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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 17/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24062/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. DIMASI STEFANIA e LL LA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DIMASI STEFANIA e LL LA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/12/2024, con cui e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio a San Felice del Benaco-BS in data 19.4.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Felice del Benaco al numero 2, parte II, serie A, dell'anno 2008), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte dell'11.11.25 e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 8-24.5.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 2 Tribunale Ordinario di Brescia
«1- La casa coniugale sita in San Felice del Benaco (BS), via Isola del Garda n. 1, di proprietà esclusiva della signora
, con gli arredi che la compongono, rimane alla stessa assegnata avendo il signor da tempo Parte_1 Parte_2 altrove la propria residenza.
2 -il signor si obbliga a corrispondere, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, direttamente ai Parte_2 figli e , maggiorenni ma non ancora autosufficienti, a titolo di contributo per le spese di vitto e personali, la Per_1 Per_2 somma mensile di € 250,00 cadauno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di dicembre 2024, ed analoga cifra, rivalutabile annualmente, per il medesimo titolo si obbliga a versare direttamente a ciascun figlio la signora entro il medesimo termine. Parte_1
3-i signori e concordano che ciascun genitore provvederà ad anticipare le spese straordinarie che si rendessero Pt_2 Pt_1 necessarie nell'interesse dei figli, come tali da intendersi le spese scolastiche, medico- sanitarie e ludico sportive di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14 luglio 2016, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, nonché le seguenti ulteriori spese: abbigliamento, premi assicurativi per coperture facoltative, canoni di locazione e costi delle utenze inerenti eventuali alloggi utilizzati dai figli per motivi di studio o di lavoro, nonché le spese per autoveicoli o altri mezzi di trasporto assegnati alla prole ivi inclusi gli oneri di gestione da essi derivanti, dandosi sin d'ora atto che il figlio si recherà all'estero per terminare gli studi per cui sarà necessario affrontare i costi del soggiorno fuori sede. Per_1
4- Le spese straordinarie di cui al punto n.3 saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. I coniugi si impegnano alla fine di ciascun mese a scambiarsi i rispettivi conteggi delle somme anticipate a tale titolo con le relative ricevute, al fine di procedere, previe le eventuali compensazioni, al rimborso dovuto al genitore che vanta un credito residuo. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo all'esborso.
5- I coniugi, godendo di redditi propri, rinunciano allo stato al mantenimento»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 17/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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