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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.11.24 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.2298/2024 pubblicata il 20.9.2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore in carica rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO ed elettivamente domiciliata in via Freguglia 1
20122 MILANO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO MILANO;
-APPELLANTE
CONTRO
( C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
LM di OV e ID LI ed elettivamente domiciliato presso gli stessi
[...]
[...]
in persona Controparte_2 del Prefetto
-TERZO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2298/2024, pubblicata il
20/09/2024, in materia di “opposizione a precetto ”
CONCLUSIONI:
Per Controparte_3
Voglia Codesto Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 2298/2024 pronunciata dal
Tribunale di Monza civ. G.U Dr. Alessandro Longobardi (R.G 8956/2023) emessa in data
20.09.2024 e respingere l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal Signor Pt_2 accertando che a diritto a procedere esecutivamente nei confronti del Signor per CP_4 Pt_2 il credito portato dalla cartella n. 29520100050486485.
In ogni caso, con condanna alle spese.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Nel merito: rigettare l'appello dell' e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_3 impugnata n. 2298/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2023 ad ed alla , il CP_4 Controparte_2 signor proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_4
n.29520239009787523000 notificata da in data 19.9.23. Parte_1
A fondamento dell'opposizione l'intimato eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei titoli esecutivi relativi a sanzioni irrogate dalla Prefettura di rispettivamente nel 2008 CP_2
e nel 2009 ai sensi dell'art.28 L.689/1981e non seguite da idonei atti interruttivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per Parte_1 intervenuta decadenza dal termine perentorio di 30 giorni avendo l'opposizione natura recuperatoria, l'incompetenza funzionale e per materia del Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e l'infondatezza nel merito dell'opposizione, chiedendo pertanto il rigetto della stessa.
pagina 2 di 5 La restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 2298/2024 pubblicata il 20.9.2024 il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'opposizione ritenendo correttamente interrotta la prescrizione con riferimento alla sola cartella di pagamento n.29520120028361246, mentre con riferimento alla cartella n.
29520100050486485000 riteneva non provato, da parte dell'agente di riscossione, il compimento di atti interruttivi.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.11.24 Parte_5 proponeva impugnazione parziale della suddetta sentenza relativamente all'intimazione di pagamento n. 29520239009787523000.
Si costituiva in giudizio il signor contestando l'avverso gravame e chiedendo la Pt_2 conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore
, rinviando a successiva udienza nella quale la stessa veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
Fissata udienza per la rimessione della causa avanti al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. al 25 novembre 2025, la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
*****
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto. contesta la decisione del Giudice di primo grado, laddove si sarebbe discostato, con CP_4 riferimento al credito relativo a sanzioni amministrative irrogate dalla nel Controparte_2
2008 per un importo pari ad € 57.239,09, dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per la prova della notifica della cartella o della intimazione di pagamento, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, non sarebbe necessaria la produzione della cartella stessa essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata sulla base delle modalità di perfezionamento della notifica stessa.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Il punto che deve essere chiarito è che non può essere confuso il piano della prova della notifica, avvenuta regolarmente nel caso di specie, con quello dell'idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione.
Invero con riferimento all'intimazione di pagamento n. 29520100050486485000 non vi è dubbio che, per il periodo di cinque anni successivo alla notificazione della cartella di pagina 3 di 5 pagamento ( 7 maggio 2011) l'agente della riscossione non ha dimostrato, come era suo onere, il compimento di atti interruttivi della prescrizione, posto che non risulta prodotta in giudizio la citata cartella neppure in copia.
Benché nel marzo 2016 fosse stata notificata l'intimazione n.29520169000460861, non avendo l'appellante prodotto copia della stessa non è dato sapere se detta intimazione avesse avuto per oggetto il credito de quo.
Non può quindi sostenersi che la ridetta intimazione fosse effettivamente riferita alla cartella esattoriale in esame, né che possa ritenersi dimostrata l'interruzione della prescrizione quinquennale.
La necessità della produzione del documento rileva, in caso di contestazione da parte del debitore, sotto il profilo del controllo da parte del giudicante dell'esatto contenuto dell'atto notificato e della sua corrispondenza con l'atto notificato.
Per tale motivo non può considerarsi sufficiente, come sostiene l'appellante nel secondo motivo di gravame, che la prova sia fornita attraverso la produzione dei meri estratti dell'archivio informatico “… non potendo assurgere il mero estratto dell'archivio informatico dell'anagrafe tributaria a prova documentale del dato in esso annotato “ Cass. 23213/2014.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e sulla base della nota spese.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2298/2024, pubblicata il 20/09/2024,
[...] così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna a rifondere all'appellato le spese processuali, che si Parte_1 liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la pagina 4 di 5 fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano l'1.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 29.11.24 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.2298/2024 pubblicata il 20.9.2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore in carica rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO ed elettivamente domiciliata in via Freguglia 1
20122 MILANO presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO MILANO;
-APPELLANTE
CONTRO
( C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
LM di OV e ID LI ed elettivamente domiciliato presso gli stessi
[...]
[...]
in persona Controparte_2 del Prefetto
-TERZO CONTUMACE-
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2298/2024, pubblicata il
20/09/2024, in materia di “opposizione a precetto ”
CONCLUSIONI:
Per Controparte_3
Voglia Codesto Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 2298/2024 pronunciata dal
Tribunale di Monza civ. G.U Dr. Alessandro Longobardi (R.G 8956/2023) emessa in data
20.09.2024 e respingere l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dal Signor Pt_2 accertando che a diritto a procedere esecutivamente nei confronti del Signor per CP_4 Pt_2 il credito portato dalla cartella n. 29520100050486485.
In ogni caso, con condanna alle spese.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
Nel merito: rigettare l'appello dell' e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_3 impugnata n. 2298/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2023 ad ed alla , il CP_4 Controparte_2 signor proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_4
n.29520239009787523000 notificata da in data 19.9.23. Parte_1
A fondamento dell'opposizione l'intimato eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei titoli esecutivi relativi a sanzioni irrogate dalla Prefettura di rispettivamente nel 2008 CP_2
e nel 2009 ai sensi dell'art.28 L.689/1981e non seguite da idonei atti interruttivi.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per Parte_1 intervenuta decadenza dal termine perentorio di 30 giorni avendo l'opposizione natura recuperatoria, l'incompetenza funzionale e per materia del Tribunale per essere competente il
Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e l'infondatezza nel merito dell'opposizione, chiedendo pertanto il rigetto della stessa.
pagina 2 di 5 La restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 2298/2024 pubblicata il 20.9.2024 il Tribunale di Monza accoglieva parzialmente l'opposizione ritenendo correttamente interrotta la prescrizione con riferimento alla sola cartella di pagamento n.29520120028361246, mentre con riferimento alla cartella n.
29520100050486485000 riteneva non provato, da parte dell'agente di riscossione, il compimento di atti interruttivi.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.11.24 Parte_5 proponeva impugnazione parziale della suddetta sentenza relativamente all'intimazione di pagamento n. 29520239009787523000.
Si costituiva in giudizio il signor contestando l'avverso gravame e chiedendo la Pt_2 conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. nei confronti dell'ente impositore
, rinviando a successiva udienza nella quale la stessa veniva dichiarata Controparte_2 contumace.
Fissata udienza per la rimessione della causa avanti al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. al 25 novembre 2025, la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
*****
L'appello non è fondato e deve pertanto essere respinto. contesta la decisione del Giudice di primo grado, laddove si sarebbe discostato, con CP_4 riferimento al credito relativo a sanzioni amministrative irrogate dalla nel Controparte_2
2008 per un importo pari ad € 57.239,09, dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per la prova della notifica della cartella o della intimazione di pagamento, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, non sarebbe necessaria la produzione della cartella stessa essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento o della relata sulla base delle modalità di perfezionamento della notifica stessa.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Il punto che deve essere chiarito è che non può essere confuso il piano della prova della notifica, avvenuta regolarmente nel caso di specie, con quello dell'idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione.
Invero con riferimento all'intimazione di pagamento n. 29520100050486485000 non vi è dubbio che, per il periodo di cinque anni successivo alla notificazione della cartella di pagina 3 di 5 pagamento ( 7 maggio 2011) l'agente della riscossione non ha dimostrato, come era suo onere, il compimento di atti interruttivi della prescrizione, posto che non risulta prodotta in giudizio la citata cartella neppure in copia.
Benché nel marzo 2016 fosse stata notificata l'intimazione n.29520169000460861, non avendo l'appellante prodotto copia della stessa non è dato sapere se detta intimazione avesse avuto per oggetto il credito de quo.
Non può quindi sostenersi che la ridetta intimazione fosse effettivamente riferita alla cartella esattoriale in esame, né che possa ritenersi dimostrata l'interruzione della prescrizione quinquennale.
La necessità della produzione del documento rileva, in caso di contestazione da parte del debitore, sotto il profilo del controllo da parte del giudicante dell'esatto contenuto dell'atto notificato e della sua corrispondenza con l'atto notificato.
Per tale motivo non può considerarsi sufficiente, come sostiene l'appellante nel secondo motivo di gravame, che la prova sia fornita attraverso la produzione dei meri estratti dell'archivio informatico “… non potendo assurgere il mero estratto dell'archivio informatico dell'anagrafe tributaria a prova documentale del dato in esso annotato “ Cass. 23213/2014.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e sulla base della nota spese.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2298/2024, pubblicata il 20/09/2024,
[...] così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna a rifondere all'appellato le spese processuali, che si Parte_1 liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la pagina 4 di 5 fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano l'1.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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