile e quindi € 5.200, annui (€ 400,00 x 12 mensilità) per 6 annualità pari ad € 31.200,00 o la veriore somma che il Giudice riterrà equa;
3) onerare la sig.ra a versare al sig. una somma a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non Per_1 inferiore ad euro 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo di Intesa, da sostenersi per il medesimo.”
Per parte resistente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- dato atto della spontanea rinuncia all'assegno divorzile da parte della signora a CP_1 partire dal mese di febbraio 2024, respingere l'avversa domanda di restituzione somme, stante il carattere infondato di tale pretesa in fatto e in diritto;
- dichiarare la signora tenuta al pagamento di € 300,00 mensili (o veriore somma, CP_1 anche inferiore, accertanda in corso di causa), a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, Persona_2 straordinarie, scolastiche, ludiche, sportive e ricreative preventivamente concordate, salvo quelle necessitate e urgenti, e successivamente documentate), finché il predetto manterrà lo status di studente e/o finché il medesimo non sarà autonomo dal punto di vista economico, da versarsi al diretto interessato su conto corrente ad egli intestato, stante la maggiore età del beneficiario.
Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre integrazione forfettaria, CPA e IVA.”
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2882 del 11/6/2018 il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno divorzile e la condanna di controparte a restituire quando indebitamente percepito a tale titolo (per l'importo di complessivi 31.200 euro) nonché a versare al ricorrente un contributo al mantenimento per il figlio
, maggiorenne non economicamente indipendente, dell'importo di 600 euro (oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie).
Con comparsa del 12/5/2025 si costituiva in giudizio dando atto di aver CP_1 spontaneamente rinunciato all'assegno divorzile a far data dal mese di febbraio 2024 e chiedendo di rigettare la domanda di restituzione dell'indebito, nonché di contenere l'importo del contributo al mantenimento del figlio – da versare, in ogni caso, direttamente allo stesso – entro la somma di 300 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
All'udienza del 12/6/2025 le parti venivano sentite e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria
(anche attesa la rinuncia di entrambe le parti alle relative istanze), venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'assegno divorzile
In punto revoca dell'assegno divorzile, si deve anzitutto osservare che una recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che i provvedimenti di revisione per
“giustificati motivi” delle sentenze di divorzio – le quali hanno forza di giudicato, ancorché rebus sic stantibus – hanno decorrenza, di regola, dal momento della decisione oppure, tutt'al più, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza invece che possa rilevare in alcun modo, a questi fini, il momento di verificazione del sopravvenuto mutamento nelle circostanze di fatto (v. ad esempio
Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024 (Rv. 670273 - 01): “[…] In sede di revisione, infatti, vale il principio secondo cui il diritto a percepire l'assegno di divorzio di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015)
[…]”).
Nel caso di specie, atteso l'accordo delle parti sul punto, si deve senz'altro revocare l'assegno che la sentenza di divorzio aveva attribuito alla . Nondimeno, in considerazione di quanto sopra, la CP_1 decorrenza di tale revoca non potrà essere anticipata a prima del momento di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (23/7/2024).
Ai predetti fini, dunque, non risulta necessario determinare il preciso momento in cui sono venuti meno i presupposti di fatto per la corresponsione dell'assegno divorzile alla (vuoi che si tratti CP_1 di quando quest'ultima ha spontaneamente rinunciato al divorzile, vuoi di quando è passata da un contratto di lavoro part-time a uno full-time, vuoi di quando ha iniziato a convivere more uxorio).
Tale accertamento risulta invece necessario per valutare la fondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta da parte ricorrente, inammissibile in questa sede, atteso che si tratta di pretesa da far valere non attraverso il rito speciale della famiglia, bensì secondo le forme ordinarie del giudizio di cognizione.
Sul mantenimento del figlio
In punto mantenimento del figlio (nato il [...]), bisogna osservare anzitutto che la Per_1 sentenza di divorzio aveva disposto – sulla base dell'accordo delle parti – un assegno di 600 euro mensili che il padre avrebbe dovuto versare alla madre. Ciò a fronte dell'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e visite paterne secondo calendario c.d. standard.
Ora, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza risulta che, nel periodo di tempo trascorso dalla pronuncia di divorzio, si sono verificate le seguenti rilevanti modifiche nelle circostanze di fatto: il figlio ha raggiunto la maggiore età – pur rimanendo Per_1 economicamente non indipendente – e si è trasferito a vivere presso il padre, interrompendo ogni rapporto con la madre;
la , dal canto suo, è passata da un contratto di lavoro part-time a uno CP_1 full time con retribuzione mensile media di circa 2500 euro e ha iniziato a convivere col nuovo compagno, col quale divide le spese abitative per l'importo pro quota di circa 350 euro mensili. Non risultano significativamente cambiate, invece, le condizioni economiche del padre, che continua a guadagnare intorno ai 2500 euro netti mensili ed è proprietario/comproprietario di svariati immobili, tra cui quello adibito a sua abitazione principale.
In considerazione di quanto sopra – e in particolare del miglioramento delle condizioni economiche della resistente e della drastica riduzione dei tempi di incontro tra questa ed – ritiene il Per_1
Collegio di dover porre a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio dell'importo rivalutabile di 500 euro mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie (percentuale sulla quale, peraltro, c'è accordo delle parti). Deve precisarsi che tale contributo andrà versato al padre e non al figlio – atteso che i due pacificamente convivono e che il secondo non si è costituito nel presente giudizio per chiedere il versamento diretto (in tal senso si v., ex multis, Cass. civ., Sez. 1
- , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, Rv. 663110 - 01) – e che la relativa decorrenza non potrà essere anticipata rispetto al momento di proposizione della domanda, per le stesse ragioni già enunciate in relazione alla revisione dell'assegno divorzile.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della resistente: ciò in considerazione del fatto che quest'ultima si vede revocare l'assegno divorzile che le spettava (al quale nondimeno aveva già rinunciato) e soccombe in misura maggiore del ricorrente in punto quantum del mantenimento per il figlio, ferma restando la soccombenza del ricorrente sulla domanda di ripetizione dell'indebito. Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'assenza di memorie conclusive, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 2882 del 11/6/2018 del Tribunale di Torino:
REVOCA, a far data da agosto 2024, l'assegno divorzile dovuto da a Parte_1
. CP_1
DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte ricorrente.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016;
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a la CP_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 1.270,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 13369/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. NICOLACI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
DAGLIO EMANUELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“che codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di scioglimento del matrimonio in data
11/06/2018, voglia:
1) disporre la revoca dell'assegno di divorzio di cui è onerato il sig. in favore Parte_1 della sig.ra ; CP_1
2) condannare la sig.ra a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di assegno divorzile CP_1
a far data dal momento in cui il contratto di lavoro part time è stato trasformato in full time con stipendio lordo di € 3.300 mensile e quindi € 5.200, annui (€ 400,00 x 12 mensilità) per 6 annualità pari ad € 31.200,00 o la veriore somma che il Giudice riterrà equa;
3) onerare la sig.ra a versare al sig. una somma a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non Per_1 inferiore ad euro 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo di Intesa, da sostenersi per il medesimo.”
Per parte resistente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- dato atto della spontanea rinuncia all'assegno divorzile da parte della signora a CP_1 partire dal mese di febbraio 2024, respingere l'avversa domanda di restituzione somme, stante il carattere infondato di tale pretesa in fatto e in diritto;
- dichiarare la signora tenuta al pagamento di € 300,00 mensili (o veriore somma, CP_1 anche inferiore, accertanda in corso di causa), a titolo di contributo al mantenimento del figlio
(oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, Persona_2 straordinarie, scolastiche, ludiche, sportive e ricreative preventivamente concordate, salvo quelle necessitate e urgenti, e successivamente documentate), finché il predetto manterrà lo status di studente e/o finché il medesimo non sarà autonomo dal punto di vista economico, da versarsi al diretto interessato su conto corrente ad egli intestato, stante la maggiore età del beneficiario.
Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre integrazione forfettaria, CPA e IVA.”
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2882 del 11/6/2018 il Tribunale di Torino pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio, instando in particolare per la revoca dell'assegno divorzile e la condanna di controparte a restituire quando indebitamente percepito a tale titolo (per l'importo di complessivi 31.200 euro) nonché a versare al ricorrente un contributo al mantenimento per il figlio
, maggiorenne non economicamente indipendente, dell'importo di 600 euro (oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie).
Con comparsa del 12/5/2025 si costituiva in giudizio dando atto di aver CP_1 spontaneamente rinunciato all'assegno divorzile a far data dal mese di febbraio 2024 e chiedendo di rigettare la domanda di restituzione dell'indebito, nonché di contenere l'importo del contributo al mantenimento del figlio – da versare, in ogni caso, direttamente allo stesso – entro la somma di 300 euro mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie).
All'udienza del 12/6/2025 le parti venivano sentite e all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria
(anche attesa la rinuncia di entrambe le parti alle relative istanze), venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'assegno divorzile
In punto revoca dell'assegno divorzile, si deve anzitutto osservare che una recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che i provvedimenti di revisione per
“giustificati motivi” delle sentenze di divorzio – le quali hanno forza di giudicato, ancorché rebus sic stantibus – hanno decorrenza, di regola, dal momento della decisione oppure, tutt'al più, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza invece che possa rilevare in alcun modo, a questi fini, il momento di verificazione del sopravvenuto mutamento nelle circostanze di fatto (v. ad esempio
Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5170 del 27/02/2024 (Rv. 670273 - 01): “[…] In sede di revisione, infatti, vale il principio secondo cui il diritto a percepire l'assegno di divorzio di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015)
[…]”).
Nel caso di specie, atteso l'accordo delle parti sul punto, si deve senz'altro revocare l'assegno che la sentenza di divorzio aveva attribuito alla . Nondimeno, in considerazione di quanto sopra, la CP_1 decorrenza di tale revoca non potrà essere anticipata a prima del momento di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (23/7/2024).
Ai predetti fini, dunque, non risulta necessario determinare il preciso momento in cui sono venuti meno i presupposti di fatto per la corresponsione dell'assegno divorzile alla (vuoi che si tratti CP_1 di quando quest'ultima ha spontaneamente rinunciato al divorzile, vuoi di quando è passata da un contratto di lavoro part-time a uno full-time, vuoi di quando ha iniziato a convivere more uxorio).
Tale accertamento risulta invece necessario per valutare la fondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta da parte ricorrente, inammissibile in questa sede, atteso che si tratta di pretesa da far valere non attraverso il rito speciale della famiglia, bensì secondo le forme ordinarie del giudizio di cognizione.
Sul mantenimento del figlio
In punto mantenimento del figlio (nato il [...]), bisogna osservare anzitutto che la Per_1 sentenza di divorzio aveva disposto – sulla base dell'accordo delle parti – un assegno di 600 euro mensili che il padre avrebbe dovuto versare alla madre. Ciò a fronte dell'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e visite paterne secondo calendario c.d. standard.
Ora, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza risulta che, nel periodo di tempo trascorso dalla pronuncia di divorzio, si sono verificate le seguenti rilevanti modifiche nelle circostanze di fatto: il figlio ha raggiunto la maggiore età – pur rimanendo Per_1 economicamente non indipendente – e si è trasferito a vivere presso il padre, interrompendo ogni rapporto con la madre;
la , dal canto suo, è passata da un contratto di lavoro part-time a uno CP_1 full time con retribuzione mensile media di circa 2500 euro e ha iniziato a convivere col nuovo compagno, col quale divide le spese abitative per l'importo pro quota di circa 350 euro mensili. Non risultano significativamente cambiate, invece, le condizioni economiche del padre, che continua a guadagnare intorno ai 2500 euro netti mensili ed è proprietario/comproprietario di svariati immobili, tra cui quello adibito a sua abitazione principale.
In considerazione di quanto sopra – e in particolare del miglioramento delle condizioni economiche della resistente e della drastica riduzione dei tempi di incontro tra questa ed – ritiene il Per_1
Collegio di dover porre a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio dell'importo rivalutabile di 500 euro mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie (percentuale sulla quale, peraltro, c'è accordo delle parti). Deve precisarsi che tale contributo andrà versato al padre e non al figlio – atteso che i due pacificamente convivono e che il secondo non si è costituito nel presente giudizio per chiedere il versamento diretto (in tal senso si v., ex multis, Cass. civ., Sez. 1
- , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021, Rv. 663110 - 01) – e che la relativa decorrenza non potrà essere anticipata rispetto al momento di proposizione della domanda, per le stesse ragioni già enunciate in relazione alla revisione dell'assegno divorzile.
Sulle spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della resistente: ciò in considerazione del fatto che quest'ultima si vede revocare l'assegno divorzile che le spettava (al quale nondimeno aveva già rinunciato) e soccombe in misura maggiore del ricorrente in punto quantum del mantenimento per il figlio, ferma restando la soccombenza del ricorrente sulla domanda di ripetizione dell'indebito. Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'assenza di memorie conclusive, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 3.809,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 2882 del 11/6/2018 del Tribunale di Torino:
REVOCA, a far data da agosto 2024, l'assegno divorzile dovuto da a Parte_1
. CP_1
DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte ricorrente.
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016;
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a la CP_1 Parte_1 restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 1.270,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde