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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/11/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, B.do La Marmora n. 15, presso lo studio dell'avv. Cinzia Ramella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell CP_1 in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Battagliese, giusta procura generale in atti;
-convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennità per infortunio i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR 1124/1965 e in particolare dell'occasione di lavoro e della causa violenta in relazione all'infortunio occorso alla sig.ra il 2.11.2022 con conseguente qualificazione Parte_1 del suddetto evento come infortunio sul lavoro indennizzabile dall' CP_2 accertare il diritto dell'esponente alla liquidazione dell'indennità per invalidità temporanea lavorativa assoluta conseguente all'infortunio del 2.11.2022 nell'ammontare e decorrenza che verranno determinati in corso di causa nonché alla liquidazione dell'indennità una tantum per menomazione dell'integrità psico-fisica prevista dal D.Lgs
1 n. 38 del 23/2/2000 con indennizzo commisurato alla misura che verrà determinata in corso di causa e conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore a corrispondere la predetta prestazione con interessi dal dì del dovuto saldo;
Con condanna a spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( ): CP_2
Voglia il sig. Giudice adìto, contrariis rejectis, dichiarare cessata la materia del contendere per quanto attiene il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso alla sig.ra in data 02.11.2022. Con riferimento alla valutazione dei danni Parte_1 permanenti eventualmente residuati, si chiede di poter sottoporre la sig.ra a Parte_1 visita medica presso il CML della Sede di Novara prima di disporre la richiesta CP_2
CTU medico legale. Disponendo per le spese secondo la legge.
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere dipendente presso nell'unità di Arona CP_3
e che, in data 2.11.2022, era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgomanero (doc. 2 ric.) a seguito di una distorsione alla caviglia, avvenuta durante la pausa di lavoro. In data 22.3.2023 (doc. 9 ric.), era stato riscontrato un peggioramento della situazione.
Il convenuto aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea fino al 4.4.2023, ma successivamente aveva trasmesso la posizione all' , considerando la CP_4 patologia come malattia comune. La ricorrente aveva proposto opposizione, che era stata respinta con provvedimento del 5.5.2023 (doc. 12 ric.). La ricorrente richiamava la disciplina prevista dall'art. 2 dpr 1124/1965 relativa alla definizione di infortunio sul lavoro.
2 Affermava la sussistenza della lesione in quanto il trauma distorsivo alla caviglia e al piede destro era stato accertato dal pronto soccorso. Affermava il nesso eziologico tra l'infortunio lavorativa e la stessa. Argomentava in ordine alla sussistenza dell'occasione di lavoro e della causa violenta.
Si costituiva l' Controparte_5 con memoria difensiva depositata il
[...]
28.1.2025. Riferiva di avere ricevuto la denuncia dell'infortunio subito dalla ricorrente e che, dopo una prima chiusura con esito negativo, era stata acquisita la documentazione necessaria, in seguito alla quale, l'infortunio era stato riconosciuto come regolare. Con riferimento alla liquidazione delle indennità dovute, precisava che, per l'indennità temporanea, accertata da 2.11.2022 al 3.4.2023 aveva segnalato il caso all' a cui aveva richiesto l'ammontare delle somme erogate, ma non era ancora CP_4 pervenuta risposta. Sull'accertamento di eventuali postumi permanenti, riferiva che la ricorrente non era stata sottoposta a visita presso il centro medico legale per le CP_2 ragioni esposte all'interno della memoria difensiva.
All'udienza del 6.2.2025 le parti chiedevano concordemente un differimento al fine di definire la controversia in via amministrativa. Con memoria del 6.5.2025, il convenuto depositava il provvedimento di liquidazione degli importi erogati dall' alla ricorrente in conseguenza CP_2 dell'infortunio subito (doc. 1 conv.).
All'udienza odierna, le parti davano atto della definizione amministrativa della lite e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese processuali e parte convenuta ne domandava la compensazione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
3 Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver CP_2 disposto provvedimento di liquidazione degli importi erogati alla ricorrente in conseguenza dell'infortunio subito. Lo stesso ha dato atto, nel proprio provvedimento, della sussistenza dei CP_1 requisiti per la qualificazione dell'evento in termini di infortunio sul lavoro, che inizialmente aveva negato. Non vi sono, quindi, dubbi circa la soccombenza virtuale dell' . CP_2
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione riconosciuta (euro 9.300,39), della limitata attività processuale svolta, dell'assenza di attività istruttoria e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto le ragioni della controparte, in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forf. e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per c.u.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_2 Parte_1
, liquidate in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forf. 15%, IVA e CPA
[...] come per legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella. Così deciso il 6.11.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, B.do La Marmora n. 15, presso lo studio dell'avv. Cinzia Ramella, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell CP_1 in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Battagliese, giusta procura generale in atti;
-convenuto
OGGETTO: Prestazione: indennità per infortunio i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1 nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del DPR 1124/1965 e in particolare dell'occasione di lavoro e della causa violenta in relazione all'infortunio occorso alla sig.ra il 2.11.2022 con conseguente qualificazione Parte_1 del suddetto evento come infortunio sul lavoro indennizzabile dall' CP_2 accertare il diritto dell'esponente alla liquidazione dell'indennità per invalidità temporanea lavorativa assoluta conseguente all'infortunio del 2.11.2022 nell'ammontare e decorrenza che verranno determinati in corso di causa nonché alla liquidazione dell'indennità una tantum per menomazione dell'integrità psico-fisica prevista dal D.Lgs
1 n. 38 del 23/2/2000 con indennizzo commisurato alla misura che verrà determinata in corso di causa e conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore a corrispondere la predetta prestazione con interessi dal dì del dovuto saldo;
Con condanna a spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( ): CP_2
Voglia il sig. Giudice adìto, contrariis rejectis, dichiarare cessata la materia del contendere per quanto attiene il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso alla sig.ra in data 02.11.2022. Con riferimento alla valutazione dei danni Parte_1 permanenti eventualmente residuati, si chiede di poter sottoporre la sig.ra a Parte_1 visita medica presso il CML della Sede di Novara prima di disporre la richiesta CP_2
CTU medico legale. Disponendo per le spese secondo la legge.
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.4.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere dipendente presso nell'unità di Arona CP_3
e che, in data 2.11.2022, era stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgomanero (doc. 2 ric.) a seguito di una distorsione alla caviglia, avvenuta durante la pausa di lavoro. In data 22.3.2023 (doc. 9 ric.), era stato riscontrato un peggioramento della situazione.
Il convenuto aveva riconosciuto un periodo di inabilità temporanea fino al 4.4.2023, ma successivamente aveva trasmesso la posizione all' , considerando la CP_4 patologia come malattia comune. La ricorrente aveva proposto opposizione, che era stata respinta con provvedimento del 5.5.2023 (doc. 12 ric.). La ricorrente richiamava la disciplina prevista dall'art. 2 dpr 1124/1965 relativa alla definizione di infortunio sul lavoro.
2 Affermava la sussistenza della lesione in quanto il trauma distorsivo alla caviglia e al piede destro era stato accertato dal pronto soccorso. Affermava il nesso eziologico tra l'infortunio lavorativa e la stessa. Argomentava in ordine alla sussistenza dell'occasione di lavoro e della causa violenta.
Si costituiva l' Controparte_5 con memoria difensiva depositata il
[...]
28.1.2025. Riferiva di avere ricevuto la denuncia dell'infortunio subito dalla ricorrente e che, dopo una prima chiusura con esito negativo, era stata acquisita la documentazione necessaria, in seguito alla quale, l'infortunio era stato riconosciuto come regolare. Con riferimento alla liquidazione delle indennità dovute, precisava che, per l'indennità temporanea, accertata da 2.11.2022 al 3.4.2023 aveva segnalato il caso all' a cui aveva richiesto l'ammontare delle somme erogate, ma non era ancora CP_4 pervenuta risposta. Sull'accertamento di eventuali postumi permanenti, riferiva che la ricorrente non era stata sottoposta a visita presso il centro medico legale per le CP_2 ragioni esposte all'interno della memoria difensiva.
All'udienza del 6.2.2025 le parti chiedevano concordemente un differimento al fine di definire la controversia in via amministrativa. Con memoria del 6.5.2025, il convenuto depositava il provvedimento di liquidazione degli importi erogati dall' alla ricorrente in conseguenza CP_2 dell'infortunio subito (doc. 1 conv.).
All'udienza odierna, le parti davano atto della definizione amministrativa della lite e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese processuali e parte convenuta ne domandava la compensazione.
*** 1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
3 Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver CP_2 disposto provvedimento di liquidazione degli importi erogati alla ricorrente in conseguenza dell'infortunio subito. Lo stesso ha dato atto, nel proprio provvedimento, della sussistenza dei CP_1 requisiti per la qualificazione dell'evento in termini di infortunio sul lavoro, che inizialmente aveva negato. Non vi sono, quindi, dubbi circa la soccombenza virtuale dell' . CP_2
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione riconosciuta (euro 9.300,39), della limitata attività processuale svolta, dell'assenza di attività istruttoria e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto le ragioni della controparte, in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forf. e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per c.u.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_2 Parte_1
, liquidate in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forf. 15%, IVA e CPA
[...] come per legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Ramella. Così deciso il 6.11.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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