Versione
1 gennaio 2005
1 gennaio 2005
Art. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico). 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.
2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/02/2014, n. 96Provvedimento: […] Secondo l'originaria formulazione dell'art. 2135 c.c. si riteneva infatti agricola soltanto l'attività che affrontava il c.d. rischio ambientale legato al fattore produttivo della terra, mentre la novella legislativa, riferendosi tra l'altro non più all'allevamento “del bestiame” bensì “degli animali”, ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, comprendendovi chiunque si inserisca nel “ciclo biologico” a prescindere quindi dal rapporto con il fondo, risultando imprenditori agricoli anche gli apicoltori (art. 3 legge 24 dicembre 2004 n.313). E'comunque imprenditore agricolo chi esercita “attività di allevamento di animali e attività connesse” (c. primo art. 2135 c.c.).Leggi di più...
- violazione della legge 241/90·
- allevamento di cavalli·
- compensazione delle spese di lite·
- violazione del principio del buon andamento·
- misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole·
- attività agricola e connesse·
- impianti fotovoltaici·
- graduatoria di progetti integrati aziendali·
- annullamento di determinazione dirigenziale·
- eccesso di potere·
- ammissibilità degli investimenti·
- difetto di motivazione