Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Consigliere designato, dott.ssa Giovanna Gioia, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1489/2023 avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ad istanza di: Parte 1 nato a [...] in data [...] (c.f. C.F. 1
residente in [...]alla c.da S. Minà n. 64, rappresentato e difeso per procura in
C.F. 2 ) presso il calce al ricorso in appello dall'avv. Massimiliano Serrao (
cui studio in Lamezia Terme alla via Trento n. 51, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 in persona del Ministro in carica;
RESISTENTE
La Corte, visto il ricorso con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare - R.F. n. 532/1998" dichiarato con sentenzaParte 2
del Tribunale di Lamezia Terme in data 14.7.1998 e dichiarato chiuso con decreto di chiusura del 27/4/2023;
Vista la documentazione allegata a seguito di richiesta di integrazione;
ritenuto che quanto all'irragionevole durata va premesso che per i ricorrenti il dies a quo della procedura coincide con la data di ammissione allo stato passivo (nella specie 9.6.2000); ritenuto quindi che il giudizio in esame, eccede di anni 16 e 10 mesi rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2, bis della legge n. 89/2001;
valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
ritenuto che, indipendentemente dalla durata della procedura fallimentare l'equo indennizzo non può essere riconosciuto in misura superiore al credito ammesso allo stato passivo del fallimento - nella specie per lire 11.040,000 - e, quindi, tale valore convertito in moneta attuale ammonta ad euro 5.700,00;
ritenuto, quindi, in base a quanto soprariportato di dover liquidare la somma complessiva pari ad euro 5.700,00;
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva in base al DM 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, III sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al Controparte_1 in persona del
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di Parte 1
della somma di euro 5.700,00 autorizzando in mancanza di opposizione la provvisoria esecuzione, oltre interessi dalla notifica del presente decreto al saldo;
b) condanna altresì il Controparte 1 'in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 27,00 per spese e € 450,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimiliano Serrao.
Così deciso in Catanzaro il 14.2.2025 Il Consigliere designato
Dott.ssa Giovanna Gioia