TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 9887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in proprio e n.q. di del figlio Parte_1 CP_1 Controparte_2
Avv. Antonio Gallace
E
CP_3 per tutti avv. Aldo Lombardi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente di modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa tra le parti n. 41978/2002, in atti e passata in giudicato, come di seguito indicato:
A parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che l'assegno di mantenimento per il figlio , che la parti dichiarano essere attualmente pari ad € 550,00, sia Controparte_2 allo stesso attribuito, e venga dal padre versato entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente del beneficiario e indicato dalla madre n.q. di amministratrice di sostegno, affinché lo destini alle esigenze del beneficiario”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso circa le sopravvenienze (per il figlio delle parti nel 2023 è stata aperta l'amministrazione di sostegno, come da decreto del 15.12.2023 del Giudice Tutelare, in atti, con nomina della madre quale amministratore, come da verbale di giuramento, in atti), vista la documentazione allegata in atti, dalla quale emerge che per il figlio delle parti era già stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, ma da versare alla madre quale genitore convivente, e che possa disporsi in conformità. Le somme mensili destinate al mantenimento del figlio delle parti amministrato dovranno essere versate sul conto per lo stesso aperto e di cui al controllo del Giudice Tutelare in sede di rendiconto annuale.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva come ivi specificato nulla per le spese.
Si comunichi e si trasmetta copia della presente sentenza al Giudice Tutelare.
Roma 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
in proprio e n.q. di del figlio Parte_1 CP_1 Controparte_2
Avv. Antonio Gallace
E
CP_3 per tutti avv. Aldo Lombardi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente di modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa tra le parti n. 41978/2002, in atti e passata in giudicato, come di seguito indicato:
A parziale modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che l'assegno di mantenimento per il figlio , che la parti dichiarano essere attualmente pari ad € 550,00, sia Controparte_2 allo stesso attribuito, e venga dal padre versato entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente del beneficiario e indicato dalla madre n.q. di amministratrice di sostegno, affinché lo destini alle esigenze del beneficiario”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso circa le sopravvenienze (per il figlio delle parti nel 2023 è stata aperta l'amministrazione di sostegno, come da decreto del 15.12.2023 del Giudice Tutelare, in atti, con nomina della madre quale amministratore, come da verbale di giuramento, in atti), vista la documentazione allegata in atti, dalla quale emerge che per il figlio delle parti era già stato previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, ma da versare alla madre quale genitore convivente, e che possa disporsi in conformità. Le somme mensili destinate al mantenimento del figlio delle parti amministrato dovranno essere versate sul conto per lo stesso aperto e di cui al controllo del Giudice Tutelare in sede di rendiconto annuale.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva come ivi specificato nulla per le spese.
Si comunichi e si trasmetta copia della presente sentenza al Giudice Tutelare.
Roma 20.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi