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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale
In persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott. Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4814/2022, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv.ti Paolo Firmino Feliciani e Federica Sampaolo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
(avv. Giuseppe e Cecilia Fusco, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza del 15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione, per mancata riassunzione ex art. 307 c.p.c., del giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Napoli Nord con atto di citazione – di contenuto identico a quello introduttivo del presente giudizio – notificato il 25/11/2022 e non iscritto a ruolo, circostanza pacificamente acquisita tra le parti.
2. Ciò premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva querela di falso avverso l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 25/7/2012 a firma del notaio dott.
(racc. 15878; rep. 39072; reg. il 26/7/2012 al nr. 5900) avente ad oggetto Persona_1
p. 1/3 l'immobile sito in Pago Veiano (BN), c.da Serre, al catasto al fg. 10, p.lle 1513 e 1512/1 al prezzo di
€.
4.500. L'istante deduceva, in modo generico e alquanto impreciso, che non aveva ricevuto il pagamento del prezzo, non aveva rilasciato quietanza e che quanto indicato sul punto nell'atto era stato “rilevato erroneamente”. Deduceva, altresì, di aver avuto contezza di ciò solo dopo anni dalla stipula, perché dell'atto non era stata data lettura, per, a suo dire, dispensa dei soggetti presenti
(tra cui lei). Chiedeva, quindi, la declaratoria di falsità ideologica dell'atto. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e formulando domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dell'immobile e di condanna al pagamento del prezzo di vendita.
3. Innanzitutto, si rileva che la costituzione in giudizio del convenuto ha sanato la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, nullità consistente nella citazione innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, nonostante nell'intestazione dell'atto sia indicato il Tribunale di Benevento, e nell'assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli di legge, che, invero, il convenuto non ha fatto rilevare.
4. La querela di falso può essere proposta fino a quanto la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ex art. 221 c.p.c., ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
5. Ciò premesso, si rileva che il notaio ha indicato nell'atto di averne dato lettura. Ha riportato anche la dichiarazione di avvenuto pagamento con rilascio di quietanza, dichiarazione che l'attrice non ha affermato, in modo chiaro ed inequivoco di non aver reso. Come emerge dal contenuto dell'atto introduttivo, ha contestato solo la veridicità della dichiarazione di Parte_1
avvenuto pagamento del prezzo riportata dal notaio, dunque, ha contestato l'avvenuto pagamento del prezzo. Sul punto, “l'indicazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il
"pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non ha valore fidefacente fino a querela di falso poiché non esprime con assoluta certezza, in assenza di ulteriori elementi pure desumibili dall'atto, l'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 25213/2014). Ed ancora, “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico
è limitata ai fatti che pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. Così le dichiarazioni di già intervenuto pagamento del prezzo rese in contratto (dichiarazione di quietanza) dalle parti non godono di fede privilegiata e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di
proporre querela di falso. Quindi, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti
p. 2/3 i suoi diritti e rappresenta una dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico estintivo dell'obbligazione” (Tribunale Foggia, sez. I, sent. nr. 1735/2022).
In definitiva, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, la querela di falso proposta da per contestare l'avvenuto pagamento del prezzo, come dichiarato innanzi Parte_1
al notaio, è inammissibile.
6. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale, in quanto non connessa per titolo o per oggetto con la domanda di querela di falso proposta in via principale. In ogni caso e comunque, si rileva che detta domanda è stata condizionata all'accoglimento della domanda di querela di falso, accoglimento che non ricorre.
7. Tutto ciò premesso, dichiara inammissibili sia la querela di falso, sia la domanda riconvenzionale.
8. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.26.000/01 e €.52.000, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso e ordina la restituzione dell'originale del documento;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €.
3.810 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe e Cecilia Fusco, che ne hanno chiesto la distrazione.
Benevento, 24 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale
In persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott. Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4814/2022, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv.ti Paolo Firmino Feliciani e Federica Sampaolo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
(avv. Giuseppe e Cecilia Fusco, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza del 15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Preliminarmente deve darsi atto dell'estinzione, per mancata riassunzione ex art. 307 c.p.c., del giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Napoli Nord con atto di citazione – di contenuto identico a quello introduttivo del presente giudizio – notificato il 25/11/2022 e non iscritto a ruolo, circostanza pacificamente acquisita tra le parti.
2. Ciò premesso, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva querela di falso avverso l'atto pubblico di compravendita immobiliare del 25/7/2012 a firma del notaio dott.
(racc. 15878; rep. 39072; reg. il 26/7/2012 al nr. 5900) avente ad oggetto Persona_1
p. 1/3 l'immobile sito in Pago Veiano (BN), c.da Serre, al catasto al fg. 10, p.lle 1513 e 1512/1 al prezzo di
€.
4.500. L'istante deduceva, in modo generico e alquanto impreciso, che non aveva ricevuto il pagamento del prezzo, non aveva rilasciato quietanza e che quanto indicato sul punto nell'atto era stato “rilevato erroneamente”. Deduceva, altresì, di aver avuto contezza di ciò solo dopo anni dalla stipula, perché dell'atto non era stata data lettura, per, a suo dire, dispensa dei soggetti presenti
(tra cui lei). Chiedeva, quindi, la declaratoria di falsità ideologica dell'atto. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e formulando domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dell'immobile e di condanna al pagamento del prezzo di vendita.
3. Innanzitutto, si rileva che la costituzione in giudizio del convenuto ha sanato la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, nullità consistente nella citazione innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, nonostante nell'intestazione dell'atto sia indicato il Tribunale di Benevento, e nell'assegnazione di termini a comparire inferiori a quelli di legge, che, invero, il convenuto non ha fatto rilevare.
4. La querela di falso può essere proposta fino a quanto la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato ex art. 221 c.p.c., ipotesi che non ricorre nella fattispecie.
5. Ciò premesso, si rileva che il notaio ha indicato nell'atto di averne dato lettura. Ha riportato anche la dichiarazione di avvenuto pagamento con rilascio di quietanza, dichiarazione che l'attrice non ha affermato, in modo chiaro ed inequivoco di non aver reso. Come emerge dal contenuto dell'atto introduttivo, ha contestato solo la veridicità della dichiarazione di Parte_1
avvenuto pagamento del prezzo riportata dal notaio, dunque, ha contestato l'avvenuto pagamento del prezzo. Sul punto, “l'indicazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il
"pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non ha valore fidefacente fino a querela di falso poiché non esprime con assoluta certezza, in assenza di ulteriori elementi pure desumibili dall'atto, l'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza” (Cassazione, sez. III, sent. nr. 25213/2014). Ed ancora, “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico
è limitata ai fatti che pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. Così le dichiarazioni di già intervenuto pagamento del prezzo rese in contratto (dichiarazione di quietanza) dalle parti non godono di fede privilegiata e possono essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di
proporre querela di falso. Quindi, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce di regola una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti
p. 2/3 i suoi diritti e rappresenta una dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico estintivo dell'obbligazione” (Tribunale Foggia, sez. I, sent. nr. 1735/2022).
In definitiva, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, la querela di falso proposta da per contestare l'avvenuto pagamento del prezzo, come dichiarato innanzi Parte_1
al notaio, è inammissibile.
6. Parimenti inammissibile è la domanda riconvenzionale, in quanto non connessa per titolo o per oggetto con la domanda di querela di falso proposta in via principale. In ogni caso e comunque, si rileva che detta domanda è stata condizionata all'accoglimento della domanda di querela di falso, accoglimento che non ricorre.
7. Tutto ciò premesso, dichiara inammissibili sia la querela di falso, sia la domanda riconvenzionale.
8. Le spese di lite sono poste in capo alla parte attrice secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.26.000/01 e €.52.000, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso e ordina la restituzione dell'originale del documento;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €.
3.810 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe e Cecilia Fusco, che ne hanno chiesto la distrazione.
Benevento, 24 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 3/3