Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 5246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 5246/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Torino, Via Rubiana n. 2 presso lo studio dell'Avv. Elena
SOGNO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Fara Vicentino (VI),
Via S. Bartolo SNC
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Inquadramento superiore, mensilità non corrisposte, differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le allegazioni delle parti e lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 la sig.ra ha esposto: Pt_1
1
- di aver esercitato dal 1°.
1.2021 la mansione di addetta alle pulizie presso gli uffici del Comune di Trofarello;
- che dapprima veniva assunta dall'appaltatore con Parte_2 contratto a tempo indeterminato part-time, dal 1°.
1.2021 al 30.06.2022, ed inquadrata nel 2° livello del CCNL Impresa di Pulizia e Servizi
Integrati/Multiservizi; a seguito di cambio appalto del servizio di pulizie, affidato dal alla in data Parte_3 CP_2 Controparte_1
1°.
7.2022 la ricorrente veniva riassunta, con contratto datato 1°.7.2022, con la medesima mansione di addetta alle pulizie, ma con inquadramento nel 1° livello del CCNL del settore Servizi di Pulizia Confind e aumento dell'orario di lavoro;
- di aver contestato la modifica delle condizioni contrattuali riguardanti il livello di inquadramento contrattuale, sia perché aveva continuato a svolgere le medesime mansioni che già eseguiva a favore della precedente datrice di lavoro, sia poiché eseguiva operazioni di pulizie che richiedevano esperienza, competenza e specializzazione e che quindi in ogni caso non potevano farsi rientrare nel I livello;
- di non aver mai ricevuto la consegna delle buste paga ed il pagamento degli stipendi per le mensilità di luglio ed agosto 2022;
- di non aver mai ricevuto il pagamento delle effettive ore lavorate e segnate relativamente ai mesi di luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2022, lamentando inoltre l'omesso integrale pagamento della retribuzione di ottobre 2022, degli straordinari e delle ferie godute ad agosto 2022;
- che la convenuta non aveva mai attivato correttamente il Fondo
Sanitario ASIM, cui la ricorrente era iscritta, nonostante prelievo mensile dalla busta paga a titolo di contributo azienda;
la corretta iscrizione a tale fondo avrebbe consentito alla ricorrente di pagare 20 € per ogni prestazione medica richiesta;
- che la ricorrente era stata pertanto costretta a sopportare integralmente, per n. 6 prestazioni mediche, l'importo di € 1.057,60 anziché di € 120,00, con un danno patrimoniale quantificabile in € 937,60;
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- di aver rassegnato dimissioni per giusta causa in data 26.10.2023.
Ciò esposto in fatto, la sig.ra lamenta, in diritto, la non Pt_1 correttezza dell'inquadramento, alla luce dell'avvicendamento degli appalti di servizi e delle mansioni in concreto svolte, la mancata consegna dei cedolini per i periodi settembre-ottobre 2023 e del trattamento di fine rapporto, mai consegnati dal datore di lavoro, nonché il mancato pagamento di una somma lorda pari ad € 6.304,75, a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre 2022, agosto-settembre-ottobre 2023, differenze retributive, ferie non godute, festività, tredicesima, permessi, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva di preavviso, nel periodo di riferimento compreso tra il 01.07.2022 ed il 26.10.2023.
Ha, inoltre, chiesto la condanna della convenuta al pagamento da parte di della somma di € 937,60, data dalla differenza tra Controparte_1 quanto pagato per prestazioni mediche e quanto avrebbe dovuto pagare fosse stato correttamente attivato il fondo sanitario ASIM dalla convenuta.
Ha, pertanto, concluso chiedendo:
“Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 2° livello del CCLN Servizi di Pulizia – Aziende Industriali ovvero al diverso livello d'inquadramento o qualifica che il Giudice riterrà provato in corso di causa, e ciò a fare data dal 01.07.2022 e fino alla sua cessazione ovvero sino al 26.10.2023 e per l'effetto • In ogni caso, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire per le causali gli importi retributivi rivendicati e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 6.304,75, per le mensilità di ottobre 2022, agosto-settembre-ottobre 2023 non corrisposte, per le differenze retributive, le ferie non godute, le ex festività, i permessi contrattuali, il trattamento di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso, con rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal sorgere di ciascun cespite fino al saldo o di somma veriore accertanda in corso di causa. • Condannare la società convenuta, in persona del suo legale
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rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale da determinarsi in via equitativa e dei danni patrimoniali conseguenziali alla mancata attivazione del Fondo previdenziale ASIM, quantificati in € 937,60.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
La convenuta non si è costituita in giudizio, Controparte_1 nonostante regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di prima udienza, ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza del
23.1.2025.
E' stato disposto l'interpello del legale rappresentante della società convenuta ed è stata svolta prova per testi.
Infine, all'odierna udienza la difesa della ricorrente ha discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.
2. Sulle mansioni svolte dalla sig.ra Pt_1
La sig.ra ha affermato di aver sempre svolto mansioni ascrivibili Pt_1 al secondo livello del CCNL Multiservizi, nonostante fosse stata inquadrata,
a seguito del cambio di appalto, al primo livello del citato contratto.
Ha pertanto adìto il Tribunale al fine di vedere accertato il suo diritto all'inquadramento superiore sin dal 1°.7.2022, anche al fine del riconoscimento delle differenze retributive richieste.
La domanda è fondata.
E' provato documentalmente che presso il precedente datore di lavoro che aveva ottenuto l'appalto per i servizi di pulizia al Comune di Trofarello, la ricorrente era stata inquadrata nel Secondo livello del CCNL Imprese di
Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (cfr. doc. 1 della ricorrente).
Successivamente, pur non risultando provato alcun mutamento di mansioni, per quanto pacificamente riferito dai testi escussi, che hanno confermato che la sig.ra ha sempre svolto le medesime Pt_1 mansioni, ossia quelle di pulizia dei locali del Comune, ivi compresi gli edifici scolastici (cfr. deposizioni testi e ), con il cambio Tes_1 Tes_2
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di appalto, ella è stata assunta dalla società convenuta, che l'ha inquadrata al livello inferiore, ossia al primo livello.
Detto inquadramento appare illegittimo, attesa la pregressa esperienza ed anzianità lavorativa della ricorrente sul medesimo appalto di servizi, ove operava sin dal 1°.1.2021, e tenuto conto delle mansioni svolte di pulizia di tutti gli ambienti non solo del palazzo comunale, ma altresì di altri edifici di proprietà comunale, quali le scuole.
Invero, certamente dette attività, svolte sin dal gennaio 2021, rientrano nel secondo livello del CCNL applicato in azienda, che comprende “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di
(semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione”.
Il primo livello, che comprende i “lavoratori che svolgono attività semplici,
a contenuto manuale, ma anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni”, non appare conforme alle mansioni disimpegnate dalla ricorrente, in considerazione delle conoscenze pratiche, pur semplici, acquisite nel corso del tempo in cui la stessa era stata impegnata presso l'appalto delle pulizie al Comune di
Trofarello.
Deve pertanto ritenersi acclarato che non vi è stato alcun mutamento nelle attività svolte alle dipendenze di dalla sig.ra Controparte_1
tale da giustificare un inquadramento inferiore rispetto a quello Pt_1 che aveva con la precedente appaltatrice.
In definitiva, va accertato il diritto della stessa all'inquadramento nel secondo livello come richiesto.
3.Sulle differenze retributive
La ricorrente ha adito il Tribunale di Torino al fine di vedere condannata la convenuta al pagamento, in suo favore della somma di € 6.304,75, per le mensilità di ottobre 2022, agosto-settembre-ottobre 2023 non corrisposte, per le differenze retributive connesse al superiore inquadramento, le ferie
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non godute, le ex festività, i permessi contrattuali, il trattamento di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso.
Tale somma è stata calcolata sulla base dell'inquadramento al secondo livello vantato dalla ricorrente, livello che, come dimostrato dall'istruttoria, le avrebbe dovuto essere riconosciuto sin dall'assunzione con la
[...]
(vedi supra). CP_1
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in forza del principio generale dell'art. 2697 cod. civ., per cui il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ove questi chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo è l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, e cioè la durata ed il livello retributivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (ad es. perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata, per orario inferiore o per assenze, o perché vi
è stata una, causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo, etc) (Cass. civ. sez. lav., 05/05/2001, n.6332).
La ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo la lettera di assunzione con la convenuta al doc. 3, che riporta la data del 1°.
7.2022 come inizio del rapporto lavorativo, mentre la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha né provato il pagamento delle obbligazioni oggetto del ricorso, né ha contestato i conteggi di parte ricorrente.
La domanda deve pertanto essere accolta in toto, e la società convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 6.304,75, per le mensilità di ottobre 2022, agosto-settembre-ottobre 2023 non corrisposte, per le differenze retributive, le ferie non godute, le ex festività, i permessi contrattuali, il trattamento di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso.
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L'indennità di mancato preavviso deve essere corrisposta poiché le dimissioni sono avvenute per giusta causa, atteso il protrarsi dell'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro, in mancanza di contestazione da parte di Controparte_1
4. Sulla mancata attivazione del Fondo previdenziale ASIM
La ricorrente ha infine adito il Tribunale di Torino per vedere condannata la convenuta al pagamento della somma di € 937,60, calcolata sulla base della differenza tra l'importo di € 1.057,60 pagato dalla ricorrente per 6 prestazioni mediche eseguite nel periodo 1.7.2022 – 26.10.2023 e quello di € 120,00, cifra che la sig.ra avrebbe dovuto pagare se Pt_1 [...] avesse attivato il fondo. CP_1
La corretta attivazione del fondo le avrebbe infatti consentito, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, di fruire delle prestazioni pagando la cifra di € 20 ad esame.
La domanda è fondata.
La ricorrente ha prodotto, al doc. 32, tutte le ricevute dei pagamenti delle prestazioni mediche effettuate nel periodo allegato, la cui somma totale pagata ammonta a quanto scritto nel ricorso;
al doc. 31 ha inoltre prodotto le ricevute di prestazioni svolte in regime di attivazione del fondo che ammontano tutte ad € 20.
La convenuta, non costituendosi e non presentandosi il legale rappresentante a rendere il disposto interpello, non ha provato il fatto contrario, e cioè la corretta attivazione del fondo, del cui onere era investita.
Possono, pertanto, ritenersi ammessi i fatti dedotti nel ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 937,60, per le ragioni di cui supra. Pt_1
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Controparte_1
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della non particolare complessità della controversia nella quale la
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parte convenuta non si è costituita in giudizio, e con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattese, nella contumacia di parte convenuta:
1. Accerta e dichiara che la sig.ra ha svolto mansioni Parte_1 afferenti al II livello CCLN Servizi di Pulizia – Aziende Industriali sin dal
1°.
7.2022 e per l'effetto:
2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente del riconoscimento del II livello CCNL Servizi di Pulizia – Aziende Industriali dal 1°.
7.2022 e conseguentemente:
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della sig.ra per i titoli dedotti in giudizio, della somma lorda di € Parte_1
6.304,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
4. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 937,60 a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni non patrimoniali subiti in conseguenza della mancata attivazione del fondo sanitario ASIM, oltre accessori come per legge.
5. Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.461,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Elena Sogno, antistatario.
Così deciso in Torino, lì 19.3.2025
Il Giudice
Dott. Lorenzo Audisio
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