Articolo 1 della Legge 26 luglio 1965, n. 975
Articolo 2
Versione
1 settembre 1965
Art. 1.

Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell' articolo 1 primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' data facolta' di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere purche' l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:
1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) assistenza ospedaliera;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza integrativa sanitaria.
La facolta' di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre.
L'esercizio della opzione e' operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1965
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