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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 93/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MODENA
Sezione terza civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Rel.
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento unitario per la dichiarazione dello stato di insolvenza:
n. 93/2025 r.g. P.U. sub 1 promossa dal Dott. (c.f. Parte_1
, con studio in Bologna (BO), Via Castiglione, n. 11, in C.F._1 qualità di Commissario Liquidatore; nei confronti di
(c.f./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio, n. 58/C, posta in P.IVA_1 liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale con 82/2025 del
14.02.2025;
letta l'istanza per la dichiarazione di insolvenza depositata dal Commissario liquidatore in data 25.3.2025; considerato che nei confronti della cooperativa è stata aperta procedura di L.C.A. con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 82/2025 del 14.02.2025; verificata l'integrità del contraddittorio, anche nei confronti del precedente amministratore, , regolarmente citato in giudizio e non comparso;
Controparte_2
esaminata la documentazione acquisita;
visto il parere favorevole del Ministero agli atti, in cui si dà atto che al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa la cooperativa si trovava in una grave situazione debitoria, tale per cui non sussistono elementi ostativi alla dichiarazione dello stato di insolvenza;
rilevato che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, allegato all'istanza, si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.066.461,00, si riscontra una massa debitoria di €
1.308.800.00 ed un patrimonio netto negativo di € -242.579,00; considerato che, per giurisprudenza pacifica, i presupposti oggettivi per la dichiarazione dello stato di insolvenza sono i medesimi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) CCI, senza che vi sia la necessità di vagliare alcun requisito ulteriore (sul punto, vedasi, Corte Cost., sent. n. 93/2022); ed in particolare, che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b), in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr.
Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019). “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr.
Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019); ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza, al tempo in cui è stata disposta la L.C.A.
(14.2.2025), è resa evidente, oltre che dagli elementi summenzionati, dall'esposizione debitoria allora maturata (oltre 1.286.354,00 di euro), in assenza di liquidità sufficiente per poter far fronte ai debiti contratti;
di talché consegue la declaratoria di insolvenza nei confronti della cooperativa, già posta in liquidazione coatta amministrativa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2 e 297, 298 D.lgs. 12.1.2019, n. 14;
DICHIARA lo stato di insolvenza di: Controparte_1
(c.f./P.IVA ), con sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio, n. 58/C, P.IVA_1 posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale con 82/2025 del
14.02.2025;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 298, comma 5, CCII.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione terza civile e procedure concorsuali del Tribunale, il 19.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MODENA
Sezione terza civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Rel.
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento unitario per la dichiarazione dello stato di insolvenza:
n. 93/2025 r.g. P.U. sub 1 promossa dal Dott. (c.f. Parte_1
, con studio in Bologna (BO), Via Castiglione, n. 11, in C.F._1 qualità di Commissario Liquidatore; nei confronti di
(c.f./P.IVA Controparte_1
), con sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio, n. 58/C, posta in P.IVA_1 liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale con 82/2025 del
14.02.2025;
letta l'istanza per la dichiarazione di insolvenza depositata dal Commissario liquidatore in data 25.3.2025; considerato che nei confronti della cooperativa è stata aperta procedura di L.C.A. con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 82/2025 del 14.02.2025; verificata l'integrità del contraddittorio, anche nei confronti del precedente amministratore, , regolarmente citato in giudizio e non comparso;
Controparte_2
esaminata la documentazione acquisita;
visto il parere favorevole del Ministero agli atti, in cui si dà atto che al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa la cooperativa si trovava in una grave situazione debitoria, tale per cui non sussistono elementi ostativi alla dichiarazione dello stato di insolvenza;
rilevato che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, allegato all'istanza, si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.066.461,00, si riscontra una massa debitoria di €
1.308.800.00 ed un patrimonio netto negativo di € -242.579,00; considerato che, per giurisprudenza pacifica, i presupposti oggettivi per la dichiarazione dello stato di insolvenza sono i medesimi di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) CCI, senza che vi sia la necessità di vagliare alcun requisito ulteriore (sul punto, vedasi, Corte Cost., sent. n. 93/2022); ed in particolare, che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b), in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr.
Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019). “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie
(secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr.
Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019); ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza, al tempo in cui è stata disposta la L.C.A.
(14.2.2025), è resa evidente, oltre che dagli elementi summenzionati, dall'esposizione debitoria allora maturata (oltre 1.286.354,00 di euro), in assenza di liquidità sufficiente per poter far fronte ai debiti contratti;
di talché consegue la declaratoria di insolvenza nei confronti della cooperativa, già posta in liquidazione coatta amministrativa;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2 e 297, 298 D.lgs. 12.1.2019, n. 14;
DICHIARA lo stato di insolvenza di: Controparte_1
(c.f./P.IVA ), con sede legale in Modena (MO), Viale Virgilio, n. 58/C, P.IVA_1 posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale con 82/2025 del
14.02.2025;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 298, comma 5, CCII.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Sezione terza civile e procedure concorsuali del Tribunale, il 19.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo