TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5320/15 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Gianfranco SCOGLIO il quale precisa le conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione della materia del contendere per avvenuta accettazione della proposta conciliativa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Luciana DE ROBERTIS per delega CP_1
dell'avv. Maurizio S. LA PEDALINA la quale si associa alla richiesta formulata da controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5320 del Registro Generale Contenzioso 2015
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], frazione Parte_1
Fondachello, V.le Rinascita 17, , nato a C.F._1 Parte_2
Torregrotta il 6/06/1965, residente in [...], c.f. CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 37, c.f. , in qualità di eredi di , nato a [...] CodiceFiscale_3 Persona_1
Mela il 21/01/1933 e deceduto in Valdina il 21/01/2016, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Gianfranco SCOGLIO presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, 12, sono elettivamente domiciliati ATTORI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Maurizio S. LA PEDALINA dal quale è rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Viale Cadorna, 14
CONVENUTO avente per OGGETTO: occupazione usurpativa, domanda di restituzione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e in qualità di eredi dell'originario attore Parte_2 Parte_3 Per_1
deceduto in corso di causa, nei confronti del ,
[...] Controparte_2 finalizzata all'accertamento dell'occupazione usurpativa, ad opera del
[...]
, delle porzioni di terreno di proprietà dell'originario attore, meglio CP_2
descritte in narrativa, per assenza di alcun provvedimento ablativo del diritto di proprietà ed alla condanna alla restituzione, in favore dell'attore, previa riduzione in pristino stato, della superficie di mq. 998,81, oltre al risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato le domande Controparte_2 avanzate dall'attore delle quali ha chiesto il rigetto.
Nella presente controversia va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta accettazione, da parte dei contendenti, della proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale con ordinanza del 21-23.12.2024; accettazione ribadita dalle parti nelle note di trattazione del 12.05.2025 e 19.05.2025 nonché nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite vanno regolate come da accordo delle parti contenuto nella proposta transattivo-conciliativa – che si sostituisce al criterio della soccombenza virtuale (v. Cass.
Civ., ord. n. 30251/23) – liquidate in favore degli attori e distratte in favore del loro procuratore antistatario, giusta dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione del
14.01.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi dell'originario attore nei confronti del Persona_1 [...]
CP_2
3 TRIBUNALE di MESSINA 1) dichiara la cessazione della materia del contendere nel procedimento pendente tra e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'originario attore , nei confronti del;
Persona_1 Controparte_2
2) spese di lite a carico del , come da proposta Controparte_2
conciliativa, liquidate in favore degli attori e distratte in favore del procuratore antistatario degli attori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 11.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
4
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5320/15 R.G..
È comparso, per gli attori, l'avv. Gianfranco SCOGLIO il quale precisa le conclusioni chiedendo che venga emessa sentenza di cessazione della materia del contendere per avvenuta accettazione della proposta conciliativa.
È comparsa, per il convenuto, l'avv. Luciana DE ROBERTIS per delega CP_1
dell'avv. Maurizio S. LA PEDALINA la quale si associa alla richiesta formulata da controparte.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5320 del Registro Generale Contenzioso 2015
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...], frazione Parte_1
Fondachello, V.le Rinascita 17, , nato a C.F._1 Parte_2
Torregrotta il 6/06/1965, residente in [...], c.f. CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 37, c.f. , in qualità di eredi di , nato a [...] CodiceFiscale_3 Persona_1
Mela il 21/01/1933 e deceduto in Valdina il 21/01/2016, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Gianfranco SCOGLIO presso il cui studio sito in Messina, via Ghibellina, 12, sono elettivamente domiciliati ATTORI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Maurizio S. LA PEDALINA dal quale è rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Viale Cadorna, 14
CONVENUTO avente per OGGETTO: occupazione usurpativa, domanda di restituzione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
2 TRIBUNALE di MESSINA MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
e in qualità di eredi dell'originario attore Parte_2 Parte_3 Per_1
deceduto in corso di causa, nei confronti del ,
[...] Controparte_2 finalizzata all'accertamento dell'occupazione usurpativa, ad opera del
[...]
, delle porzioni di terreno di proprietà dell'originario attore, meglio CP_2
descritte in narrativa, per assenza di alcun provvedimento ablativo del diritto di proprietà ed alla condanna alla restituzione, in favore dell'attore, previa riduzione in pristino stato, della superficie di mq. 998,81, oltre al risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato le domande Controparte_2 avanzate dall'attore delle quali ha chiesto il rigetto.
Nella presente controversia va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta accettazione, da parte dei contendenti, della proposta transattivo-conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale con ordinanza del 21-23.12.2024; accettazione ribadita dalle parti nelle note di trattazione del 12.05.2025 e 19.05.2025 nonché nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite vanno regolate come da accordo delle parti contenuto nella proposta transattivo-conciliativa – che si sostituisce al criterio della soccombenza virtuale (v. Cass.
Civ., ord. n. 30251/23) – liquidate in favore degli attori e distratte in favore del loro procuratore antistatario, giusta dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione del
14.01.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi dell'originario attore nei confronti del Persona_1 [...]
CP_2
3 TRIBUNALE di MESSINA 1) dichiara la cessazione della materia del contendere nel procedimento pendente tra e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'originario attore , nei confronti del;
Persona_1 Controparte_2
2) spese di lite a carico del , come da proposta Controparte_2
conciliativa, liquidate in favore degli attori e distratte in favore del procuratore antistatario degli attori.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 11.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
4