CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4000/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000565640 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NESSUNO è PRESENTE Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto sopra indicato e ne chiede l'annullamento, vinte le spese;
eccepisce la nullità del preavviso per difetto di notifica dell'atto prodromico ed in ogni caso prescrizione e/o decadenza.
Costituitasi parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in ogni sua formulazione.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla dedotta nullità per omessa notifica dell'avviso prodromico si rileva che l'eccezione è infondata atteso che l'accertamento TARI 2019 posto a base dell'impugnato preavviso di fermo è stato notificato a mezzo pec in data 28/12/2023. Notifica di fatto non contestata atteso che il ricorrente con le memorie sembra lamentare la mancata produzione dell' a/r , laddove la notifica è avvenuta a mezzo pec e ne è stata documentata accettazione e consegna.
Relativamente alla asserita impugnazione di precedente fermo e relativo avviso nel proc. n. 1431725 - dispositivo n. 3225/2025, favorevole al contribuente, emesso in data 20/06/2025, si evidenzia che da tale documentazione non è dato rilevare le motivazioni dell'accoglimento del ricorso (si ignora l'esistenza dell'eventuale passaggio in giudicato) così da esternderne gli effetti anche nel presente giudizio. Allo stato risulta impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui sopra per asserita omessa notifica dell'atto presupposto che, invece, è stato ritualmente notificato a mezzo pec. Tanto è assorbente su ogni altra censura.
Non va sottaciuto che la resistente ha prodotto la sentenza n.1323/25 che definisce, pronunziandosi nel merito con il rigetto, il ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI anno 2019 . Non vi è traccia di impugnazione se non mero richiamo che lascerebbe intendere la non definitività della pronunzia.
Il ricorso va dunque rigettato. Quanto al governo delle spese, avuto riguardo alla particolarità della controversia ed al ridotto apporto probatorio delle parti, le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4000/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000565640 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: NESSUNO è PRESENTE Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto sopra indicato e ne chiede l'annullamento, vinte le spese;
eccepisce la nullità del preavviso per difetto di notifica dell'atto prodromico ed in ogni caso prescrizione e/o decadenza.
Costituitasi parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in ogni sua formulazione.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla dedotta nullità per omessa notifica dell'avviso prodromico si rileva che l'eccezione è infondata atteso che l'accertamento TARI 2019 posto a base dell'impugnato preavviso di fermo è stato notificato a mezzo pec in data 28/12/2023. Notifica di fatto non contestata atteso che il ricorrente con le memorie sembra lamentare la mancata produzione dell' a/r , laddove la notifica è avvenuta a mezzo pec e ne è stata documentata accettazione e consegna.
Relativamente alla asserita impugnazione di precedente fermo e relativo avviso nel proc. n. 1431725 - dispositivo n. 3225/2025, favorevole al contribuente, emesso in data 20/06/2025, si evidenzia che da tale documentazione non è dato rilevare le motivazioni dell'accoglimento del ricorso (si ignora l'esistenza dell'eventuale passaggio in giudicato) così da esternderne gli effetti anche nel presente giudizio. Allo stato risulta impugnato il preavviso di fermo amministrativo di cui sopra per asserita omessa notifica dell'atto presupposto che, invece, è stato ritualmente notificato a mezzo pec. Tanto è assorbente su ogni altra censura.
Non va sottaciuto che la resistente ha prodotto la sentenza n.1323/25 che definisce, pronunziandosi nel merito con il rigetto, il ricorso avverso l'avviso di accertamento TARI anno 2019 . Non vi è traccia di impugnazione se non mero richiamo che lascerebbe intendere la non definitività della pronunzia.
Il ricorso va dunque rigettato. Quanto al governo delle spese, avuto riguardo alla particolarità della controversia ed al ridotto apporto probatorio delle parti, le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-