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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.09.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Augusto Nuzzi e Annalisa Nuzzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla Galleria Vanvitelli n. 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR SI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via
Cervantes n. 55/5, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, i procuratori costituti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.14 e 473bis.19, depositato in data 14.03.2024,
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il Parte_1
26.10.2019 con e che dall'unione con questi non erano nati figli, Controparte_1 deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi. Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- assegnarsi la casa coniugale, meglio identificati in atti, al sig. - nulla disporsi in ordine al mantenimento dei Controparte_1 coniugi.
Instaurato il contraddittorio, in data 06.06.2024 si costituiva , Controparte_1 il quale non si opponeva alle domande di separazione personale dei coniugi e divorzio cumulativamente proposte dalla ricorrente e aderiva alle conclusioni ex adverso formulate.
All'udienza di comparizione del 14.10.2024, il giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e preso atto che i coniugi dichiaravano di volersi separare senza statuizioni accessorie, rinviava la causa all'udienza figurata del 13.01.2025, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
All'udienza che precede il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M., il quale nulla opponeva.
2 Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da Questo
Tribunale in data 23.01.2025 e pubblicata in data 27.01.2025 (recante n. cron.
338/2025), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 24.09.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per il deposito di note per la trattazione scritta, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole in data 09.10.2025.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 338/2025) emessa in data
23.01.2025 e pubblicata in data 27.01.2025 con attestazione del passaggio in giudicato del 03.09.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore del sig.
– meglio identificata in atti – nulla deve disporsi, atteso che Controparte_1 dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
il collegio si limita a prendere atto della concorde richiesta di assegnazione al sig. . CP_1
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(c.f.: c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.04.1980 - Atto n. 53, Parte II, Serie A, Sezione O, anno 2019 – celebrato in
Napoli (NA) il 26.10.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 21.10.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.09.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Augusto Nuzzi e Annalisa Nuzzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla Galleria Vanvitelli n. 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR SI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via
Cervantes n. 55/5, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, i procuratori costituti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.14 e 473bis.19, depositato in data 14.03.2024,
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il Parte_1
26.10.2019 con e che dall'unione con questi non erano nati figli, Controparte_1 deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi. Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- assegnarsi la casa coniugale, meglio identificati in atti, al sig. - nulla disporsi in ordine al mantenimento dei Controparte_1 coniugi.
Instaurato il contraddittorio, in data 06.06.2024 si costituiva , Controparte_1 il quale non si opponeva alle domande di separazione personale dei coniugi e divorzio cumulativamente proposte dalla ricorrente e aderiva alle conclusioni ex adverso formulate.
All'udienza di comparizione del 14.10.2024, il giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e preso atto che i coniugi dichiaravano di volersi separare senza statuizioni accessorie, rinviava la causa all'udienza figurata del 13.01.2025, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
All'udienza che precede il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M., il quale nulla opponeva.
2 Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da Questo
Tribunale in data 23.01.2025 e pubblicata in data 27.01.2025 (recante n. cron.
338/2025), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 24.09.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per il deposito di note per la trattazione scritta, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole in data 09.10.2025.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 338/2025) emessa in data
23.01.2025 e pubblicata in data 27.01.2025 con attestazione del passaggio in giudicato del 03.09.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore del sig.
– meglio identificata in atti – nulla deve disporsi, atteso che Controparte_1 dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
il collegio si limita a prendere atto della concorde richiesta di assegnazione al sig. . CP_1
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(c.f.: c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.04.1980 - Atto n. 53, Parte II, Serie A, Sezione O, anno 2019 – celebrato in
Napoli (NA) il 26.10.2019;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 21.10.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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