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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7318/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANA PIER LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZIOLI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 20 MODENA presso il difensore avv. GRANA PIER LUIGI
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOLINELLI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMISCI 7/A MIRANDOLA presso il difensore avv. GOLINELLI FRANCESCA
RESISTENTE/I
Oggetto: procacciamento di affari, diritto alla provvigione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'intestato Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria e/o diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, per tutti i motivi sopra descritti e/o per ogni altra ragione che sarà ritenuta di giustizia,
a) Accertare e dichiarare il diritto di di ottenere il pagamento della provvigione Parte_1 relativa alla realizzazione, da parte della preponente dell'impianto Controparte_1 tecnologico di c.d. “trigenerazione” presso la cliente Parte_2
b) Accertare e dichiarare il diritto di di ottenere il pagamento della provvigione Parte_1 relativa alla realizzazione, da parte della preponente dell'impianto Controparte_1 tecnologico di c.d. “cogenerazione” presso la cliente nella misura calcolata sul Parte_2 reale valore dell'affare come emerso in corso di causa;
pagina 1 di 9 c) Per l'effetto, condannare la società al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 20.241,00, e/o della diversa maggiore o minor Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA ed accessori di legge ed oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002, calcolati dal dì del dovuto (dal 20.10.2019 per la somma di Euro 1.656,00 e dal
07.09.2021 per la somma di Euro 18.585,00) sino al saldo effettivo;
d) Condannare altresì la società ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., al pagamento, in favore della ricorrente di una somma risarcitoria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. e) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, calcolati ex D.M. 55/2014, come da aggiornato dal D.M. 147/2022”.
Parte resistente:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare e pregiudiziale: A) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per Parte_1 poter vantare il diritto alla provvigione, in quanto la stessa, in spregio a quanto previsto dalla L.39/1989 (anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 59/10), ha disatteso l'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio e di richiesta di assegnazione del corrispondente codice ATECO così come espressamente eccepito nella parte narrativa del presente atto.
B) conseguentemente dichiararsi tout court che nulla deve corrispondere a Controparte_1 per tutti i titoli dalla stessa dedotti;
Parte_1
In via principale e di merito:
a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1 provvigione relativamente alla fornitura del frigo assorbitore effettuata dalla stessa a CP_1 favore della cliente e/o relativamente all'impianto di c.d.”trigenerazione” Controparte_2 così come asserito e richiesto da parte ricorrente, e/o comunque relativamente a qualsivoglia altro titolo dedotto e/o deducibile dalla ricorrente sempre riferibile agli affari intercorsi tra
e Controparte_1 Controparte_2
b) conseguentemente respingere tutte le domande avversarie, in quanto illegittime, prescritte, infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, c) in ogni modo accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Controparte_1 Parte_1
a qualsivoglia titolo e/o causa relativamente a agli affari intercorsi tra e Controparte_1
Controparte_2
Condannarsi, altresì, la al risarcimento a favore dell'odierna resistente dei danni ex Parte_1 art. 96 cpc nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23.1.2024, la società Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo il riconoscimento e il pagamento Controparte_1
di una provvigione, quantificata in € 18.585,00 oltre accessori, relativamente ad un'operazione commerciale conclusa nell'anno 2021 tra la convenuta e la società Parte_2
pagina 2 di 9 A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva di aver svolto attività di procacciatore d'affari per conto di dal 19.12.2017 al 20.09.2019, e che l'operazione Controparte_1
commerciale del 2021 (installazione di un frigo assorbitore presso integrante sistema di Pt_2
c.d. “trigenerazione”) era strettamente collegata ad un precedente affare concluso nel 2019
(realizzazione di un impianto di cogenerazione), per il quale aveva già ricevuto una provvigione di € 72.000,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 7.4.2024, contestando Controparte_1
integralmente le pretese avversarie ed eccependo che le due operazioni commerciali erano nettamente distinte tra loro e che la seconda non era correlata alla prima né dipendeva dall'attività promozionale svolta dall'ex procacciatrice.
Con provvedimento dell'8.7.2024 il Giudice ammetteva le sole prove formulate dalla resistente.
All'udienza del 14.11.2024 venivano espletate le prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali).
Con memoria autorizzata del 20.5.2024, la ricorrente modificava le proprie pretese creditorie, chiedendo anche un'integrazione della provvigione già ricevuta per la prima operazione. Tale richiesta veniva contestata dalla difesa di con memoria del 30.5.2024, Controparte_1
che ne eccepiva l'inammissibilità in quanto introduttiva di un thema decidendum estraneo all'oggetto del giudizio.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice poneva la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c., fissando l'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, da tenersi in modalità cartolare, concedendo termine di dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusive e note di replica nei termini assegnati, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
§§§§§§§
La domanda proposta da può essere decisa direttamente nel merito, prescindendo Pt_1
dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata da in ordine all'insussistenza in capo alla CP_1
ricorrente dei requisiti formali per vantare il diritto alla provvigione (mancata richiesta del codice
ATECO specifico per i procacciatori e mancata denuncia di inizio attività al Registro
Imprese/REA).
Infatti, come si dirà, la domanda della ricorrente risulta infondata per una pluralità di ragioni,
pagina 3 di 9 tutte autonomamente idonee a determinarne il rigetto, rendendo così superfluo l'esame della questione preliminare.
1. Sulla autonomia e distinzione delle due operazioni commerciali
La domanda principale di si fonda sull'assunto che l'acquisto del frigo assorbitore da Pt_1
parte di nel 2021 costituirebbe la seconda fase di un "affare complesso" iniziato con Pt_2
l'installazione dell'impianto di cogenerazione nel 2019. Tale ricostruzione non può essere condivisa alla luce delle risultanze istruttorie.
In primo luogo, è emerso che lo "studio tecnico-economico preliminare" del gennaio 2018 presentava due soluzioni tecniche alternative e non consequenziali tra loro: da un lato la realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, dall'altro la realizzazione di un impianto di trigenerazione comprensivo anche della produzione di energia frigorifera mediante frigo assorbitore.
Lo stesso legale rappresentante di , in sede di interrogatorio formale, ha confermato che Pt_1
"lo studio preliminare prevedeva due soluzioni: la prima del cogeneratore, e la seconda della trigenerazione, si tratta di due soluzioni tecniche distinte".
Tale circostanza è stata pienamente confermata dal teste all'epoca Direttore Tecnico di Tes_1
il quale ha dichiarato: "sono stati fatti due studi distinti ed è stata accettata solo la CP_1
soluzione della cogenerazione. Le motivazioni sono state prevalentemente di carattere operativo, legate alle caratteristiche e alle esigenze produttive dello stabilimento di e dettate dalla Pt_2
proprietaria statunitense di Bellco. L'impianto di trigenerazione è stato escluso interamente".
Decisiva sul punto è la testimonianza dell'Ing. facility e security manager di , il Tes_2 Pt_2
quale ha chiarito che: "Non era stato previsto l'impianto di trigenerazione. Nell'azienda si voleva implementare la potenza frigorifera, dare un back up agli impianti pre-esistenti, riducendo i costi energetici. Questi obiettivi sono stati raggiunti con la cogenerazione [...] Lo avevamo detto alle aziende interpellate che io volevo un cogeneratore da inserire nello stabilimento. Non ho mai contemplato la trigenerazione".
L'Ing. ha inoltre spiegato le ragioni tecniche ed economiche della scelta: "Con le dovute Tes_2
proporzioni, la trigenerazione ci avrebbe portato a dei costi superiori rispetto a quelli che potevamo sostenere. Noi abbiamo deciso di optare per la cogenerazione perché l'investimento fatto a titolo di cogenerazione era perfetto per le nostre esigenze, ossia sia per il risparmio energetico sia per la produzione di energia elettrica poiché la potenza frigorifera l'avevamo già
pagina 4 di 9 e l'abbiamo tuttora".
La successiva decisione di di acquistare un frigo assorbitore nel 2021 è stata determinata Pt_2
da circostanze del tutto nuove e imprevedibili, legate all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento per far fronte alle esigenze della pandemia. Come testimoniato dall'Ing.
"In quel momento, abbiamo ampliato le camere bianche per cui ci serviva più potenza Tes_2
frigorifera [...] parte dei filtri da noi prodotti dovevano essere impiegati anche per il virus H1N1.
Non solo, abbiamo ampliato le camere bianche anche per aumentare la produzione dei filtri per dialisi".
Peraltro, è emerso che la scelta e il dimensionamento del frigo assorbitore sono stati il frutto di un nuovo e autonomo progetto sviluppato dai tecnici della casa madre americana. Come testimoniato dal p.i. Sgarbi: " ci interpellò e ci incaricò di produrre un'offerta su un impianto calibrato Pt_2
dai loro tecnici americani, giunti appositamente dall'America con un progetto già studiato ed elaborato da loro della potenza di 600 kWh. [...] Preciso che la calibrazione dell'impianto è stata fatta dagli americani sulla base delle loro esigenze tecniche perché loro avevano già un impianto, non frigo assorbitore ma impianti frigoriferi elettrici. Avevano impianti similari nei loro altri stabilimenti: uno, in Sud America e, uno, in Irlanda dove avevano già implementato i frigo assorbimento". Circostanza confermata anche dall'Ing. "Per lo stabilimento di Tes_2
Mirandola abbiamo preso spunto dai sistemi di trigenerazione presenti negli altri stabilimenti del gruppo".
Il teste ha inoltre precisato che: "Lo stabilimento di era già dotato, da anni, di Tes_1 Pt_2
impianti frigoriferi elettrici e di compressori che comprimono un gas refrigerante dal quale si produce il freddo, per cui il frigo assorbitore è andato in parallelo rispetto a questi impianti già esistenti".
Significativo è anche il fatto che le caratteristiche tecniche del frigo assorbitore installato nel
2021 (potenza 600 kWF) fossero sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nello studio preliminare del 2018 (potenza 1000 kWF), a conferma che si trattava di un'operazione commerciale autonoma, calibrata sulle nuove e diverse esigenze produttive di Bellco.
Le risultanze istruttorie dimostrano quindi che non vi è alcuna connessione funzionale né consequenzialità tra le due operazioni commerciali, trattandosi di due affari distinti sia sotto il profilo tecnico che negoziale, il secondo dei quali determinato da esigenze sopravvenute ed imprevedibili al momento della conclusione del primo.
pagina 5 di 9
2. Sulla mancanza del nesso causale tra l'attività di procacciamento e il secondo affare
Anche qualora si volesse superare la questione dell'autonomia delle due operazioni commerciali, la domanda di non potrebbe comunque trovare accoglimento per l'assenza del necessario Pt_1
nesso causale tra l'attività di procacciamento svolta e la conclusione del secondo affare.
Applicandosi analogicamente l'art. 1748 comma 1 c.c., il diritto alla provvigione sorge solo quando l'affare è concluso "per effetto" dell'intervento del procacciatore. Nel caso di specie, tale nesso eziologico è assente per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, l'acquisto del frigo assorbitore è avvenuto a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto con , in un contesto completamente mutato. Come emerso dalla Pt_1
testimonianza dell'Ing. la decisione di procedere all'acquisto è stata determinata da Tes_2
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dello studio preliminare del 2018, legate all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento per far fronte alle esigenze della pandemia.
In secondo luogo, le caratteristiche tecniche del frigo assorbitore installato sono state determinate sulla base di un nuovo e autonomo progetto sviluppato dai tecnici della casa madre americana, come testimoniato dal p.i. Tale circostanza è stata confermata anche dall'Ing. Tes_1 Tes_2
In terzo luogo, la scelta di come fornitore del frigo assorbitore è dipesa da fattori CP_1
autonomi rispetto all'originaria attività di procacciamento. Come dichiarato dall'Ing. Tes_2
"abbiamo ragionato sul fatto di procedere con C'era, infatti, anche un altro fattore che CP_1
prendemmo in considerazione: era la municipalizzata del Comune di Mirandola e noi CP_1
siamo una delle aziende più grosse di Mirandola, per cui non potevano fare un pessimo lavoro".
Va inoltre considerato che tra e esisteva già dal 2015 un consolidato rapporto Pt_2 CP_1
commerciale per la manutenzione degli impianti, circostanza confermata sia documentalmente che dalle testimonianze rese in giudizio. Tale preesistente relazione commerciale, unita alle ragioni sopra esposte, esclude che l'acquisto del frigo assorbitore possa essere ricondotto causalmente all'attività di procacciamento svolta da anni prima. Pt_1
Le risultanze istruttorie dimostrano quindi l'assenza del nesso causale tra l'attività di procacciamento svolta da e la conclusione del secondo affare, essendo quest'ultimo Pt_1
determinato da una serie causale nuova e autonoma e svincolata dall'originario intervento della ricorrente.
Ad abundantiam, la domanda risulterebbe comunque infondata anche sotto il profilo pagina 6 di 9 dell'applicabilità (analogica) dei commi 2 e 3 dell'art. 1748 c.c.
Quanto al comma 2, la tesi di secondo cui avrebbe diritto alla provvigione per aver Pt_1
"acquisito" come cliente non può essere accolta. È emerso infatti che tra e Pt_2 Pt_2 CP_1
esisteva già dal 2015 un consolidato rapporto commerciale per la manutenzione degli impianti, circostanza confermata sia documentalmente che dalle testimonianze rese in giudizio. Non può quindi sostenersi che sia stata ad "acquisire" come cliente per Pt_1 Pt_2 CP_1
Quanto al comma 3, relativo agli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, va rilevato che tra la cessazione del rapporto (settembre 2019) e la conclusione del secondo affare (settembre
2021) è trascorso un lasso temporale di due anni, oggettivamente incompatibile con qualsiasi criterio di ragionevolezza.
Inoltre, come già ampiamente illustrato, la conclusione dell'affare non può essere ricondotta
"prevalentemente" all'attività svolta da , essendo stata determinata da circostanze Pt_1
sopravvenute ed imprevedibili al momento dello svolgimento dell'attività di procacciamento.
3. Sull'efficacia del recesso rispetto all'affare Pt_2
La tesi di secondo cui il recesso comunicato da il 20.09.2019 non avrebbe Pt_1 CP_1
riguardato l'affare non può essere condivisa. Pt_2
Dal tenore letterale della comunicazione di recesso emerge chiaramente che lo stesso riguardava tutti gli incarichi di procacciamento. Infatti, la missiva si apre con il riferimento a "tutte le attività presenti in oggetto" e si conclude con l'inequivocabile affermazione "si ritengono esauriti gli incarichi di procacciatore a Lei affidati dalla nostra società".
Il fatto che nella comunicazione venisse poi specificato l'elenco degli incarichi per i quali non aveva mai proceduto ad alcuna segnalazione non può essere interpretato, come Pt_1
pretende la ricorrente, quale limitazione dell'efficacia del recesso ai soli incarichi ivi elencati.
Tale precisazione aveva evidentemente una mera funzione ricognitiva dello stato dei rapporti tra le parti, senza alcuna valenza limitativa della portata generale del recesso.
Significativo è anche il fatto che , una volta ricevuto il recesso, non abbia sollevato Pt_1
alcuna contestazione né formulato riserve in merito ad eventuali trattative in corso o possibili sviluppi dell'affare , come sarebbe stato suo onere qualora avesse effettivamente ritenuto Pt_2
che tale affare potesse avere ulteriori evoluzioni.
Il successivo pagamento da parte di della provvigione relativa all'impianto di CP_1
cogenerazione non può essere interpretato come conferma della perdurante efficacia del mandato pagina 7 di 9 per l'affare , rappresentando semplicemente l'adempimento di un'obbligazione già maturata Pt_2
in relazione ad un affare concluso.
4. Sull'inammissibilità della domanda di integrazione della provvigione
Con memoria del 20.05.2024, ha formulato un'ulteriore domanda volta ad ottenere Pt_1
l'integrazione della provvigione già corrisposta per l'impianto di cogenerazione, sul presupposto che avrebbe comunicato un valore dell'affare inferiore a quello effettivo (€1.200.000,00 CP_1 anziché € 1.227.600,00).
Tale domanda è inammissibile in quanto introduce un thema decidendum completamente nuovo ed estraneo all'oggetto originario del giudizio. Il ricorso introduttivo, infatti, aveva ad oggetto esclusivamente il diritto alla provvigione sul secondo affare (frigo assorbitore), mentre la richiesta di integrazione della provvigione sul primo affare (cogeneratore) si fonda su una causa petendi diversa, relativa alla presunta non corretta quantificazione del valore dell'affare già concluso.
Non si tratta di una mera emendatio libelli (consentita), bensì di una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in quanto:
- introduce una nuova ed autonoma pretesa creditoria;
- si fonda su fatti costitutivi diversi;
- richiede l'accertamento di circostanze fattuali estranee al thema decidendum originario;
- comporterebbe un ampliamento del perimetro del contraddittorio non consentito nella presente fase processuale.
La domanda di integrazione della provvigione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, ferma restando la possibilità per la ricorrente di farla valere in un autonomo giudizio.
5. Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di sulla Controparte_1
base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da non CP_1
ravvisandosi nella condotta processuale di gli estremi della lite temeraria. Pur risultando Pt_1
le sue pretese infondate, la ricorrente ha infatti agito sulla base di una non implausibile interpretazione dei fatti di causa, svolgendo le proprie difese in modo non pretestuoso e nel rispetto del principio del contraddittorio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 7318/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di integrazione della provvigione formulata da Pt_1
con memoria del 20.5.2024;
[...]
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7318/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANA PIER LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZIOLI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 20 MODENA presso il difensore avv. GRANA PIER LUIGI
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOLINELLI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMISCI 7/A MIRANDOLA presso il difensore avv. GOLINELLI FRANCESCA
RESISTENTE/I
Oggetto: procacciamento di affari, diritto alla provvigione.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'intestato Ill.mo Tribunale di Modena, ogni contraria e/o diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, per tutti i motivi sopra descritti e/o per ogni altra ragione che sarà ritenuta di giustizia,
a) Accertare e dichiarare il diritto di di ottenere il pagamento della provvigione Parte_1 relativa alla realizzazione, da parte della preponente dell'impianto Controparte_1 tecnologico di c.d. “trigenerazione” presso la cliente Parte_2
b) Accertare e dichiarare il diritto di di ottenere il pagamento della provvigione Parte_1 relativa alla realizzazione, da parte della preponente dell'impianto Controparte_1 tecnologico di c.d. “cogenerazione” presso la cliente nella misura calcolata sul Parte_2 reale valore dell'affare come emerso in corso di causa;
pagina 1 di 9 c) Per l'effetto, condannare la società al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente della somma di Euro 20.241,00, e/o della diversa maggiore o minor Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA ed accessori di legge ed oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002, calcolati dal dì del dovuto (dal 20.10.2019 per la somma di Euro 1.656,00 e dal
07.09.2021 per la somma di Euro 18.585,00) sino al saldo effettivo;
d) Condannare altresì la società ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., al pagamento, in favore della ricorrente di una somma risarcitoria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. e) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, calcolati ex D.M. 55/2014, come da aggiornato dal D.M. 147/2022”.
Parte resistente:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare e pregiudiziale: A) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per Parte_1 poter vantare il diritto alla provvigione, in quanto la stessa, in spregio a quanto previsto dalla L.39/1989 (anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 59/10), ha disatteso l'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio e di richiesta di assegnazione del corrispondente codice ATECO così come espressamente eccepito nella parte narrativa del presente atto.
B) conseguentemente dichiararsi tout court che nulla deve corrispondere a Controparte_1 per tutti i titoli dalla stessa dedotti;
Parte_1
In via principale e di merito:
a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a a titolo di Controparte_1 Parte_1 provvigione relativamente alla fornitura del frigo assorbitore effettuata dalla stessa a CP_1 favore della cliente e/o relativamente all'impianto di c.d.”trigenerazione” Controparte_2 così come asserito e richiesto da parte ricorrente, e/o comunque relativamente a qualsivoglia altro titolo dedotto e/o deducibile dalla ricorrente sempre riferibile agli affari intercorsi tra
e Controparte_1 Controparte_2
b) conseguentemente respingere tutte le domande avversarie, in quanto illegittime, prescritte, infondate ed indimostrate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, c) in ogni modo accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Controparte_1 Parte_1
a qualsivoglia titolo e/o causa relativamente a agli affari intercorsi tra e Controparte_1
Controparte_2
Condannarsi, altresì, la al risarcimento a favore dell'odierna resistente dei danni ex Parte_1 art. 96 cpc nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23.1.2024, la società Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo il riconoscimento e il pagamento Controparte_1
di una provvigione, quantificata in € 18.585,00 oltre accessori, relativamente ad un'operazione commerciale conclusa nell'anno 2021 tra la convenuta e la società Parte_2
pagina 2 di 9 A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva di aver svolto attività di procacciatore d'affari per conto di dal 19.12.2017 al 20.09.2019, e che l'operazione Controparte_1
commerciale del 2021 (installazione di un frigo assorbitore presso integrante sistema di Pt_2
c.d. “trigenerazione”) era strettamente collegata ad un precedente affare concluso nel 2019
(realizzazione di un impianto di cogenerazione), per il quale aveva già ricevuto una provvigione di € 72.000,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 7.4.2024, contestando Controparte_1
integralmente le pretese avversarie ed eccependo che le due operazioni commerciali erano nettamente distinte tra loro e che la seconda non era correlata alla prima né dipendeva dall'attività promozionale svolta dall'ex procacciatrice.
Con provvedimento dell'8.7.2024 il Giudice ammetteva le sole prove formulate dalla resistente.
All'udienza del 14.11.2024 venivano espletate le prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali).
Con memoria autorizzata del 20.5.2024, la ricorrente modificava le proprie pretese creditorie, chiedendo anche un'integrazione della provvigione già ricevuta per la prima operazione. Tale richiesta veniva contestata dalla difesa di con memoria del 30.5.2024, Controparte_1
che ne eccepiva l'inammissibilità in quanto introduttiva di un thema decidendum estraneo all'oggetto del giudizio.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice poneva la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c., fissando l'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, da tenersi in modalità cartolare, concedendo termine di dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusive e note di replica nei termini assegnati, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
§§§§§§§
La domanda proposta da può essere decisa direttamente nel merito, prescindendo Pt_1
dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata da in ordine all'insussistenza in capo alla CP_1
ricorrente dei requisiti formali per vantare il diritto alla provvigione (mancata richiesta del codice
ATECO specifico per i procacciatori e mancata denuncia di inizio attività al Registro
Imprese/REA).
Infatti, come si dirà, la domanda della ricorrente risulta infondata per una pluralità di ragioni,
pagina 3 di 9 tutte autonomamente idonee a determinarne il rigetto, rendendo così superfluo l'esame della questione preliminare.
1. Sulla autonomia e distinzione delle due operazioni commerciali
La domanda principale di si fonda sull'assunto che l'acquisto del frigo assorbitore da Pt_1
parte di nel 2021 costituirebbe la seconda fase di un "affare complesso" iniziato con Pt_2
l'installazione dell'impianto di cogenerazione nel 2019. Tale ricostruzione non può essere condivisa alla luce delle risultanze istruttorie.
In primo luogo, è emerso che lo "studio tecnico-economico preliminare" del gennaio 2018 presentava due soluzioni tecniche alternative e non consequenziali tra loro: da un lato la realizzazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica, dall'altro la realizzazione di un impianto di trigenerazione comprensivo anche della produzione di energia frigorifera mediante frigo assorbitore.
Lo stesso legale rappresentante di , in sede di interrogatorio formale, ha confermato che Pt_1
"lo studio preliminare prevedeva due soluzioni: la prima del cogeneratore, e la seconda della trigenerazione, si tratta di due soluzioni tecniche distinte".
Tale circostanza è stata pienamente confermata dal teste all'epoca Direttore Tecnico di Tes_1
il quale ha dichiarato: "sono stati fatti due studi distinti ed è stata accettata solo la CP_1
soluzione della cogenerazione. Le motivazioni sono state prevalentemente di carattere operativo, legate alle caratteristiche e alle esigenze produttive dello stabilimento di e dettate dalla Pt_2
proprietaria statunitense di Bellco. L'impianto di trigenerazione è stato escluso interamente".
Decisiva sul punto è la testimonianza dell'Ing. facility e security manager di , il Tes_2 Pt_2
quale ha chiarito che: "Non era stato previsto l'impianto di trigenerazione. Nell'azienda si voleva implementare la potenza frigorifera, dare un back up agli impianti pre-esistenti, riducendo i costi energetici. Questi obiettivi sono stati raggiunti con la cogenerazione [...] Lo avevamo detto alle aziende interpellate che io volevo un cogeneratore da inserire nello stabilimento. Non ho mai contemplato la trigenerazione".
L'Ing. ha inoltre spiegato le ragioni tecniche ed economiche della scelta: "Con le dovute Tes_2
proporzioni, la trigenerazione ci avrebbe portato a dei costi superiori rispetto a quelli che potevamo sostenere. Noi abbiamo deciso di optare per la cogenerazione perché l'investimento fatto a titolo di cogenerazione era perfetto per le nostre esigenze, ossia sia per il risparmio energetico sia per la produzione di energia elettrica poiché la potenza frigorifera l'avevamo già
pagina 4 di 9 e l'abbiamo tuttora".
La successiva decisione di di acquistare un frigo assorbitore nel 2021 è stata determinata Pt_2
da circostanze del tutto nuove e imprevedibili, legate all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento per far fronte alle esigenze della pandemia. Come testimoniato dall'Ing.
"In quel momento, abbiamo ampliato le camere bianche per cui ci serviva più potenza Tes_2
frigorifera [...] parte dei filtri da noi prodotti dovevano essere impiegati anche per il virus H1N1.
Non solo, abbiamo ampliato le camere bianche anche per aumentare la produzione dei filtri per dialisi".
Peraltro, è emerso che la scelta e il dimensionamento del frigo assorbitore sono stati il frutto di un nuovo e autonomo progetto sviluppato dai tecnici della casa madre americana. Come testimoniato dal p.i. Sgarbi: " ci interpellò e ci incaricò di produrre un'offerta su un impianto calibrato Pt_2
dai loro tecnici americani, giunti appositamente dall'America con un progetto già studiato ed elaborato da loro della potenza di 600 kWh. [...] Preciso che la calibrazione dell'impianto è stata fatta dagli americani sulla base delle loro esigenze tecniche perché loro avevano già un impianto, non frigo assorbitore ma impianti frigoriferi elettrici. Avevano impianti similari nei loro altri stabilimenti: uno, in Sud America e, uno, in Irlanda dove avevano già implementato i frigo assorbimento". Circostanza confermata anche dall'Ing. "Per lo stabilimento di Tes_2
Mirandola abbiamo preso spunto dai sistemi di trigenerazione presenti negli altri stabilimenti del gruppo".
Il teste ha inoltre precisato che: "Lo stabilimento di era già dotato, da anni, di Tes_1 Pt_2
impianti frigoriferi elettrici e di compressori che comprimono un gas refrigerante dal quale si produce il freddo, per cui il frigo assorbitore è andato in parallelo rispetto a questi impianti già esistenti".
Significativo è anche il fatto che le caratteristiche tecniche del frigo assorbitore installato nel
2021 (potenza 600 kWF) fossero sostanzialmente diverse da quelle ipotizzate nello studio preliminare del 2018 (potenza 1000 kWF), a conferma che si trattava di un'operazione commerciale autonoma, calibrata sulle nuove e diverse esigenze produttive di Bellco.
Le risultanze istruttorie dimostrano quindi che non vi è alcuna connessione funzionale né consequenzialità tra le due operazioni commerciali, trattandosi di due affari distinti sia sotto il profilo tecnico che negoziale, il secondo dei quali determinato da esigenze sopravvenute ed imprevedibili al momento della conclusione del primo.
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2. Sulla mancanza del nesso causale tra l'attività di procacciamento e il secondo affare
Anche qualora si volesse superare la questione dell'autonomia delle due operazioni commerciali, la domanda di non potrebbe comunque trovare accoglimento per l'assenza del necessario Pt_1
nesso causale tra l'attività di procacciamento svolta e la conclusione del secondo affare.
Applicandosi analogicamente l'art. 1748 comma 1 c.c., il diritto alla provvigione sorge solo quando l'affare è concluso "per effetto" dell'intervento del procacciatore. Nel caso di specie, tale nesso eziologico è assente per una pluralità di ragioni.
In primo luogo, l'acquisto del frigo assorbitore è avvenuto a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto con , in un contesto completamente mutato. Come emerso dalla Pt_1
testimonianza dell'Ing. la decisione di procedere all'acquisto è stata determinata da Tes_2
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dello studio preliminare del 2018, legate all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento per far fronte alle esigenze della pandemia.
In secondo luogo, le caratteristiche tecniche del frigo assorbitore installato sono state determinate sulla base di un nuovo e autonomo progetto sviluppato dai tecnici della casa madre americana, come testimoniato dal p.i. Tale circostanza è stata confermata anche dall'Ing. Tes_1 Tes_2
In terzo luogo, la scelta di come fornitore del frigo assorbitore è dipesa da fattori CP_1
autonomi rispetto all'originaria attività di procacciamento. Come dichiarato dall'Ing. Tes_2
"abbiamo ragionato sul fatto di procedere con C'era, infatti, anche un altro fattore che CP_1
prendemmo in considerazione: era la municipalizzata del Comune di Mirandola e noi CP_1
siamo una delle aziende più grosse di Mirandola, per cui non potevano fare un pessimo lavoro".
Va inoltre considerato che tra e esisteva già dal 2015 un consolidato rapporto Pt_2 CP_1
commerciale per la manutenzione degli impianti, circostanza confermata sia documentalmente che dalle testimonianze rese in giudizio. Tale preesistente relazione commerciale, unita alle ragioni sopra esposte, esclude che l'acquisto del frigo assorbitore possa essere ricondotto causalmente all'attività di procacciamento svolta da anni prima. Pt_1
Le risultanze istruttorie dimostrano quindi l'assenza del nesso causale tra l'attività di procacciamento svolta da e la conclusione del secondo affare, essendo quest'ultimo Pt_1
determinato da una serie causale nuova e autonoma e svincolata dall'originario intervento della ricorrente.
Ad abundantiam, la domanda risulterebbe comunque infondata anche sotto il profilo pagina 6 di 9 dell'applicabilità (analogica) dei commi 2 e 3 dell'art. 1748 c.c.
Quanto al comma 2, la tesi di secondo cui avrebbe diritto alla provvigione per aver Pt_1
"acquisito" come cliente non può essere accolta. È emerso infatti che tra e Pt_2 Pt_2 CP_1
esisteva già dal 2015 un consolidato rapporto commerciale per la manutenzione degli impianti, circostanza confermata sia documentalmente che dalle testimonianze rese in giudizio. Non può quindi sostenersi che sia stata ad "acquisire" come cliente per Pt_1 Pt_2 CP_1
Quanto al comma 3, relativo agli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, va rilevato che tra la cessazione del rapporto (settembre 2019) e la conclusione del secondo affare (settembre
2021) è trascorso un lasso temporale di due anni, oggettivamente incompatibile con qualsiasi criterio di ragionevolezza.
Inoltre, come già ampiamente illustrato, la conclusione dell'affare non può essere ricondotta
"prevalentemente" all'attività svolta da , essendo stata determinata da circostanze Pt_1
sopravvenute ed imprevedibili al momento dello svolgimento dell'attività di procacciamento.
3. Sull'efficacia del recesso rispetto all'affare Pt_2
La tesi di secondo cui il recesso comunicato da il 20.09.2019 non avrebbe Pt_1 CP_1
riguardato l'affare non può essere condivisa. Pt_2
Dal tenore letterale della comunicazione di recesso emerge chiaramente che lo stesso riguardava tutti gli incarichi di procacciamento. Infatti, la missiva si apre con il riferimento a "tutte le attività presenti in oggetto" e si conclude con l'inequivocabile affermazione "si ritengono esauriti gli incarichi di procacciatore a Lei affidati dalla nostra società".
Il fatto che nella comunicazione venisse poi specificato l'elenco degli incarichi per i quali non aveva mai proceduto ad alcuna segnalazione non può essere interpretato, come Pt_1
pretende la ricorrente, quale limitazione dell'efficacia del recesso ai soli incarichi ivi elencati.
Tale precisazione aveva evidentemente una mera funzione ricognitiva dello stato dei rapporti tra le parti, senza alcuna valenza limitativa della portata generale del recesso.
Significativo è anche il fatto che , una volta ricevuto il recesso, non abbia sollevato Pt_1
alcuna contestazione né formulato riserve in merito ad eventuali trattative in corso o possibili sviluppi dell'affare , come sarebbe stato suo onere qualora avesse effettivamente ritenuto Pt_2
che tale affare potesse avere ulteriori evoluzioni.
Il successivo pagamento da parte di della provvigione relativa all'impianto di CP_1
cogenerazione non può essere interpretato come conferma della perdurante efficacia del mandato pagina 7 di 9 per l'affare , rappresentando semplicemente l'adempimento di un'obbligazione già maturata Pt_2
in relazione ad un affare concluso.
4. Sull'inammissibilità della domanda di integrazione della provvigione
Con memoria del 20.05.2024, ha formulato un'ulteriore domanda volta ad ottenere Pt_1
l'integrazione della provvigione già corrisposta per l'impianto di cogenerazione, sul presupposto che avrebbe comunicato un valore dell'affare inferiore a quello effettivo (€1.200.000,00 CP_1 anziché € 1.227.600,00).
Tale domanda è inammissibile in quanto introduce un thema decidendum completamente nuovo ed estraneo all'oggetto originario del giudizio. Il ricorso introduttivo, infatti, aveva ad oggetto esclusivamente il diritto alla provvigione sul secondo affare (frigo assorbitore), mentre la richiesta di integrazione della provvigione sul primo affare (cogeneratore) si fonda su una causa petendi diversa, relativa alla presunta non corretta quantificazione del valore dell'affare già concluso.
Non si tratta di una mera emendatio libelli (consentita), bensì di una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in quanto:
- introduce una nuova ed autonoma pretesa creditoria;
- si fonda su fatti costitutivi diversi;
- richiede l'accertamento di circostanze fattuali estranee al thema decidendum originario;
- comporterebbe un ampliamento del perimetro del contraddittorio non consentito nella presente fase processuale.
La domanda di integrazione della provvigione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, ferma restando la possibilità per la ricorrente di farla valere in un autonomo giudizio.
5. Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di sulla Controparte_1
base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da non CP_1
ravvisandosi nella condotta processuale di gli estremi della lite temeraria. Pur risultando Pt_1
le sue pretese infondate, la ricorrente ha infatti agito sulla base di una non implausibile interpretazione dei fatti di causa, svolgendo le proprie difese in modo non pretestuoso e nel rispetto del principio del contraddittorio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 7318/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di integrazione della provvigione formulata da Pt_1
con memoria del 20.5.2024;
[...]
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
4) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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