TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6533/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. SALAMONE TERESA)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza dell'11/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 29.677,91, oltre accessori di legge dall'1.6.2025 sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.808,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.9.2006 come “addetto all'esercizio parametro 158”, e di aver svolto da oltre cinque anni mansioni di “coordinatore di esercizio”; chiedeva, previa declaratoria del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al parametro 210 del CCNL
Autoferrotranvieri con decorrenza 1.1.2009 o del parametro 193, la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, col favore delle spese.
Parte resistente, ritualmente costituita, si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza non definitiva del 15.4.2025 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel parametro 210 sin dall'1.12.2018, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU dott. . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Preliminarmente vanno richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 15.4.2025 e va ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive maturate dall'1.12.2018 secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 29.7.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo - dovendosi osservare che il riferimento all'interno dell'ordinanza del 15.4.2025 alla data di deposito della relazione riguarda la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, disponendo la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Vanno definitivamente poste a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6533/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. SALAMONE TERESA)
- resistente -
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza dell'11/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 29.677,91, oltre accessori di legge dall'1.6.2025 sino al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.808,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 11.9.2006 come “addetto all'esercizio parametro 158”, e di aver svolto da oltre cinque anni mansioni di “coordinatore di esercizio”; chiedeva, previa declaratoria del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori corrispondenti al parametro 210 del CCNL
Autoferrotranvieri con decorrenza 1.1.2009 o del parametro 193, la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, col favore delle spese.
Parte resistente, ritualmente costituita, si opponeva alle richieste avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza non definitiva del 15.4.2025 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel parametro 210 sin dall'1.12.2018, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU dott. . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Preliminarmente vanno richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 15.4.2025 e va ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive maturate dall'1.12.2018 secondo i valori persuasivamente indicati dal CTU nella relazione depositata in data 29.7.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo - dovendosi osservare che il riferimento all'interno dell'ordinanza del 15.4.2025 alla data di deposito della relazione riguarda la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, disponendo la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Vanno definitivamente poste a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/09/2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno