Art. 16.
All' articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , aggiunto dall' articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione".
Nota all'art. 16 e all'art. 17:
V. nota all'art. 15.
All' articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , aggiunto dall' articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione".
Nota all'art. 16 e all'art. 17:
V. nota all'art. 15.